In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l’azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. L’azione di rivendicazione, nello specifico, trova la sua disciplina nell’art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.

Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|14 febbraio 2020| n. 3366

Data udienza 14 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE QUINTA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, ha pronunziato e dato lettura della seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5603 del Ruolo Generale per l’anno 2016,

TRA

(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Roma, Viale (…), presso lo studio dell’Avv. Se.Me. come da procura in atti.

attrice

E

C.F. (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Roma, Via (…), presso lo studio dell’Avv. Ma.Ba. come da procura in atti.

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio (…) rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’On.le Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere la domanda e per l’effetto – condannare il sig. (…), per i titoli in premessa, alla restituzione dell’autovettura marca (…) di colore blu scuro, con targa bulgara (…); – in subordine, condannare, il sig. (…), per i titoli in premessa, al risarcimento del danno, in favore dell’odierna attrice, nella misura pari a complessivi Euro 8.000,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Ha premesso, difatti, l’attrice di essere proprietaria di una autovettura marca (…) di colore blu scuro, con targa bulgara (…) acquistata per un valore pari ad Euro 8.000,00 e che la di lei figlia (…), era sposata con il sig. (…), con il quale abitava e risiedeva in R., alla Via G. da M. n. 4. Che l’attrice era solita risiedere presso l’abitazione della figlia anche per lunghi periodi e, in tali occasioni, concedeva al sig. (…) l’uso della propria autovettura per esigenze della famiglia.

A seguito della separazione intercorsa nel 2014 tra i coniugi (…) e (…), quest’ultimo, che aveva la disponibilità delle chiavi dell’autovettura, si impossessava del veicolo e non provvedeva a riconsegnarlo. Che anche successivamente alla denuncia/querela presentata dall’attrice per appropriazione indebita, il sig. (…) ometteva di riconsegnare l’autovettura. Si costituiva in giudizio il signor (…) contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto sostenendo che l’autovettura era di sua proprietà per averla acquistata al prezzo di Euro 14.000,00 dalla concessionaria (…) quando la stessa aveva ancora targa italiana.

Assumeva il convenuto che l’autovettura veniva poi trasportata in Romania dove veniva effettuato solo formalmente il passaggio di proprietà in favore dell’attrice con cambio di targa e ciò con l’unico scopo di poter usufruire di agevolazioni fiscali (tasse automobilistiche e premi assicurativi).

Affermava il convenuto di avere da sempre disposto dell’autovettura e che in realtà le due querele presentate dall’attrice nei propri confronti, fossero state una, quella del 09.05.2014, ritirata dalla medesima Signora (…) e l’altra, quella del 18.11.2014, archiviata dal G.I.P. Dott. (…) in data 24.09.2015, non essendo stati ravvisati i presupposti del reato di appropriazione indebita. Precisava il convenuto di non essere più in possesso dell’autovettura per essere stata la stessa restituita all’attrice a seguito del ritiro della querela del 9.5.2014.

Concludeva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall’attrice.

Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate dalle parti le rispettive memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza resa da altro giudicante in data 6 aprile 2017 e con la quale veniva rigettata la prova testimoniale e l’interrogatorio formale chiesti dalle parti.

La causa, trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni, veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire da parte dell’attrice un nuovo deposito cartaceo della documentazione relativa alla proprietà dell’autovettura non chiaramente visibile in telematico.

Rinviata più volte la causa per precisazione delle conclusioni per l’avvicendamento di giudicanti, la causa pervenuta successivamente a questo giudice veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni all’udienza del 4 febbraio 2020. Precisate le conclusioni a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. come espressamente richiesto dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall’attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, si osserva che la principale domanda proposta va qualificata come azione di rivendicazione, ai sensi dell’art. 948 cod. civ., risultando fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo alla attrice ed essendo diretta a conseguirne il possesso.

L’esame dell’atto di citazione comprova invero che con la domanda proposta la (…) ha inteso tutelare il proprio diritto di proprietà del bene nei confronti di chi attualmente lo possiede.

Si è pertanto al di fuori dell’ipotesi di mera domanda di restituzione del bene, di carattere personale e non reale dalla quale occorre tenere presente il distinguo.

In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l’azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo.

L’azione di rivendicazione, nello specifico, trova la sua disciplina nell’art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.

L’azione, pertanto, non comporta solo l’accertamento in merito all’esistenza dell’asserito diritto di proprietà in capo all’attore (che ben sarebbe possibile, come oramai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, se il solo scopo dell’attore fosse quello di rimuovere una pregiudizievole situazione di incertezza sullo stato di diritto del bene e non una modificazione dello stato di fatto), bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto per effetto di una sentenza di condanna.

La legittimazione attiva spetta, pertanto, al soggetto che assume essere titolare di un diritto reale sul bene, sia esso titolare in via esclusiva oppure comproprietario.

