in materia di diffamazione a mezzo stampa, di certo estensibile alla diffamazione a mezzo televisione o internet, i presupposti di applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., e in specie, del diritto di cronaca e di critica sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Nello specifico, poi, il carattere distintivo del diritto di critica, vieppiù politica, rispetto al diritto di cronaca riguarda l’aspetto della “veridicità”, da intendersi come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purché non gratuiti o pretestuosi. L’assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta, ma ragionevolmente putativa.
La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.
Corte d’Appello|Palermo|Sezione 1|Civile|Sentenza|30 marzo 2020| n. 486
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte d’Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Antonio Novara Presidente
2) Dott. Antonino Di Pisa Consigliere
3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 494/2015 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio
da
CU.LU. e GA.MA.
rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Mo. e dall’avv. Sa.Lu.
APPELLANTI
contro
BI.AN.
rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Fr.
APPELLATO
e nei confronti di
PI.PA.
rappresentato e difeso dall’avv. Si.Ri.
APPELLANTE INCIDENTALE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata l’8 marzo 2010, An.Bi. agì in giudizio nei confronti della società Ec. s.r.l., di Lu.Cu., di Pa.Pi. e di Ma.Ga. – la prima nella qualità di “editrice”, il secondo in proprio e quale editore, il terzo in proprio e quale Direttore Responsabile e l’ultima quale autrice di programmi televisivi, speaker e opinionista della emittente televisiva “(…)” – e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla sua dignità, alla sua reputazione e alla sua immagine, con dichiarazioni rese nel corso di alcuni programmi televisivi trasmessi dall’emittente predetta nei mesi di febbraio, aprile e dicembre 2009 e nel mese di gennaio 2010.
In particolare, lamentò che il Cu. e il Bi., nel corso di diversi programmi e notiziari televisivi, avevano diffuso notizie false e gli avevano mosso accuse gravi e infamanti, con illecito e arbitrario esercizio del diritto di cronaca e di critica politica e al solo scopo di denigrarlo quale ex Sindaco del Comune di Licata e quale uomo politico.
Nel concreto, allegò che:
– nel corso della trasmissione del 14 febbraio 2019, intitolata “Licata e i suoi problemi e per quali motivi non vengono risolti”, più volte replicata, il Cu. lo aveva accusato di “rappresentare la vergogna di Licata… di aver sventrato e distrutto la città”; “…di barare, facendo il gioco delle tre carte per gestire il potere, ordendo in combutta con altri, un complotto da Ca…….; aveva ammonito i cittadini a non consentire che potesse tornare ad amministrare la città; e, ancora, lo aveva indicato come coinvolto in un sistema di voti di scambio;
– attraverso successive trasmissioni andate in onda nei giorni 24, 25 e 26 febbraio, che definiva “pseudo inchieste” sullo spreco del denaro pubblico, il Cu. lo aveva, ingiustamente, accusato di aver “sperperato 180.000 Euro per la costruzione di un canile mentre c’è gente che muore di fame”, nonché di essersi arricchito facendo il Sindaco;
– nella trasmissione andata in onda il 2 aprile 2009, Pa.Pi. lo aveva accusato ingiustamente dei ritardi accumulati nel tempo per la costruzione di un ponte;
– nel notiziario del 18 aprile 2009, il Pi. e la Ga. avevano diffuso una sua fotografia – chiaramente allusiva a una foto segnaletica – con la scritta “denunciato per diffamazione a mezzo stampa, ingiuria e boicottaggio, l’ex Sindaco An.Bi. … adesso rischia fino a tre anni di carcere. Inoltre sarà effettuata un’indagine patrimoniale nei suoi confronti”, malgrado l’inesistenza di siffatta indagine;
– nel corso nell’edizione del Tg del 17 dicembre 2009, il Pi. lo aveva accusato di appartenere a sodalizi criminosi, di essersi arricchito facendo politica e di avere ingiustamente denigrato e offeso l’emittente televisiva, al fine di ostacolare l’ingresso in politica del Cu.;
– nella trasmissione del 14 gennaio 2010, il Pi. aveva rivolto nei suoi confronti l’infamante e fallace accusa di aver cercato di “zittire” l’emittente attraverso atti intimidatori, denunce, appostamenti, inseguimenti, lettere anonime, etc., con lo scopo di screditarne l’operato e negare la verità ai cittadini di Licata.
Dedusse, inoltre, che tali ripetuti atteggiamenti di dileggio e di offesa avevano vilipeso e danneggiato anche i suoi familiari e lo avevano costretto a sporgere diverse denunce nei confronti del Cu..
Chiese, quindi, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito, indicato in Euro 300.000,00 (ovvero quella somma che sarebbe stata equitativamente determinata), e al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 400.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948, nonché la condanna dell’emittente “(…)” ad annunciare la notizia della subita condanna “con lo stesso rilievo e le medesime modalità dei servizi diffamatori”.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepito il difetto di legittimazione passiva della Ec. s.r.l., perché non più proprietaria dell’emittente televisiva, di Lu.Cu., ove chiamato in giudizio nella qualità di editore e proprietario dell’emittente e di socio di maggioranza della già menzionata società, e della Ga., perché aveva svolto solo il ruolo di speaker in alcune trasmissioni, contestarono, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Rilevarono, in particolare, di aver esercitato il libero diritto di critica nei confronti del Bi., uomo pubblico che aveva rivestito la carica di sindaco di Licata e di assessore provinciale; che si erano limitati a denunciare circostanze e fatti già noti e a esprimere il loro disappunto per alcune spese pubbliche e per i ritardi nelle costruzioni di opere pubbliche; che l’attore aveva già subito diverse disapprovazioni anche dalla stampa.
Proposero, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del Bi. al ristoro dei danni economici cagionati alla società prima della cessione di (…) e ai danni non patrimoniali a ciascuno di loro provocati dai gravi affronti e dai pesanti insulti loro rivolti attraverso il suo blog personale, denominato “Diritto di Replica”.
