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il caso fortuito puo’ essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato; e tuttavia, per integrare l’esimente, tale condotta deve assumere un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalita’, imprevedibilita’ ed inevitabilita’; cosi’ da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l’evento lesivo, cioe’ escludendo fattori causali concorrenti.
La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:
La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 18 settembre 2015, n. 18317
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17829-2012 proposto da:
COMUNE CANICATTI’ in persona del Sindaco pro tempore (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) (c/o Comune di Canicatti’), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) o (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS) SPA e per essa la propria mandataria e rappresentante – (OMISSIS) S.C.P.A., in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
IMPRESA RAGGRUPPAMENTO (OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1484/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/11/2011, R.G.N. 1678/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nell’ottobre 2001 (OMISSIS), in qualita’ di genitore esercente la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), conveniva in giudizio il Comune di Canicatti’ e l’Impresa Raggruppamento (OMISSIS) sas, al fine di ottenerne la condanna in solido – ex articoli 2051 o 2043 cod. civ. – al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione dell’incidente a quest’ultimo occorso il (OMISSIS); allorquando il minore, all’epoca di otto anni, si era introdotto per gioco in un cantiere edile incustodito del Comune, riportando gravissime lesioni permanenti a seguito della caduta dal tetto dell’edificio in costruzione.
Nella costituzione in giudizio dell’Impresa Raggruppamento (OMISSIS) sas e del Comune – il quale chiamava in causa, con domanda di manleva, la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) S.p.A. – interveniva sentenza n. 71/03 con la quale il tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicatti’, respingeva la domanda, assumendo che l’accaduto dovesse ricondursi esclusivamente al comportamento del minore danneggiato e dei familiari preposti alla sua vigilanza e protezione.
Interposto appello dalla (OMISSIS), veniva emessa sentenza n. 1484/11 con la quale la corte di appello di Palermo, in riforma della prima decisione: – affermava la responsabilita’ solidale ex articolo 2051 c.c. del Comune di Canicatti’ e dell’impresa; – condannava i medesimi, tra loro in solido, al risarcimento dei danni (liquidati complessivamente in euro 226.323,64 oltre accessori), con riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice in ragione del 40%; – riteneva prescritta, ex articolo 2952 c.c., comma 3, la domanda di manleva proposta dal Comune contro la compagnia assicuratrice.
Avverso questa sentenza viene dal Comune di Canicatti’ proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resistono con controricorso (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa; nessuna attivita’ difensiva e’ stata in questa sede posta in essere da Impresa Raggruppamento (OMISSIS) & C. sas. (OMISSIS) spa ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione di legge e carente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la corte di appello, in riforma della prima decisione, escluso nella specie il caso fortuito esimente da responsabilita’ ex articolo 2051 cod. civ., nonostante l’incidenza causale esclusiva svolta nell’incidente dal comportamento del bambino e dalla sua omessa protezione e vigilanza da parte dei genitori; sicche’ tutti gli elementi di colpa ravvisati dalla corte territoriale dovevano in realta’ ascriversi a mere occasioni, non cause, dell’incidente stesso.
1.2 La censura non puo’ trovare accoglimento.
Sul piano strettamente normativo, rileva come la responsabilita’ per danno da cosa in custodia ex articolo 2051 c.c. operi obiettivamente, salvo che venga provato, ad onere del custode, il caso fortuito.
Ora, e’ vero che quest’ultimo puo’ essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato; e tuttavia, per integrare l’esimente, tale condotta deve assumere un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalita’, imprevedibilita’ ed inevitabilita’; cosi’ da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l’evento lesivo, cioe’ escludendo fattori causali concorrenti (tra le molte: Cass. n. 11016 del 19/05/2011; Cass. n. 25029 del 10/10/2008; Cass. n. 11227 dell’8/5/2008, cit. anche nella sentenza impugnata).
La corte di appello non ha disatteso tale principio di diritto, nel momento in cui – rivedendo la decisione con la quale il tribunale aveva ricondotto l’evento in via esclusiva al comportamento del minore e dei soggetti preposti alla sua tutela e vigilanza – ha invece collocato tale comportamento nell’ambito di una responsabilita’ per l’accaduto, non esclusiva, ma soltanto concorrente. Ed anche in cio’ la decisione della corte territoriale deve ritenersi conforme a diritto, ex articoli 2056 e 1227 c.c..
