l’art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica entro la disciplina del contratto d’appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale, in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e solidità degli edifici di lunga durata e l’incolumità personale della collettività. La ratio della norma, in quest’ottica, è di garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile di lunga durata, anche considerata la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo anni dalla realizzazione dell’edificio. Infatti l’art. 1669 c.c. non tutela tanto l’interesse privato del committente alla realizzazione di un’opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l’interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l’incolumità pubblica.
Tribunale|Bologna|Sezione 2|Civile|Sentenza|15 aprile 2020| n. 600
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6377/2017 promossa da:
SUPERCONDOMINIO PIAZZETTA (…) VIA (…) (C.F. (…)), ed altri, con il patrocinio dell’avv. ZAPPOLI MIRNA, elettivamente domiciliati in VIA (…) BOLOGNA presso il difensore avv. ZA.MI.
ATTORI
contro
FU. S.r.l. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DE.CA. e dell’avv. FI.GI. (…) VIA (…) 40134 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA (…) 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. DE.CA.
CONVENUTO
AG. S.p.A. (C.F. (…)) rappresentato e difeso dall’avv. BA.GI. e dell’avv. PO.FE. (…) VIA (…) 40123 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA (…) 40055 CASTENASO presso il difensore avv. BA.GI.
DI.BE. (C.F. (…)) rappresentato e difeso dall’avv. CA.AL. elettivamente domiciliato in VIA (…) 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CA.AL.
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 14.04.2017 il Supercondominio Piazzetta (…), Via (…), Castenaso (BO) nonché nove condomini (Ro.Ba., ed altri) hanno convenuto in giudizio la società Fu. s.r.l., quale realizzatrice del complesso edilizio costituito da quattro palazzine separate ed interdipendenti, alienate ai singoli proprietari nel periodo ricompreso tra il mese di luglio 2007 e la primavera del 2008.
Parte attrice ha dedotto quanto segue:
– le singole palazzine sono collegate tra loro da vari corselli pedonali, appartenenti al supercondominio, che sovrastano le singole autorimesse ed i relativi ambienti di collegamento (anche i corselli sotterranei della zona autorimesse ed i relativi accessi sono di proprietà del supercondominio);
– il corsello autorimesse ed alcuni singoli garage sono sovrastati da giardini pensili di proprietà esclusiva dei condomini e da corselli pedonali nonché da aree pavimentate di ingresso ai singoli fabbricati; in particolare le autorimesse di Bo.Si. e di Co.Lu. sono coperte dal giardino pensile di Co.Ma. e dal percorso pedonale superiore orientato verso Nord-Ovest, l’autorimessa di Ro.Ba. ricade sotto il corsello pedonale che confina con il giardino pensile di Bo.Ca., l’autorimessa di Co.Ed. è coperta dall’area comune pavimentata dell’ingresso al civico 9, le autorimesse di Na.Fr. e Ca.Me. sono sovrastate dall’area di ingresso al civico Piazzetta (…) e dal giardino pensile di Ma.La., l’autorimessa di Bo.Ca. è posta sotto un giardino privato;
– a partire dall’anno 2014 si erano intensificati ed aggravati i fenomeni infiltrativi a parete ed a soffitto sia nelle singole autorimesse sia nel corsello interrato comune, soprattutto nel lato Nord-Ovest del piano interrato;
– a causa dell’inutilità degli inviti formulati dal Supercondominio nei confronti della società costruttrice di prendere contezza delle gravi infiltrazioni e percolazioni, nel maggio 2015 era stato promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo (n.7811/2015), conclusosi con il deposito dell’elaborato peritale in data 16.6.2016: da tale accertamento era emersa l’esistenza di importanti infiltrazioni dal solaio del piano terra, prevalentemente concentrate nel corsello sotterraneo e nei solai delle singole autorimesse, oltre che nei corridoi di accesso alle cantine del piano interrato.
Le cause delle infiltrazioni erano state individuate:
a) nella rete di raccolta delle acque dai giardini pensili privati al corsello pedonale e da quest’ultimo alla fognatura comunale posta nel parco pubblico, la cui parte terminale era stata tappata e non collegata al collettore principale;
b) nel disallineamento tra la tubazione del corsello pedonale rispetto alla tubazione comunale;
c) nella presenza di ristagni di acqua nella guaina posta all’estradosso del solaio dei giardini pensili.
