In assenza di un termine di scadenza espressamente previsto nell’offerta contrattuale ovvero di altri elementi dai quali desumere la volontà delle parti di attribuire allo stesso durata annuale rinnovabile, deve ritenersi che il contratto di appalto di servizi fosse a tempo indeterminato, con consenguente applicazione dell’art. 1569 c.c., in virtù del richiamo operato dall’art. 1677 c.c..
Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|17 aprile 2020| n. 916
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Marchetti Presidente
dott.ssa Mery De Luca Consigliere
dott.ssa Francesca Vullo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3883/2018 promossa in grado d’appello
DA
Co. S.C.A.R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MO.MA., elettivamente domiciliato in B.DO (…) NOVARA presso il difensore avv. MO.MA.
APPELLANTE
CONTRO
COND. (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GU.AL., elettivamente domiciliato in LARGO (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. GU.AL.
APPELLATO
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex 1669 cc).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Co. S.c.r.l. ha impugnato la sentenza n 8278/2018 pubblicata il 24.07.2018 con la quale il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda proposta da Co. S.c.r.l., nei confronti del Condominio Parcheggio interrato di Piazzale (…) Milano, così ha statuito: “1) respinge le domande dell’attore; 2) condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in Euro 10.330,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Il Condominio Parcheggio interrato di Piazzale (…) si è costituito nel giudizio di II grado chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 12 dicembre 2019, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 25 marzo 2020 svoltasi da remoto mediante l’utilizzo dell’applicativo informatico Microsoft Teems in conformità alle linee guida degli Uffici Giudiziari adottate in attuazione del D.L. 8.3.2020 n. 11.
I fatti di causa sono così riassunti dal primo giudice:
“L’attore ha citato in giudizio il convenuto allegando di avere prestato per vari anni in suo favore servizi di pulizie, inclusa pulizia del piazzale, manutenzione giardini e guardiania, come da propria proposta contrattuale del 21 marzo 2006, accettata dal Condominio in data 14 giugno 2006. L’attore ha precisato che il contratto in essere fra le parti, inizialmente in vigore nel periodo 1 luglio 2006-30 giugno 2007, si è in seguito tacitamente rinnovato alle medesime condizioni (salva una modifica del prezzo concordato) per ulteriori periodi di un anno, sino all’ultimo rinnovo, per il periodo 1 luglio 2011-30 giugno 2012. L’attore ha inoltre allegato che durante tale annualità contrattuale il Condominio ha esercitato il recesso dal contratto con decorrenza dal 31 gennaio 2012, in spregio alle pattuizioni contrattuali che prevedevano la scadenza del contratto al 30 giugno 2012.
L’attore ha pertanto domandato, in via principale, la condanna del convenuto a pagare a suo favore l’intero corrispettivo per i servizi non prestati a partire dalla data di efficacia del recesso e sino al 30 giugno 2012, corrispettivo pari a Euro 62.261,97. In subordine, ha domandato il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., ovvero, in ulteriore subordine, l’indennizzo per il recesso ex art. 1671 c.c., entrambi quantificati in Euro 60.000,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio allegando che il rapporto contrattuale in essere fra le parti non prevedeva alcunché quanto al tacito rinnovo o al termine di disdetta, come avrebbe riconosciuto anche lo stesso appaltatore in una propria comunicazione (doc. 3 convenuto). Ha pertanto allegato che il termine di preavviso concesso all’appaltatore (dal 16 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 per i servizi di manutenzione del verde; dal 14 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 per tutti gli altri servizi) fosse in concreto sufficiente e congruo. Il convenuto ha inoltre dedotto che l’attore avrebbe prestato acquiescenza all’avvenuta risoluzione del contratto, emettendo nota di credito per il corrispettivo dei servizi di manutenzione del verde successivi al 31 dicembre 2011 e inizialmente fatturati. Ha pertanto concluso perché le domande dell’attore nei suoi confronti siano respinte”.
L’impugnazione è affidata ad un unico motivo, con il quale si lamenta l’erronea qualificazione del contratto di appalto di servizi in essere tra le parti come a tempo indeterminato.
L’appellante lamenta che il Tribunale, con una motivazione affetta da illogicità, aveva fatto discendere dalla mancata previsione di una clausola di rinnovo automatico la natura a tempo indeterminato del rapporto, senza considerare la ripetitività dei rapporti contrattuali rinnovati sempre annualmente, come riconosciuto anche dal Condominio e come si evincerebbe dalla documentazione prodotta agli atti. In particolare a seguito della dichiarazione di recesso inviata da Co., il rapporto contrattuale era proseguito per accettazione del Condominio, come espressa nella comunicazione del 22.6.2010, sino al 30.6.2012.
Inoltre il Tribunale avrebbe errato nel sostenere che Co. non avesse dato risposta alla lettera di recesso del novembre 2011 del Condominio, benché in atti (doc. 10 fasc. I grado appellante) fosse stata prodotta la comunicazione del 26.1.2012 con la quale, in replica alla disdetta del Condominio, Co. formulava espressa riserva di danni dando atto che il servizio sarebbe in ogni caso cessato come da richiesta del committente. Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l’appaltatore non aveva pertanto manifestato alcuna acquiescenza alla risoluzione anticipata del rapporto.
