Indice dei contenuti
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la societa’ in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010 Rv. 247964; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015 Rv. 26631101); integra, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (articolo 216, comma 1, n. 1, e articolo 223 L. Fall.) la condotta dell’amministratore unico di una societa’ che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l’attivita’ svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di piu’ in epoca di grave dissesto per la societa’.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 30 marzo 2017, n. 16111
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/11/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 21.6.12, che aveva condannato (OMISSIS) in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione di beni e bancarotta documentale, ha rideterminato la pena, ritenendo la prevalenza delle gia’ concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’articolo 219, comma 2, n. 1.
1.1. Il Tribunale, con giudizio confermato dalla Corte d’Appello, ha ritenuto provato che (OMISSIS), dapprima presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Varese con sentenza del 5.11.04, avesse distratto disponibilita’ liquide per un importo di 48.654 Euro derivante da anticipi bancari su fatture emesse e non contabilizzate ed avesse dissipato l’importo complessivo di 446.677 Euro, erogati a partire dal 2001 a titolo di compenso agli amministratori, nonostante la conclamata situazione di dissesto.
E’ stato ritenuto, parimenti, provato l’addebito di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento alla tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, attesa la sopravvalutazione di voci di magazzino, destinata ad occultare perdite di bilancio.
2. Il ricorso, proposto personalmente dall’imputato, denunzia contraddittorieta’ e vizi motivazionali.
Si rimprovera ai giudici di merito di avere recepito acriticamente le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero senza tenere in alcun conto le dichiarazioni del curatore, teste ad escludere rilevanza penale nelle condotte tenute dall’imputato quale amministratore della fallita.
Si sostiene, a proposito della asserita distrazione degli anticipi su fatture emesse e non contabilizzate, che:
– le fatture erano registrate in contabilita’ e di cio’ ha dato atto il curatore, che ha anche provveduto a recuperare i relativi crediti;
– gli anticipi erano stati impiegati per il pagamento degli stipendi e del TFR ai dipendenti, come pure risulta dalla deposizione del curatore fallimentare.
Quanto all’addebito di dissipazione, si evidenzia, invece, che non vi e’ alcuna prova del fatto che lo stato di decozione risalisse al 2001, in quanto le perdite subite a seguito della diminuzione del fatturato erano sempre state ripianate dalla compagine sociale anche con finanziamenti da parte dei soci.
Le somme liquidate a titolo di compenso per gli amministratori troverebbero giustificazione nel fatto che gli amministratori, come del resto i soci, fossero tutti impiegati a tempo pieno nell’impresa di famiglia, senza percepire emolumenti ne’ utili, sicche’ i compensi destinati agli amministratori erano l’unica fonte di sostentamento dei soci lavoratori.
Si contesta, infine, la motivazione riguardante l’addebito di bancarotta documentale, visto che la ritenuta sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino per l’anno 2002 era stata fondata su risultanze matematiche ma non su dati oggettivi.
La societa’ non aveva un magazzino suddiviso fra materie prime, semilavorati e prodotti finiti e cio’ condizionava la variabilita’ del valore di magazzino sia nel corso dell’anno che alla fine dello stesso.
La produzione dell’azienda consisteva nell’acquisto della materia prima, la sua lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti finiti.
Durante la lavorazione, i pezzi di metallo acquistati venivano sottoposti a trattamenti piuttosto costosi, sicche’ aumentava il valore dei pezzi semilavorati mano a mano che le lavorazioni procedevano nelle diverse fasi, fino ad ottenere dei prodotti finiti che avevano un alto valore.
Se in magazzino erano giacenti prodotti finiti o semilavorati, il valore era sensibilmente maggiore, cosi’ come si era verificato nel 2002, stando alle dichiarazioni dei testi escussi.
Un riscontro a tale tesi sarebbe costituito, secondo la difesa, dalla constatazione che nessun rilievo era stato fatto con riguardo al valore del magazzino negli anni precedenti e successivi al 2002.
