La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto.
Tribunale|Roma|Sezione 8|Civile|Sentenza|28 febbraio 2020| n. 4428
Data udienza 17 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, e vertente
TRA
Sa. S.N.C., con sede legale in Paceco (Tp), C.da (…), codice fiscale (…), partita I.v.a., in persona del legale rappresentante, Sig. Fr.Ma., rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ba. ed elettivamente domiciliata in Roma, Via (…), presso l’Avv. Fi.He. per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 19.6.2019
OPPONENTE
E
EN. S.P.A., con sede in Roma, Viale (…), codice fiscale (…), in persona del suo procuratore speciale, Dott. An.Ta., munito dei necessari poteri con procura con firma autenticata il 25.3.2020 del notaio Dott. Ni.At. (repertorio n. 33744, raccolta n. 14303), rappresentata e difesa dagli Avvocati Ga.Ar. e Le.Bl., presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Largo (…), per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
E
WH. S.R.L., con sede in Roma, Via (…), codice fiscale (…), quale special servicer dell’operazione di cartolarizzazione del credito di En. S.p.A., in persona del subdelegato Cr. S.P.A., partita I.v.a. (…), in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, Dott. Ma.Ca., giusta procura del 16.5.2019, per notaio Dott. Gi.Co. (repertorio n. 26931/11312), rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Lo., presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale (…) per procura allegata all’atto d’intervento volontario depositato il 9.10.2019
INTERVENIENTE
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 880/2015 (n.1257/2015 R.G.)
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.3.2015, Sa. S.n.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 880/2015, emesso il 15.1.2015 e inoltrato il successivo giorno 26 per la notificazione tramite il servizio postale, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente En. S.p.a. la somma di Euro 23.644,94, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di corrispettivo maturato nel corso del rapporto di somministrazione di energia elettrica, di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio: fattura n. 21005552998 emessa il 18.3.2010 per l’importo di Euro 7.671,32 dovuto per l’importo di Euro 7.188,38 fattura n. (…) emessa il 1.11.2010 per l’importo di Euro 15.419,28 fattura n. (…) emessa il 30.5.2011 per l’importo di Euro 1.037,28. L’opponente eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, indicava la competenza del Tribunale di Trapani, a norma dell’art. 19 c.p.c., avuto riguardo alla propria sede legale posta in Paceco (Tp), in cui era sorta l’obbligazione contrattuale con la stipulazione del contratto, e assumeva l’inapplicabilità dell’art. 20 c.p.c., sostenendo che il credito azionato non era liquido o esigibile; nel merito, negava la sussistenza del credito e assumeva che le fatture azionate indicavano consumi presunti e non effettivi; eccepiva l’inidoneità probatoria delle fatture commerciali e proponeva la domanda:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa in accoglimento della presente opposizione, preliminarmente,
– ritenere e dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice adito e, per l’effetto, dichiarare la competenza del Tribunale civile di Trapani, in relazione al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c.;
– nel merito, in via principale, revocare e/o annullare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo telematico R.G. 1257/15 emesso dall’intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate tutte in narrativa;
1) in via subordinata ridurre l’importo delD.I. per quanto di ragione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
En. S.p.a. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell’opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, indicava la competenza per territorio del Tribunale adito ai sensi degli articoli 1182 c.c. e 20 c.p.c., avuto riguardo all’ubicazione della propria sede legale in Roma, V.le Regina Margherita n. 125, domicilio presso il quale ex lege la controparte avrebbe dovuto adempiere l’obbligazione di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica. Esponeva che, nel corso del rapporto contrattuale di cui al ricorso, aveva applicato l’art. 6 della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 229 del 18.12.2001, che definiva la “fatturazione stimata” come la “fatturazione riferita ai consumi attribuibili al cliente finale in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell’anno precedente” e stabiliva: “fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall’esercente sulla base dei consumi storici del cliente En. S.p.a. esponeva che si era avvalsa della facoltà di emettere fatture in base a stime presunte dei consumi, per procedere a conguagli, in base all’acquisizione del dato effettivo dalla lettura del misuratore dei consumi, effettuata da un incaricato del distributore o dall’utente, laddove i consumi stimati fossero stati troppo elevati rispetto a quelli fruiti; aggiungeva che la parte somministrata era obbligata al pagamento di fatture e poteva chiedere la rilevazione della lettura dei consumi effettivi, per consentire il calcolo di eventuali conguagli del corrispettivo.
Specificava che la fattura n. (…) dell’importo di Euro 15.419,28 era stata emessa il 11.10.2010 in base a letture effettive rilevate fino a dicembre 2009 e conteneva la rettifica alla fattura n. (…) oggetto di conguaglio; che la fattura n. (…) emessa il 10.5.2011 aveva avuto a oggetto il corrispettivo per l’uso delle reti per il mese di dicembre 2009, diversi dal corrispettivo dei consumi, consistendo i servizi di rete in oneri riscossi da En. S.p.A., quale fornitore di energia del cd. mercato libero, per conto del distributore e del gestore della rete elettrica nazionale, che costituivano parte del costo finale dell’energia.
En. S.p.a. affermava che il corrispettivo delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo riguardava consumi reali e non stimati di energia elettrica; aggiungeva che il 19.8.2015 aveva emesso una nota di credito dell’importo di Euro 891,11 per il conguaglio dell’uso delle reti fatturato in acconto, che aveva ridotto l’importo di Euro 1.037,28 contenuto nella fattura n. (…) e non aveva inciso sugli altri corrispettivi fatturati, sicché il debito residuo della controparte era pari al complessivo importo di Euro 22.753,83.