Secondo il Consulente tecnico d’Ufficio dovevano ravvisarsi sia errori progettuali sia vizi costruttivi esecutivi, verosimilmente dovuti ad insufficiente coordinamento tra l’impresa costruttrice (Fu.) e l’appaltatrice (Ag.) e tra le rispettive Direzione Lavori.
In diritto gli attori hanno sostenuto che i fatti esposti integrino una responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., per cui hanno proposto azione di condanna al pagamento dei costi necessari per l’esecuzione delle opere di eliminazione dei vizi ed al risarcimento dei danni, oltre che al rimborso delle spese del presente giudizio e dell’ATP.
B. Fu. si è difesa affermando di aver appaltato alla società Ag. S.p.A. – con contratto 5.10.2006 – l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del comparto C1-1M e di aver nominato il Geom. Di.Be. quale Direttore dei Lavori, con la conseguenza che la responsabilità per l’esecuzione di tali opere (sede stradale, marciapiedi, rete fognaria bianca e nera, tubature, pavimentazione ed asfaltatura) dovesse ricadere sui predetti, posto che Ag. era impresa specializzata e con grande esperienza.
Ha infatti evidenziato che si trattava di errori nell’esecuzione del sistema fognante di scolo, nella posa degli imbocchi di rame per l’attraversamento di strutture di cemento armato, le quali avevano causato le infiltrazioni rilevate nell’intradosso del solaio delle autorimesse; tuttavia erano stati eseguiti interventi di ripristino, che avevano corretto gli errori esecutivi accertati.
Ha concluso chiedendo, previa chiamata in causa della società Ag. S.p.A. e del Direttore Lavori Geom. Di.Be., di accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e la responsabilità dei chiamati, con condanna dei predetti a tenerla indenne rispetto alle pretese di parte attrice.
Ag. S.p.A. ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 1669 c.c. alla fattispecie de quo, non incidendo i vizi da infiltrazioni sulla struttura o sul godimento dell’edificio; ha dedotto di aver operato sulla scorta del progetto redatto da Fu. e sotto la direzione lavori del professionista da questa nominato;
ha eccepito, in ogni caso, da un lato, di aver transatto con la committente la vicenda de quo sulla base della scrittura privata 11.11.2014, in cui essa aveva rinunciato a far valere qualsivoglia diritto o pretesa, dall’altro la decadenza dall’azione di garanzia per decorso del termine annuale della denuncia dalla scoperta (che doveva decorrere dal deposito del ricorso per ATP), la prescrizione decennale della garanzia (essendo gli immobili stati consegnati più di dieci anni prima della data di denuncia) nonché la prescrizione annuale dell’azione dalla scoperta dei vizi (essendo decorso più di un anno dalla denuncia effettuata con raccomandata 14.4.2016 alla chiamata in causa del 15.09.2017).
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda in forza di tutte le ragioni sopra esposte o, in subordine, per la limitazione del danno ad essa imputabile sulla base di quanto ad essa riconducibile causalmente, previa graduazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e con diritto di regresso reciproco.
D. A sua volta il Geom. Di.Be. ha precisato di aver diretto unicamente l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del comparto, cioè quelle di natura pubblica, mentre quelle oggetto del contenzioso erano private ed erano state eseguite da AG. seguendo le disposizioni del responsabile tecnico di cantiere di Fu., Geom. Wa.Pi., non potendosi evincere dal contratto di appalto del 5.10.2006 alcun incarico in tal senso; in realtà la realizzazione delle fognature private era stata eseguita da AG. e differiva dai progetti depositati presso il Comune di Castenaso (uscite dei pluviali sul lato ovest anziché sul lato est). In merito alle risultanze della consulenza tecnica preventiva ha evidenziato che tutte le opere difettose erano state eseguite sotto la D.L. di Fu., che le fognature di collegamento erano state correttamente connesse, per cui l’interruzione fognaria era dovuta verosimilmente ad un assestamento naturale del terreno di riporto, sul quale erano stati eseguiti i tratti fognari, assestamento imputabile all’impresa appaltatrice e non al subappaltatore, posto che il calo del terreno era dovuto alla tipologia dello stesso, messo in opera e compattato dall’appaltatrice ma inidoneo.
