La controversia tra avvocato e cliente avente ad oggetto il compenso per attività stragiudiziale, svolta nel procedimento di mediazione ex art. 4 D legisl. n. 150/2011, non rientra nell’ambito dell’art. 702 bis c.p.c., richiamato dall’art. 14 D. legisl. n. 150/2011.

Tribunale|Milano|Sezione 5|Civile|Ordinanza|26 maggio 2021

Data udienza 26 maggio 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, così composto in Collegio:

Dr.ssa Margherita Monte – Presidente Relatore estensore

Dr. Roberto Pertile – Giudice

Dr.ssa Caterina Spinnler – Giudice

nella causa introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ai sensi del D.Lgs. n. 150/11 da

STUDIO (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BE.IL., elettivamente domiciliato in VIA (…) 20148 MILANO presso il difensore avv. BE.IL.

RICORRENTE

contro

CONDOMINIO DI VIA (…) IN CORSICO (C.F. (…)),

CONVENUTO CONTUMACE

Riunito in Camera di Consiglio ai fini della decisione a norma dell’art. 14 D Legisl. n. 150/2011, a scioglimento della riserva assunta dalla presidente relatore all’udienza del 17.2.201, letti gli atti, i documenti ed il verbale di causa, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Lo Studio (…) (di seguito (…)), in persona del titolare Avv. (…), ha proposto ricorso “ex art. 702 bis c.p.c. ai sensi del D.Lgs. n. 150/11”, per ottenere la condanna del Condominio convenuto al pagamento del compenso per l’attività svolta in forza di procura, in favore del condominio, nel procedimento di mediazione avanti il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, incardinato dal sig. (omiss) con domanda del 9 febbraio 2015 depositata in data 10 febbraio 2015, rubricato al n. MED-124-15-O/naz/SB (doc.ti 6 e 7).

Dalla domanda di mediazione (doc. 6) si desume che si tratta del procedimento di mediazione ex art. 4, I comma D. legisl. n. 28/2010, previsto come condizione di procedibilità nella controversia in materia condominiale; dal ricorso risulta che l’attività per la quale lo (…) chiede il compenso si è esaurita nell’ambito del procedimento di mediazione, a seguito della rinuncia al mandato datata 22 giugno 2018 (doc. 15).

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale: “accertare e dichiarare il diritto dell’odierno ricorrente alla corresponsione integrale del compenso dovuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2233 e ss. c.c. per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, condannare il Condominio di Via (…) in Corsico (MI), in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 593,56= (al lordo della RA) o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all’esito del giudizio od anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”.

La somma richiesta corrisponde all’importo calcolato nella nota pro forma n. 13/2018, datata 8 gennaio 2018 indirizzata al Condominio, avente ad oggetto: “stragiudiziale-redazione memoria per il procedimento di mediazione avviato dal sig. (omiss) per immissioni acustica” (doc. 17).

L’attività professionale allegata dallo Studio ricorrente attiene, quindi, soltanto al procedimento di mediazione e, dunque, ad un’attività professionale esaurita nel procedimento stragiudiziale, come precisato anche nella predetta nota dello (…).

Il condominio convenuto è rimasto contumace.

Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.

1) – Il Collegio rileva che il richiamo al Decreto Legislativo n. 150/2011 espresso dallo (…) nel ricorso ex art. 702 bis, implica che il presente procedimento è stato introdotto a norma dell’art. 14 d. legisl. n. 150/2011, che richiama l’art. 702 bis per le controversie disciplinate dall’art. 28 legge n. 794/1942, come sostituito dal D.Lgs. cit..

Secondo i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 4485/2018, ribaditi dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 25938 del 16/10/2018, il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo al procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs., concerne la controversia oggetto del disposto normativo dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando solo la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali.

Ne consegue che la presente controversia fra lo Studio (…) ed il Condominio convenuto – avente ad oggetto il compenso per attività solo stragiudiziale nel procedimento di mediazione ex art. 4 D legisl. n. 150/2011 – non rientra nell’ambito dell’art. 702 bis c.p.c., richiamato dall’art. 14 D. legisl. n. 150/2011.

Il Collegio deve dichiarare, quindi, l’inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc – art. 14 D legis. n. 150/2011, senza necessità di un preventivo rilievo d’ufficio ex art. 101 c.p.c., in quanto si tratta di questione di esclusiva rilevanza processuale che è inidonea a modificare il quadro fattuale allegato dalla parte nel ricorso e, come tale, non rientra tra quelle che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. Ord. n. 6218/2019).

2) – Dato l’esito del procedimento, le spese processuali della parte ricorrente non sono ripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, Quinta Sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:

1 – Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Condominio di via (…) in Corsico dallo Studio (…) ex art. 702 bis c.p.c. ai sensi del D.Lgs. n. 150/11;

2 – Dichiara non ripetibili le spese processuali di parte ricorrente.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 26 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2021.
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Avv. Umberto Davide

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