L’azione di rivendicazione non è soggetta a termini di prescrizione, ma sono comunque fatti salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

La predetta imprescrittibilità è, tuttavia, bilanciata da un onere probatorio, in capo all’attore, particolarmente oneroso e difficoltoso. Da un lato, infatti, dovrà provare la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato; dall’altro, dovrà provare il fatto lesivo del medesimo diritto.

La difficoltà risiede nel fatto che la prova della titolarità del diritto di proprietà si ritiene raggiunta solo se viene dimostrato l’acquisto a titolo originario (usucapione, accessione etc).

Se l’attore ha, invece, acquisito a titolo derivativo (ad es. per compravendita), non sarà sufficiente produrre in giudizio il titolo di acquisto del bene rivendicato, perché il dante causa/venditore avrebbe potuto non essere il legittimo proprietario del bene acquistato. In questo caso, l’attore sarà tenuto a fornire la prova della bontà dei titoli di acquisto di tutti i precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.

Si parla, in tal caso, di prova diabolica e ben può comprendersene la ragione, insita nella difficoltà della stessa, nonostante corrano in soccorso le norme in tema di usucapione, per effetto delle quali sarà sufficiente che l’attore provi che, quand’anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene rivendicato avendo, in via diretta o attraverso i propri danti causa (in forza del principio della successione ed accessione nel possesso), posseduto continuativamente il bene per il tempo richiesto dalla legge (20 anni per i beni immobili; 10 anni per i beni mobili).

Tuttavia, è opportuno osservare che, “i principi in tema di prova nel giudizio di revindica … non hanno carattere assoluto ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto” (v. Cass. n. 6592 del 11/11/1986); in particolare, la giurisprudenza ha specificato che “il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto” (v. Cass. n. 1250 del 04/02/2000 e di recente Cass. Ord. n 32386/2018).

Fatte tali premesse, la domanda di revindica proposta dalla sig.ra (…) è fondata e merita accoglimento.

Parte attrice ha dimostrato di essere proprietaria dell’autovettura marca (…) targata (…) acquistata per un valore di Euro 8.000,00 come comprovato dal certificato di trascrizione del PRA dell’atto di vendita intervenuto in data 18 aprile 2012 tra essa attrice e la (…) S.r.l.

Non vi è contestazione sul fatto che la (…) s.r.l. fosse proprietaria dell’autovettura oggetto di causa come risulta dalle dichiarazioni della stessa parte convenuta la quale ha affermato nei propri scritti difensivi che l’autovettura veniva da esso acquistata, con proprio denaro, al prezzo di Euro 14.000,00, usata (immatricolata nel 2006), dalla concessionaria (…) (sita in R., Via A. n. 777) quando la stessa aveva ancora targa italiana e che tale ultima concessionaria è la stessa di quella indicata dalla Signora (…) vale a dire la (…) S.r.l. (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta).

Ebbene l’atto di trasferimento tra la (…) s.r.l. e la Signora (…) non è contestato nella sua validità formale, deducendo soltanto il sig. (…) di aver acquistato lui l’autovettura dal medesimo concessionario, che il bene doveva considerarsi di sua proprietà e che l’intestazione della proprietà in capo all’attrice doveva ritenersi solo formale “risultando la sua titolarità una mera simulazione consapevolmente espressa da entrambe le parti” (cfr. comparsa di costituzione).

L’esistenza del pactum fiduciae o della simulazione è stata solo dedotta dal convenuto ma in alcun modo provata tant’è che le difese si sono concentrate solo ad evidenziare come nel procedimento penale aperto con la querela presentata dalla (…) nei confronti del convenuto si sia giunti al decreto di archiviazione relativamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 646 c.p. per i limiti impressi al caso di specie dall’art. 649, comma 1 n. 2, c.p.

Tali profili, dunque, specificamente penalistici non sono idonei a fondare le eccezioni sollevate dal convenuto per il rigetto della domanda di parte attrice.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda principale avanzata dall’attrice, il convenuto va condannato al rilascio del bene di cui l’attrice è proprietaria, e cioè l’autovettura marca (…) targata (…) acquistata con il citato atto di trasferimento. Non risulta, difatti, provata dal convenuto la dedotta riconsegna del bene in contestazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014 e seguendo le regole del gratuito patrocinio al quale sono state ammesse entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

– in accoglimento della domanda principale avanzata dalla (…) accerta e dichiara che quest’ultima è proprietaria dell’autovettura marca (…) di colore blu scuro targata (…) e per l’effetto condanna il sig. (…) a rilasciare, in favore della sig.ra (…) il predetto bene.

– condanna (…) al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.916,60 per onorari di giudizio, oltre accessori di legge da devolversi in favore dello Stato.

– liquida in favore dell’avv. Se.Me., per parte attrice, che ne ha fatto richiesta mediante istanza depositata, i compensi per gratuito patrocinio come da separato decreto.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.