Nel giudizio di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è necessariamente indiziaria e presuntiva e trovano, quindi, applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni semplici, e cioè che i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un preventivo vaglio analitico degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.
Tribunale|Bari|Sezione 2|Civile|Sentenza|24 marzo 2020| n. 1080
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7832/2016 r.g. proposta
da
SA.DO., titolare della ditta CE., rappresentato e difeso dall’Avv. Gi.Mo., domiciliatario, giusta procura a margine dell’atto di citazione
– attore –
contro
Co.Fr., rappresentato e difeso dall’Avv. Ca.Co., domiciliatario, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in giudizio
– convenuto –
nonché
GA. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ia., domiciliatario, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in giudizio
– altro convenuto –
MOTIVI
I. – Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1. – Sa.Do., titolare della ditta CE. PRE.L., ha agito in giudizio per sentire dichiarare assolutamente simulato e in via subordinata revocare perché inefficace ex art. 2901 c.c. il contratto preliminare di compravendita intercorso tra Co.Fr. (promittente) e la GA. S.r.l. (promissario), sottoscritto in data 11/2/2016 con firme autenticate dal Notaio Pe.Pa. (rep. n. 33631, racc. n. 14002), trascritto in data 15/2/2016 – reg. gen. n. 7234 e reg. part. n. 5540 – avente ad oggetto:
A) immobili in Alberobello facenti parte del fabbricato al viale (…) n. 6b, e precisamente:
A1) locale ad uso deposito in piano interrato, della consistenza catastale di metri quadri centoquarantatré (mq. 143), e precisamente il primo sulla destra discesa la rampa di accesso al piano che si diparte dal civico 4 di viale (…) confinante con viale (…) rampa di accesso, zona di manovra e l’immobile identificato in catasto con il sub 14 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…), viale (…) n. 4 piano sl, cat. c/2, classe 2, consistenza mq. 143, r.c. Euro 391,42;
A2) locale ad uso deposito in piano interrato, della consistenza catastale di metri quadri cinquantasei (mq. 56) e precisamente il primo sulla sinistra discesa la rampa di accesso al piano, che si diparte dal civico 4 di viale (…) confinante con la zona di manovra, l’immobile identificato in catasto con il sub 14 della particella (…) ed intercapedine, salvo altri. Risulta in catasto al foglio (…) sub 13, viale (…) n. 4, piano sl, cat. c/2, classe 3, consistenza mq. 56, r.c. Euro 179,31;
A3) locale ad uso commerciale con accesso dai civici 4/a e 4/b di viale (…) della consistenza catastale di metri quadri centosettantotto (mq.178), composto di piano terra e piccolo vano in piano ammezzato al quale di accede da scala interna, con antistante attinenza scoperta in pertinenza esclusiva, confinante con viale (…) vano scala, area comune e l’immobile identificato in catasto con il sub 10 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…) sub 9, viale (…) nn.4/a e 4/b, piano t, cat. c/1, classe 2, consistenza mq. 178, r.c. Euro 3.410,58;
A4) locale ad uso commerciale in primo piano, distinto con il numero interno due, della consistenza catastale di metri quadri duecentottantadue (mq. 282), avente accesso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, confinante con viale (…) vano scala e l’immobile identificato in catasto con il sub 4 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…) sub 5, viale (…) n. 6b, piano 1, interno 2, cat. c/1, classe 1, consistenza mq. 282, r.c. Euro 4.645,94;
A5) lastrico solare in secondo piano, della consistenza catastale in metri quadri trecentosessantasette (mq. 367), sovrastante il locale innanzi descritto sub A4), al quale si accede dalla porta a sinistra per chi sale le scale, confinante con viale (…) vano scala e l’immobile identificato in catasto con il sb 16 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…) sub 15, viale (…) n. 6, piano 2, lastrico solare, consistenza mq. 3 67;
B) locale ad uso deposito in piano seminterrato in Alberobello, al quale si accede dal civico 17 di viale (…) della consistenza catastale di metri quadri ventiquattro (mq. 24), confinante con viale (…) proprietà Ta. e proprietà Li. o loro aventi causa, salvo altri. Risulta in catasto al foglio (…) sub 2, viale (…) n. 17, piano sl, cat. c/2, classe 4, consistenza mq. 24, r.c. Euro 90,48;
C) complesso immobiliare in Martina Franca (TA) alla strada Coreggia, insistente su terreno della superficie catastale
al lordo delle costruzioni di metri quadri novemilasette-centodieci (mq. 9710), costituito da:
C1) casa di abitazione composta di tre vani ed accessori in piano terra e quattro vani, accessori e veranda in primo piano, comunicanti a mezzo scala interna; C2) opificio in piano terra, composto di: locale adibito ad uffici, servizi, magazzino ed esposizione; area destinata a deposito materiale; tettoia destinata a deposito materiale; piazzale ed area scoperta destinata a parcheggio, confinate nell’insieme con strade da due lati e gli immobili di cui infra D) e E). Risulta in catasto al foglio 1, particelle: 111 sub 3, strada Correggia piano t, cat. a/3,classe 3, vani7,5, r.c. Euro 774, 69 (la casa sub C1); 111 sub 5, strada Correggia n. 51, piano t, cat. d/8, r.c. Euro 8904,00 (opificio sub C2); il terreno in pertinenza esclusiva, al foglio 1, particella 111, ha 0.97.10, ente urbano;
D) casa di abitazione in piano terra in Martina Franca alla contrada (…) composta di quattro vani, accessori, verande e tettoie, con circostante terreno in pertinenza esclusiva della superficie catastale al lordo della costruzione di metri quadri milletrecentosettantaquattro (mq. 1374), confinante con strada vicinale, gli immobili di cui innanzi sub C) e l’immobile di cui infra sub E). Risulta in catasto la casa di abitazione al foglio 1, particella (…) sub 2, contrada (…) s.n., piano t, cat. a/4, classe 4, vani 7, r.c. Euro 433,82; il terreno in pertinenza esclusiva al foglio 1, particella (…), ha 0.13.47;
E) terreno in Martina Franca alla contrada (…) della superficie catastale di ettari uno, are ventidue e centiare novantasei (ha 1.22.96), confinante con strada vicinale, l’immobile di cui innanzi sub D) ed i terreni identificati in catasto con le particelle (…) del foglio 1. Risulta in catasto al foglio 1, particelle (…), ha 0.26.15, seminativo 1, r.d. Euro 14,86 r.a. Euro 7,43 – 665, ha 0.29.42, seminativo 2, r.d. Euro 10,64 r.a. Euro 6,08 – 667, ha 0.08.51, seminativo 2 r.d. Euro 3,08, r.a. Euro 1,76 – 669 ha 0.58.88 uliveto 2. Rd Euro 12,16, r.a. Euro 12,16.
A fondamento della domanda, l’attore ha allegato di essere portatore, in ragione della scrittura privata del 21/5/2015, di titoli cambiari per un importo complessivo di Euro 80.243,18, con scadenza 30/6/2015, 30/7/2015, 30/9/2015, 31/10/2015, 30/11/2015 e 31/12/2015, emessi dalla SI. S.r.l. ed avallati da Co.Fr., legale rappresentante di tale società. Sennonché, onorato il titolo con scadenza 30/7/2015, e successivamente corrisposta solo la somma di Euro 5.000, 00, gli altri titoli non venivano onorati per un residuo credito pari ad Euro 60.583,34. Risultate senza esito le azioni espropriative mobiliari proposte nei confronti dei debitori (R.G. 1245/16 Esec. Mob., R.G. 3052/16 Esec. Mob.) e sopraggiunto il fallimento della SI. S.R.L., il Sa. sottoponeva ad espropriazione immobiliare i beni immobili di proprietà di Co.Fr. (R.G. n. 295/2016 Es. Imm.).