Il Tribunale pertanto avrebbe omesso di ponderare adeguatamente tali circostanze, con la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto dare per pacifico il rinnovo annuale del rapporto e conseguentemente la natura a tempo determinato, da cui avrebbe dovuto fare discendere l’applicabilità dell’art. 1671 c.c. e non già degli artt. 1677 e 1599 c.c. come erroneamente ritenuto in sentenza.
E’ opinione della Corte che il motivo non sia fondato.
L’atto di impugnazione, nel censurare la sentenza di primo grado, sembra non tenere in minima considerazione che, proprio il contenuto dei documenti, depone per la correttezza della decisione del primo giudice.
Come evidenzia il Tribunale, se si esclude la lettera di accettazione del Condominio del 14.6.2006, i documenti negoziali non contengono alcun riferimento a termini di scadenza del rapporto, a clausole di rinnovo automatico o a preavviso obbligatorio in caso di disdetta o di recesso. Il contratto perfezionatosi con l’accettazione del condominio nel giugno 2006 è infatti stato sostituito con l’offerta trasmessa dall’appaltatore al Condomino il 26.4.2007, con la conseguenza che, dall’annualità 2007-2008 in avanti, le parti non hanno previsto alcuna specifica disciplina nel caso di disdetta o mancato rinnovo dal contratto. Proprio da questa considerazione, basata su un’attenta lettura dei dati documentali, il Tribunale ne ha tratto la logica conseguenza che “una volta trascorso il termine di efficacia contrattuale del 30 giugno 2008 (doc. 3 attore), il contratto abbia avuto proroga tacita a tempo indeterminato, salve successive modifiche solo in punto di adeguamento del corrispettivo alle sopravvenienze”.
Non è pertanto corretta la censura dell’appellante, secondo la quale il primo giudice avrebbe omesso di considerare la ripetitività dei rapporti contrattuali. Il rinnovo del rapporto è fatto indiscusso, ma non è di per sé foriero delle conseguenze che prospetta l’appellante circa la sua durata annuale.
Successivamente all’offerta del 2007 che, secondo quanto prospetta l’appellante, avrebbe dovuto scadere il 31.6.2008, non si rinviene alcuna comunicazione di rinnovo. Il rapporto è di fatto proseguito sino alla disdetta comunicata dal Condominio con le lettere del settembre e del dicembre 2011.
L’assunto dell’appellante circa la durata annuale, dal 1 luglio al 31 giugno dell’anno successivo dei contratti, è peraltro smentito dalla comunicazione dell’appaltatore del 15.6.2010. Nel testo della lettera non vi è alcun riferimento a una scadenza annuale del rapporto, nonostante l’approssimarsi della data di asserita scadenza, ed anzi si dichiara la cessazione del servizio a far tempo dal 30.8.2010. Ritenere pertanto che l’appaltatore abbia inteso, consapevole dell’approssimarsi della scadenza annuale, esclusivamente evitare una cessazione repentina del servizio, garantendo una proroga per il bimestre successivo costituisce una mera asserzione difensiva priva di alcun appiglio ermeneutico, giacché l’esistenza di una scadenza annuale non emerge in alcuna delle comunicazioni intercorse tra le parti.
Piuttosto nella lettera del giugno 2010 è lo stesso appaltatore ad affermare “non essendo previsto contrattualmente nessun obbligo di rinnovo automatico, vi comunichiamo la nostra intenzione di cessare il medesimo in data 31 agosto 2010 alle ore 24” e dunque a riconoscere esplicitamente come evidenzia il Tribunale che “l’assenza di obbligazioni quanto a termini di preavviso o rinnovi automatici del contratto in caso di mancata disdetta fosse, all’epoca, un dato condiviso fra le parti”.
Proprio la circostanza che l’appaltatore abbia messo nero su bianco la mancata previsione di un rinnovo automatico, senza indicare quale fosse la naturale data di scadenza, conferma la corretta interpretazione della volontà negoziale delle parti operata dal primo giudice.
In assenza di un termine di scadenza espressamente previsto nell’offerta contrattuale ovvero di altri elementi dai quali desumere la volontà delle parti di attribuire allo stesso durata annuale rinnovabile, deve ritenersi che il contratto di appalto di servizi fosse a tempo indeterminato. Da qui la doverosa applicazione dell’art. 1569 c.c., in virtù del richiamo operato dall’art. 1677 c.c..
E’ a questo punto del tutto irrilevante disquisire sul fatto se l’appaltatore abbia o meno prestato acquiescenza alla disdette operate dal Condominio, tema peraltro neppure accennato in sentenza, stante la legittimità della condotta dell’appellato.
Considerato che non vengono sollevati rilievi in merito alla valutazione di congruità dei termini di preavviso, deve confermarsi la legittimità del recesso operato dal Condominio.
Il tenore della decisione esonera la Corte dall’esame delle ulteriori questioni.
L’impugnazione deve pertanto essere respinta e la sentenza n 8278/2018 pubblicata il 24.07.2018 confermata.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo ex art. 91 c.p.c. facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore indeterminabile di causa, dell’assenza di attività istruttoria e dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M..
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da Co. S.c.r.l. avverso la sentenza n. 8278/2018 del Tribunale di Milano pubblicata il 24.07.2018 così dispone:
1. rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza n. 8278/2018 del Tribunale di Milano;
2. Condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese processuali che si liquidano in Euro 8.066,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano il 25 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2020.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto