ai fini dell’exceptio doli, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma deve far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|12 febbraio 2020| n. 3088
Data udienza 11 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
DICIASSETTESIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015 proposta da:
(…) s.r.l., (…), (…), rappresentati e difesi dagli avv. Gi.Pe. e Il.Es.
OPPONENTE
E
(…) s.p.a., in persona del l.r.p.t. (…), rappresentata e difesa dagli avv. Ga.Al. e Ro.Al.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 229/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 8.01.2015
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (…) s.r.l., (…) e (…) convenivano, innanzi a questo Tribunale la (…) s.p.a., chiedendo preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa della Provincia di Lodi in persona del l.r.p.t. e, nei confronti della Provincia di Lodi, accertare e dichiarare che:
a) la sospensione dell’esecuzione del contratto di appalto disposta dalla Provincia di Lodi il 10.3.2011 è illegittima;
b) la fornitura di disegni ed elaborati peritali costituisce anomalia di comportamento dell’Ente appaltante;
c) la quantità delle lavorazioni eseguite da (…) s.r.l. nel corso dell’appalto è congrua con i disegni ed elaborati peritali forniti;
d) in conseguenza della illegittima risoluzione del contratto, (…) s.r.l. ha diritto al pagamento – quale danno da lucro cessante – della somma di Euro 38.112,24;
e) sono legittime le riserve iscritte da (…) s.r.l. a titolo di anomalo andamento dell’esecuzione dei lavori e, comunque, la Provincia di Lodi ha determinato la disarticolazione aziendale dell’appaltatrice;
f) in conseguenza della disarticolazione arrecata, (…) s.r.l. ha diritto al risarcimento del danno arrecato, nella misura di Euro 192.667,23, oltre interessi;
g) sono legittime le riserve iscritte da (…) s.r.l. a titolo di lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quanto capitolato e conseguentemente (…) s.r.l. ha diritto al pagamento della somma di Euro 67.727,21, oltre interessi.
Chiedevano altresì, nei confronti della (…) s.p.a., di:
a) dichiarare che, avendo (…) s.p.a. pagato contro l’avviso degli opponenti, sono opponibili alla stessa le eccezioni opponibili al creditore principale all’atto del pagamento;
b) accertare la qualità di creditrice, e non debitrice, di (…) s.r.l. nei confronti della Provincia di Lodi e, per l’effetto, non dovuto il pagamento effettuato da (…) s.p.a. a favore di quest’ultima;
c) revocare il decreto ingiuntivo n. 229/2015.
Si costituiva in giudizio la (…) s.p.a., che, in via preliminare, chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, per l’effetto, la conferma della sussistenza del diritto di regresso della (…) s.p.a. e il conseguente obbligo degli opponenti di rivalere la società garante a prima richiesta e senza eccezioni di ogni pagamento effettuato.
Con ordinanza riservata del 18.9.2015, rigettata la richiesta di chiamata in causa della Provincia di Lodi, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20.12.207, poi differita d’ufficio all’11.12.2019.
All’udienza dell’11.12.2019 la causa veniva trattenuta per la decisione con l’assegnazione dei termini abbreviati (30 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 (venti) per il deposito delle memorie di replica.
2. La pretesa monitoria azionata dall’opposta ha tratto origine dalla dedotta esistenza del credito vantato dalla (…) s.p.a. nei confronti di (…) s.r.l., (…) e (…).
In particolare, la (…) s.p.a. esercitava il diritto di regresso nei confronti degli opponenti onde rivalersi del pagamento effettuato a favore della Provincia di Lodi in dipendenza della polizza fideiussoria n. (…) (doc. 2 del fascicolo monitorio).
La polizza, redatta conformemente allo schema tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123 del 2004 (doc. 3 del fascicolo monitorio), prevedeva l’impegno della società garante a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con analogo automatismo (art. 2 delle condizioni di polizza), la (…) s.r.l. si impegnava a rivalere la (…) s.p.a. dell’esborso a semplice richiesta e senza eccezioni.
Contestualmente, con scrittura denominata “dichiarazione di coobligazione” (doc. 4 del fascicolo monitorio), (…) e (…) si obbligavano solidalmente per l’adempimento delle obbligazioni incombenti sulla (…) s.r.l. e si impegnavano a tenere indenne la (…) s.p.a. da ogni pagamento effettuato in dipendenza della polizza e a versare a semplice richiesta le somme da questa sborsate a qualsiasi titolo, rinunciando ad opporre eccezioni.
Con l’opposizione proposta, (…) s.r.l., (…) e (…) lamentavano la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e la carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio.
Invero, parte opponente, muovendo dall’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Provincia di Lodi, sosteneva che il pagamento effettuato da (…) s.p.a. nei confronti della Provincia di Lodi non fosse dovuto e che, avendo l’opposta pagato contro l’avviso degli opponenti, fossero opponibili alla (…) s.p.a. le eccezioni opponibili al creditore principale all’atto del pagamento.
3. L’opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato.
3.1. Preliminarmente, quanto alla chiamata in causa della Provincia di Lodi, è da premettere che è assunto consolidato in giurisprudenza (v. Cassazione – Sez. Un. 4309 del 2010) quello per cui il provvedimento con cui il giudice autorizza la chiamata in causa del terzo è discrezionale.
Il giudice, infatti, può non autorizzarla, motivando la trattazione separata delle cause, per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell’art. 111 Cost. del 1999.
