in relazione alla fattispecie di messaggi di contenuto offensivo o diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, si distingue tra:
– messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone
– messaggi inviati tramite strumenti ad accesso limitato (ad esempio chat private) con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetti diversi dai partecipanti.
Nel primo caso, si ritiene sussisstente la natura diffamatoria (configurante giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ.) delle affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Tribunale|Alessandria|Civile|Sentenza|19 maggio 2021| n. 130
Data udienza 19 maggio 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dr. Valeria Ardoino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.L. 806/2020, avente ad oggetto “Licenziamento individuale per giusta causa”, promossa da
(…)
del (…), elettivamente domiciliato in Genova, salita S. V. 5/6 presso lo studio dell’Avv. (…) che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – USR PIEMONTE – Uff. IV Ambito Territoriale di Alessandria, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dirigente dott.ssa (…) e dal Funzionario, dott. (…), domiciliato in Alessandria, Via G. 3;
– convenuto –
RITENUTO IN FATTO
Con un primo ricorso in via d’urgenza il Prof. (…) rappresentava quanto segue: – di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di II grado presso l'(…) di Ovada (AL);
– di avere ricevuto in data 27.5.2020 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Ufficio III, Affari Giuridici, Contenzioso e Disciplinare) notifica di contestazione di addebito ex art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 (Prot. N. 4520 del 27.5.2020), con conseguente convocazione per l’audizione a difesa per il 3.7.2020 davanti all’U.S.R. Piemonte (doc. A, fasc. ricorrente);
– che in particolare gli erano stati contestati “…atti gravemente non conformi ai doveri ed alle responsabilità connessi alla funzione rivestita e quindi perseguibili disciplinarmente”.
– che nella contestazione era contenuto quanto segue: “in particolare, si fa riferimento ai molti post pubblicati nel Suo profilo (…) in modalità non protetta e quindi accessibile a chiunque, che appaiono gravemente lesivi dell’immagine dell’Amministrazione di appartenenza nonché di personalità dello Stato quali il Presidente della Repubblica, il Ministro dell’Istruzione, Il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Agricoltura e di altre personalità e soggetti da Lei menzionati”;
– che in particolare gli venivano contestate “espressioni gravemente lesive sia della dignità delle persone e dei ruoli da questi rivestiti sia dell’immagine stessa dello Stato e dell’Amministrazione di appartenenza”. “Tale suddetto comportamento apparirebbe in grave contrasto con il ruolo da Lei rivestito in un contesto educativo e di istruzione ed integrerebbe pienamente la fattispecie di cui all’art. 498, c. 1. lett. a) – per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione – del D. Lgs 297/94”;
– che gli veniva pertanto prospettata l’applicazione della destituzione, comportante la cessazione dal rapporto d’impiego;
– che in previsione della propria convocazione davanti all’U.S.R. Piemonte, in data 26.6.2020 tramite il proprio legale depositava una memoria al fine di poter esporre compiutamente le proprie ragioni in fatto ed in diritto;
– che nel corso dell’audizione del 3.7.2020 presso la Sede di Torino dell’U.S.R. Piemonte, si richiamava integralmente alle argomentazioni difensive già esposte nella memoria di cui sopra;
– che in particolare, pur non contestando la sussistenza della condotta materiale addebitatagli, riteneva eccessiva e sproporzionata la sanzione della destituzione a norma dell’art. 498, co. 1 – lett. a) del D. Lgs. 297/94, chiedendo pertanto l’adozione di una sanzione di natura conservativa, rinnovando le proprie scuse e manifestando il proprio attaccamento all’insegnamento ed il desiderio di poter ricominciare il rapporto con i propri allievi;
– che malgrado le sue giustificazioni, il Ministero, a conclusione del procedimento disciplinare, con provvedimento disciplinare comunicatogli in data 24.7.2020 gli irrogava la sanzione della destituzione ex art. 498, co. 1 – lett. a) del D. Lgs. 297/94;
con il ricorso in via d’urgenza parte ricorrente chiedeva:
“disporre la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva dell’impugnato provvedimento di destituzione, riammettendo in via provvisoria ed immediata il conchiudente nel precedente posto di lavoro e nell’esercizio delle proprie originarie funzioni di docente”.