In definitiva, risulta univocamente dalla sentenza impugnata che la corte di appello si e’ fatta carico della eventualita’ che la condotta del bambino – operando quale caso fortuito nel senso su indicato – potesse essere tale da escludere, con il nesso causale, la responsabilita’ del custode ex articolo 2051 c.c.; ma ha poi negato in concreto tale possibilita’, ritenendo che la condotta del bambino fosse stata si’ rilevante nella causazione del danno (per quota equitativamente stimata del 40%) ma non al punto da mandare totalmente esente da responsabilita’ il custode del cantiere.
Venendo, con cio’, alla pure lamentata carenza motivazionale, va osservato come il giudice di appello abbia dato ampiamente conto del proprio convincimento in ordine alla dinamica dell’incidente ed alla ripartizione delle responsabilita’ per il suo verificarsi. Concludendo, all’esito del vaglio istruttorio complessivo, che le parti convenute non avevano soddisfatto l’onere di provare la loro esenzione da responsabilita’ e che, anzi, era emersa la prova positiva di plurime e determinanti lacune nelle modalita’ di tenuta e messa in sicurezza del cantiere; quanto, in primo luogo, a preclusione dell’accesso da parte di estranei.
Tali lacune sono state anche puntualmente individuate (sent. pag.3) nella mancanza: – di transenne all’ingresso; – di porte ed infissi, tanto all’ingresso di cantiere quanto nell’edificio scolastico in costruzione; – di qualsivoglia recinzione perimetrale.
Questo stato di cose concretava, a giudizio della corte territoriale, una condizione di sostanziale abbandono dei cantiere; vieppiu’ attestato dalla comprovata presenza in esso di tracce lasciate da barboni e vandali, evidentemente usi ad accedervi ripetutamente e con facilita’.
Si trattava, nella considerazione del giudice territoriale, di una condizione di trascuratezza e mancata prevenzione tale da permettere al minore di penetrare nell’area in costruzione e di muoversi all’interno di essa liberamente e fino al tetto.
Ha poi soggiunto la corte palermitana che l’accesso al cantiere da parte di minori che abitavano nelle vicinanze (come (OMISSIS)) non poteva ritenersi evento fortuito o imprevedibile, anche perche’ gia’ verificatosi altre volte in passato; tanto che il comportamento dei ragazzini integrava un’abitualita’ di gioco “che avrebbe dovuto allarmare i custodi, e che appare del tutto eloquente sulla permeabilita’ delle misure di sicurezza e dei controlli”; sicche’ i custodi “avrebbero dovuto porre in essere ogni opera o attivita’ seriamente idonea ad impedire l’ingresso nel cantiere di estranei o di bambini” (sent. pag.4).
In presenza di siffatta motivazione, del tutto logica ed esauriente, non vi e’ spazio per addivenire ad una riconsiderazione probatoria e ad una diversa ricostruzione della fattispecie concreta; di per se’ rientranti nella valutazione discrezionale, e qui insindacabile, del giudice di merito.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 16, comma 1, della Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, articolo 26 e degli articoli 1665 e 2051 c.c.; per avere la corte di appello respinto 1 sua domanda di regresso nei confronti della Impresa Raggruppamento (OMISSIS) sas ed affermato la sua responsabilita’ in solido con quest’ultima, nonostante che nella specie gli oneri di custodia e buona conservazione delle opere di cantiere gravasse sull’appaltatore fino all’approvazione formale del collaudo dei lavori; non ancora intervenuta al momento dell’incidente.
Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce analoga doglianza sotto il profilo della omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; per non avere il giudice di merito considerato che l’impresa appaltatrice aveva offerto la riconsegna del cantiere all’amministrazione comunale soltanto diverso tempo dopo l’incidente (come da lettere RR versate in atti). Il che escludeva che, al momento di quest’ultimo, vi fosse in capo al Comune un potere di detenzione e controllo della cosa tale da ingenerare una sua responsabilita’ ex articolo 2051 c.c..
2.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto entrambi basati – nella prospettiva della violazione di legge e della carenza motivazionale – sull’erronea affermazione della responsabilita’ solidale del Comune con quella dell’appaltatore.
