la designazione convenzionale di un foro territoriale, ai sensi degli art. 28 e 29 c.p.c., necessita di una pattuizione espressa in tal senso la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta da argomenti presuntivi, ma deve discendere da un’inequivoca manifestazione della concorde volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge; a tal fine è necessario che le clausole prevedano “esclusivamente” la competenza di un determinato foro. La clausola di deroga alla competenza territoriale, con elezione di foro esclusivo,deve essere sottoscritta e approvata espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c..
Tribunale|Piacenza|Civile|Sentenza|9 aprile 2020| n. 187
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(…)
-attore opponente-
CONTRO
(…)
-convenuta opposta-
Concise ragioni della decisione1
1. Sui fatti di causa.
(…) (socio accomandatario della (…) S.a.s, oggi cancellata dal Registro delle Imprese – di seguito (…) S.a.s. -) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1265/2014 con il quale il Tribunale di Piacenza gli aveva ingiunto di pagare in favore di (…) la somma di Euro 12.193,69, comprensiva dell’importo di cui alla fattura n. 1796/2013 rimasta inevasa, delle spese stragiudiziali e di quanto dovuto a titolo di penale da ritardo, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in relazione al contratto di noleggio stipulato da (…) S.n.c. (- di seguito (…) S.n.c. – successivamente trasformata in (…) S.a.s.) con la (…) S.r.l. (di seguito Proponente); contratto nel quale la Società opposta è subentrata a seguito della cessione del ramo di azienda avvenuta in data 7 dicembre 2012 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, in ragione dell’asserita nullità della clausola di determinazione del foro esclusivo contenuta nelle Condizioni generali di contratto, sottoscritte dal rappresentante legale della (…) S.n.c.; clausola che non sarebbe, in ogni caso, opponibile all’Attore non essendo l’autore della sottoscrizione.
Nel merito, l’Opponente ha contestato l’esistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, in mancanza di una accettazione espressa o per comportamento concludente della proposta contrattuale del 20 gennaio 2009; contratto che, in mancanza di un principio di esecuzione, era da considerarsi comunque risolto per mutuo consenso. Infine, l’Attore opponente ha eccepito la nullità della clausola penale di cui all’art. 8 delle Condizioni generali di contratto e per tutti questi motivi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
(…) S.R.L. si è costituita in giudizio contestando, in primo luogo, l’eccezione avversa di incompetenza territoriale, avendo il legale rappresentante della (…) S.n.c. sottoscritto la clausola relativa alla deroga convenzionale della competenza territoriale; clausola che, a seguito della trasformazione, sarebbe opponibile all’Attore, socio accomandatario della (…) S.a.s, oggi cancellata dal Registro delle imprese; e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto impugnato.
In particolare, il Convenuto ha dedotto che il contratto di noleggio sarebbe stato concluso, ex art. 1327 c.c. – come stabilito dall’art. 1.1. e 2.1. delle Condizioni generali di contratto (cfr. doc. 4 Parte opposta) – con l’invio alla Proponente, in data 27 gennaio 2009, dei bozzetti dei cartelloni pubblicitari e con il compimento da parte di (…) S.r.l. di altre attività prodromiche alla loro installazione; che la Proponente non ha mai approvato i bozzetti inviatele, ancorché sollecitata dall’Opposta con la missiva del 13 febbraio 2013; che, pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 7.1. delle Condizioni generali di contratto, (…) S.R.L. dava corso alla fatturazione per l’anno 2013, in ragione della messa a disposizione dello spazio pubblicitario alla Proponente; che, a seguito del mancato pagamento della fattura n. 1796/2013, per l’importo di Euro 2.043,69, il contratto veniva risolto e in base a quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni generali di contratto, l’Opposta chiedeva il pagamento anche della penale pattuita.
Alla prima udienza il giudice designato, dott.ssa SCHIAFFINO, rigettava l’istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnava alle Parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c..
L’istruttoria si è svolta mediante l’assunzione di prova testimoniale e al termine della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, per il 23 gennaio 2018.