Il ricorrente deduceva in particolare che la condotta materiale a lui addebitata era stata erroneamente sussunta nella fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 498 comma 1 lett. a) D. Lgs 297/1994 trattandosi di fatti posti in essere fuori del contesto istituzionale e non nell’esercizio della propria funzione. Rilevava che il fatto doveva essere più correttamente sussunto nelle fattispecie sanzionatorie conservative tipizzate dall’art. 494 D. Lgs 297/1994 che prevede la sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese “a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio” oppure dall’art. 495 D. Lgs 297/1994 che prevede la sanzione della sospensione dall’insegnamento o dal servizio da oltre un mese fino a sei mesi qualora le infrazioni di cui al precedente art. 494 abbiano carattere di particolare gravità. Osservava inoltre il ricorrente che il provvedimento di destituzione aveva natura discriminatoria per disparità di trattamento con quello riservato ad una sua collega, che aveva posto in essere condotte simili avendo anch’ella pubblicato su (…) frasi di tenore assimilabile al suo e destinataria della sanzione conservativa della sospensione dal servizio per 35 giorni.
Eccepiva infine il ricorrente la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
Il Ministero non si costituiva per la fase cautelare né compariva all’udienza a mezzo di propri rappresentanti.
Il ricorso veniva rigettato. Questo giudice aveva in particolare ritenuto quanto segue:
“Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per insussistenza del fumus boni iuris. Nella lettera di contestazione disciplinare notificata al ricorrente si legge:
“Questo Ufficio Scolastico Regionale è venuto a conoscenza di comportamenti da lei tenuti, nei quali sono stati ravvisati atti gravemente non conformi ai doveri ed alle responsabilità connessi alla funzione rivestita e quindi perseguibili disciplinarmente. In particolare, si fa riferimento ai molti post, da Lei pubblicati nel Suo profilo (…) in modalità non protetta e quindi accessibile a chiunque, che appaiono gravemente lesivi dell’immagine dell’Amministrazione di appartenenza nonché di personalità dello Stato quali il Presidente della Repubblica, il Ministro dell’Istruzione, Il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Agricoltura e di altre personalità e soggetti da Lei menzionati. (…)A tale riguardo, si allegano alla presente contestazione i post sopra richiamati, datati e quindi chiaramente contestualizzati, e visibili quantomeno fino al 19 maggio 2020 nel Suo suddetto profilo (…). I predetti Suoi post (…) allegati costituiscono parte integrante della presente contestazione.
Si sottolinea che Lei avrebbe espresso le Sue opinioni, come indicato e contestualizzato in dettaglio nei Suoi post (…) allegati alla presente contestazione, ricorrendo ad espressioni gravemente lesive sia della dignità delle persone e dei ruoli da questi rivestiti sia dell’immagine stessa dello Stato e dell’Amministrazione di appartenenza.
II dipendente è tenuto ad astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dello Stato e dei suoi Rappresentanti e dell’Amministrazione di appartenenza, in quanto la libertà di pensiero non legittima un esercizio del diritto privo di alcun limite, occorrendo che sia rispettato il criterio della “continenza formale” che apparirebbe da Lei gravemente disatteso nelle circostanze sopra richiamate – in considerazione sia degli obblighi di collaborazione e fedeltà che gravano sul dipendente sia, nello specifico, anche della funzione da Lei rivestita d’insegnante, a cui sono affidati discenti per la gran parte di minore età per ragioni educative e d’istruzione.
Tale suddetto comportamento apparirebbe in grave contrasto con il ruolo da Lei rivestito in un contesto educativo e di istruzione ed integrerebbe pienamente la fattispecie di cui all’art. 498, c.1. lett. a) – per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione – del D. Lgs 297/94″. L’immagine del profilo (…) del ricorrente (allegata dal Ministero nella lettera di irrogazione della sanzione di cui al doc. D diparte ricorrente) riporta una fotografia del Ministro dell’Istruzione (…) e sullo sfondo un non meglio precisato disegno che pare essere la raffigurazione di un bikini.
Si riportano qui di seguito alcuni dei post pubblicati dal ricorrente: “E noi in Italia abbiamo come ministra della pubblica istruzione una grillina, idiota, incapace ed incompetente sostenuta da un governo PD LeU e 5 Stalle… un governo di scellerati da sbattere via in qualunque modo”. 18.5.2020: “Ma che si dimetta questo incapace (riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post). (…) nel suo sarcofago nel museo egizio questa mummia. tanto non fa nulla ed è un personaggio inutile in questa repubblica E che si dimetta l’intero governo di scellerati ed irresponsabili incapaci di gestire questa gravissima situazione di emergenza sanitaria ed economica”.
18.5.2020: “Questa (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post) oltre che incompetente ed irresponsabile è troppo ignorante. Ah. dimenticavo è una grillina”.
