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Corte di Cassazione, Sezione 2 penale Sentenza 2 febbraio 2017, n. 4961
solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche e’ stato riconosciuto lo svolgimento di un’attivita’ in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiche’ i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei piu’ generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito.
L’imputato, in quanto funzionario di una filiale, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, e’ stato a ragione ritenuto a priori esente da responsabilita’, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 penale Sentenza 2 febbraio 2017, n. 4961
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luig – rel. Consigliere
Dott. PACILLI Anna G.R. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
c/
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 27/05/2016 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al tribunale di Asti;
udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. (OMISSIS) del foro di Roma, che ha concluso riportandosi alle memorie e associandosi alla richiesta del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 13/04/2016 ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, il Tribunale di Asti dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato di usura ascrittogli – in relazione alla stipula, in qualita’ di direttore di una filiale della (OMISSIS), di un contratto di finanziamento in favore della (OMISSIS) srl di cui era legale rappresentante (OMISSIS) – perche’ il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile (OMISSIS), tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, sulla base di un unico motivo eccependo l’indebita anticipazione del giudizio di merito con riferimento sia all’elemento oggettivo del reato – escluso per la ravvisata incertezza giurisprudenziale circa il computo degli interessi di mora ai fini della usurarieta’ del tasso applicato – sia al profilo soggettivo – ritenuto insussistente atteso il ruolo di funzionario dell’imputato ed il relativo onere d’intervento in sede di stipula di un contratto bancario: aspetti entrambi da definire in dibattimento.
3. Il ricorso e’ infondato.
Senza dubbio – attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere – il giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilita’ del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito si’ che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
Nel caso di specie deve ritenersi che il tribunale abbia applicato correttamente tali principi, in quanto solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche e’ stato riconosciuto lo svolgimento di un’attivita’ in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiche’ i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei piu’ generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito (in tal senso, circa la conoscenza del tasso di usura praticato dalla banca Cass. sez. 2, sent. n. 46669 del 23/11/2011 – dep. 19/12/2011 – Rv. 252196).
L’imputato, in quanto funzionario di una filiale, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, e’ stato a ragione ritenuto a priori esente da responsabilita’, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari.
4. Tale conclusione ha carattere assorbente ai fini della decisione del ricorso e prescinde quindi dalla indubbia erroneita’ dell’altra argomentazione – incentrata sull’incerto orientamento giurisprudenziale circa il computo degli interessi usurari rispetto al cd. tasso soglia – utilizzata dal tribunale per ritenere non proficuo l’esercizio dell’azione penale, anticipandosi in tal modo una valutazione riservata al giudizio di merito che, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicita’ ed alternativita’ di soluzioni valutative, deve essere celebrato e non puo’ ritenersi superfluo.
5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.