Inoltre la prova che le infiltrazioni fossero dovute non allo scollamento tra i collegamenti fognari, ma al non corretto posizionamento delle guaine bituminose impermeabilizzanti messe in opera da Fu. si poteva trarre dalla circostanza che, nonostante il Condominio avesse ripristinato la fognatura, con esecuzione di nuova condotta di collegamento alla rete comunale in tutti i punti interrotti, le infiltrazioni si erano comunque verificate dopo le piogge del novembre 2017. Al pari della terza chiamata AG. ha altresì contestato il quantum richiesto da parte attrice, ritenendo equo l’importo per i ripristini quantificato dal CTU in Euro 106.954,71.
E. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo CTU, nominando il medesimo professionista che aveva curato le indagini in sede di accertamento tecnico preventivo, al quale non avevano partecipato né Ag. né il Geom. Be., e provvedendo all’acquisizione del relativo fascicolo; depositato l’elaborato e richiesti i chiarimenti al CTU, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12.12.2019 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. Azione ex art. 1669 c.c. proposta da parte attrice nei confronti di Fu..
Parte attrice invoca la responsabilità della società Fu., ai sensi dell’art. 1669 c.c., quale costruttrice e venditrice del complesso residenziale, composto da quattro palazzine, le cui parti comuni sono di proprietà del Supercondominio Piazzetta (…) – Via (…), 11 e 13, di Castenaso, mentre le singole autorimesse coinvolte da infiltrazioni ed i sovrastanti giardini pensili sono di proprietà dei condomini attori, come precisato al punto A) della parte espositiva. Infatti gli appartamenti al piano terreno hanno giardini privati di pertinenza esclusiva che confinano con i corselli pedonali e/o con le aree pavimentate di accesso ai singoli fabbricati; nel piano interrato sono collocate le autorimesse private e le relative aree di collegamento (corsello autorimesse, etc.).
Dalla documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dal CTU, emerge che Fu. ha realizzato l’intero complesso in forza di Permesso di costruire n. 6280 e n. 6281 del 17.10.2005 e della D.I.A. datata 05.07.2007 (doc.1 convenuta); essa ha poi appaltato ad Ag. S.p.A. le opere di urbanizzazione esterne ed interne al complesso immobiliare sulla scorta del contratto datato 5.10.2006 (doc.2 convenuta).
Dal punto di vista probatorio non è dunque contestato che Fu. sia il costruttore del complesso immobiliare e che abbia alienato le singole unità e le autorimesse nonché le rispettive parti comuni, tra gli altri, agli attuali attori (come comprovato dalle visure ipotecarie prodotte quali doc. 2-10 attorei).
Da ciò consegue l’astratta applicabilità dell’art. 1669 c.c., disposizione che, secondo ormai consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, configura una responsabilità di natura extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti; essa è quindi esercitabile non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore, che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità.
In altre parole, l’art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica entro la disciplina del contratto d’appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale, in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e solidità degli edifici di lunga durata e l’incolumità personale della collettività.
La ratio della norma, in quest’ottica, è di garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile di lunga durata, anche considerata la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo anni dalla realizzazione dell’edificio. Infatti l’art. 1669 c.c. non tutela tanto l’interesse privato del committente alla realizzazione di un’opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l’interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l’incolumità pubblica.
Scendendo ad esaminare i vizi lamentati nell’atto introduttivo, parte attrice si duole della presenza di fenomeni infiltrativi a parete ed a soffitto del corsello interrato comune e delle singole autorimesse, che si concentrano maggiormente nel lato Nord-Ovest del piano interrato, iniziate nel corso degli anni successivi all’acquisto (perfezionato tra il luglio 2007 e la primavera del 2008), ma aggravatesi nell’anno 2014, tanto da indurre il supercondominio ed i singoli proprietari interessati a promuovere il procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di individuarne le cause e gli eventuali rimedi.
