la scrittura privata avente ad oggetto la cessione del credito non ha un rilievo sostanziale e processuale talmente elevato da richiedere, nel caso di contestazione sull’autenticità, la querela di falso. Si afferma la necessità della querela di falso solo per le scritture provenienti da terzi che hanno un intrinseco grado di attendibilità quanto meno sostanziale, come per esempio nel caso di testamento olografo e dei titoli cambiari, atti che, per loro natura e rilevanza, non possono essere considerati sotto il profilo probatorio assimilabili ad altre scritture provenienti da terzi. Inoltre la scrittura privata con la quale il creditore cede il proprio credito, in quanto documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, non è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 2702 c.c., 214 c.p.c., rientrando nell’ambito delle “prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|13 aprile 2020| n. 856
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Marchetti – Presidente
dott.ssa Mery De Luca – Consigliere
dott.ssa Francesca Vullo – Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3442/2018 promossa in grado d’appello
DA
AL. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MO.DI., elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. MO.DI.
APPELLANTE
CONTRO
(…) S.p.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MO.MA. elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. MO.MA.
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 6375/2018 depositata il 6 giugno 2018 il Tribunale di Milano rigettava la domanda, proposta da (…), quale titolare dell'(…) di (…), nei confronti di (…) S.p.A. di condanna della convenuta alla corresponsione dell’indennizzo dovuto a seguito dei danni subiti dal veicolo assicurato Mercedes Vito targato (…)
L’attore aveva allegato che, in data 10.2.2017 il veicolo Mercedes Vito targato (…) di proprietà della (…) S.r.l. e assicurato contro il furto e gli atti vandalici, veniva danneggiato da ignoti, che asportavano altresì gli specchietti retrovisori, la plancia radio, il navigatore e tutti i sedili;
che erano stati necessari costi di riparazione del veicolo pari a Euro 19.544,62 e che tale credito risarcitorio veniva ceduto dalla (…) S.r.l. all'(…). (…) S.p.A. si era costituita in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e l’inefficacia della cessione, in assenza di prova dell’avvenuto effettivo trasferimento del credito e, nel merito, l’infondatezza della pretesa sia in ordine all’an che al quantum.
(…) ha proposto appello avverso detta sentenza, chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita (…) S.p.A. contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 14.11.2019, la decisione della causa è stata assunta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.
Con un unico motivo l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuta non provata la cessione del credito accogliendo l’eccezione avversaria.
L'(…) avrebbe pienamente assolto al proprio onere probatorio producendo l’atto di cessione del credito sottoscritto dal legale rappresentante della società cedente, la polizza assicurativa, la denuncia di danneggiamento e la fattura.
Il disconoscimento della sottoscrizione del cedente operato da (…) non potrebbe assume alcun rilievo, trattandosi di un rimedio non esperibile dal terzo, ma esclusivamente dall’apparente firmatario della scrittura privata.
Inoltre poiché la scrittura privata contenente l’atto di cessione assumerebbe un’incidenza diretta e sostanziale nell’ambito del giudizio in cui il cedente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è un terzo estraneo al processo, (…), per paralizzarne l’utilizzabilità, avrebbe dovuto proporre querela di falso, in ossequio ai principi affermati in Cass. S. U. 15169/2010.
Il Tribunale, avendo omesso di attenersi a tale orientamento, avrebbe dunque commesso l’errore di ritenere capace a testimoniare il legale rappresentante della società cedente firmatario dell’atto e di reputare carente la prova della cessione fornita dal cessionario del credito.
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che, a seguito della notifica dell’atto di cessione, (…) non aveva sollevato alcuna contestazione e che, in base all’art. 1264 c.c., tale condotta avrebbe avuto valore di accettazione.
(…) S.p.A. contesta la doglianza replicando che:
– l’attrice non aveva fornito prova dell’identità del firmatario l’atto di cessione, considerato che vi sarebbe una palese difformità tra la firma apposta dal legale rappresentante della (…) srl, apposta sulla denuncia, e quella dell’atto di cessione;
– del tutto irrilevante sarebbe l’avvenuta notificazione della cessione che, comunque, non potrebbe mai tenere luogo di una cessione non perfezionatasi poiché priva della sottoscrizione del cedente;
– in base alla consolidata giurisprudenza della Cassazione grava sul cessionario l’onere di fornire la prova del perfezionamento della cessione;
– qualora la cessione del credito sia stata stipulata con scrittura privata semplice, questa non integra prova piena;
– la fattispecie in esame rientrerebbe tra i casi ordinari e non in quelli per i quali la giurisprudenza ritiene che il documento del terzo possa essere contestato solo tramite la proposizione della querela di falso;
– a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, correttamente il primo giudice avrebbe ritenuto carente la prova offerta dal cessionario, che aveva l’onere di chiamare a testimoniare il legale rappresentante della società cedente a conferma della circostanza dell’apposizione della firma.
E’ opinione della Corte che il motivo sia fondato.
Il primo giudice ha ritenuto che “Parte attrice non ha tuttavia dimostrato il titolo della propria pretesa. Il contratto di cessione del credito è stato infatti contestato da parte convenuta, in primo luogo con riguardo al fatto che il contratto sia stato effettivamente sottoscritto dal legale rappresentante della società cedente il credito risarcitorio. Sul punto, è venuta quindi in rilievo una contestazione relativa agli elementi costitutivi del diritto vantato da parte attrice. Ora, quest’ultima aveva l’onere di provare tale elemento, ossia il fatto che il contratto fosse stato effettivamente firmato dal cedente.
Quest’ultimo era terzo in causa; nulla ostava alla chiamata in qualità di teste, per confermare il dato fattuale dell’apposizione della firma. Invece parte attrice ha ritenuto che parte convenuta avrebbe dovuto ricorrere allo strumento della querela di falso (cfr. prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.), ma si tratta di impostazione del tutto erronea, non venendo in rilievo né un atto pubblico, né comunque una firma della convenuta tale da imporle l’onere di un disconoscimento. Consegue, in difetto di prova sul suddetto elemento costitutivo di fattispecie, che la pretesa di parte attrice è infondata”.
Ritiene per converso la Corte, pur partendo dalla condivisibile premessa che il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore ceduto è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13253 del 06/06/2006), che l’appellante ha fornito prova adeguata della titolarità del credito per il quale ha agito.
Va anzi tutto rilevato che la scrittura privata avente ad oggetto la cessione del credito non ha un rilievo sostanziale e processuale talmente elevato da richiedere, nel caso di contestazione sull’autenticità, la querela di falso. L’orientamento dettato dalla Sezioni Unite e richiamato dall’appellante afferma la necessità della querela di falso solo per le scritture provenienti da terzi che “hanno un intrinseco grado di attendibilità quanto meno sostanziale, come per esempio nel caso di testamento olografo e dei titoli cambiari, atti che, per loro natura e rilevanza, non possono essere considerati sotto il profilo probatorio assimilabili ad altre scritture provenienti da terzi” (Sez. Un. Cit.). L’atto di cessione non è in alcun modo equiparabile alle suddette scritture e dunque non vi è ragione per attribuirgli, nell’ambito delle prove a disposizione del giudice, un valore privilegiato.
Inoltre la scrittura privata con la quale il creditore cede il proprio credito, in quanto documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, non è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 2702 c.c., 214 c.p.c., rientrando nell’ambito delle “prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Sez. U, cit.).
Se pertanto la scrittura privata avente ad oggetto la cessione del credito ha un valore meramente indiziario, essa va valuta in tal senso, unitamente agli altri elementi circostanziali ai fini della decisione.
Nella specie (…) contesta che la firma sull’atto di cessione appartenga al legale rappresentante della società cedente, sostenendone la palese difformità rispetto a quella apposta sulla denuncia di furto. L’eccezione di non autenticità della firma non è tuttavia basata su elementi oggettivi di riscontro, bensì su una personale valutazione di non conformità operata dalla società assicurativa e costituisce, pertanto, una mera supposizione.
L’atto di cessione, oltre ad essere sottoscritto dal soggetto munito della rappresentanza societaria, reca il timbro della società. Presenta pertanto tutti i segni esteriori per essere oggettivamente riferibile alla cedente. L'(…), a dimostrazione della propria titolarità all’indennizzo, ha altresì prodotto, oltre all’atto di cessione, la polizza assicurativa, la denuncia di furto e la fattura. Vi è poi da considerare che ad oggi, a distanza di un quinquennio dal sinistro, non risulta che il cedente abbia reclamato il diritto all’indennizzo.
Rispetto al quadro probatorio descritto ed in considerazione della genericità della contestazione di non autenticità dell’atto di cessione sollevata dalla controparte, l’assunzione della testimonianza del legale rappresentante della cedente non ha carattere di indispensabilità e avrebbe potuto assolvere un’efficacia meramente confermativa degli elementi di prova allegati dall’appellante, elementi che la Corte reputa sufficienti a prova dell’esistenza di un efficace negozio di cessione del credito.
Il diritto a conseguire l’indennizzo avanzato dall’appellante deve dunque esaminarsi nel merito. (…) contesta che l'(…) abbia fornito prova del furto e del danneggiamento del veicolo, sia sotto il profilo dell’an che del quantum, allegando l’inverosimiglianza del fatto descritto nella denuncia.
Osserva la Corte che la prova dell’esistenza del rischio assicurato è carente.
Secondo quanto dedotto dall'(…) e descritto nella denuncia prodotta in atti, la notte del 10.2.2017, mentre il veicolo Mercedes Vito targato (…) di proprietà della (…) srl, si trovava parcheggiato in M. via R., ignoti avevano “danneggiato la serratura della portiera anteriore sinistra, nonché tutta la carrozzeria, avevano forato tutte le gomme e danneggiato i cerchi in lega, inoltre avevano asportato entrambi gli specchietti retrovisori, infine si erano introdotti al suo interno ed avevano asportato la plancia radio, il navigatore e tutti i sedili”.
E’ principio consolidato che la denuncia di furto o di danneggiamento abbia un valore puramente indiziario. E’ evidente poi che la prova di un fatto ad opera di ignoti verificatosi in assenza di testimoni non possa che essere di matrice presuntiva secondo gli ambiti dettati dall’art. 2729 c.c..
L’appellante produce oltre la denuncia, alcune fotografie e le fatture inerenti gli interventi effettuati.
Partendo dall’analisi dell’episodio delittuoso, come descritto nella denuncia, esso presenta degli aspetti di scarsa verosimiglianza. In particolare:
– le modalità del fatto (asportazione di tutti i sedili di un van e della plancia radio) presuppongono un’azione delittuosa non a carattere istantaneo ma prolungatasi nel tempo;
– tale circostanza è poco compatibile con il fatto che il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via in una zona non centrale ma comunque residenziale di Milano;
– non si vede infatti come i malfattori abbiano potuto agire indisturbati per un intervallo di tempo così considerevole;
-è anomalo che gli autori dell’azione delittuosa abbiano asportato i componenti del veicolo maggiormente ingombranti e non invece i pezzi di ricambio più piccoli e di agevole commercializzazione, come le gomme e i cerchi in lega;
– non risulta chiarito come mai il veicolo, intestato ad una società avente sede sociale a Fagnano Olona, si trovasse parcheggiato di notte a Milano.
Quanto alla fattura di cui si richiede l’indennizzo espone tra gli interventi effettuati la sostituzione del “kit cilindretti serrature porte ant.”. La casa madre Mercedes ha tuttavia smentito che sia stata richiesta la sostituzione di componenti della serratura, così come che tra le dotazioni del veicolo vi fosse anche il navigatore (doc. 4 appellata). Se in linea teorica è ipotizzabile che nel veicolo fosse stato montato, quale elemento esterno e non integrato nella plancia, un navigatore non originale, è fatto notorio che il cilindretto delle serrature Mercedes non può essere sostituito se non a seguito dell’intervento della casa madre. In ogni caso era onere di colui il quale agisce per ottenere l’indennizzo, a fronte della contestazione dell’assicurazione, fornire prova specifica della circostanza, tenuto conto che la fattura commerciale – se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla – non costituisce, di per sé, prova del danno (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3293 del 12/02/2018).
Deve pertanto concludersi che non vi è prova della sostituzione della serratura. Tale carenza probatoria infirma non solo la quantificazione dei costi di riparazione oggetto della richiesta di indennizzo, ma anche l’an.
Se infatti è inverosimile che, come dichiarato in denuncia, la serratura sia stata forzata, è allora quanto mai legittimo dubitare che il furto e il danneggiamento si siano effettivamente verificatesi.
Le anomalie illustrate non possono certo essere superate dalle fotografie prodotte dall'(…), non evincendosi con sufficiente grado di attendibilità la coincidenza tra il veicolo raffigurato, sul quale peraltro la targa risulta staccata e solamente appoggiata, e quello di cui si discute.
Quanto alla fattura (…) emessa da “(…)” e alla fattura (…) per le voci di tappezzeria, prodotte dalla Carrozzeria come documenti giustificativi dei costi di riparazione esposti nella propria fattura, considerato che (…) ne ha contestato la riferibilità all’evento in questione, era su tali circostanze che l'(…) avrebbe dovuto articolare prova testimoniale finalizzata a fornire prova dell’impiego dei materiali descritti nelle due fatture nella riparazione del veicolo in questione.
A riguardo la richiesta prova costituenda, sulla quale l’appellante insiste anche nella fase impugnatoria, non può essere satisfattiva e colmare le lacune probatorie evidenziate.
Viene chiesta l’assunzione come teste di (…), figlio del legale rappresentante, su una circostanza meramente confermativa della denuncia, atteso che l’elenco del materiale asportato allegato alla denuncia è stato predisposto proprio dalla persona indicata come teste (doc. 5 appellante). Si tratta pertanto di una testimonianza scarsamente attendibile, sia per i rapporti di parentela e di cointeressenza economica, ((…) era socio della (…) srl) sia perché è poco plausibile che il teste renda una dichiarazione contraria a quella precedente.
Del tutto irrilevante si valuta poi la ctu da eseguirsi sui documenti, posto che si dubita sulla veridicità del contenuto della denuncia, mentre la richiesta di esibizione della perizia assicurativa riveste carattere suppletivo.
In conclusione poiché gli elementi di prova offerti dall’appellante sono privi della gravità, precisione e concordanza richieste dall’art. 2729 c.c., la domanda deve essere rigettata.
Il tenore della decisione assorbe il secondo motivo sulle spese di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M., del valore di causa e dell’assenza della fase istruttoria.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co. 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) quale titolare dell'(…) di (…) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6375/2018 depositata il 6 giugno 2018 così provvede:
A) rigetta l’appello e conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6375/2018 depositata il 6 giugno 2018;
B) condanna l’appellante rifondere all’appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 3777,00 per i compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co. 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano il 12 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2020.