Dedussero che il Bi., attraverso molteplici inserzioni e pubblicazione di scritti e di videoriprese, aveva rivolto gravi attacchi a (…) e soprattutto al Cu. e al Pi., apostrofandoli con epiteti ingiuriosi, quali “mafiosi, lestofanti, folli psicopatici…”; aveva accusato il Cu. e la Ga. di essere coinvolti nell’illecita gestione di “corsi di formazione”; aveva rivolto diverso insulti al Cu., scrivendo “stu Cu. tena ‘na bella faccia di bu….”, o rappresentandolo come “…personaggio folkloristico, demagogo, populista, incosciente e senza scrupoli, farabutto e delinquente … calunnie e menzogne sono pane e companatico per Cu. e la sua ciurma….”.
Rilevato, infine, di aver già sporto querela (il Cu.) nei confronti di controparte, ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni, indicati nella misura di Euro 200.000,00 a favore di ciascuno.
Il Tribunale di Agrigento, istruita la causa in via documentale e affidando a un C.T.U. la trascrizione delle registrazioni dei due DVD depositati dal Bi., relativi alle trasmissioni ritenute diffamanti, con sentenza dei giorni 27-28 ottobre 2014, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Ec. s.r.l.; ritenne il Cu., il Pi. e la Ga. responsabili “di aver divulgato notizie lesive del decoro e della professionalità del Bi. senza il rispetto della verità sostanziale dei fatti oggetto di notizia” e li condannò, in solido tra loro, al pagamento in favore del Bi. della somma di Euro 200.000,00, equitativamente determinata a titolo di ristoro del danno non patrimoniale cagionatogli, e dell’ulteriore somma di Euro 150.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948; rigettò la domanda riconvenzionale da costoro proposta, ritenendola infondata, e pose a loro carico le spese di lite in favore della controparte, compensandole, invece, tra il Bi. e la società convenuta.
Il Tribunale, in particolare, richiamate le frasi e gli accadimenti riportati nell’atto di citazione, ritenne che i convenuti avessero diffuso notizie non veritiere al solo scopo di danneggiare l’immagine pubblica del Bi. e considerò, invece, l’insussistenza di elementi “sufficienti per ritenere il comportamento dell’attore offensivo e denigratorio nei confronti di Cu.Lu., Pi.Pa. e Ga.Ma., piuttosto si ravviserebbe un tentativo dell’attore di difendere la propria reputazione e decoro innanzi agli attacchi televisivi violenti così emersi dalle indagini peritali”.
Con citazione notificata il 9 marzo 2015, i coniugi Lu.Cu. e Ma.Ga. hanno proposto appello.
In via preliminare, si sono doluti di non aver ricevuto l’avviso telematico dell’udienza fissata dal primo giudice per la precisazione delle conclusioni, con conseguente grave compromissione del loro diritto di difesa, perché non avevano potuto né precisare le conclusioni né depositare gli scritti difensivi conclusionali; nel merito, dopo aver rilevato l’estraneità della Ga. ai fatti contestati dal Bi., evidenziando che la stessa non aveva rivestito né il ruolo di direttrice responsabile della “(…)” né quello di autrice di programmi, ma soltanto, e di rado, quello di speaker, hanno esposto tre motivi di doglianza.
Con il primo, hanno contestato l’applicabilità dell’art. 12 della L. n. 47/1948 ai fatti commessi con il mezzo televisivo e, in via subordinata, hanno rilevato l’eccessività della pena loro inflitta.
Con il secondo, in via preliminare, hanno riportato i noti principi giurisprudenziali in tema di diffamazione a mezzo stampa e della correlata esimente del diritto di critica, richiamando, sul punto, a sostegno della difesa, anche l’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Agrigento aveva archiviato la denuncia di diffamazione sporta dal Bi. nei confronti del Cu., in relazione alle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione del 10 ottobre 2009. Quindi, hanno rilevato che il Tribunale, erroneamente, aveva assimilato il diritto di critica con quello di cronaca, così affidando particolare rilievo all’asserita non veridicità del contenuto delle dichiarazioni degli appellanti, senza considerare che, invece, “…e sufficiente ai fini della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica che questa si agganci a vicende realmente vissute”; e, nella specie, non era dubitabile che il Bi. fosse stato sindaco di Licata dal 2003 al 2008 e che i risultati della sua gestione fossero stati oggetto di critiche diffuse, come comprovato dalla documentazione depositata (copie di alcune testate giornalistiche locali).
Poi, hanno rilevato che il primo Giudice si era limitato a considerare solo le frasi estrapolate dal Bi. e trascritte nell’atto di citazione, e non aveva valutato nella loro integrità le trascrizioni dei DVD prodotti al Bi., di cui, peraltro, hanno contestato la conformità alle trasmissioni originali.
Secondo gli appellanti, il Tribunale, qualora avesse esaminato compiutamente le trascrizioni del C.T.U., avrebbe rilevato che le frasi contestate – non corrispondenti, peraltro, a quelle trascritte – non si riferivano specificamente al Bi., ma consistevano in una diffusa e generalizzata critica all’amministrazione precedente; che gli ulteriori servizi televisivi incriminati dall’appellato non potevano ritenersi infamati e offensivi; che il Bi., infine, non aveva provato l’avvenuta pubblicazione della sua immagine fotografica con la scritta “art. 507 c.p. rischia fino a tre anni di carcere”.
Il giudice di primo grado, inoltre, non aveva nemmeno motivato circa l’offensività delle dichiarazioni predette.
Con il terzo motivo, hanno contestato l’entità del danno liquidato in favore del Bi., rilevando che era stato sovrastimato.
Infine, si sono doluti dell’avvenuto rigetto della domanda riconvenzionale da loro proposta, deducendo di aver offerto piena prova delle offese subite dal Bi., avendo depositato in atti gli scritti pubblicati dalla controparte sul suo blog, pieni di contumelie volgari e di epiteti oltraggiosi all’indirizzo sia del Cu. che della Ga., e hanno, quindi, concluso come in epigrafe indicato.