La natura dei vizi costruttivi ed esecutivi rilevati dal CTU in sede di ATP, costituiti da importanti infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio del piano terra, concentrate prevalentemente nel corsello delle autorimesse sottostante il percorso pedonale orientato a Nord-Ovest e nei solai delle autorimesse di proprietà dei condomini Co., ed altri, oltre che nel corridoio di accesso alle cantine al piano interrato, e soprattutto l’individuazione delle relative cause nella rete di raccolta delle acque, consentono di affermare che si tratti di vizi che minano l’integrità del complesso immobiliare, compromettendone la funzionalità ed il godimento in modo rilevante.
È noto che i gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell’acquirente ex art. 1669 c.c. sono ravvisabili non solo nell’ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell’immobile, ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudichino in modo grave la funzione cui l’immobile è destinato e dunque la godibilità e la fruibilità dello stesso sotto l’aspetto abitativo, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell’opera, purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di rifacimento delle finiture per rendere l’opera a regola d’arte.
Il CTU ha riscontrato in sede preventiva e nel presente giudizio i seguenti vizi:
1) vizi rilevati all’esterno della proprietà condominiale rappresentati da errata connessione alla rete interna condominiale del condotto di collegamento al collettore fognario comunale posto a mt. 7,00 dal confine della proprietà condominiale sul fronte del parco pubblico, oltre ad interruzione della tubazione a circa mt. 3 dal confine della proprietà condominiale;
2) vizi di tipo infiltrativo rilevati all’interno dell’intervento residenziale, sia nel piano interrato, sia nelle porzioni di solaio di copertura delle parti condominiali e di parti private
Orbene, le gravi mancanze riscontrate nell’impianto di deflusso delle acque e nella relativa rete di condutture, oltre che il disassamento delle tubazioni rispetto ai raccordi alla fognatura comunale, l’insufficiente impermeabilizzazione dei giardini pensili e del corsello pedonale superiore vanno qualificate come vizi che incidono sul godimento e sulla durata del bene, con conseguente applicazione dell’art. 1669 c.c.
Sulle cause di tali vizi il consulente individua due aspetti:
– erronea scelta progettuale, consistita nell’utilizzo di tubi in microforato di drenaggio dell’acqua nei giardini pensili privati anche per convogliare tale acqua alla fognatura esterna dell’area condominiale nel tratto di attraversamento del percorso pedonale condominiale, scelta che, secondo il consulente, “ha determinato in tali tratti uno spandimento o parziale spandimento dell’acqua rilevata nell’intercapedine sottostante i percorsi pedonali”;
– “non corretta realizzazione delle condotte di raccolta delle acque meteoriche dei percorsi pedonali, condotte che, come si evince dalle analisi delle video ispezioni, risultano non collegate e/o malamente collegate alla rete esterna all’area condominiale, tant’è che nell’estradosso dei solai sottostanti i percorsi pedonali si è rilevato un importante ristagno di acqua, non in grado di defluire all’esterno a causa dei difetti esecutivi riscontrati nella rete fognaria realizzata all’interno dell’area condominiale”, oltre che difetti nella tenuta della guaina di impermeabilizzazione.
Nei paragrafi successivi si tratterà la ripartizione di responsabilità in merito all’esecuzione di tali opere, mentre, sulla quantificazione dei costi per eliminare i difetti sopra elencati e conformare le opere alla regola d’arte, il Consulente tecnico d’ufficio ha individuato interventi di ripristino necessari sia a piano terra sia al piano interrato.
Con riferimento ai primi, essi sono dettagliatamente indicati al punto 1.3 dell’elaborato e riguardano i giardini privati ed i percorsi pedonali; con riferimento al piano interrato, gli interventi riguardano le zone interessate dalle infiltrazioni e quelle interessate dal rialzo del pavimento.
I costi sono stimati al punto 14 della relazione in Euro 231.467,22 per il piano terra ed in Euro 20.480,00 al piano interrato; per entrambi valgono le valorizzazioni contenute nel computo metrico (allegato 09) che si riferiscono ai prezzi unitari della Regione E-R aumentati del 30% tenuto conto della particolarità degli interventi e degli imprevisti; nel complesso i costi di ripristino ammontano ad Euro 260.947,34.