Per quanto concerne la denuncia di violazione di legge, la decisione della corte territoriale deve ritenersi corretta nel momento in cui ha affermato (sent. pag.4) che la mancata riconsegna dell’opera all’amministrazione comunale committente, valeva certamente a fondare la permanente responsabilita’ della societa’ appaltatrice per la custodia del cantiere, ed i danni a terzi ad essa riconducibili. Sicche’ soltanto provando tale evento di riconsegna, la societa’ appaltatrice avrebbe potuto dimostrare il venir meno di quella relazione diretta con la cosa che costituisce il connotato essenziale del rapporto di custodia, e della responsabilita’ conseguente. La mancata riconsegna, cio’ nondimeno, non era al contempo in grado di mandare esente da responsabilita’ la stazione appaltante, ben potendo anche in tale situazione configurarsi un potere di vigilanza e controllo sul cantiere esercitabile direttamente ed autonomamente da parte del Comune.
A fronte di questa ratio decidendi, il ricorrente richiama la disciplina sugli appalti pubblici, rimarcando la distinzione giuridica tra la consegna dell’opera tipica dell’appalto privato, e l’approvazione formale del collaudo finale invece tipica dell’appalto pubblico.
Si tratta tuttavia di tematica giuridica inconferente, essendo qui pacifico che non vi fu ne’ consegna ne’ collaudo, bensi’ – come appurato dal giudice di merito – uno stato protratto di fermo lavori di per se’ incidente sulle condizioni di sicurezza del cantiere; il cui mancato accertamento e rimedio va ascritto anche alla stazione appaltante.
Si e’ in proposito affermato (Cass. n. 4591 del 22/02/2008; Cass. n. 1263 del 27/01/2012, ord.) che – proprio sulla base della disciplina pubblicistica dell’appalto – l’ente appaltante e’ dotato di specifici e particolarmente intensi poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza nell’esecuzione dei lavori; cosi’ da poter, tra il resto, esigere delle varianti, ovvero disporre la sospensione dei lavori stessi per ragioni attinenti sia alle modalita’ di esecuzione, sia ad altre considerazioni di rilevanza generale. Si tratta, del resto, di poteri che l’amministrazione appaltante puo’ esercitare tramite l’organo a cio’ preposto del direttore dei lavori, e che presuppongono proprio la pendenza del rapporto di appalto e, dunque, che non si sia giunti al collaudo ed alla consegna delle opere.
Venendo con cio’ alla dedotta carenza motivazionale, la corte d’appello ha dato congruamente conto della peculiarita’ di una fattispecie nella quale l’esenzione da responsabilita’ della amministrazione appaltante andava esclusa proprio in ragione della “conoscenza della situazione di prolungato fermo dei lavori” e di evidente abbandono di un cantiere privo di recinzione; conoscenza dalla quale il Comune avrebbe dovuto trarre motivo per diligentemente effettuare un controllo circa l’esistenza di “adeguate protezioni che impedissero l’accesso dalla via pubblica ad un cantiere di fatto abbandonato e pericolosamente inserito in un quartiere densamente abitato”.
Nemmeno in tal caso, dunque, la valutazione cosi’ resa dal giudice di merito – assistita da motivazione logica ed esauriente – potrebbe trovare qui sovvertimento.
Non senza considerare come la circostanza fattuale, del tutto pacifica, secondo cui il cantiere in questione non enucleava il perimetro adeguatamente segregato ed accessibile unicamente dagli addetti ai lavori, bensi’ un’area non delimitata ed aperta all’accesso abituale di terzi in continuita’ con il tessuto urbano, depone ulteriormente nel senso di ravvisare, anche in capo al Comune appaltante, una co-responsabilita’ direttamente ascrivibile al mancato esercizio da parte del medesimo di poteri di controllo, disposizione ed ingerenza sulla cosa.
3.1 Con il quarto motivo di ricorso il Comune deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2952 c.c., nonche’ carenza motivazionale. Per avere la corte di appello erroneamente ritenuto prescritto il suo diritto alla manleva assicurativa per inutile decorso del termine annuale, nonostante che l’impresa assicuratrice avesse ricevuto la richiesta di risarcimento, direttamente dalla Cigna, mediante lettere raccomandate inviatele il 4 ed il 20 maggio 1999 e, dunque, a distanza di soli tre mesi dalla conoscenza del sinistro da parte di esso Comune (lettera 8 febbraio ‘99).