Instaurato il contradditorio, Pa.Pi., con comparsa depositata il 10 aprile 2015, ha proposto appello incidentale, sia adesivo a quello proposto dai coniugi Cu., sia autonomo affidato a cinque motivi.
Con il primo, ha eccepito la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. e 16 co. 4 e 6 del D.L. n. 179/2012 e degli artt. 156 e 159 c.p.c., rilevando, anch’esso, che la Cancelleria non aveva comunicato in via telematica l’ordinanza riservata con cui il giudice aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con il secondo, in primo luogo, si è doluto del fatto che il giudice aveva assimilato la sua posizione a quella del Cu., ascrivendogli le condotte liberamente assunte da quest’ultimo.
Poi, ha rilevato che quanto a lui ascritto dall’appellato non poteva affatto ritenersi diffamante, e invero: il servizio sull’inaugurazione del ponte, rappresentava mero esercizio del diritto di critica e, ad ogni modo, non era affatto denigratorio; non era stata provata l’avvenuta pubblicazione della fotografia asseritamente lesiva della sua immagine; la notizia delle querele sporte nei confronti dell’ex sindaco era vera e comprovata in via documentale.
Con il terzo, si è doluto della liquidazione del danno disposta in favore del Bi., evidenziando che questi non aveva fornito alcuna prova del pregiudizio assertivamente patito, e ha ribadito quanto già esposto dagli appellanti principali circa la scriminante del diritto di critica e di cronaca e circa l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 12 L. n. 47/1948 alla fattispecie.
Con il quarto, ha rilevato l’erroneità della avvenuta condanna in solido dei tre appellanti, senza alcun distinguo in ordine ai fatti a ciascuno di loro singolarmente ascritti.
Con l’ultimo motivo, infine, ha contestato il rigetto della domanda riconvenzionale, ribadendo quanto già esposto in primo grado a sostegno della pretesa risarcitoria, immotivatamente respinta dal primo giudice.
L’appellato ha contestato la fondatezza dei motivi dell’appello principale e dell’appello incidentale, chiedendone il rigetto. In particolare, ha ribadito di essere stato vittima di diversi attacchi denigratori degli appellanti attraverso i servizi televisivi indicati in atti e ha lamentato le reiterate e continue campagne diffamatorie rivolte nei suoi confronti, dolendosi in particolare di essere stato accusato di malaffare senza il rispetto della veridicità delle notizie diffuse e del limite della c.d. “continenza”; in altri termini, gli appellati non avevano rispettato i limiti individuati dalla giurisprudenza della Cassazione del legittimo esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca.
Poi, ha rilevato la tardività della contestazione di non conformità delle registrazioni contenute nei DVD prodotti alle trasmissioni televisive andate in onda e che, in primo grado, gli appellanti non avevano né contestato di aver diffuso la sua immagine fotografica con la già richiamata scritta “art. 507 c.p. rischia fino a tre anni”, né che le frasi offensive riportate in citazione si riferissero a lui.
Il Tribunale, inoltre, aveva riportato solo a titolo esemplificativo alcune delle frasi ritenute diffamatorie, mentre l’atto di citazione ne esplicitava altre ugualmente offensive, e ha richiamato quanto già esposto con riferimento a ciascuna trasmissione oggetto di denuncia, facendo riferimento anche a una trasmissione del 10 ottobre 2010, che, tuttavia, come si evidenzia fin da ora, non deve essere valutata, perché non dedotta tempestivamente in primo grado.
Ha, poi, eccepito l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, poiché generica e perché non riproposta all’atto della precisazione delle conclusioni, e nel merito ne ha ribadito l’infondatezza, dovendosi escludere l’offensività dei suoi scritti, espressione, comunque, di critica e di difesa dagli attacchi di Te..
Quindi, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e il favore delle spese di lite.
In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
Gli appellanti deducono a riguardo che la Cancelleria avrebbe dovuto comunicare l’ordinanza riservata, con cui era stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, in via telematica all’indirizzo PEC del loro difensore, anche se questi aveva omesso di comunicarlo, poiché il procedimento era stato instaurato in data precedente all’entrata in vigore del relativo obbligo.
Infatti, l’avvocato che li assisteva era regolarmente iscritta nel Reginde dal 2008 e aveva attivato la casella di posta elettronica con l’Ordine professionale di appartenenza, di ciò ritualmente informato, sicché la Cancelleria avrebbe potuto facilmente attingere dai registri ufficiali la PEC cui inoltrare la comunicazione.
Erroneamente, invece, la detta ordinanza era stata comunicata tramite deposito in Cancelleria (art. 16 co. 6 DL n. 179 del 2012) e al difensore domiciliatario, che aveva omesso di darne avviso al dominus, sicché, non avendone avuto notizia, non avevano potuto precisare le conclusioni e depositare gli atti di cui all’art. 190 c.p.c.
Ora, osserva la Corte che gli appellanti hanno omesso di provare che il loro difensore, che in primo grado era il medesimo per tutti e tre, alla data della comunicazione dell’ordinanza riservata emessa dal Tribunale fosse già in possesso dell’indirizzo di posta certificata, regolarmente comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e/o nei registri pubblici (Reginde). Né può ritenersi che, in assenza di specifica contestazione di controparte, tale presupposto non doveva essere provato, poiché la non contestazione può riguardare esclusivamente le circostanze in punto di fatto da porsi alla base della decisione di merito.
Di conseguenza, sempre in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti in questo grado del giudizio, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, stante l’assenza degli appellanti e l’omessa istanza in tal senso del difensore del Bi..
Procedendo, adesso, alla disamina del merito secondo l’ordine dei motivi dell’appello principale, trattando di volta, in volta, contestualmente, anche l’omologo motivo dell’appello incidentale, va subito detto che è fondato il motivo con cui la Ga. si duole della pronuncia di condanna nei propri confronti, malgrado l’assoluta assenza di elementi di prova idonei a sostenere che lei rivestisse un ruolo di responsabilità all’interno di tele Alfa o di autrice dei programmi andati in onda. A fronte, infatti, della specifica contestazione immediatamente mossa dalla Ga. circa il ruolo che le era stato attribuito dal Bi., quest’ultimo nulla ha provato.