La scrivente ritiene di dover aderire integralmente alla quantificazione del consulente, posto che in sede di ATP erano stati ipotizzati costi per Euro 106.954,71 e che lo stesso Supercondominio ha dimostrato di aver sostenuto spese per il ripristino della funzionalità della rete fognaria lato parco, comprensive del ripristino del trave in cemento armato rinvenuto tagliato e degli interventi di impermeabilizzazione dei solai in corrispondenza dei civici n. 2 e 9, per complessivi Euro 124.683,38, da cui il CTU ha defalcato l’importo di Euro 4.000,00.
Risulta incontestato – ed è comunque stato verificato dal CTU – che gli interventi eseguiti dal Supercondominio (a prescindere dal loro costo) siano consistiti nel ripristino dello smaltimento reflui nel parco pubblico ed abbiano risolto le infiltrazioni lungo la parete perimetrale di confine tra il corsello autorimesse ed il parco pubblico (il c.d. muro controterra), nonché nei lavori riguardanti le tenute lato via Galilei e lato Piazzetta Calla; non può quindi parlarsi di migliorie, posto che il completo rifacimento delle condotte di smaltimento dei reflui si è reso necessario per rimediare agli errori progettuali ed esecutivi posti in essere da Fu. (anche mediante il subappaltatore AG. come si dirà al punto successivo).
Rimangono, quindi, da completare gli interventi sul corsello pedonale, dove sono rimasti in essere tubi microforati di raccolta delle acque afferenti i giardini privati, tubi che – nell’attraversamento del corsello pedonale – non riescono a scaricare nella fognatura, nonché tutte le impermeabilizzazioni sottostanti la pavimentazione.
La società Fu. va quindi condannata al pagamento in favore di parte attrice di Euro 260.947,34, importo da arrotondarsi ad Euro 260.000,00, e da ritenersi liquidato all’attualità e come tale non soggetto ad alcuna rivalutazione.
2. Azione di manleva proposta da Fu. nei confronti di AG. e del Geom. Be.
Va in primo luogo sgombrato il campo dall’eccezione di inammissibilità della domanda per effetto di intervenuta transazione inter partes sollevata dalla terza chiamata Ag..
Orbene, dalla lettura della scrittura privata datata 14.11.14 (doc.1 Ag.) si evince che essa riguarda opere eseguite da Ag. per conto di Fu. negli anni 2009 e seguenti relativamente a cantieri situati in Quarto Inferiore e Granarolo dell’Emilia, opere che proprio in considerazione del tempo e dei luoghi menzionati nulla hanno a che vedere con la realizzazione del comparto C1 nel Comune di Castenaso, consegnato agli acquirenti tra l’estate del 2007 e la primavera del 2008.
In secondo luogo occorre verificare quali pattuizioni siano intervenute tra le parti con riferimento alle opere eseguite nel complesso edilizio in questione.
E’ provato documentalmente il contratto di appalto datato 5.10.2006 (doc.2 convenuta), con cui Fu. affidava ad Ag. S.p.A. l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto C1-1M ad uso residenziale sito in Castenaso (BO) elencate nel preventivo di spesa (doc.4 convenuta).
Oltre a tali opere, sono state eseguite da Ag. per conto di Fu. le opere di collegamento della rete fognaria al collettore posto a m.7 dal confine della proprietà condominiale; trattasi, secondo il CTU, di intervento inserito nella SCIA di variante al permesso di costruire dal Geom. Ma.Ga., che risulta esserne anche il progettista architettonico e il Direttore dei Lavori.
A tale conclusione il consulente perviene solo nella relazione finale, a differenza della bozza, dopo un attento esame della documentazione formata dalla stessa AG. anche se prodotta dalla convenuta (in particolare dei documenti 20, 21, 22 e 23 in quanto su carta intestata di AG.), da cui risulta che essa abbia realizzato i collegamenti tra la rete fognaria del condominio ed il collettore comunale. In particolare il CTU evidenzia (pag. 31) che, anche se il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione previste ed autorizzate non faccia riferimento agli elaborati del progetto delle opere (che non prevedono i collegamenti della rete fognaria alle proprietà private), nella SCIA in variante al permesso di costruire DIA del 5.7.2007 sono riportati tali collegamenti, peraltro non corrispondenti a quanto realizzato, essendo stata rilevata difformità tra l’elaborato depositato in Comune ed un as built fornito in sede di ATP dal Dr. Sa. (CTP di Fu. n. d.r.); per tali ragioni il consulente afferma che si tratti di intervento privato e non in variante delle opere di urbanizzazione, eseguito sulla scorta di accordi contrattuali privati, che nulla hanno a che fare con le opere di urbanizzazione prese in carico dall’amministrazione comunale.