Nel corso del predetto giudizio di espropriazione, l’attore appurava che, con contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 11/2/2016 e trascritto in data 15/2/2016 (r.g. n. 7234 e r. p. 5540, rep. n. 33631/14002 Bari), Co.Fr. si era obbligato nei confronti della promissaria acquirente GA. S.r.l. a trasferire ad essa al prezzo di Euro 700.000, 00 (di cui Euro 50.000,00 in acconto alla sottoscrizione e Euro 650.000,00 a saldo) tutti gli immobili nella sua proprietà, così consapevolmente ponendo in essere un atto dispositivo pregiudizievole della sua garanzia patrimoniale (citazione notificata il 6-16/5/2016).
1.2. – Si è costituita in giudizio la GA. S.R.L., deducendo l’infondatezza in fatto e diritto sia della domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare dell’11/2/2016, sia della domanda revocatoria svolte da parte attrice. Ha concluso per l’integrale rigetto di tutte le avverse domande (comparsa di risposta depositata in data 17/10/2016).
1.3. – Si è costituito in giudizio anche Co.Fr., chiedendo il rigetto della domanda di simulazione del contratto preliminare stipulato con la GA. S.R.L., in quanto reale fonte di obblighi per le parti, nonché della domanda di revoca siccome infondata in fatto e diritto (comparsa di risposta depositata in data 18/10/2016).
I. 4. – Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove documentali e l’audizione dei testi; quindi, all’udienza del 21/11/2019, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata per la decisone con i termini per le memorie ex art. 190 c.p.c..
II. – Nel merito, la domanda è fondata.
Devono anzitutto ritenersi provate, siccome documentalmente dimostrate o incontestate, le seguenti circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione:
– in data 21/5/2015 il convenuto Co.Fr. avvallava titoli cambiari emessi dalla SI. S.r.l. (dal 9/11/2015 denominata DE. S.R.L., come da visura sub 10 fasc. attore), della quale era legale rappresentante e socio unico, per complessivi Euro 79.699,96 in favore della CE. di SA.DO. (doc. 2 e 3 fasc. attore);
– le predette cambiali, ad eccezione di quella con scadenza 31/7/2016, non venivano onorate;
– il creditore vanamente diffidava stragiudizialmente i debitori ad adempiere e, notificato l’atto di precetto, procedeva nelle azioni esecutive mobiliari nei confronti dei medesimi, senza trovare soddisfazione del credito (doc. 4, 5, 12, 13 e 14 fasc. attore);
– in data 4/5/16 nei confronti del solo Co.Fr. veniva intrapresa l’esecuzione immobiliare su vari beni ubicati nella provincia di Bari (doc. 13 fasc. attore);
– precedentemente, in data 11/2/2016, Co.Fr. aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la GA. S.R.L., trascritto il 15/2/2016, avente ad oggetto vari beni immobili di proprietà del primo, ubicati in Alberobello e Martina Franca, al prezzo pattuito per la futura vendita, da concludersi il 31/12/2018, in complessivi Euro 700.000,00, di cui Euro 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da corrispondere alla stipula del contratto preliminare (doc 8 e 9 fascicolo attore, doc 3 fasc. GA. S.R.L.);
– nel corso del processo i convenuti, pur deducendo l’intervenuta stipula del definitivo, non hanno fornito prova alcuna dell’effettivo trasferimento delle somme di Euro 50.000,00 e di Euro 650.000,00 dovute a favore di Co.Fr., a titolo rispettivamente di caparra confirmatoria e saldo, in esecuzione del contratto preliminare;
– i soli immobili di cui al citato preliminare ubicati nel comune di Alberobello hanno un valore complessivo di Euro 560.000,00 (come stimato dalla perizia depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 295/2016 R.G.E.: doc. 34 e 46 fascicolo attore);
– prima della conclusione del contratto preliminare in oggetto, il 7/1/2016, la DE. S.r.l. aveva stipulato con la GF. un contratto di affitto di ramo d’azienda, contratto risolto il 21/3/2016;