Diversamente da come dedotto dall’appellato, peraltro, non è nemmeno dimostrato che la stessa, svolgendo il ruolo “di speaker e opinionista”, l’avesse offeso, poiché nelle registrazioni dal medesimo prodotte (due DVD rispettivamente contenenti, come accertato anche dal C.T.U., solo 08:46 minuti di registrazione l’uno e 23:44 minuti l’altro) la donna non appare mai e non si sente nemmeno una voce femminile.
Inoltre, come rilevato dagli appellanti (e la questione qui trattata riguarda anche il Pi.), non risulta nemmeno provato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che il Pi. e la Ga. avessero diffuso la suggestiva immagine del Bi. di cui si è detto in parte espositiva, perché le registrazioni depositate non contengono la trasmissione del 18 aprile 2009, nel corso della quale sarebbe stata diffusa l’immagine, e poco importa che in primo grado gli appellanti non avessero contestato la circostanza.
Solo attraverso la visione dell’immagine predetta si sarebbe potuto, infatti, verificare la sua dedotta valenza denigratoria, posto che il fatto in sé, ovvero l’aver diffuso la notizia veritiera (come non contestato e comunque desumibile dalla documentazione in atti e dal contenuto della domanda riconvenzionale) dell’avvenuta denuncia del Bi. per diffamazione e boicottaggio, reato quest’ultimo punito proprio con la pena della reclusione fino a tre anni, non ha di certo natura diffamante, nemmeno se suggestivamente sostenuto dall’indicazione della pena in astratto applicabile.
In altri termini, la non contestazione del fatto non equivale a un’ammissione della sua valenza denigratoria.
La sentenza di primo grado va, quindi, sul punto riformata e va respinta la domanda risarcitoria proposta dal Bi. nei confronti della Ga..
È, altresì, fondata la doglianza con cui gli appellanti si dolgono della condanna al pagamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di riparazione, ex art. 12 L. 47 del 1948. Come da costoro osservato, infatti, la predetta norma è inapplicabile nel caso in esame, in quanto, prevedendo un’ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata, che la persona offesa dal reato di diffamazione a mezzo stampa può richiedere a titolo di riparazione, non è suscettibile di applicazione analogica alla diffamazione con il mezzo televisivo.
Prescindendo, pertanto, da una valutazione di merito circa la sussistenza o meno della dedotta diffamazione, su cui di seguito si dirà, in conformità all’orientamento costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 6490/2010; n. 6579/2913) deve, comunque, escludersi che nella specie possa trovare applicazione la sanzione predetta e, di conseguenza, la sentenza impugnata anche sul punto va riformata.
In relazione al secondo motivo, in punto di diritto va, innanzitutto, rilevato che, secondo l’orientamento ormai costante della giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa, di certo estensibile alla diffamazione a mezzo televisione o internet, i presupposti di applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., e in specie, del diritto di cronaca e di critica sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
Nello specifico, poi, il carattere distintivo del diritto di critica, vieppiù politica, rispetto al diritto di cronaca riguarda l’aspetto della “veridicità”, da intendersi come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purché non gratuiti o pretestuosi. L’assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta, ma ragionevolmente putativa (Cass. 22178/2019).
Inoltre, (Cass. in ultimo citata) in riferimento all’esercizio del diritto di critica, in tema di diffamazione a mezzo stampa il rispetto della verità oggettiva del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, e ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.
Ciò comporta, secondo la Cassazione, che, nel necessario bilanciamento fra l’art. 10 Conv. EDU (libertà di espressione) e il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 Conv. Edu, nel quale rientra il diritto alla reputazione, enunciato quale naturale contrapposto del diritto di critica, solo l’offesa alla reputazione che raggiunge un livello di gravità tale da compromettere il godimento personale del diritto alla vita privata può determinare una violazione dell’art. 8 Conv. Edu.
Ai fini della configurazione della diffamazione va, quindi, diversamente valutata l’ipotesi in cui il delatore intende riportare una notizia da quello in cui intende esprimere un giudizio.
Ora, procedendo nell’analisi degli elementi di prova, va rilevato che, come dedotto dall’appellato, è tardiva la contestazione degli appellanti principali in ordine alla non conformità delle registrazioni da questi depositate alle trasmissioni originali. Non di meno, deve darsi atto che, come posto in luce dalla difesa dei coniugi Cu. e riscontrato dal C.T.U., il cui elaborato non è stato contestato dalle parti, la riproduzione depositata riguarda solo degli spezzoni di ciascuna trasmissione e, pertanto, è indubitabile il limite della prova offerta, laddove non è possibile intendere pienamente il contesto in cui la dichiarazione incriminata è stata resa.
Più precisamente, contrariamente a quanto allegato dal Bi., i due DVD prodotti non contengono affatto “ore e ore” di trasmissione, ma esclusivamente, circa:
– 8:46 minuti di registrazione della trasmissione andata in onda il 14 febbraio 2009;
– 3:18 minuti della trasmissione “la Città e i suoi problemi”, andata in onda il 24 febbraio 2009;
– 3:45 minuti della trasmissione “la Città e i suoi problemi”, andata in onda il 25 febbraio 2009;
– 5:10 minuti della trasmissione “la Città e i suoi problemi”, andata in onda il 26 febbraio 2009;
– 6:30 minuti della trasmissione “costruiamo la Città…”, andata in onda il 26 febbraio 2009;
– 2:10 minuti del TG (…) del 2 aprile 2009;
– 2 minuti del TG (…) del 17 dicembre 2009;
– 1 minuto del TG (…) del 14 gennaio 2010.