Vanno infine esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da AG..
Il termine decennale di garanzia delle opere realizzate da quest’ultima non era decorso prima dell’inizio del presente giudizio, trattandosi di opere ultimate nel 2008 ed essendo stata la chiamata in causa notificata in data 15.09.2017.
Quanto al termine annuale dalla scoperta per la denuncia, non vi è dubbio che soltanto a seguito del deposito della perizia nel procedimento per ATP, sia il Supercondominio ed i singoli condomini interessati sia Fu. abbiano avuto contezza dell’esistenza e delle cause delle infiltrazioni; è ormai consolidato, infatti, l’orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. n. 9966 del 2014), secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorra dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. L’importanza a tal fine di accertamenti tecnici è stata sottolineata anche (da Cass. n. 1463 del 2008) per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
Giocoforza quindi ritenere che il termine per la denuncia non potesse decorrere prima del deposito della relazione, avvenuto nel giugno 2016, per cui la denuncia inviata nell’aprile 2016 (doc.12 convenuta) deve ritenersi tempestiva.
Non rispettato risulta invece il termine di prescrizione annuale dal momento della denuncia, posto che, dopo l’invio di tale missiva, si è concluso il procedimento di istruzione preventiva; tuttavia la chiamata in causa è stata notificata solo nel settembre 2017.
In qualsiasi modo si voglia intendere la decorrenza del termine annuale di cui al secondo comma dell’art. 1669 c.c., cioè dalla denuncia 16.4.2016 o dal deposito dell’elaborato in sede di ATP (giugno 2016), l’azione è prescritta in assenza di atti interruttivi diversi dalla chiamata in causa, notificata il 15.9.2017.
Ne consegue che la domanda di manleva debba essere respinta in ragione della prescrizione della relativa azione.
3. Diversamente va affrontata l’azione svolta nei confronti del Geom. Be..
Il Consulente tecnico d’Ufficio ha ritenuto il predetto professionista estraneo all’intervento di collegamento della rete fognaria al collettore comunale, affermando che il progettista architettonico di tale opera risulta essere il Geom. Ma.Ga., come pure il Direttore dei Lavori.
In sostanza il consulente ha ravvisato la corrispondenza dell’incarico conferito al Geom. Be. al contratto di appalto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione intercorso tra Fu. ed AG., distinguendole da quelle di collegamento delle rete fognaria interna al collettore comunale, ritenendo che i lavori di collegamento delle reti fognarie interne al supercondominio non possano essere considerate facenti parte delle opere di urbanizzazione e precisando quanto segue: “Si ricorda a tal proposito che la rete di collegamento alla fognatura comunale è stata inserita nella scia in variante al permesso di costruire in cui il Geom. Ma.Ga. risulta progettista della variante e direttore dei lavori della rete di collegamento alla fognatura”.
Pertanto la domanda rivolta da Fu. nei confronti del predetto professionista deve essere respinta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, stante la sua soccombenza rispetto alle pretese attoree nonché per effetto del rigetto della domanda di manleva esercitata nei confronti dei terzi chiamati; tali spese sono liquidate in dispositivo sulla scorta dell’importo finale riconosciuto a parte attrice in base ai valori medi indicati dal D.M. 55/2014, oltre alle spese di CTU come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara tenuta e condanna Fu. S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in Euro 260.000,00;
rigetta la domanda di manleva proposta da Fu. S.r.l. nei confronti di Ag. S.p.a. e del Geom. Di.Be.;
condanna la parte convenuta Fu. S.r.l. a rimborsare:
alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 565,00 per spese, Euro 13.400,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali; nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto del 6.2.2020;
alla terza chiamata Ag. S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in Euro 13.400,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
al terzo chiamato, Geom. Di.Be. le spese di lite, che si liquidano in Euro 13.400,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre ad Euro 1.000,00 per il CTP.
Così deciso in Bologna il 9 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2020.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto