deve ritenersi che la gravissima crisi sociale, sanitaria ed economica provocata da Covid-19 pone senz’altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus). In questa prospettiva, deve ritenersi che l’emergenza epidemiologica da covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum principis. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo.
Tribunale|Napoli|Sezione 7|Civile|Sentenza|17 aprile 2020
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Proponenti: A.P. e F.A.
OCC: dott. Arcangelo Sessa
Il Giudice dr. Livia De Gennaro,
letta l’istanza di sospensione depositata in data 10.4.2020 nel procedimento nr 8/2019 crisi di sovraindebitamento ex l. nr 3/2012
OSSERVA
Nella procedura nr 8/2019 in oggetto, gli indicati proponenti e l’OCC designato in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, hanno chiesto la sospensione della esecuzione del piano del consumatore omologato per il termine dal 15.3.2020 al 15.09.2020 (dalla rata nr 9 alla rata nr 15).
Il piano del consumatore, invero, si era fondato su una proposta dilazione del credito residuo vantato dalla (…) per l’acquisto di immobile destinato ad abitazione principale del debitore con la previsione di una rateazione del pagamento.
A fondamento della istanza è stato evidenziato:
– che in data 28.5.2019 è stato omologato il piano del consumatore presentato da A.P. e F.A. e che i debitori hanno dato esecuzione al piano, adempiendo regolarmente gli impegni assunti fino al mese di febbraio 2020;
– che in corso di esecuzione la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del covid-19 ha posto i debitori nelle condizioni di non poter proseguire l’esecuzione del piano secondo le modalità e le scadenze ivi indicate;
– che l’esecuzione del piano è diventata impossibile per cause non imputabili ai debitori e che ricorrono gravi motivi di urgenza per chiedere la sospensione della esecuzione del piano omologato in quanto il debitore A.F. è stata licenziata, trovandosi nella impossibilità economica di adempiere.
Questo Giudice ritiene fondata e meritevole di accoglimento l’istanza in oggetto pervenuta a mezzo dell’OCC da parte dei proponenti.
Valga quanto segue.
Come è noto, l’art 13 comma 4 ter della legge nr 3/2019 prevede la possibilità per il debitore o il consumatore di modificare l’accordo o il piano qualora la loro esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni a loro non imputabili.
Tale norma ha per presupposto infatti che il piano sia già stato omologato e che nella sua fase esecutiva diventi impossibile il suo esatto adempimento per cause non imputabili al debitore, accordando, in tale caso allo stesso la possibilità di modificare la proposta su cui si fondano il piano e l’accordo, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).
Ne consegue che i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione avvalendosi dell’ausilio dell’OCC cui la stessa legge nr 3/2012 attribuisce, in via generale, l’obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell’accordo e di vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo e del piano.
In siffatta ipotesi, appare evidente che è rimesso al giudice valutare la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non renda possibile l’esatto adempimento.
Orbene, sotto tale profilo, deve ritenersi che la gravissima crisi sociale, sanitaria ed economica provocata da Covid-19 pone senz’altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus).
In questa prospettiva, deve ritenersi che l’emergenza epidemiologica da covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum principis. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo.
Come è noto, nel nostro ordinamento, l’inadempimento contrattuale e la responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell’art 1218 c.c., secondo il quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
L’art 1218 è infatti strutturato in modo tale da porre a carico del debitore una presunzione di colpa ogni volta in cui ci sia un inadempimento. Il debitore per vincere questa presunzione ed evitare di dover rispondere del mancato rispetto delle obbligazioni che ha assunto tramite il contratto, deve dare prova di avere eseguito correttamente la prestazione oppure dimostrare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, ossia un evento esterno al debitore, che questi, sebbene abbia posto in essere tutti gli sforzi necessari, non è riuscito ad evitare. I provvedimenti legislativi dettati da interessi generali e di ordine pubblico, che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento dell’obbligato, come quelli di recente emanazione, costituiscono infatti un’esimente della responsabilità del debitore.
Nella fattispecie in esame, ogni dubbio sulla applicabilità dei principi generali sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento o ritardo sembrerebbe risolto dall’art. 91 d.l. 17 marzo 2020 nr 18 che così dispone “all’art. 3 del decreto legge 23.2.2020 nr 6 convertito con modificazioni dalla legge 5.3.2020 nr 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente” 6 bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”.
Sebbene tale disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, l’eadem ratio imporrebbe di estendere il principio a tutti i contratti, indipendentemente dall’oggetto e dalla natura dei contraenti.
Sono gli stessi articoli 1218 e 1223 c.c. che, letti combinatamente, escludono responsabilità e risarcimento quando l’inadempimento della obbligazione o il ritardo della sua prestazione dipendano da causa non imputabile al debitore e tale è appunto, indubitabilmente, il rispetto delle misure di contenimento.
Da questo punto di vista, anche alla luce della ratio che ispira l’insieme delle norme di cui si compone il d.l. “Cura Italia”, si ritiene che la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile che non rende possibile l’esatto adempimento possa essere valutata dal Giudice delegato senza la necessità di una nuova udienza per la discussione del profilo temporale dell’adempimento con i creditori o qualunque altro interessato che possa sollevare contestazioni.
