In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’articolo 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidita’ lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed e’ un rimedio applicabile, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25940

Data udienza 29 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31394-2020 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 25021/2020 della CORTE SUPREMA. DI CASSAZIONE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RITENUTO

che:

L’avv. (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS) nel giudizio iscritto al n. 9423 del Ruolo generale per l’anno 2016, promosso da (OMISSIS) contro (OMISSIS), definito da questa Corte con ordinanza n. 25021 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, che ha dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso, ha chiesto la correzione della ordinanza, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso.

(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’articolo 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidita’ lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed e’ un rimedio applicabile, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017).

In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione puo’ essere accolta, atteso che nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 25021 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 13, paragrafo 12, dopo le parole “si liquidano come da dispositivo” e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore del controricorrente avv. (OMISSIS), che ne ha fatto richiesta.”; nel dispositivo, sempre a pag. 13 dell’ordinanza, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola “esborsi, sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del controricorrente avv. (OMISSIS).”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

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Avv. Umberto Davide

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