Dopo una serie di rinvii d’ufficio, dovuti al succedersi di diversi Giudici nella gestione del ruolo di cui fa parte la presente causa, all’udienza del 17.12.2019 venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Sull’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
In primo luogo deve rigettarsi l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’Opponente, secondo cui la competenza a decidere l’odierna controversia spetterebbe al Tribunale di Brescia (tribunale del luogo di residenza di (…) e luogo ove aveva sede la cessata (…) S.n.c.) e/o alternativamente al Tribunale di Torino (tribunale del luogo dove la prestazione doveva essere eseguita, domicilio del creditore), in ragione della nullità della clausola n. 9 delle Condizioni generali di contratto la quale individua come “foro esclusivamente competente quello di Piacenza” (cfr. doc. 4 Parte opposta). Secondo la prospettazione attorea, la clausola di determinazione del foro esclusivo risulterebbe invalida poiché la sottoscrizione non è riferita solo a detta clausola ma anche ad altre clausole – anche non vessatorie -, con conseguente violazione sostanziale dell’art. 1341, co. 2 c.c..
Ciò posto, la designazione convenzionale di un foro territoriale, ai sensi degli art. 28 e 29 c.p.c., necessita di una pattuizione espressa in tal senso la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta da argomenti presuntivi, ma deve discendere da un’inequivoca manifestazione della concorde volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge; a tal fine è necessario che le clausole prevedano “esclusivamente” la competenza di un determinato foro, come è avvenuto nel caso di specie.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti risulta che la clausola di deroga alla competenza territoriale, con elezione di foro esclusivo, è stata sottoscritta e approvata espressamente dal rappresentante legale della (…) S.n.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.. L’eccezione di nullità della clausola non appare fondata atteso che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo a quelle “considerate vessatorie”, evidenziandosi che oltre al richiamo numerico delle stesse vi è anche una, benché sintetica, indicazione del contenuto. In questo modo risulta rispettata l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 c.c., essendo stata adeguatamente sollecitata l’attenzione del contraente sulle clausole a lui sfavorevoli (Cass. ord. 2 aprile 2015, n. 6747 confermata da Cass. civile sez. VI, 09/07/2018, n. 17939).
Tale clausola è opponibile all’Attore il quale, in qualità di socio illimitatamente responsabile della (…) S.a.s. – oggi cancellata dal Registro delle imprese – è tenuto a rispondere dei debiti della Società; a nulla rilevando che la sottoscrizione sia stata apposta dal rappresentante legale della (…) S.n.c. in quanto, ai sensi dell’art. 2498 c.c., in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici, con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione; non verificandosi la nascita di un nuovo ente né l’estinzione di quello originario ma solo la mutazione della sua veste giuridica.
3. Sulla fondatezza dell’opposizione svolta.
In tema di ingiunzione in materia civile, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell’onere della prova; per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l’ingiunzione – la prova dell’esistenza del credito ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell’obbligazione.
La contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l’opposto l’onere di provare l’esistenza del credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all’esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Tanto premesso, nel caso di specie l’Opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e ancor prima l’esistenza del contratto posto a fondamento della stessa, in quanto la proposta sottoscritta dal rappresentante legale della (…) S.n.c., in data 20 gennaio 2009, non sarebbe mai stata accettata da (…) S.r.l., né espressamente, né tramite un comportamento concludente ex art. 1327 c.c..
L’eccezione attorea risulta fondata per le seguenti ragioni.
Le Condizioni generali di contratto, allegate alla suddetta proposta contrattuale, prevedevano che il contratto di noleggio si intendeva concluso solo con l’accettazione da parte di (…) S.r.l. che poteva avvenire, in alternativa, o con comunicazione a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo telefax o con l’inizio dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1327 c.c..
E’ pacifico che (…) S.r.l. non abbia comunicato la propria accettazione alla Proponente; di talché il contratto non è stato concluso secondo lo schema generale di cui all’art. 1326 c.c. che implica l’incontro fra proposta e accettazione.
Ed invero, il Convenuto opposto ha asserito che il rapporto contrattuale sarebbe sorto, ex art. 1327 c.c. con l’inizio dell’esecuzione dell’ordine, come previsto dagli artt. 1.1 e 2.1. delle Condizioni Generali di contratto.