18.5.2020:” E dopo avere visto le lacrime di quella ignorante della ministra B. ho avuto l’ulteriore conferma di essere in mano ad un governo di scellerati ed irresponsabili che ci porterà alla rovina da ogni punto di vista. Ma la cosa fondamentale era fare la sceneggiata lacrimevole dell’accoglienza di quella sciacquetta della (…)”.
17.5.2020: “Questa Ministra (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post) è veramente una emerita idiota”. 17.5.2020: “Questa Ministra (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post), oltre che essere una grillina e quindi è già di suo una scellerata è veramente una incompetente ed irresponsabile. Ah scusate. ignorante”. 17.5.2020 (sempre riferito al Ministro dell’Istruzione (…): “E’ una grillina irresponsabile E mi chiedo PD e LeU dove sono? Fate veramente pena… e speriamo che siate sbattuti fuori incapaci ed incompetenti”.
17.5.2020 (sempre riferito al Ministro dell’Istruzione Lucia A.: “una grillina. Ed è un insulto peggiore che essere definita puttana”. Ciò a commento della seguente frase che il ricorrente ha evidentemente condiviso: “La ministra (…) sulla maturità 2020 Testuale: “Durerà al massimo un’ora e sarà una prova orale con tutti i membri interni”seguita dalla raffigurazione di labbra.
17.5.2020: “(.) ho le lacrime agli occhi come quella idiota di ministra B(…) 17.5.2020: “Questa idiota grillina della (…) è una irresponsabile. mi sto chiedendo come un onorevole di LeU locale, che ha nel suo partito ed al governo il ministro della sanità, non si degni di fornire una giustificazione del fatto che lui appoggi un governo siffatto, ma soprattutto una irresponsabile come l’attuale ministra della PI… vergognosa”.
17.5.2020 (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “Questa è un’incompetente, ignorante ed irresponsabile. è da cacciare via in qualche modo. come l’intero governo di scellerati che ci porterà alla rovina. Ma dove è quella mummia del presidente della Repubblica? In un sarcofago al museo egizio?”.
16.5.2020 (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “La scema ha detto delle grande minchiate. Ha detto cose ignobili e di una irresponsabilità estrema. Non poteva che essere una grillina ignorante ed incompetente”.
16.5.2020: “Ormai siamo alla pura follia. Ma questa idiota di ministra (…), oltre che incapace ed incompetente, è pazza. Dovremmo in massa non presentarci agli E.. se mi capitasse qualcosa denuncio l’amministrazione per infortunio sul Lavoro. Mi chiedo, ma alcuni sindacati oppure i partiti, come PD e LeU che sostengono un governo scellerato del genere, si rendono conto del pericolo che corriamo? Ma stiamo scherzando?”.
14.5.2020 (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “Questa è veramente una sciagurata ed irresponsabile nonché incompetente. se ti hanno detto di fare gli esami a distanza cosa ti ostini. Lei è una grillina e poverina è troppo incapace ma sono basito dal PD e surrogati vari che non abbiano la decenza di bloccarla o cacciarla via”.
14.5.2020 (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “Ma taci per decoro e decenza idiota grillina”. 9.5.2020 (riferito al Ministro della G. A. B. la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “Guardate questa faccia da scemo. questo è un esempio di grillino. Feccia della politica italiana. sostenuto anche da PD e LeU. complimenti per la coerenza e competenza”. 20.4.2020 (riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “Ma questo personaggio non si vergogna in questo momento?”.
10.4.2020 (riferito al Ministro dell’Istruzione (…) la cui fotografia in un articolo condiviso dal ricorrente viene allegata al post): “Ma chi può difendere una grillina di merda incapace idiota ed appoggiata da un governo di incompetenti e scellerati come questo? Ma cosa aspetta a dimettersi come quel governo che la sta appoggiando in questo periodo di emergenza… capace solo di fare danni gravissimi”. Ciò posto, è pacifico che il ricorrente abbia postato i messaggi sopra elencati in un profilo Facebook aperto ed accessibile a tutti.
Quanto al contenuto dei messaggi, essi contengono espressioni ingiuriose e denigratorie verso soggetti appartenenti alle Istituzioni Pubbliche. Non sembra necessario spendere molte parole per qualificare tali espressioni come lesive dell’immagine e della dignità delle istituzioni e delle persone che vi appartengono.
Deve osservarsi come il ricorrente non abbia contestato, nella loro materialità, i fatti oggetto di addebito, e quindi l’aver usato espressioni offensive nei confronti di personalità pubbliche e delle Istituzioni.