Tanto premesso, e procedendo adesso a una disamina delle trasmissioni televisive e, nello specifico, delle dichiarazioni ritenute infamanti attribuite agli appellanti, va innanzitutto evidenziato che si tratta di quattro programmi di critica politica e/o di inchiesta giornalistica condotti dal Cu. e di tre notiziari televisivi condotti dal Pi., sicché vanno separatamente valutate le condotte asseritamente diffamanti attribuite a ciascuno di loro. Invero, poiché nella specie, non si verte in un’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, non può trovare applicazione l’art. 11 della L. n. 47/1948, secondo cui “per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore” (Cass. pen. n. 27823/2017;12789/2016), sicché il Pi., come da questi dedotto, non può essere chiamato solo perché Direttore dell’emittente a rispondere anche delle condotte del Cu., mentre per quest’ultimo, a fronte delle sue contestazioni, è rimasto indimostrato che rivestisse il ruolo di editore e/o Direttore dell’emittente.
Principiando dal Cu., va subito detto che le contestazioni elevate dal Bi. circa la portata diffamatoria delle trasmissioni dal medesimo condotte hanno trovato solo parziale e limitato riscontro.
Trasmissione del 14 febbraio 2009.
Il Cu., inquadrato a mezzo busto nello studio televisivo, nel corso di un lungo e poco chiaro monologo, esprime evidenti critiche all’amministrazione civica precedente, senza formulare specifiche accuse né soffermarsi su episodi concreti.
In particolare, poi, nel primo frammento della registrazione, riferendosi espressamente al Bi., ne contesta genericamente l’operato, facendo un blando riferimento a un suo diminuito consenso nell’elettorato; e subito dopo, parlando sempre delle precedenti amministrazioni, dice “…. Chi ha amministrato prima ha sventrato il territorio e questo lo sappiamo…” e, per il resto, sembra esortare gli ascoltatori a non rinnovare il consenso a chi aveva già amministrato.
Nel secondo spezzone della registrazione, dopo un taglio per cui non è possibile ricostruire se il conduttore stesse parlando di specifici uomini politici, il Cu. continua a manifestare la sua disapprovazione per la precedente amministrazione, profferendo anche critiche piuttosto forti come (testuale) “…quelli rappresentano la vergogna di Licata perché hanno amministrato, hanno sventrato, umiliato, maltrattato la città facendo i propri interessi in qualche modo perché di fatto si tratta quando una città è allo sbaraglio, non c’è un piano regolatore ….”, e continua con dichiarazioni che risultano poco intellegibili, perché, probabilmente, il taglio della registrazione fa perdere il filo del discorso.
Poi, sembra esortare i cittadini a un voto non clientelare e a scegliere “una persona disinteressata”, esortandoli di nuovo al cambiamento, senza alcun riferimento a specifiche persone.
Infine, contesta “l’immobilismo” delle precedenti gestioni e il fatto che siano state spese rilevanti somme per opere incompiute, in ciò riferendosi chiaramente anche al Bi. (testuale: “… ma lui era là sindaco può essere non sapendo di questa strada chiusa, questo ponte, questo palco facciamo ridere i polli cioè uno che non è in grado di abbattere giù una casa dovrebbe riproporsi ad amministrare la città…” cfr. pag. 8 della relazione di C.T.U.) e continua dilungandosi in ulteriori critiche senza alcun riferimento all’appellato.
Tanto esposto, è evidente che il contenuto delle dichiarazioni rese dal Cu. nel corso di questa trasmissione, riportate nella registrazione, non hanno di certo superato i limiti della continenza di cui si è detto e si manifestano come chiare espressioni di critica politica rivolta all’amministrazione pubblica precedente (e anche al Bi.), cui si imputa di non aver avuto la capacità di risolvere alcuni problemi che riguardavano il territorio di Licata, e in particolare le comprovate (vedi infra) opere pubbliche incompiute.
Le poche frasi di cui vi è certezza che fossero rivolte al Bi. non possono ritenersi di certo ingiuriose e sono critiche chiaramente rivolte al suo operato di amministratore.
Puntate del 24, 24 e 26 febbraio 2009 della trasmissione “la Città e i suoi problemi”.
Va premesso che, come si evince dall’esame della registrazione, il programma era una sorta di inchiesta/denuncia sullo spreco del pubblico denaro, e in specie sulle opere pubbliche rimaste incompiute, e sul mancato risanamento di immobili pubblici e privati in stato di abbandono, che, qualora risanati, avrebbero potuto trovare valido utilizzo.
In particolare, nel corso della trasmissione andata in onda il 24, viene mostrata una struttura edile piuttosto grande in rovina; in quella andata in onda il 25, la piscina comunale, anch’essa in disuso e abbandonata; in quella del 26, un cavalcavia o una sorta di ponte stradale incompiuto e dei tratti di strada non completati e in stato di abbandono.
In tutte e tre le puntate, il conduttore televisivo, inoltre, con chiaro intento di denuncia politica, mostra gli edifici e le strutture, dolendosi dell’immobilismo degli amministratori e del denaro pubblico sperperato.
In particolare, poi, per quanto qui rileva:
– nel corso della prima trasmissione, il Cu. accusa l’ex sindaco Bi. di aver speso 180.000,00 Euro per costruire un canile “….mentre c’è la gente che muore di fame, mentre ci sono opere incompiute e devastate …” (cfr. pag. 11 della trascrizione del C.T.U.) e gli contesta di non aver usato la somma predetta per ristrutturare l’edificio inquadrato dalle telecamere (testuale: se invece di spendere 180.000 Euro per un canile la precedente Amministrazione si fosse preoccupata di spenderli per questa struttura probabilmente avremmo una struttura funzionante, probabilmente avremmo i nostri agricoltori con una struttura…” cfr. pag.12-13 della trascrizione); dopo un’interruzione della registrazione, nel secondo breve spezzone, il Cu. dice (testuale) “è l’imprenditore … qualcuno prima di fare il sindaco era casa in affitto dopo che facendo il sindaco si è comprato la villa. Questo vi voglio dire si vede che fare il sindaco a Licata in qualche modo è molto remunerativo” (cfr. pag. 13), e poi il video si interrompe.
– nel corso della trasmissione del 25, invece, il Cu., mentre mostra una grande piscina scoperta e le relative strutture, rivolgendosi al Bi., gli contesta di non essersi accorto in cinque anni di amministrazione “… che c’era una piscina ridotta in questo modo” e poi prosegue nella sua inchiesta.