3.2 Il motivo merita accoglimento.
Va premesso che la domanda di condanna in manleva proposta dal Comune nei confronti della propria compagnia di assicurazione deve ritenersi ritualmente coltivata, in quanto dall’amministrazione comunale espressamente riproposta in appello ex articolo 346 c.p.c.. Pur nella consapevolezza di un orientamento contrario (Cass. n. 15107 del 17/06/2013; Cass.n. 5249 del 10/03/2006), si ritiene di condividere l’indirizzo secondo cui qualora l’appellato miri all’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l’ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall’attore rimasto soccombente in primo grado, non e’ necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex articolo 346 cod. proc. civ., della domanda di manleva non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale. Cio’ perche’ “la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell’impugnata sentenza, ne’ dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure; sicche’ non puo’ che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorche’ il rapporto dedotto in giudizio con l’appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa” (Cass. n. 2051 del 30/01/2014).
Venendo al fondo della doglianza, la sentenza impugnata (sent. pag.10) ha ritenuto estinto il diritto del Comune all’indennizzo assicurativo, stante l’inutile decorso del termine annuale di cui all’articolo 2952 c.c., comma 3 (nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, antecedente alla Legge n. 221 del 2012 di conversione del Decreto Legge n. 179 del 2012). Cio’ sul presupposto che il Comune avesse ricevuto la richiesta di risarcimento da parte della Cigna mediante lettera raccomandata dell’8 febbraio ‘99, e che la prima richiesta di indennizzo assicurativo fosse stata dal Comune stesso avanzata nei confronti di (OMISSIS) spa soltanto con la citazione di chiamata in causa del 18 gennaio 2002.
Per contro, dal doc.3) del fascicolo di parte attrice (lettera AR 4/12 maggio ‘99, non considerata dalla corte di appello e testualmente riprodotta a pagina 24 del ricorso) risulta che quest’ultima aveva comunicato alla compagnia assicuratrice (oltre che al Comune): – il sinistro; – le sue modalita’ essenziali; – la propria richiesta di risarcimento del danno; – l’intenzione, in difetto, di adire le vie legali.
E che questa comunicazione all’assicuratore di avvenuta richiesta di risarcimento del danno fosse nella specie idonea a sospendere il termine di prescrizione nel rapporto diretto tra assicurato ed assicuratore, ex articolo 2952 c.c., comma 4, “finche’ il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”, discende dal principio (piu’ volte affermato: Cass. n.4548 del 26.2.14; Cass.n.3042 del 28.2.12; Cass.n.17834 del 22.8.07; Cass.n.10598 del 2.8.01; Cass.n. 4426 del 17.5.97 ed altre), per cui l’effetto sospensivo della prescrizione in oggetto deve ritenersi raggiunto anche quando la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato provenga non dall’assicurato, ma dal danneggiato medesimo, o finanche da un terzo.
Ne’ – contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice con richiamo a precedenti di legittimita’ non in termini con la presente fattispecie, in quanto relativi alla diversa ipotesi di interruzione della prescrizione: Cass. n.24733/07; 3371/10 – l’effetto sospensivo poteva qui negarsi in ragione del fatto che la richiesta risarcitoria avanzata dalla Cigna non recasse l’esatta determinazione del quantum richiesto. Dalla comunicazione in atti, infatti, si evince come la richiesta fosse stata espressamente estesa al “pagamento dei danni biologico e morale, nonche’ da inabilita’ assoluta permanente”, dandosi al contempo atto che l’entita’ dei danni non poteva trovare esatta e ragionevole determinazione se non in un momento successivo, “perche’ le ferite patite dal minore sono in corso di guarigione”.
Si trattava, in definitiva, di una comunicazione sufficientemente univoca nell’esplicitare la volonta’ di ottenere dal Comune – anche previo “ricorso a vie legali”, in caso di mancato pagamento – il risarcimento di tutti i danni subiti dal minore, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell’assicurato (v. Cass. n. 289 del 13.1.2015). La mancata quantificazione del danno risarcibile, d’altra parte, costituiva nella specie un’esigenza imposta dall’evoluzione delle lesioni riportate dal minore; risultando, in quanto tale, non preclusiva dell’effetto sospensivo, destinato ex lege ad operare proprio fino all’avvenuta liquidazione ed esigibilita’ del credito del danneggiato.
La maturazione del termine annuale di prescrizione venne, in definitiva, qui impedito ben prima della chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte del Comune (unico elemento considerato dalla corte di appello).
Ne segue il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, nonche’ l’accoglimento del quarto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo; la quale valutera’ nel merito la domanda di manleva assicurativa proposta dal Comune di Canicatti’, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, ed accoglie il quarto; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Palermo, anche per le spese.