I post pubblicati dal ricorrente non possono rappresentare espressione del diritto di critica che, è noto, è espressione della Libertà di pensiero di rilevanza costituzionale che può anche manifestarsi nelle forme dell’aperto dissenso, in quanto espressione di un punto di vista proprio dell’autore ma non può spingersi fino ad ammettere denigrazioni od insulti in quanto deve pur sempre essere ancorato alla correttezza delle espressioni usate e non deve costituire pretesto per sfogare sentimenti ostili.
Si ritiene, conformemente a quanto rilevato dal Ministero nelle contestazioni di addebito, che il ricorrente abbia travalicato il limite della “continenza formale” attraverso l’uso delle espressioni ingiuriose contenute nei suoi post. Può umanamente comprendersi il malumore del ricorrente vissuto durante l’emergenza sanitaria nei mesi di aprile-maggio 2020. Ma ciò non giustifica l’uso delle espressioni denigratorie verso le Istituzioni, compresa quella di appartenenza, soprattutto alla luce della funzione dallo stesso ricoperta.
Egli infatti nel suo ruolo di insegnante, e per ciò nella sua funzione educativa e didattica deve rappresentare per i suoi allievi un esempio da seguire e trasmettere loro oltre che conoscenze anche valori quali il rispetto per le Istituzioni, la critica contenuta, l’uso di espressioni adeguate ed urbane. Egli, usando un profilo (…) aperto (e quindi accessibile anche dai suoi alunni) non ha rispettato tali doveri. Egli ha inoltre leso il rapporto fiduciario con l’Amministrazione di appartenenza verso la quale era rivolta la maggior parte dei post offensivi. Ciò ha inevitabilmente compromesso il rapporto con l’Amministrazione stessa e la sanzione irrogatagli ai sensi dell’art. 498 comma 1 lett. a) del D. Lgs 297/1994 per la commissione di “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione” non può pertanto considerarsi sproporzionata.
Si ritiene in proposito gli stessi principi valevoli per il rapporto di lavoro privato debbano ritenersi applicabili anche alla fattispecie in esame e pertanto l’Amministrazione non può indugiare nella prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro avendo il ricorrente tenuto (ed anche ammesso di avere tenuto) condotte gravi e reiterate nel tempo che sono certamente incompatibili con i compiti di educazione e cura che egli era chiamato ad osservare”.
In tale quadro, con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, il ricorrente rassegna le seguenti conclusioni:
“1) In via principale:
– Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità della contestazione di addebito ex art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 – notificata al dipendente il 27.05.2020 – e della conseguente sanzione della destituzione (licenziamento disciplinare) per errata qualificazione giuridica del fatto materiale contestato in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 498, co. 1 – lett. a) del D. Lgs. 297/94, con conseguente nullità/inefficacia/illegittimità dell’intero procedimento disciplinare e della sanzione inflitta e, per l’effetto, annullare il provvedimento di destituzione ed ordinare alla parte resistente di reintegrare e riammettere il conchiudente (…) nel proprio rapporto di servizio; ovvero
– Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità della sanzione della destituzione (licenziamento disciplinare) inflitta ai sensi dell’art. 498, co. 1 – lett. a) del D. Lgs. 297/94, in quanto discriminatoria per disparità di trattamento in pregiudizio del dipendente V. D., con conseguente reintegrazione e riammissione del conchiudente nel proprio rapporto di servizio.
2) In subordine: – Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità della sanzione della destituzione (licenziamento disciplinare) inflitta al dipendente ai sensi dell’art. 498, co. 1 – lett. a) del D. Lgs. 297/94, per violazione e/o omessa applicazione degli artt. 494 e 495 del D. Lgs. 297/94, in violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare ex art. 2106 cod. civ., con conseguente annullamento della sanzione della destituzione inflitta, reintegrazione e riammissione del conchiudente nel proprio rapporto di servizio, e riformulazione della sanzione disciplinare da parte dell’Organo Giudicante ex art. 63, comma 2-bis D. Lgs. 165/2001 mediante adozione della sanzione conservativa meglio ritenuta da codesta Giustizia.
3) In ogni caso: previi gli accertamenti e previe le declaratorie che precedono: – Condannare la parte resistente a pagare al conchiudente V. D., a titolo di indennità risarcitoria o a titolo risarcitorio o comunque in forza della permanenza del vincolo contrattuale, una somma commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata e maturanda dal giorno della destituzione (licenziamento disciplinare) sino a quello dell’effettiva reintegrazione o riammissione, da calcolarsi sull’importo mensile di 2.039, 02, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ex lege per il medesimo periodo.