– Nel corso della trasmissione del 26, nel mostrare da un ponte il comune di Licata, si duole della condizione del territorio (“… guardate com’è ridotto, Licata com’è stata sventrata”) e, mentre vengono inquadrati dei tratti di una strada non completata, contesta anche qui all’amministrazione precedente di non aver fatto niente e di aver lasciato l’opera pubblica in quelle condizioni. Rileva, poi, il fatto che altri non hanno denunciato perché probabilmente in qualche modo complici (“… quelli che non hanno parlato sono forse quelli che in qualche modo hanno mangiucchiato nel piattino…” cfr. pag. 20 delle trascrizioni). Infine, dopo l’ennesima interruzione della registrazione, nel successivo frame contesta all’ex Sindaco (senza indicare il nominativo) di essersi dimenticato della città e dei cittadini, accusandolo sostanzialmente di non aver fatto nulla per la definizione dell’opera pubblica già inquadrata (“signori cosa dire insomma: un’altra opera incompiuta. Noi all’ex sindaco gli rispondiamo con i documenti… Sono opere incompiute, sono fatti…..”. cfr. pag. 20).
Tanto esposto, a parere della Corte, le uniche frasi che, effettivamente, sono infamanti e lesive della reputazione del Bi. sono quelle in cui il Cu. gli imputa di essersi arricchito durante il periodo della sua sindacatura, con evidente allusione al malaffare.
E, invero, seppur dalla registrazione non è possibile ritenere che la frase si riferisse al Bi., va evidenziato che gli appellanti in primo grado lo hanno pacificamente ammesso, relegando, però, il fatto a una “battuta satiro-politica”, ma nulla fa ritenere che si trattasse di mera satira, essendo, invece, evidente la volontà di denuncia sociale del fatto.
Per il resto, il contenuto di tali trasmissioni e, in particolare, le asserzioni del Cu. sono espressioni del libero pensiero e del diritto di critica, e, come tali, non possono ritenersi infamanti e/o oltraggiose. Il giornalista, infatti, come già detto, prosegue nella sua inchiesta relativa alle opere pubbliche incompiute, esprimendo evidenti giudizi negativi nei confronti delle amministrazioni precedenti, senza trascendere il limite della continenza, e denunciando problemi di evidente interesse sociale relativi a fatti storicamente comprovati (opere pubbliche non completate; edifici pubblici o di possibile utilizzo pubblico diruti).
E sebbene sia vero che, con riferimento alla critica espressamente rivolta al Bi. circa lo sperpero del denaro per la costruzione del canile, gli appellati non hanno affatto dato prova della veridicità del fatto (la documentazione depositata consta di un foglio dattiloscritto, privo di intestazione, della parte iniziale, della parte finale e riguarda la fornitura di un servizio affidato ad un’associazione, senza indicarne, però, l’oggetto), non può dirsi che la detta dichiarazione sia in sé offensiva ovvero idonea a ledere l’immagine dell’ex sindaco, rimanendo, comunque, confinata in una critica a una scelta dell’amministrazione non condivisa. In altri termini, anche a volerla considerare non veritiera, non è infamante.
Trasmissione del 26 febbraio 2009.
Il Cu., inquadrato a mezzo busto nello studio televisivo, nel corso di un monologo, parlando del Bi., ne critica l’operato come sindaco, sostenendo che non aveva “concretizzato molto” e si riferisce, richiamandole, alle inchieste condotte in relazione alle opere pubbliche rimaste incompiute nel territorio. Poi, riferendosi al fatto che il Bi. lo aveva querelato in ragione del contenuto della trasmissione del 14 febbraio precedente, dichiara di averlo invitato in trasmissione e si dilunga su una difesa dell’emittente.
Infine, dopo un taglio, la registrazione riprende e l’opinionista, riferendosi all’amministrazione passata, e qui il richiamo al Bi. appare più concreto, dice (testualmente) “… però noi al di là della demagogia politica, dell’ipocrisia politica, di qualcuno che ha sventrato questo paese non voglio fare molto però cinque anni di amministrazione badate passate sono veramente tante tante per dire che qualcuno ha sventrato, ha malgovernato questo paese tanto è vero che stiamo documentando, abbiamo documentato delle opere e domani ne documenteremo delle altre” (cfr. pagg. 28 e 29 della relazione).
Anche tali espressioni del Cu., secondo la Corte, per le medesime ragioni espresse con riferimento alla trasmissione del 14 febbraio 2009, non possono ritenersi diffamanti, perché, seppur vigorose, non hanno di certo superato i limiti della continenza ed erano inerenti all’inchiesta in corso sullo sperpero del denaro pubblico, il mancato completamento di lavori e l’abbandono di edifici e strutture pubbliche.
Passando, adesso, alla valutazione della condotta diffamante attribuita al Pi. per le dichiarazioni rese nel corso dei notiziari (TG ALFA) andati in onda il 2 aprile 2009, il 17 dicembre 2009 e il 14 gennaio 2010, va, innanzitutto, evidenziato che questi né in primo grado, né nell’atto di appello, ha contestato di esserne stato l’autore, sicché deve ritenersi pacifico che la voce narrante che si sente quando scorrono le immagini nel corso del notiziario del 17 dicembre sia la sua, e del resto il narratore si autodefinisce “direttore” dell’emittente televisiva e il Pi. non ha mai contestato di esserlo; le difese sul punto svolte soltanto con la memoria conclusiva in questo grado del giudizio sono, pertanto, tardive.
TG (…) 2 aprile 2009.
Il Pi., inizialmente, parla del problema della carenza idrica, che affligge il Comune di Licata, e poi, per quanto qui rileva, dà notizia dell’avvenuta inaugurazione di un ponte alla presenza di diversi uomini politici, tra i quali anche gli “ex sindaci” di Licata che a suo dire “…. dovevano vergognarsi della loro presenza soprattutto per i ritardi … che si sono accumulati per l’apertura di questo ponte” (cfr. pag. 33 della trascrizione).
TG (…) 17 dicembre 2009.
