In realtà, le norme art. 1130 n. 3) c.c. e art. 63 disp. att. c.c.., lette in combinato disposto, consentono la richiesta di decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore, tenuto alla riscossione dei contributi, senza autorizzazione dell’assemblea, ma non escludono affatto che la compagine condominiale debba previamente esaminare i documenti giustificativi di spesa e debba approvare i rendiconto ed i piani di riparto; la domanda monitoria dell’amministratore è svincolata dalla volontà assembleare, rientrando nell’autonoma sfera di attribuzioni “ex lege”, ma solo nella fase successiva a quella deliberativa.

Tribunale|Taranto|Civile|Sentenza|3 aprile 2020| n. 724

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8490/2017 R.G.;

tra

Bl. srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Ne.Th.

– appellante –

e

Condominio Generale di via (…) – Taranto, rappresentato e difeso dall’Avv. Ni.Pa.

– appellato –

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2007/2017 del Giudice di Pace di Taranto. Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

La Bl. S.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado, con la quale è stata rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2016, chiesto ed ottenuto dall’amministratore condominiale per il pagamento dell’importo di Euro 1.172,11 oltre accessori a titolo di quote condominiali, ordinarie e straordinarie, relative al periodo ottobre – novembre – dicembre 2015 ed al periodo da gennaio a giugno 2016.

Ha sostanzialmente lamentato l’erroneità della decisione in quanto il Giudice di Pace non ha considerato il motivo principale di opposizione al decreto ingiuntivo, riguardante:

1) la mancanza della delibera di approvazione del bilancio di previsione e consuntivo quale presupposto dell’azione monitoria;

2) l’allegazione al ricorso per ingiunzione dei prospetti-spesa redatti dall’amministratore, mai trasmessi alla società opponente, né sottoposti all’esame ed all’approvazione dell’assemblea.

L’appellato ha eccepito l’inammissibilità del gravame, per mancanza di interesse alla domanda da parte di Bl. srl, trattandosi di quote ordinarie dovute dalla parte conduttrice dell’immobile di proprietà della società opponente-appellante; ha poi contestato la fondatezza dell’appello sostenendo che:

– l’amministratore redige ogni anno il prospetto delle spese ordinarie mensili e chiede solo il pagamento delle relative quote, determinate in base agli esborsi reali;

– per tale richiesta, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, non era necessaria alcuna delibera assembleare di approvazione;

– l’amministratore ha osservato l’obbligo di riscuotere i contributi, secondo il disposto dell’art. 1130 n. 3) c.c., al fine di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e per i servizi comuni;

– al ricorso per decreto ingiuntivo sono stati allegati i prospetti mensili con le causali di spesa e le relative fatture;

– in ogni caso, l’assemblea ha approvato i rendiconto per i periodi di riferimento.

In via preliminare, va detto che:

1) l’eccezione di “non ammissibilità” della domanda in opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, del gravame, per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non è fondata giacché la Bl. srl, quale proprietaria di immobili ricompresi nello stabile condominiale, a prescindere dal rapporto locativo con terzi, è stata destinataria della richiesta di pagamento delle quote indicate dall’amministratore nel ricorso per ingiunzione e, come tale, è stata investita dell’interesse e della legittimazione alla domanda giudiziale, nella prospettiva di contestare le poste creditorie e di evitare la formazione di un giudicato nei suoi confronti;

2) il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 26 luglio 2016 e in esso non si fa menzione della delibera assembleare di approvazione dei rendiconto 2015 (ottobre-novembre-dicembre 2015) e 2016 (da gennaio a giugno);

3) l’amministratore ha agito in sede monitoria sulla scorta di prospetti di spesa, unilateralmente predisposti;

4) le contestazioni della Bl. S.r.l. hanno – essenzialmente – riguardato la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità del credito azionato nei suoi confronti in ragione della mancata approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell’assemblea e della irrilevanza dei prospetti di spesa dell’amministratore ai fini della richiesta e della emissione del decreto ingiuntivo.

L’appello è fondato.