Ciò premesso, En. S.p.A. proponeva la domanda:
“A) In via principale: emettere ordinanza, provvisoriamente esecutiva, di ingiunzione ex art. 186 ter, Codice Procedura Civile, per i motivi esposti in narrativa.
(B) In via subordinata: rigettare la spiegata opposizione e per l’effetto confermare il provvedimento monitorio.
(C) Nel merito, in via ulteriormente gradata: condannare l’opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi.
(D) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende;
(E) In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l’indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge”
Concessi rinvii della causa, a richiesta delle parti per trattative, con ordinanza del 14.10.2016 era accolta l’istanza ex art. 648 c.p.c. con la limitazione dell’importo capitale a Euro 22.753,83, ed erano assegnati i termini a norma dell’art. 183, comma VI, c.p.c., nel corso dei quali non era effettuata alcuna produzione.
Il 9.10.2019, interveniva in giudizio Cr. S.p.a., in nome e per conto di Wh. S.r.l., società per la cartolarizzazione dei crediti di En. S.p.a., che richiamava il contenuto della difesa svolta da quest’ultima e l’opponente contestava la titolarità del credito, in difetto della produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione dei crediti. Istruita con documentazione, la causa passava in decisione all’udienza del 20.11.2019, la parte opponente e l’intervenuta precisavano le conclusioni, richiamando i rispettivi atti difensivi, e la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
L’eccezione d’incompetenza territoriale formulata dalla società opponente va respinta, poiché la competenza territoriale a conoscere la presente controversia appartiene a questo Tribunale, in ragione del luogo di esecuzione dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c., che, nelle controversie in materia di obbligazioni, concorre col foro generale delle persone giuridiche dell’art. 19 c.p.c. e, nella specie, a norma dell’art. 1182, c. 3, c.c. e porta a individuare anche la competenza del Ufficio giudiziario del domicilio del creditore alla scadenza dell’obbligazione pecuniaria e sussiste il criterio di collegamento del forum destinatae solutionis di cui all’art. 20 c.p.c., in considerazione del luogo (Roma) in cui ha sede principale il creditore opposto (cfr. Cass. 9.4.1984, n. 2278; Cass. 22.6.2007, n. 14599; Cass. 9.11.2012, n. 19473) e va richiamato il principio secondo cui: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.” (Cass. Sez. 2 civ., sentenza n. 32692 del 12.12.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 656299 – 01; conf. Cass. Cass. sez. VI civ., ordinanza n. 10837 del 17.5.2011, n. 10837).
L’opposizione de qua è infondata e va respinta.
En. S.p.A. ha provato la sussistenza del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, sorto nell’incontroverso rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica cui è causa e instaurato dalle originarie parti in causa.
La parte opposta ha prodotto copia delle fatture commerciali di cui al ricorso monitorio, ciascuna delle quali riporta, per il periodo considerato, la dettagliata indicazione della misura dell’energia elettrica fornita e di ciascuna componente il corrispettivo, con riquadri di dettaglio per ogni periodo e l’indicazione di oneri addebitati, prezzo unitario e quantità complessiva del corrispettivo; ha prodotto anche la nota di crediti di cui all’espositiva che precede, che modifica l’importo capitale dovuto dall’opponente alla complessiva somma di Euro 22.753,83.
La pacifica sussistenza del rapporto di somministrazione dell’energia elettrica e la predetta documentazione fornita dalla società opposta inducono a ritenere sussistente il credito azionato, anche per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (cfr. Cass. 2.12.2002, n. 17041), in base al funzionamento del contatore, circostanza rimasta esente da contestazioni (cfr. Cass. 16.6.2011, n. 13193), e alla corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia elettrica indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nelle fatture, presunzione che opera fino a semplice contestazione da parte dell’utente che, nella specie, non ha allegato, né dimostrato, la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione de qua.
La parte opponente non ha allegato o documentato alcun pagamento, né ha formulato alcuna contestazione circa l’indicazione dei consumi provata da En. S.p.A., che ha comportato l’emissione delle fatture elencate nel ricorso monitorio e prodotte in giudizio a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo e, al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto” (Cass. sentenza n. 13651 del 13.6.2006, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass. Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998; Cass. Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass. Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass. Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass. Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011).
Non sussistono i presupposti che legittimano la pronuncia di condanna a favore della società intervenuta allegando la controversa cessione del credito per cui è causa, in difetto di alcuna manifestazione di volontà da parte dell’opposta e in considerazione del principio secondo cui: “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.” (Cass. Sez. Un., sentenza n. 6418 del 3.11.1986, ivi, Rv. 448597-01; cfr. Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 2707 del 10.2.2005).
Il rigetto dell’opposizione comporta la condanna della Sa. S.n.c. a rifondere alla parte opposta le spese processuali, liquidate come in dispositivo; si dispone l’integrale compensazione delle spese processuali nei confronti della società intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 880/2015 (n. 1257/2015 R.G.) emesso dal Giudice del Tribunale di Roma e condanna la Sa. S.n.c., in persona del legale rappresentante, a pagare a En. S.p.a. la somma di Euro dall’opponente alla complessiva somma di Euro 22.753,83, oltre interessi legali dalle fatture al saldo, nonché la somma di Euro 2.590,50 (145,50 e 830 rispettivamente per anticipazioni e onorari del procedimento monitorio; 875 fase di studio, 740 fase introduttiva) a titolo di spese processuali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Spese processuali compensate nei confronti di Cr. S.p.a.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2020.