Mentre scorrono le immagini del Comune di Licata, la voce narrante dice testualmente: “un sodalizio criminale a cui si sono aggregati esponenti della … stampa regionale, l’ex Sindaco di Licata An.Bi. … scottati dal fatto che Cu. ha chiesto alle forze dell’ordine una indagine specifica su di lui, una indagine patrimoniale che da povero è diventato ricco possessore di beni immobili a mare e in località balneari di un certo livello. Lui che è stato bravo a non farsi scoprire e continua a parlare di altri che hanno truffato, sono stati arrestati, sono evasi dai domiciliari non parlando della propria situazione, quella della propria famiglia, dei propri fratelli. Lo ha fatto in tutti i modi servendosi di mezzucci, manifesti morali anonimi attraverso il suo sito che assieme a Bi. sono stati più volte denunciati e querelati (cfr. pagg. 35-36 della trascrizione)”; poi, in manifesta polemica con il Bi., ribadisce la ferma intenzione dell’emittente di continuare nell’attività di informazione, rilevando che chi l’ostacola teme la “scesa in campo come candidato sindaco di Lu.Cu.”, e poi termina dicendo “…che vada a lavorare il signor Bi. visto che di mestiere fa il disoccupato mantenuto dalla politica”.
TG (…) 14 gennaio 2020
Scorrono delle immagini del paese e viene, quindi, inquadrato un manifesto (probabilmente relativo a una contestazione a (…), ma l’immagine non è molto chiara), e nel contempo la voce narrante accenna a una denuncia sporta dal “Bi. e i suoi tre amici” contro il Cu. e dell’atteggiamento che costoro avrebbero tenuto (minacce, telefonate, denunce, etc..) per fare tacere l’emittente.
Tale essendo i fatti ascritti al Pi., a parere della Corte, anche in questo caso le uniche frasi offensive e lesive della reputazione del Bi. sono quelle del notiziario del 17 dicembre, in cui viene riferito di una denuncia che avrebbe sporto il Cu. nei confronti del Bi., da cui sarebbe sorta una indagine patrimoniale nei suoi confronti, e viene anche qui sostenuto che questi si sarebbe arricchito facendo politica; nonché che sarebbe “mantenuto dalla politica”.
Dette espressioni, pronunciate, peraltro, nel corso di un notiziario televisivo, ove la veridicità del fatto deve avere sicuro riscontro (diritto di cronaca), assumono una grave valenza diffamante, ancor più perché fanno riferimento anche a un “sodalizio criminale”.
Concludendo, quindi, il Cu. e il Pi. hanno leso l’onorabilità e l’immagine del Bi., quale uomo politico, accusandolo entrambi, seppur separatamente, di essersi arricchito durante e in ragione del mandato di Sindaco di Licata, così alludendo, chiaramente, a una condotta illecita perpetrata ai danni dei cittadini; ed è indubitabile che una siffatta contumelia sia altamente offensiva della dignità di un uomo, per di più già Sindaco del paese.
In ragione, poi, del ruolo politico assunto negli anni dal Bi., è evidente che tali offese abbiano provocato un danno alla sua immagine e alla reputazione, quantomeno nel contesto di Licata, ove lo stesso era molto conosciuto e dove operava l’emittente televisiva.
Il pregiudizio sofferto dal Bi., nell’impossibilità di una sua determinazione secondo criteri certi ed obiettivi, deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto dell’offesa arrecata, della posizione sociale del danneggiato e della limitata diffusione delle trasmissioni televisive, che, come detto, avevano carattere e interesse locale.
Non è, quindi, di certo, condivisibile la liquidazione fatta dal primo giudice, manifestamente smisurata, tanto più che il Bi. non ha allegato di aver patito particolari conseguenze, sicché appare equo determinare in Euro 10.000,00, comprensivi ad oggi di interessi e rivalutazione, il danno cagionato al Bi. sia dal Cu. che dal Pi. che, pertanto, devono essere condannati, entrambi, a versare al predetto la somma di Euro 10.000,00 ciascuno, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale al medesimo arrecato.
Nell’analisi della domanda riconvenzionale, innanzitutto, ne va respinta l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’appellato nei confronti di tutti e tre gli appellanti, perché non l’avevano reiterata in sede di precisazione delle conclusione, non essendo comparsi; in ultimo, nei confronti del solo Cu., perché questi, costituendosi parte civile nel parallelo processo penale incardinato nei confronti del Bi. per il reato di diffamazione, aveva trasferito la domanda in quella sede.
Quanto al primo aspetto, basta osservare che l’omessa presenza della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni non comporta alcuna decadenza e/o preclusione in ordine alle domande di merito; quanto al secondo, che la costituzione di parte civile del Cu. nel procedimento penale è avvenuta dopo la pronuncia di primo grado, sicché, ex art. 75 c.p.p., l’azione civile non avrebbe dovuto più essere trasferita nel processo penale.
Dalla sentenza penale depositata in atti, con cui il Bi. è stato condannato per il reato di diffamazione commesso ai danni del Cu., per le medesime offese per cui questi ha proposto la domanda riconvenzionale, si evince, infatti, che la costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza del 14 settembre 2016, e quindi dopo la pronuncia di primo grado, ma tale irregolarità avrebbe dovuto essere rilevata in quella sede.
Tanto premesso, sia gli appellanti principali che l’appellante incidentale si dolgono del fatto che il primo giudice ha considerato priva di riscontro probatorio la loro domanda; in particolare, i primi rilevano che il Bi., con scritti apparsi sul suo sito internet e “su fogli a stampa”, aveva indirizzato nei loro confronti contumelie volgari e oltraggiose; il Pi. evidenzia che il Bi. sul proprio blog, denominato “Diritto di Replica”, aveva più volte pubblicato articoli con i quali aveva lanciato invettive contro di lui e contro (…) e il Cu., come rilevabile, oltre che dalle copie degli articoli prodotti, anche dalle registrazioni nel DVD depositato, e deduce, altresì, che il primo giudice aveva erroneamente giustificato il comportamento del Bi., ritenendo che questi avesse solo difeso la propria reputazione.
Ora, dalla documentazione depositata dal Cu. e dalla Ga., è agevole rilevare che, effettivamente, il Bi., ripetutamente, ha offeso il Cu. con articoli pubblicati sul proprio sito internet, dove, oltre a lamentare il modo di questi di fare giornalismo e le continue critiche a lui rivolte da tele Alfa, pronuncia gravi epiteti ingiuriosi nei confronti del conduttore televisivo.
Negli articoli depositati in copia, il Cu. viene, infatti, additato come “…folle psicopatico, prepotente delinquente, fatto e finito” o come personaggio “folcloristico, demagogo e populista, incosciente e senza scrupoli, farabutto e delinquente”; accusato di “mistificazione ingiuriato con le dichiarazioni “… qualche anziano licatese, smaliziato e conoscitore di fatti e personaggi direbbe senza mezzi termini: “Stu’ Cu. tena ‘na bella faccia di buttana” e “.. due le cose o uno è un caso clinico da studiare, o è un delinquente che disprezza la legge e non teme le conseguenze delle sue azioni” e altro.
Ciò detto, non occorre spiegare il perché le frasi e gli epiteti rivolti al Cu. siano offensivi e lesivi della sua persona e certamente idonei a creare un danno alla sua immagine e alla sua reputazione.
Contrariamente a quanto dedotto dal Bi., è, poi, da escludere che tali frasi possano essere scriminate dal diritto di critica, essendo manifesta la violazione del c.d. limite della continenza, di cui sopra si è detto; ed è, altresì, da escludere che la condotta del Bi. possa trovare giustificazione nella “provocazione”. Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 2197/2016), infatti, la provocazione può escludere la punibilità del reato di diffamazione, ma non anche la natura di illecito civile del fatto, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso.
In altri termini, il Bi. non poteva difendersi offendendo.
Dai documenti predetti è, invece, da escludersi che il Bi. abbia denigrato o offeso la Ga., in quanto nulla si evince nei confronti della medesima e nell’atto di appello, si ripete, viene fatto esclusivo riferimento agli “scritti a firma di An.Bi.”.
Ugualmente deve dirsi per il Pi., considerato che gli epiteti predetti, profferiti negli scritti depositati in atti, diversamente da come dedotto dall’appellante incidentale, sono rivolti esclusivamente nei confronti del Cu..
In detti scritti nei confronti del Pi. viene dichiarato, esclusivamente, che era stato già condannato per il reato di truffa (ovvero che aveva patteggiato la pena) e tale circostanza non è stata smentita dal Pi., che mai si è doluto di tali frasi pronunciate nei suoi confronti.
I video pubblicati sul blog dal Bi., riprodotti ne DVD depositato in atti, sono, poi, dei monologhi, in cui l’autore per lo più muove aspre contestazioni ai programmi televisivi mandati in onda da (…) e contumelie nei confronti del Cu. (il quale, in questa sede, non se ne è doluto, riferendosi esclusivamente agli scritti a firma del Bi.), ma nulla di specifico viene riferito nei confronti del Pi., che, del resto, non ha nemmeno riportato le dichiarazioni assertivamente diffamanti rese dal Bi. nei suoi confronti nel corso di tali riprese.
Nell’atto di appello, infatti, il Pi. reitera quanto già esposto in primo grado con riferimento anche al Cu., ma non specifica le offese che sarebbero state a lui direttamente rivolte.
Priva di alcuna specifica allegazione e prova è, infine, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da questi avanzata.
Tanto esposto, anche per la liquidazione del danno cagionato al Cu. dalle ripetute offese rivolte nei suoi confronti dall’appellato, per le ragioni già esposte con riferimento a quest’ultimo, deve procedersi in via equitativa; e, considerato lo strumento di diffusione adoperato (Cass. n. 18174 del 25/08/2014 “L’inserimento in internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. pen.”), in astratto di più ampia diffusione di un’emittente locale, perché accessibile da ogni luogo, e la pluralità di offese rivolte, e di contro, la notorietà limitata del Cu. quale conduttore televisivo di rete Alfa, portano a ritenere equa la somma di Euro 15.000,00, comprensiva, ad oggi, di interessi e rivalutazione e, conseguentemente, il Bi. deve essere condannato a pagare al Cu. la cifra predetta, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Concludendo, in ordine alle spese di lite, si ravvisano valide ragioni per disporne l’integrale compensazione per entrambi i gradi del giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza, tra il Bi. e il Cu. e la Ga.; mentre vanno compensate nella misura del 50% tra il Bi. e il Pi., ponendo a carico di quest’ultimo, per il principio di soccombenza, la residua parte, come liquidata in dispositivo.
Infine, al rigetto dell’impugnazione incidentale proposta dalla Ga. e dal Pi. consegue, ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del D.PR. n. 115 del 2002, l’obbligo dei predetti di provvedere “al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza dei giorni 27-28 ottobre 2014 del Tribunale di Agrigento, appellata in via principale da Lu.Cu. e Ma.Ga., con citazione notificata il 9 marzo 2015 e in via incidentale da Pa.Pi. nei confronti di An.Bi., rigetta la domanda proposta da quest’ultimo, con citazione notificata l’8 marzo 2010, nei confronti di Ma.Ga.;
riduce ad Euro 10.000,00 ciascuno, oltre interessi al saggio legale dalla decisione al saldo, la somma che il Cu. e il Pi. sono tenuti a versare al Bi.;
accoglie la domanda proposta dal Cu. nei confronti del Bi. con comparsa depositata l’8 giugno 2010 e, per l’effetto, condanna il medesimo a pagare al Cu. la somma di Euro 15.000.00, oltre interessi al saggio legale dalla decisione al saldo;
compensa tra il Bi., il Cu. e la Ga. le spese di entrambi i gradi del giudizio; compensa metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra il Bi. e il Pi., che liquida nell’intero, per il primo grado, in Euro 2.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA, e, per questo secondo grado, in Euro 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, ponendo la restante metà a carico del Pi.;
dà atto che sussistono nei confronti della Ga. e del Pi. i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 – quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo il 28 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2020.