Con riguardo invece ai prelievi derivanti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, previa verifica dell’opponibilità (data certa e notifica anteriore alla presente procedura), gli stessi resteranno opponibili alla procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (legge 3/2012) nei limiti del triennio ai sensi degli artt. 2914 n. 2 e 2918 c.c. come avviene nella procedura fallimentare.

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Tribunale|Forlì|Civile|Decreto|14 luglio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

(…)

Il Giudice

– Visto il ricorso depositato in data 18.6.2020 da (…) ai sensi dell’art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

– Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall’O.C.C. ROMAGNA, dott. (…), ha emesso il seguente

DECRETO

Prima di procedere all’apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett. a) e b).

Tali requisiti risultano sussistenti.

Il debitore è ingegnere libero professionista nonché lavoratore dipendente statale come insegnante di ruolo presso (…) ed è inoltre titolare di diverse partecipazioni in società a responsabilità limitata. Non è dunque soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali. Il (…) non risulta inoltre aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha, di conseguenza, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Ricorre anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si osserva, a tale riguardo, che l’esposizione debitoria del ricorrente è assai elevata, ammontando (senza considerare le spese della presente procedura stimabili in ca. Euro 51.000 oltre accessori per i compensi del legale e dell’OCC), ad oltre 4 milioni di euro, dei quali oltre Euro 1.300.000 derivanti da fideiussioni rilasciate in favore di alcune società di cui era socio o amministratore, come meglio dettagliato e descritto nel ricorso e nella relazione dell’OCC.

Il patrimonio del debitore, seppur ingente, risulta insufficiente a far fronte a tali obbligazioni. Oltre al reddito da lavoro dipendente pari a ca. Euro 33.000 annui e a quello da lavoro autonomo pari a ca. Euro 17.800 (risultante dalla media dei redditi degli ultimi tre anni), il (…) è titolare di partecipazioni in diverse società, tutte ad un prima stima prive di qualsiasi valore, ed è proprietario di vari immobili (alcuni solo in comproprietà).

In particolare, si tratta delle unità, con relativi diritti condominiali, site a Cesena via (…) e censite al foglio (…), p.lle (…), sub. (…), categoria (…); sub. (…), categoria (…); sub. (…), categoria (…) (in piena proprietà quali beni personali); dell’immobile sito in via (…), censito al foglio (…), p.lla (…), categoria (…), (in piena proprietà in regime di separazione dei beni); delle unità immobiliari site in via (…), censite al foglio (…), p.lla (…), sub. (…), categoria (…); sub. (…), categoria (…); sub. (…), categoria (…); sub. (…), piano (…), categoria (…); sub. (…), piano (…), categoria (…) (in comproprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con la moglie (…)); dei terreni siti a Cesena, censiti al foglio (…), particella (…), seminativo, classe (…), consistenza (…) are (…) ca e p.lla (…), vigneto, classe 1, consistenza (…) are (…) ca (in comproprietà con (…) in regime di comunione dei beni);

nonché dell’immobile sito in Cesena, via (…), censito al foglio (…), p.lla (…), sub. (…), categoria (…), e sub. (…), categoria (…) (sul quale vanta unicamente il diritto di usufrutto per 1/10 in regime di separazione dei beni).

Rispetto a tali beni, va precisato che sulle tre unità immobiliari in piena proprietà site a Cesena via (…), è attualmente pendente la procedura esecutiva RGE n. 105/2017, nell’ambito della quale gli immobili sono stati stimati per un valore complessivo di Euro 362.000 (con vendita già ordinata ma ora sospesa causa covid-19). Sulle 5 unità immobiliari di via (…) e i due terreni in comproprietà con la moglie è invece pendente la procedura esecutiva RGE n. 357/2017, nell’ambito della quale sono stati stimati per l’intero, benché già ritenuti non divisibili comodamente, in Euro 695.000. Il (…) risulta inoltre essere proprietario di tre veicoli, con valore sostanzialmente nullo e di 162 azioni (…) con valore di scambio di ca. Euro 445.

Non è dunque dubitabile che il (…) si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio dello stesso non sia sufficiente per far fronte alle obbligazioni assunte.

La documentazione prodotta dal ricorrente risulta completa e idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, contenendo l’elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni.