Come è noto, la disciplina di cui all’art. 1327 c.c., prevede che nelle tassative ipotesi indicate dal comma 1 della norma (richiesta del proponente, natura dell’affare ed usi commerciali), il contratto può intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell’iniziata esecuzione, senza la preventiva accettazione della proposta. Infatti, la volontà di accettare è manifestata non con una dichiarazione espressa ma con un comportamento concludente e la manifestazione produce effetto non nel momento in cui giunge alla conoscenza o all’indirizzo del proponente ma nel momento in cui è realizzata dall’oblato.
Ebbene, anche volendo ritenere che tale modalità di conclusione del contratto fosse consentita nel caso di specie, in base alla natura dell’affare o agli usi commerciali (in mancanza di una espressa richiesta del proponente), si ritiene che non vi sia prova agli atti dell’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte di (…) S.r.l..
Infatti, il concetto di iniziata esecuzione presuppone una prestazione che palesi l’insorgenza del vincolo contrattuale, di talché in mancanza di elementi univoci che concludano per l’effettiva esecuzione del contratto non si può ritenere che tale vincolo sia sorto tra le parti.
Ebbene, la Società opposta, a fronte della contestazione dell’opponente di inesistenza del rapporto contrattuale, non ha fornito una prova adeguata dei fatti costitutivi del proprio credito.
In particolare, la fattura azionata in via monitoria, provenendo dalla stessa parte che intende giovarsene, non può assurgere a prova del contratto ma, al più, rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione in essa indicata. Indizio, nel caso di specie, molto labile atteso che la fattura risale al 2013, ovvero a ben quattro anni dopo l’asserita conclusione del contratto e per gli anni antecedenti l’Opposta non ha prodotto documenti fiscali comprovanti l’esecuzione dello stesso.
Inoltre, non costituiscono inizio dell’esecuzione le attività preparatorie che l’Opposto deduce di aver compiuto nell’interesse della Proponente, trattandosi di attività interne alla propria sfera che non potevano essere conosciute da quest’ultima; fermo restando che non vi è prova in atti del compimento delle stesse.
Non è possibile, altresì, ritenere che la conclusione del contratto sia avvenuta tramite l’invio della comunicazione e-mail del 27 gennaio 2009 (cfr. doc. 2 Parte opposta) che l’Opponente ha contestato di aver ricevuto. Infatti, non vi è prova che il soggetto a cui è stata indirizzata tale comunicazione sia in qualche modo riconducibile alla Società proponente; di talché non è possibile desumere che tale documento sia alla stessa riferibile.
A riprova dell’inesistenza di un rapporto contrattuale con (…) S.r.l., l’Opponente ha prodotto il contratto di servizio pubblicitario sottoscritto, in data 4.12.2012 con un’altra società operante nel medesimo settore della prima e per le medesime prestazioni oggetto della proposta contrattuale del 20.1.2009.
Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione inviata da (…) S.R.L. alla Proponente nel 2013 (cfr. doc. 3 Parte opposta), ovvero a distanza di quattro anni dalla sottoscrizione della proposta del 20 gennaio 2009, non ha fatto sorgere alcun obbligo di prestazione in capo a quest’ultima, in mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti, come confermato anche dalle testimonianze assunte in corso di causa, In assenza di un’obbligazione in forza della quale la Proponente avrebbe dovuto eseguire una determinata prestazione in favore della Convenuta opposta, alcun inadempimento si poteva configurare in capo alla stessa.
In definitiva, le prove offerte dalla Società opposta non hanno fornito un quadro probatorio univoco ed esaustivo dell’esistenza del titolo posto a fondamento del diritto di credito azionato in giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono l’opposizione proposta deve, pertanto, trovare accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1265/2014.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
– accoglie l’opposizione e per l’effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 1265/2014, emesso in data 3.10.2014 dal Tribunale di Piacenza;
– condanna (…) S.R.L. UNIPERSONALE al pagamento, in favore di (…) delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.835 per competenze, oltre contributo forfetario del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Piacenza il 14 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2020.