– Co.Fr. era: amministratore della SI. S.r.l. fino alla data del 28/9/2015, quando vi subentrava Cu.De., nonché socio unico della stessa e dal 9/11/2015 della DE. S.r.l. (nuova denominazione), fino al 18/4/2016, quando cedeva l’intero capitale sociale a Mo.An. (doc 10 fasc. attore);
– Cu.De. risulta essere amministratore della DE. S.r.l. dalla data del 9/11/2015, nonché amministratore, fino all’anno 2015 (quando gli subentrava MA.GI.), della società (…) S.R.L., avente quali soci An.Gi. e Gr.Sa. (doc 10 e 15 fasc. attore);
– Ma.Gi. risultava essere dal 2006 al novembre 2015, come dallo stesso dichiarato in qualità di teste nell’udienza del 17/10/2017, dipendente della SI. S.R.L, nonché attuale amministratore della GF. S.r.l. (doc 10 e 15 fasc. attore);
– An.Gi. e Gr.Sa. risultano essere unici soci della GA. S.r.l. e della GF. S.R.L, con le quali la società qui convenuta aveva stipulato (rispettivamente) il contratto preliminare oggetto della causa e il contratto di affitto di ramo d’azienda datato 7/1/16 (doc 10 e 15 fasc. attore);
– con atto pubblico del 14/12/2018, trascritto il 17/15/2018, Co.Fr., in ottemperanza del contratto preliminare del 15/2/2016, alienava i beni promessi in vendita alla società LA. S.P.A., terza nominata dalla promittente acquirente GA. S.r.l. a scioglimento della riserva formulata nel preliminare;
– Co.Fr. non risulta essere titolare di altri beni immobili (circostanza dallo stesso non contestata).
II.1. – Ciò acclarato in punto di fatto, in via preliminare va superata la questione del difetto di interesse dell’attore sollevata dai convenuti, basata sulla natura meramente obbligatoria del contratto preliminare di compravendita, tale perciò da escludere un interesse del creditore a conseguire la dichiarazione di simulazione.
Sennonché, la permanenza dell’interesse a coltivare la domanda di simulazione del preliminare deriva dall’esigenza di escludere l’effetto prenotativo della trascrizione di quel contratto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., così da non inibire le azioni esecutive immobiliari intraprese dal creditore.
II.2. – Oltre che ammissibile, la domanda di simulazione assoluta è fondata e deve essere accolta.
Il contratto simulato è una particolare operazione contrattuale con la quale le parti manifestano all’esterno volontà ed effetti contrattuali che in realtà non vogliono realizzare; in particolare, con la simulazione assoluta, nonostante il contratto simulato, non si costituisce tra le parti alcun rapporto giuridico vincolante né si produce alcun effetto contrattuale tra esse.
L’ordinamento, pur mantenendo una posizione di neutralità rispetto a tali operazioni, assicura ai terzi pregiudicati dalla simulazione la tutela attraverso la prevalenza della realtà rispetto all’apparenza.
Pertanto è consentito al creditore del simulato promittente alienante di proporre l’azione di simulazione volta a far dichiarare l’inefficacia originaria del negozio simulato, fornendo la prova della reale volontà dei simulanti, senza incorrere nelle limitazioni previste dagli artt. 2721 ss. cc., oltre che mediante il ricorso alle presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.
Nel giudizio di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è necessariamente indiziaria e presuntiva e trovano, quindi, applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni semplici, e cioè che i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un preventivo vaglio analitico degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (tra le altre, Cass. sent. n. 24974/2018).
Nella specie, deve ritenersi che sia stata offerta dall’attore la prova, quanto meno indiziaria, che i convenuti CO.Fr. e GA. S.r.l. ebbero a stipulare il contratto preliminare di compravendita con la volontà che questo non producesse alcun effetto, ovvero che fosse un contratto simulato in via assoluta, per la verosimile finalità di eludere le garanzie a beneficio dei creditori del simulato promittente ed impedire il soddisfacimento delle loro pretese creditorie.