Nel caso di specie, è evidente che dall’accoglimento dell’istanza di chiamata in causa della Provincia di Lodi sarebbe derivato un aggravio del processo in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
L’oggetto della controversia è, infatti, la fondatezza o meno dell’azione di regresso nei confronti degli opponenti (fideiussore e coobbligati), ai sensi dell’ art. 1950 c.c. e contrattualmente dell’ art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza, oltre che della coobbligazione.
A fronte di tale oggetto, la chiamata del terzo non si giustifica, in quanto rende gravosa la trattazione della causa, che verte su un titolo (la polizza fideiussoria) che non esige alcun esame circa il fondamento delle eccezioni che ineriscono al rapporto di appalto.
3.2. Nel merito, sono da disattendere i motivi di opposizione.
E’ noto che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell’opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l’opponente ha l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nel caso di specie, parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito.
Infatti, è documentato che la polizza fideiussoria rilasciata da (…) s.p.a. a favore della Provincia di Lodi su richiesta e nell’interesse della (…) s.r.l. prevedeva l’impegno della (…) a pagare “entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza il beneficio della previa escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.” (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
E’ altresì documentato che (…) e (…) hanno dichiarato di obbligarsi solidalmente per l’adempimento delle obbligazioni incombenti sulla (…) s.r.l., impegnandosi a “tenere indenne la socientà fideiubente da ogni pagamento dalla stessa effettuato in dipendenza della garanzia prestata e a versare, a semplice richiesta entro il termine di quindici giorni, alla società stessa tutte le somme da questa versate a qualsiasi titolo, rinunciando espressamente a opporre eccezioni inerenti l’adempimento dell’obbligazione di garanzia, ivi comprese quelle di cui agli 1952, 1955 e 1957 c.c.” (doc. 4 del fascicolo monitorio).
E’, quindi, pacifico, sulla scorta del tenore anche letterale della polizza, che quella rilasciata dalla (…) è una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, connotata dall’automatismo di pagamento dovuto da (…).
Come noto, il proprium di tale fattispecie negoziale sta nel fatto che è preclusa al garante l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito.
Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, il contratto antonomo di garanzia, ovvero la polizza fideiussoria a prima richiesta, si differenzia dalla fideiussione tradizionale, di cui agli artt. 1936 ss. c.c., in virtù dell’assenza dell’elemento dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale oggetto di garanzia. Ne consegne che il garante si impegna a pagare il beneficiario della polizza, senza possibilità di opporre eccezioni fondate sulla validità o efficacia rispetto all’obbligazione principale oggetto di garanzia (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/02/2010, n. 3947; Cassazione civile, sez. III, 20/03/2014, n. 6517).
Dunque, la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni volta che venga espressamente derogato l’art. 1945 c.c. mediante l’inserimento della clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” e venga meno l’accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall’interpretazione del contratto, preclusa al garante l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito (ex multis, Tribunale Modena, sez. I, 19/01/2016, n. 99).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie di cui è causa, ne deriva che il pagamento effettuato dalla (…) s.p.a. in favore della Provincia di Lodi è senza dubbio legittimo, essendovi questa contrattualmente tenuta a prima richiesta e senza eccezioni.
Del resto, l’unico caso in cui, conformemente all’orientamento della giurisprudenza prevalente, il garante può opporre al garantito eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale ricorre quando le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, ovvero nel caso di esecuzione fraudolenta o abusiva contro la quale è sempre opponibile l’exceptio doli (ex multis, Tribunale Napoli, sez. X, 13/03/2018, n. 2483).
Sul punto va chiarito che, secondo la giurisprudenza, il garante può rifiutare il pagamento solo quando esistano prove evidenti (le c.d. prove liquide) del carattere fraudolento, o anche solo abusivo, della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia – cd. exceptio doli (Tribunale Ancona sez. II, 06/11/2019, n. 1882).
Pertanto, ai fini dell’exceptio doli, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma deve far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (in questo senso, Tribunale Roma sez. XVII, 14/10/2019, n.19633).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
Infatti, nessun pregio ha il rilievo degli opponenti che, a sostegno del loro rifiuto di rivalere la (…) dell’esborso, sostenevano che la società non avrebbe dovuto pagare.
Innanzitutto, non vi è prova del fatto che la (…) fosse stata realmente diffidata a non pagare.
In ogni caso, anche in presenza di una tale diffida, nessun elemento probatorio è stato fornito in giudizio per dimostrare l’abusività della condotta della Provincia di Lodi, essendosi gli opponenti limitati genericamente a sostenere che la (…) era stata tempestivamente diffidata a non pagare in quanto l’ Amministrazione appaltante non aveva il diritto di avvalersi della polizza.
Sul punto, le censure degli opponenti appaiono del tutto pretestuose e svelano l’intento di coltivare un’opposizione meramente dilatoria, come, peraltro, è dimostrato dal comportamento processuale delle parti, che dopo la prima udienza non si sono più presentati né hanno depositato memorie dimostrando l’avvenuto disinteresse per la coltivazione del giudizio.
Pertanto, disattesi i motivi di opposizione per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo va confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
– rigetta l’opposizione proposta da (…) s.r.l., (…) e (…) e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 229/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 8.01.2015;
– condanna (…) s.r.l., (…) e (…), in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da (…) s.p.a., che liquida in complessivi Euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma l’11 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2020.