Il Giudice laico ha evidenziato che “l’oggetto del contendere (…) riflette la legittimità o meno delle ragioni argomentate e della documentazione prodotta a corredo dell’istanza intesa ad ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. sentenza pag. 4) ed ha poi ritenuto che “la domanda non era stata avanzata ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (…) ed è “legittima perché rispetta quanto disciplinato al punto n. 3 dell’art. 1130 c.c. (…)” (ibidem, pag. 5).

L’argomento motivazionale non è condivisibile.

Nelle attribuzioni dell’amministratore rientra senz’altro l’attività di riscossione dei contributi, secondo il disposto dell’art. 1130 n. 3) c.c.; tuttavia, essa scaturisce dall’approvazione assembleare del piano di riparto, in base all’art. 63 disp. att. c.c..

Nella fattispecie, il GdP, in linea con la difesa del condominio, ha ritenuto erroneamente che l’amministratore potesse avanzare direttamente richieste di pagamento delle quote.

In realtà, le norme, lette in combinato disposto, consentono la richiesta di decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore, tenuto alla riscossione dei contributi, senza autorizzazione dell’assemblea, ma non escludono affatto che la compagine condominiale debba previamente esaminare i documenti giustificativi di spesa e debba approvare i rendiconto ed i piani di riparto; la domanda monitoria dell’amministratore è svincolata dalla volontà assembleare, rientrando nell’autonoma sfera di attribuzioni “ex lege”, ma solo nella fase successiva a quella deliberativa.

Il Giudice che scrive è consapevole delle diverse posizioni giurisprudenziali in punto di “titolo” (delibera assembleare approvativa o mero prospetto-spesa) del credito azionato dall’amministratore nei confronti dei condomini ed in punto di relazione tra l’atto deliberativo e l’azione monitoria (cfr. ad es. tra le più recenti Cass. sez. II 23-2-2017 n. 4672) ed è altrettanto consapevole della distinzione che alcune pronunce operano tra “decreto ingiuntivo ordinario” e “decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.”.

Tuttavia, l’argomento dirimente che induce ad aderire all’indirizzo più rigoroso è quello della “certezza” del credito indicato nell’ingiunzione di pagamento per l’an ed il quantum debeatur; essa deriva processualmente proprio dalla previa approvazione delle delibere da parte dell’assemblea, da assumere a fatto costitutivo della domanda di pagamento.

I Giudici di legittimità, partendo dal presupposto fattuale della delibera anteriore alla istanza di pagamento delle quote, hanno affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. 26629/09; 3354/16; 305/16; 4672/2017 Ced RV 643364 – 01; Cass. sez. VI – Sottosezione 2 ordinanza n. 3626 del 2018) ed ancora (da Cass. n. 19519 del 07/10/2005 in poi) che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste nemmeno rapporto di pregiudizialità necessaria tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni “non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni”, sicché l’eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l’insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati; e considerato dall’altro, che l’eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all’accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera.

L’approvazione assembleare sulle spese da sostenere o sostenute, prevista dall’art. 1135 c.c., è stata resa più stringente dalla Legge n. 220/2012 che, novellando la disciplina codicistica, ha introdotto una serie di obblighi e prescrizioni per gli amministratori (artt. 1130 – 1130 – bis c.c.), così rendendo evidente la ratio legis sul piano della trasparenza e diligenza gestionale e della necessità di controllo da parte di ogni condomino, sia in compagini semplici, sia ed a fortiori in compagini complesse, come quella in esame.

Tale assetto normativo rende difficile accedere a posizioni interpretative ed esegetiche “a maglia larga” legittimanti azioni dell’amministratore per la riscossione di crediti non vagliati preventivamente dall’assemblea.

Per quanto esposto, in riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi in ragione delle posizioni difensive dialetticamente contrapposte sostenute da arresti giurisprudenziali di segno contrario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Bl. S.r.l. nei confronti di Condominio Generale di via (…) – Taranto, avverso la sentenza n. 2007/2017 del Giudice di Pace di Taranto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

– in accoglimento dell’appello, riformando la sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

– dispone la compensazione delle spese per il doppio grado di giudizio.

Così deciso in Taranto l’1 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.