– Condannare la parte resistente alla integrale rifusione di spese e compensi professionali ex DM 55/14, ivi compresi rimborso forfetario spese generali (15%), nonché oneri previdenziali e fiscali ex lege”. Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero con memoria difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel merito il ricorso è rimasto privo di fondamento.
Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’artt. 498 lett. a) del D.Lgs. n. 297/1994. Il ricorrente espone, in particolare, che la sanzione della destituzione gli è stata erroneamente inflitta per fatti commessi fuori del contesto istituzionale e non nell’esercizio della propria funzione.
Il rilievo non è fondato.
Si osserva in proposito che il ricorrente è un pubblico dipendente e adeguare il proprio comportamento a parametri di lealtà, correttezza, e servizio al bene comune dovrebbe rappresentare l’essenza stessa del pubblico dipendente, così come prescrive la Costituzione, che impone di svolgere le funzione pubbliche con “disciplina e onore” (art. 54, comma 2), con imparzialità (art. 97) nonché di essere al servizio esclusivo della Nazione (art. 98). Si osserva che i doveri del personale docente sono rinvenibili tra gli altri nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 28.11.2000. La previsione di un codice di comportamento è uno strumento efficace nei confronti di coloro che non si adeguano spontaneamente a principi che dovrebbero essere connaturali, conosciuti e seguiti non solo senza alcuna imposizione, ma con fierezza e personale impegno da chi è posto al servizio dei cittadini, nel caso che ci occupa degli studenti.
I doveri contenuti nel codice di comportamento costituiscono, come dichiarato dall’art. 1 dello schema di regolamento dei dipendenti pubblici “I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”. Il che comporta per il pubblico dipendente l’obbligo della correttezza nei confronti sia del datore di lavoro che degli utenti finali del servizio, nel caso di specie degli studenti.
II comportamento del ricorrente si pone in netto contrasto con tali doveri a nulla rilevando che egli abbia posto in essere tale condotta fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
Si osserva inoltre che la gravità della condotta del ricorrente è resa ancora più evidente dal mezzo dallo stesso utilizzato per esternare i suoi pensieri e le sue opinioni.
In recenti arresti (Cass. 10280/2018, 21965/2018), la giurisprudenza di legittimità ha preso in esame la fattispecie di messaggi di contenuto offensivo o diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, distinguendo tra: – messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (come nel caso che ci occupa attraverso (…)); – messaggi inviati tramite strumenti ad accesso limitato (ad esempio chat private) con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetti diversi dai partecipanti.
Nel primo caso, i giudici di legittimità (Cass. 10280/2018) hanno ritenuto la natura diffamatoria (configurante giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ.) delle affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Il ricorrente rileva inoltre che il provvedimento di destituzione, inflitto “acriticamente a carico dell’esponente V. D.”, non ha tenuto in alcuna considerazione la distinzione tra gli “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione” di cui alla lettera a) dell’art. 498 e gli “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze di servizio” specie se connotati da particolare gravità, a sensi dell’art. 494 lett. a), richiamato dall’art. 495 lett. a). Il ricorrente evidenzia in proposito che la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto al fatto commesso anche alla luce della circostanza che per una collega che aveva posto in essere condotte simili l’Amministrazione aveva irrogato una sanzione conservativa.
Lamenta pertanto il carattere discriminatorio della scelta datoriale alla luce del differente trattamento riservato a lui e alla collega.
Tali rilievi non possono essere esaminati alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alla gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente. In ogni caso non può sindacarsi sulla scelta dell’Amministrazione di irrogare una sanzione ad un soggetto che non è parte in causa non conoscendo i fatti allo stesso addebitati né comunque potrebbe in questa sede operarsi un confronto tra le due posizioni.
Richiamandosi alle motivazioni già espresse in sede cautelare ed in questa sede per opportunità integralmente riportate e alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere pertanto respinto.
Con riferimento alle condotte tenute dal ricorrente sopra riportate con le date ivi indicate si dispone la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica in sede in ordine alla valutazione circa la sussistenza di fattispecie di reato in danno delle Pubbliche Istituzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo determinate in misura dei minimi tabellari attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere il Ministero convenuto delle spese di lite che liquida in Euro 3.513,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede in ordine alla valutazione circa la rilevanza penale delle condotte tenute dal ricorrente come riportate in motivazione in danno delle Pubbliche Istituzioni.
Così deciso in Alessandria il 19 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2021.