In tale ottica, riveste anzitutto una notevole pregnanza presuntiva la fitta rete di legami che collega i vari soggetti interessati dall’operazione contrattuale posta in essere dai convenuti.
Ci si riferisce innanzitutto ai soci della GA. S.R.L., Gr.Sa. e An.Gi., anche soci della CF (…) S.R.L., società entrambe che hanno intrattenuto rapporti con il CO. in operazioni economiche che, con elevate probabilità, avevano la funzione di proseguire l’attività della SI. S.R.L., in forza del contratto di affitto di ramo d’azienda, e porre al riparo il patrimonio immobiliare dello stesso CO. dalle azioni esecutive esercitate dai suoi creditori, stipulando e trascrivendo il contratto preliminare di compravendita oggetto della domanda di simulazione assoluta.
La CG. S.R.L., inoltre, è stata amministrata nel corso degli anni da soggetti direttamente e strettamente riferibili al CO..
Fino al 2015 da Cu.De., successivamente anche amministratore della DE. S.R.L., all’epoca dei fatti di proprietà del CO., ed attualmente da MA.Gi., già dipendente della SI. S.r.l.
Con riguardo al MA., il teste MI.GI., agente di vendita della CE., nell’udienza del 17/10/2017 riferiva: “con il sig. MA. mi sono sempre rapportato per gli ordini di acquisto… quando dovevo andare ad incassare gli assegni relativi alle forniture, il sig. MA. mi fissava gli appuntamenti con il sig. CO. … la maggior parte delle volte mi chiamava il sig. MA.”, così offrendo una rappresentazione adeguata della centralità di tale figura nelle attività svolte dal CO..
Elementi, quelli fin qui vagliati, che permettono nella loro globalità di presumere, con un elevato grado di probabilità, che sussistesse un accordo tra i contraenti volto ad escludere l’efficacia giuridica del contratto preliminare di compravendita da loro stipulato e trascritto, presumibilmente al fine paralizzare le azioni esecutive dirette ai beni personali del CO..
La reale volontà dei convenuti trova ulteriore specifica conferma nell’elemento temporale, che lega il contratto preliminare sottoscritto l’11/2/2016, trascritto il giorno 15 dello stesso mese, con la notifica da parte del SA. – CA. dell’atto di precetto in data 7/1/2016, circostanza che non può che far pensare ad una volontà convergente dei contraenti nello stipulare un contratto, nella consapevolezza che non avrebbe prodotto effetti vincolanti tra essi, in vista dell’aggressione esecutiva da parte del creditore SA. sui beni del suo debitore.
Allo stesso modo risultano idonei a far presumere la simulazione del contratto l’esiguità del prezzo concordato rispetto al reale valore degli immobili e, ancor più, la mancata prova da parte dei convenuti dell’effettiva dazione delle somme di denaro dovute dalla GA. S.r.l. a favore del CO., a titolo di caparra confirmatoria (Euro 50.000,00), oltre che del saldo di Euro 650.000,00 al definitivo, non potendosi ai presenti fini sottacere anche l’anomala modestia della caparra, commisurata in appena il 7% circa del prezzo complessivo della vendita immobiliare.
Come più volte osservato dalla Suprema Corte, infatti, il compratore ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere meramente apparente del contratto: onere che non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (ex multis Cass. Civ., sent. n. 24974/18; Cass. Civ., sent. n. 5326/2017).
Al contrario, i convenuti non hanno fornito alcuna prova circa l’effettiva dazione delle somme dovute, limitandosi a rappresentare che queste fossero documentate dal contratto preliminare e successivamente anche dal contratto definitivo, in relazione al quale, peraltro, hanno dedotto una cessione a favore di un terzo, anch’essa non provata, del credito del venditore CO. nei confronti della GA. S.r.l.
