l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Tra queste, in particolare, viene in rilievo l’art. 1713 c.c., a norma del quale, alla scadenza, il mandatario è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Tale obbligo è stato poi sancito espressamente dal legislatore con la cd. Riforma del Condominio, all’art. 1129, comma IX c.c. L’invocazione del richiamato disposto consente, pertanto, di affermare l’amministratore uscente, è tenuto a restituire tutto ciò di cui è venuto in possesso per effetto della gestione condominiale, precisando, che l’obbligazione di restituzione diventa attuale al momento della fine della gestione, sia che essa avvenga per fisiologica scadenza del termine apposto al mandato, sia che avvenga prematuramente per effetto della revoca.

Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|31 marzo 2020| n. 5571

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64945/2014 promossa da:

CONDOMINIO VIA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PA.OR. e dell’avv. FE.IV. (…) VIA (…), ROMA elettivamente domiciliato in VIA (…) ROMA presso il difensore avv. PA.OR.

ATTORE

contro

GI.VE. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FA.EM. (…) VIALE (…) (…), ROMA presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta delega in atti

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.10.2014 al Condominio di Via (…), Ve.Gi. ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all’intestato Tribunale adito di: “accertare e dichiarare che il Condominio dello stabile di Via (…) in Roma è creditore, per i motivi di cui in narrativa, nei confronti del signor Ve.Gi. del complessivo importo di Euro 12.057,69 (dodicimilacinquantasette/69), ovvero di quel diverso importo che verrà accertato in corso di causa e conseguentemente e per l’effetto condannare quest’ultimo al pagamento in favore dell’istante della predetta somma, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza ed interessi, come per legge dal fino sino al soddisfo”.

Instauratasi la lite, si è costituito il Ve. il quale, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la domanda attore improcedibile e/o inammissibile ex art. 5 comma 1 D.lgs n. 28/2010 (così come modificato dalla L. 98/2013 e successive integrazioni) atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, adottando ogni conseguente provvedimento di Legge in favore delle ragioni del comparente; nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque erronea, non provata, se non addirittura temeraria”. Il convenuto ha eccepito, in particolare, l’esistenza di errori nella ricostruzione contabile operata dal nuovo amministratore, sia nella gestione ordinaria che in quella straordinaria.

Alla prima udienza di comparizione il Giudice ha rimesso le parti costituite innanzi al competente organismo di mediazione, concedendo, a tal fine, i termini di legge per l’introduzione della relativa procedura; all’esito, verificato l’esito negativo della mediazione, acquisita la documentazione hic et inde prodotta e disposta c.t.u. contabile, all’udienza del 13.9.2019 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.

La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito precisati.

Il Ve. è stato amministratore del Condominio attore sino al 30.9.2010 ed ha eseguito il passaggio di consegne in data 9.4.2011. Il Condominio ha tuttavia riscontrato, come si legge nell’atto introduttivo, all’esito dell’esame dei bilanci per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, un ammanco di cassa di 12.057,69 Euro.

Deve ricordarsi, in premessa, che l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. Civ. II sez. 16 agosto 2000 n. 10815). Tra queste, in particolare, viene in rilievo l’art. 1713 c.c., a norma del quale, alla scadenza, il mandatario è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Tale obbligo è stato poi sancito espressamente dal legislatore con la cd. Riforma del Condominio, all’art. 1129, comma IX c.c.

L’invocazione del richiamato disposto consente, pertanto, di affermare che il resistente, quale amministratore uscente, fosse tenuto a restituire tutto ciò di cui era venuto in possesso per effetto della gestione condominiale, essendosi, altresì, precisato, in giurisprudenza, che l’obbligazione di restituzione diventa attuale al momento della fine della gestione, sia che essa avvenga per fisiologica scadenza del termine apposto al mandato, sia che avvenga prematuramente per effetto della revoca.

Tanto premesso, per determinare la fondatezza delle pretesa attorea non può prescindersi dalla consulenza tecnico contabile eseguita nel presente giudizio.

Ebbene, nel caso in esame, la documentazione prodotta e gli esiti, condivisibili, della c.t.u., espletata secondo metodo rigoroso, sulla base dei documenti tempestivamente prodotti e dei bilanci regolarmente approvati dall’assemblea, hanno consentito di accertare che, al momento della cessazione dall’incarico, la somma che il convenuto aveva l’obbligo di restituire, o di provare fosse stata impiegata in favore del Condominio, ammontava a complessivi Euro 6.670,96.

Il convenuto, sul quale incombeva l’onere della prova di documentare l’utilizzo dei fondi ricevuti nell’interesse del Condominio, non ha fornito utili elementi di contrasto a tale ricostruzione, non potendosi riconoscere rilievo a ricostruzioni contabili non approvate dall’assemblea.

Ne consegue che il convenuto va condannato alla restituzione delle somme corrispondenti al saldo attivo accertato dal consulente e non restituito al Condominio al momento della cessazione dell’incarico.

Tenuto conto della non corrispondenza tra l’importo richiesto dal Condominio e quello accertato nel presente giudizio, le spese possono essere compensate per il 50%. Al pagamento del restante 50%, oltre che delle spese, per intero, di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, va condannato il convenuto, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie la domanda nei limiti degli importi accertati e, per l’effetto, condanna Ve.Gi. a restituire al Condominio l’importo di Euro 6.670,96.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice il 50% delle spese di lite, quota che si liquida in Euro 350,00 per spese, comprensive di contributo unificato, Euro 2.800,00 per compensi, rimborso forfettario spese generali al 15% per spese generali ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite.

Pone tutte le spese di c.t.u., come già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico del convenuto.

Così deciso in Roma il 30 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.