Ispira questa interpretazione in primo luogo l’art. 91 del decreto legge sopra richiamato recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento che, sia pure riferito a vicende contrattuali e non a vicende caratterizzate da profili procedurali in senso ampio come il caso del piano del consumatore può essere considerata norma di carattere generale per la interpretazione delle conseguenze della attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus e, quindi, anche strumento nelle mani del giudice per valutare la presente istanza di differimento del termine da cui far continuare decorrere l’adempimento delle obbligazioni assunte con il piano del consumatore.
Si ritiene infatti che sulla istanza di modifica richiesta dal debitore, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, il giudice designato possa decidere sulla istanza senza necessità di disporre la convocazione dei creditori.
Valga evidenziare che nel decreto liquidità, il legislatore, riconosce la possibilità di rivolgere direttamente istanze al Tribunale se motivate con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della emergenza epidemiologica Covid-19 così facendo entrare nel diritto della crisi di impresa come rilevante, tipizzandolo, il fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle parti coinvolte nella esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e della insolvenza.
Sul punto l’art. 9 comma 3 del decreto fa riferimento alla ipotesi in cui il debitore intenda solo modificare i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo. Il presupposto di operatività della norma è la pendenza di un procedimento di omologa di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione alla data del 23.2.2020. In tale caso si fa riferimento non ad una modifica sostanziale del piano ma ad una modifica unilaterale del termine di adempimento come originariamente prospettato e sempre che nella nuova istanza siano indicati i termini i nuovi termini che non possono essere superiori a sei mesi e venga data prova documentale della necessità della modifica. In questo caso, il Giudice è chiamato ad una valutazione solo sui temi dell’adempimento per cui l’istanza dovrà vertere essenzialmente su tale circostanza dovendo il proponente giustificare i motivi che stanno a base della richiesta di modifica dei tempi.
La disciplina relativa alla moratoria sino a sei mesi secondo una modifica unilaterale e previo parere del commissario va ritenuta estensibile ai piani del consumatore tenuto conto della ratio sottesa al decreto richiamato che è quella di sostenere il sistema da una spaventosa crisi di liquidità; tale sforzo rischierebbe di essere vanificato in mancanza della possibilità di ridimensionare i debiti già contratti da chi è in difficoltà apportando una modifica unilaterale del termine di adempimento, intervenendo sui debiti pregressi, sospendendone l’esazione.
Sotto il medesimo profilo va rilevato che l’esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani è funzionale a quella di semplificazione richiesta dalla attuale fase emergenziale nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri: con riferimento agli accordi di composizione della crisi, l’avvio di un ulteriore iter finalizzato al raggiungimento di un nuovo accordo coi creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata e tanto anche in considerazione dei nuovi carichi di lavoro che ricadranno sugli uffici giudiziari a seguito delle sospensioni delle udienza, dei termini, delle attività.
La modifica unilaterale suddetta trova poi la sua ratio nel principio di buona fede contrattuale che è principio tipizzato dal legislatore anche come diritto del contraente di introdurre in via unilaterale modifiche vincolanti per le parti del contratto, funzionali alla tutela del suo specifico interesse e non lesive degli interessi della controparte. Ciò vuol dire che non deve mai trattarsi di modifiche sostanziali, qualitative e quantitative ma solo di una modifica (come nel caso de quo) che incide sui termini dell’adempimento originariamente proposti per fare fronte ad una ritenuta impossibilità (temporanea) che incide sull’esatto adempimento.
Le norme sulla buona fede, sulla correttezza ed equità costituiscono fonti di ogni rapporto obbligatorio e a tali principi il legislatore fa espresso riferimento anche nel codice della crisi laddove all’art 4 rubricato “doveri delle parti” si disciplina l’obbligo del comportamento del debitore e del creditore secondo buona fede e correttezza e secondo il dovere di leale collaborazione tra le parti coinvolte nelle procedure di composizione della crisi di impresa e nella loro esecuzione.
Appare evidente che in tali termini si giustifica la mancata partecipazione del ceto creditorio compensata dal parere espresso dall’OCC.
In definitiva e alla stregua di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che il debitore, con l’ausilio dell’OCC possa chiedere al Giudice in via telematica la sospensione della esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento derivante da ragione a lui non imputabile. Non può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui all’art. 14 bis, comma II lett. B) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per fatti non imputabili al debitore.
Deve infatti ritenersi che il rapporto tra art 13 comma IV ter ed art. 14 bis, comma II lett. b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore.
Va considerato che il piano del consumatore è sottoposto ad un controllo giudiziale sia nella fase di omologazione che in quella di esecuzione: la valutazione circa la fattibilità del piano e la meritevolezza dello stesso va effettuata anche nella sede in cui il giudice è chiamato a decidere sulla istanza del debitore per ottenere la modifica del piano ex art. 13 comma IV ter.
Questa considerazione appare tanto più fondata in considerazione del fatto che nella fase di esecuzione il requisito della meritevolezza viene in rilievo sul presupposto della non imputabilità al debitore della causa che non rende possibile l’esatto adempimento e quello della fattibilità assume rilievo considerato che se venisse richiesto l’immediato adempimento, il piano non sarebbe più fattibile.
In questo senso, l’istanza va accolta.
P.Q.M.
In accoglimento dell’istanza, dispone la sospensione della esecuzione del piano del consumatore per il termine dal 15.3.2020 al 15.09.2020 (dalla rata nr 9 alla rata nr 15)
Napoli, 16 aprile 2020.
Deposito 17 aprile 2020.