Infine, anche lo strumento giuridico utilizzato dai contraenti solleva dubbi sulla reale volontà dei convenuti di trasferire la proprietà degli immobili di proprietà del CO. nel patrimonio della GA. S.R.L..
Certamente la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita non può essere di per sé assunto a prova della mancanza di volontà dei contraenti di giungere ad una conclusione dell’affare tramite un contratto definitivo, atteso che, al contrario, ciò rappresenta nella prassi modalità normale di svolgimento delle trattative.
Al riguardo, i convenuti nel corso del processo hanno ripetutamente ribadito la loro volontà di concludere l’operazione economica e spiegato la sottoscrizione del contratto preliminare in ragione della necessità della pro-missaria acquirente di reperire le somme di denaro dovute come pagamento del prezzo, aggiungendo che gli immobili promessi dal CO. risultavano di interesse per la controparte nell’asserita intenzione di ampliare il proprio patrimonio immobiliare; sennonché tale intenzione non si è tradotta nell’effettiva sottoscrizione del definitivo tra le parti originarie dell’affare, visto che la stessa GA. S.r.l. ha nominato quale acquirente la società LA., terza rispetto al preliminare, a scioglimento della riserva prevista dai promittenti: circostanza, questa, che, letta alla luce degli indizi gravi, precisi e concordanti, come innanzi enucleati, permette di ritenere che la volontà dei convenuti non fosse quella di trasferire la proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare e che quindi quest’ultimo fosse simulato in via assoluta.
II. 3. – L’accoglimento della domanda di simulazione esime dall’esame delle questioni poste con l’azione revocatoria, in quanto formulate in via subordinata e quindi assorbite.
III. – Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l’applicazione alle “liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass. sez. un., n. 17405/2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 6-16/5/2016, da SA.DO., titolare della ditta CE. , nei confronti di Co.Fr. e GA. S.R.L., così provvede:
I) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, DICHIARA la simulazione del contratto preliminare di compravendita stipulato da Co.Fr. e da GA. S.R.L., sottoscritto in data 11/2/2016 con firme autenticate dal Notaio Pe.Pa. (rep. n. 33631 raccolta n. 14002), trascritto in data 15/2/2016 – reg. gen. n. 7234 e reg. part. n. 5540 – avente ad oggetto:
A) immobili in Alberobello facenti parte del fabbricato al viale (…) n. 6b, e precisamente:
A1) locale ad uso deposito in piano interrato, del-la consistenza catastale di metri quadri centoquarantatre (mq. 143), e precisamente il primo sulla destra discesa la rampa di accesso al piano che si diparte dal civico 4 di viale (…) confinante con viale (…) rampa di accesso, zona di manovra e l’immobile identificato in catasto con il sub 14 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…), viale (…) n. 4 piano sl, cat. c/2, classe 2, consistenza mq. 143, r.c. Euro 391,42;
A2) locale ad uso deposito in piano interrato, del-la consistenza catastale di metri quadri cinquanta-sei (mq. 56) e precisamente il primo sulla sinistra discesa la rampa di accesso al piano, che si diparte dal civico 4 di viale (…) confinante con la zona di manovra, l’immobile identificato in catasto con il sub 14 della particella (…) ed intercapedine, salvo altri. Risulta in catasto al foglio (…) sub 13, viale (…) n. 4, piano sl, cat. c/2, classe 3, consistenza mq. 56, r.c. Euro 179,31;
A3) locale ad uso commerciale con accesso dai civici 4/a e 4/b di viale (…) della consistenza catastale di metri quadri centosettantotto (mq. 178), composto di piano terra e piccolo vano in piano ammezzato al quale di accede da scala interna, con antistante attinenza scoperta in pertinenza esclusiva, confinante con viale (…) vano scala, area comune e l’immobile identificato in catasto con il sub 10 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…) sub 9, viale (…) nn. 4/a e 4/b, piano t, cat. c/1, classe 2, consistenza mq.178, r.c. Euro 3.410,58;
A4) locale ad uso commerciale in primo piano, distinto con il numero interno due, della consistenza catastale di metri quadri duecentottantadue (mq. 282), avente accesso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, confinante con viale (…) vano scala e l’immobile identificato in catasto con il sub 4 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…) sub 5, viale (…) n. 6b, piano 1, interno 2, cat. c/1, classe 1, consistenza mq. 282, r.c. Euro 4.645,94;
A5) lastrico solare in secondo piano, della consistenza catastale in metri quadri trecentosessanta-sette (mq. 367), sovrastante il locale innanzi de-scritto sub A4), al quale si accede dalla porta a sinistra per chi sale le scale, confinante con via-le Putignano, vano scala e l’immobile identificato in catasto con il sb 16 della particella (…). Risulta in catasto al foglio (…), viale (…) n. 6, piano 2, lastrico solare, consistenza mq. 367;
B) locale ad uso deposito in piano seminterrato in Alberobello, al quale si accede dal civico 17 di viale (…) della consistenza catastale di metri quadri ventiquattro (mq. 24), confinante con viale (…) proprietà Ta. e proprietà Li. o loro aventi causa, salvo altri. Risulta in catasto al foglio (…) sub 2, viale (…) n. 17, piano sl, cat. c/2, classe 4, consistenza mq. 24, r.c. Euro 90,48;
C) complesso immobiliare in Martina Franca (TA) alla strada Coreggia, insistente su terreno della superficie catastale al lordo delle costruzioni di metri quadri novemilasettecentodieci (mq. 9710), costituito da: C1) casa di abitazione composta di tre vani ed accessori in piano terra e quattro vani, accessori e veranda in primo piano, comunicanti a mezzo scala interna; C2) opificio in piano terra, composto di: locale adibito ad uffici, servizi, magazzino ed esposizione; area destinata a deposito materiale; tettoia destinata a deposito materiale; piazzale ed area scoperta destinata a parcheggio, confinate nell’insieme con strade da due lati e gli immobili di cui infra D) e E). Risulta in catasto al foglio 1, particelle: (…), strada Correggia piano t, cat. a/3,classe 3, vani7,5, r.c. Euro 774, 69 (la casa sub C1); 111 sub 5, strada (…), piano t, cat. d/8, r.c. Euro 8904,00 (opificio sub C2); il terreno in pertinenza esclusiva, al foglio (…), ha 0.97.10, ente urbano;
D) casa di abitazione in piano terra in Martina Franca alla contrada (…) composta di quattro vani, accessori, verande e tettoie, con circostante terreno in pertinenza esclusiva della superficie catastale al lordo della costruzione di metri quadri milletrecento-settantaquattro (mq. 1374), confinante con strada vicinale, gli immobili di cui innanzi sub C) e l’immobile di cui infra sub E). Risulta in catasto la casa di abitazione al foglio (…), contrada (…) s.n., piano t, cat. a/4, classe 4, vani 7, r.c. Euro 433, 82; il terreno in pertinenza esclusiva al foglio 1, particella (…), ha 0.13.47;
E) terreno in Martina Franca alla contrada (…) della superficie catastale di ettari uno, are ventidue e centiare novantasei (ha 1.22.96), confinante con strada vicinale, l’immobile di cui innanzi sub D) ed i terreni identificati in catasto con le particelle (…) del foglio 1. Risulta in catasto al foglio 1, particelle (…), ha 0.26.15, seminativo 1, r.d. Euro 14,86 r.a. Euro 7,43 – 665, ha 0.29.42, seminativo 2, r.d. Euro 10,64 r.a. Euro 6,08 – 667, ha 0.08.51, seminativo 2 r.d. Euro 3,08, r.a. Euro 1,76 – 669 ha 0.58.88 uliveto 2. Rd Euro 12,16, r.a. Euro 12,16;
II) ORDINA la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità del competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
III) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 11.617,80 (di cui 873,80 per esborsi), oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 20 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2020.