Quanto alla situazione familiare, il (…) convive con la moglie (…) (affetta da problemi di salute e il cui unico reddito proviene dall’affitto di un terreno con un’entrata annua di ca. Euro 18.000), dalla figlia (…), studentessa universitaria fuori sede, e dunque non titolare di un proprio reddito ma interamente a carico dei genitori e dall’anziana madre (…) (titolare di autonomo reddito da pensione pari a ca. Euro 1.200 mensili).

Al ricorso è allegata la prescritta relazione del gestore nominato dall’O.C.C. Romagna ai sensi dell’art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. (…), che contiene le indicazioni previste dall’art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate.

a) cause dell’indebitamento e diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è sostanzialmente legata alle garanzie prestate a favore di società in cui era socio, operanti in ambito edilizio e che si sono venute a trovare in difficoltà economica e finanziaria a seguito della crisi del settore, con conseguente perdita di valore anche delle partecipazioni societarie e mancato incasso dei propri crediti per prestazioni professionali svolte per le medesime società. Ulteriore causa dell’indebitamento è ascrivibile ad un lungo contenzioso con Agenzia delle Entrate a fronte di un avviso di liquidazione di Euro 63.424,05 ed iscrizione ipotecaria che, solo all’esito del giudizio di Cassazione nel 2016 è stato annullato. L’eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare il (…) non appare dunque imputabile a sua negligenza ma alle vicissitudini delle società delle quali era socio e al negativo andamento del settore immobiliare nonché al mancato incasso di propri rilevanti crediti professionali vantati verso società poi fallite. Nel corso del 2018, per cercare di far fronte all’indebitamento, il (…) ha richiesto due prestiti personali ad Eurocoqs, uno di Euro 39.840 mediante cessione del quinto dello stipendio e l’altro di Euro 19.584 da rimborsare con delegazioni di pagamento sul proprio stipendio.

b) ragioni dell’incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l’incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, derivanti in gran parte da garanzie prestate, è essenzialmente legata all’incapienza del patrimonio e del reddito.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: dalle verifiche svolte è emersa la presenza di debiti verso l’Erario per ca. Euro 130.000; i primi decreti ingiuntivi ottenuti dalle banche a fronte delle garanzie prestate risalgono al 2015. Nel 2017 sono state avviate due distinte procedure esecutive immobiliari, iscritte al n. RGE 105/2017 e 357/2017, mentre nel 2018 è stata formalizzata la cessione del quinto dello stipendio ed il rimborso con delegazione di pagamento a fronte di finanziamenti concessi da Eurocoqs, provvedimenti dei quali il ricorrente ha chiesto la sospensione per non pregiudicare l’attuabilità della procedura liquidatoria.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell’OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

Nello specifico la domanda di liquidazione presentata dal (…) prevede la totale messa a disposizione dei propri beni con liquidazione affidata al nominando Liquidatore ed una durata di 4 anni, come di seguito rappresentato:

– messa a disposizione di Euro 750,00 mensili prelevati dal salario del debitore proponente per 14 mensilità ogni anno;

– recupero del credito nei confronti del coniuge (…) mediante 48 rate mensili pari ad Euro 295,00 ciascuna,

– messa a disposizione di tutti i canoni di locazione sino alla vendita degli immobili,

– messa a disposizione di tutti i canoni da GSE,

– liquidazione di tutti i beni immobili attualmente di proprietà del debitore,

– liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare attualmente composto esclusivamente da quote sociali di partecipazione in società di capitale non quotate e dalle azioni relative alla (…) Spa.

Con la liquidità derivante dalle vendite ed incassi, è previsto il pagamento integrale delle spese in prededuzione della presente procedura (compenso dell’OCC e del liquidatore nonché del legale del (…) e di quelle delle procedure esecutive pendenti (compenso custode e delegato nonché perito stimatore), il pagamento parziale dei creditori privilegiati, in ragione del ricavato dalla liquidazione dei beni e l’eventuale pagamento parziale dei creditori chirografari, sul residuo in parti uguali fino alla concorrenza del credito od all’esaurimento del ricavato.

La proposta liquidatoria formulata dal (…) risulta ammissibile e anche maggiormente conveniente per i creditori rispetto all’alternativa derivante dalla liquidazione individuale attraverso la prosecuzione delle procedure esecutive in corso, posto che nella presente sede sarà possibile apprendere, oltre agli immobili già pignorati, anche gli ulteriori beni mobili e immobili del compresi quelli che allo stesso perverranno nel corso della durata della procedura, una quota parte dello stipendio ed assicurare il rispetto della par condicio tra i creditori, previa verifica dei loro crediti, consentendosi altresì, all’esito della procedura, al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. second chance al debitore.

Va dunque ritenuta la sussistenza dei presupposti per procedere all’apertura della procedura liquidatoria mentre i requisiti e i presupposti per accedere all’esdebitazione potranno essere valutati solo a seguito di separata istanza alla chiusura della procedura.

Con riferimento al limite di cui all’art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, deve tenersi conto innanzitutto delle spese necessarie per l’ordinario mantenimento del nucleo familiare composto dalla moglie e della figlia studentessa universitaria (non si tiene conto della madre in quanto titolare di autonomo reddito da pensione, sufficiente a garantirle il mantenimento) e delle entrate familiari derivanti dai redditi da lavoro dipendente e professionale del (…) e da quella della moglie (canone di affitto) così come esposte in ricorso e nella relazione di attestazione.

Si aggiunge che a far data dal decreto di apertura della procedura di liquidazione dovranno cessare i prelievi dallo stipendio dovuti alla delegazione di pagamento, non opponibile alla procedura concorsuale trattandosi di una mera modalità di pagamento di un credito che non può sopravvivere all’apertura di una procedura concorsuale.

Con riguardo invece ai prelievi derivanti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, previa verifica dell’opponibilità (data certa e notifica anteriore alla presente procedura), gli stessi resteranno opponibili alla procedura nei limiti del triennio ai sensi degli artt. 2914 n. 2 e 2918 c.c. come avviene nella procedura fallimentare (cfr. Cass. 7.5.2014, n. 9831: “Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell’art. 2914, comma 1, numero 2), c.c. – secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento – opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; nello stesso senso Cass. 11.9.2014, n. 19199; Cass. 14.4.2010, n. 8961; Cass. 14.3.2006, n. 5516).

Tenuto, pertanto, conto dei redditi percepiti negli ultimi anni e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per il mantenimento familiare, può allo stato essere disposto che il mantenga per sé l’intero importo dei propri redditi da lavoro (dipendente e professionale) al netto dell’importo di Euro 750 mensili per 14 mensilità, da mettere a disposizione del Liquidatore per tutta la durata prevista della procedura come previsto in ricorso.

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l’attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell’O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all’apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall’O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di (…), residente in Cesena

nomina

quale liquidatore l’O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. (…), professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure esecutive immobiliari già pendenti, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l’istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell’O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena ove possibile e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

SOSPENDE

– dalla data del presente decreto il prelievo dallo stipendio derivante dalla delegazione di pagamento in favore di Eurocoqs di cui al prestito personale n. (…);

– a decorrere dalla 37a mensilità successiva al decreto di apertura il prelievo dallo stipendio del derivante dalla cessione volontaria del quinto in favore di Eurocoqs di cui al prestito personale n. 101742, potendo il creditore continuare ad incassare direttamente le somme, nell’importo contrattuale di Euro 332 mensili, per il solo periodo di opponibilità triennale (36 mensilità);

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all’art. 14 ter comma 6 l. 3/2012; che dal deposito dell’istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all’art. 14 undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell’arco di durata della procedura ai sensi dell’art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all’omologa – non prevista nella presente procedura -decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all’art. 14-ter comma 6 lett. b), che (…) potrà trattenere per sé e per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come dipendente pubblico e libero professionista, al netto dell’importo di Euro 750 mensili per 14 mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

– formare l’inventario dei beni;

– comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell’art. 14-sexies lett. a), b) e c);

– formare il progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 14 octies;

– amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall’art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all’art. 14-decies;

– riferire sull’andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di relazioni semestrali;

– comunicare prontamente al GE delle procedure esecutivi pendenti l’emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno ai sensi dell’art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e all’O.C.C., nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale.

Così deciso a Forlì il 14 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.