Si sostiene, infine, che la mancata tenuta delle scritture di magazzino non vale ad integrare la fattispecie di bancarotta documentale, non trattandosi di scritture obbligatorie per imprese delle dimensioni della fallita.
Sarebbe, poi, non configurabile il dolo specifico richiesto dalla norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso ripropone i medesimi argomenti svolti nell’atto di appello senza confrontarsi adeguatamente con le repliche contenute nel provvedimento impugnato.
In particolare, quanto alla destinazione dell’importo di 48.654 Euro, che secondo il ricorrente sarebbero stati impiegati per il pagamento degli ultimi stipendi e del TFR, la Corte ha ritenuto si tratti di giustificazione sfornita di prova e non credibile, in quanto, se cosi’ fosse stato, non vi sarebbe stata ragione di non indicare in contabilita’ ne’ le somme ne’ la loro destinazione.
Si sostiene, nel ricorso, che la tesi difensiva e’ avvalorata dalla testimonianza del curatore fallimentare senza, tuttavia, indicarne il contenuto e cosi’ incorrendo nel vizio di genericita’.
2. Per quanto riguarda l’addebito di avere dissipato la somma erogata, a partire dal 2001, quale compenso agli amministratori, nonostante la conclamata situazione di dissesto, la sentenza impugnata rimanda alla relazione del consulente tecnico, secondo cui lo stato di decozione poteva essere fatto risalire appunto al 2001.
Le obiezioni contenute nel ricorso sono del tutto generiche; si fa riferimento a finanziamenti da parte dei soci, che avrebbero provveduto a ripianare le perdite subite negli anni dal 2001 al 2003 a seguito della diminuzione del fatturato ed all’immutato credito che la societa’ aveva conservato presso le banche.
Si tratta di argomenti, come si e’ detto, generici, non documentati e contraddetti dalla minuziosa ricostruzione contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado, la cui motivazione si salda con quella della sentenza di appello, trattandosi di doppia conforme quanto al riconoscimento della responsabilita’.
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la societa’ in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010 Rv. 247964; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015 Rv. 26631101); integra, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (articolo 216, comma 1, n. 1, e articolo 223 L. Fall.) la condotta dell’amministratore unico di una societa’ che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l’attivita’ svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di piu’ in epoca di grave dissesto per la societa’ (Sez. 5, n. 4985 del 19/12/2006 dep. 07/02/2007, Rv. 236319).
Nel caso che ci occupa, il compenso agli amministratori e’ stato regolarmente deliberato dagli organi sociali ma non e’ stato in alcun modo dimostrato che le somme percepite fossero congrue rispetto al lavoro svolto e, soprattutto, e’ stato provato che gli emolumenti vennero liquidati in un periodo caratterizzato da un vertiginoso calo del fatturato e da un andamento sconfortante degli investimenti, cosi’ da richiedere sforzi inusuali per procrastinare l’accesso alle procedure concorsuali (si veda, in proposito, Sez. 5, n. 9188 del 14/02/2007 Rv. 23626301). In tal senso e’ corretta l’affermazione di penale responsabilita’ in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
3. Anche con riguardo all’addebito di bancarotta documentale, gli argomenti del ricorso non contrastano adeguatamente le motivazioni della sentenza impugnata, in quanto non si dice in che termini le precisazioni svolte con riguardo alla mutevolezza del valore del magazzino incidano concretamente sui calcoli eseguiti dal consulente tecnico e ripresi a pagina 15 della sentenza d’appello.
La difformita’ fra i valori delle rimanenze al dicembre 2002 e quelle degli anni precedenti – cosi’ come opportunamente sottolineata dalla Corte territoriale- e’ talmente elevata (aumento di oltre i due terzi in presenza di calo di vendite) da indurre ad escludere la fondatezza dei rilievi genericamente svolti nel ricorso.
3.1. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, il reato di bancarotta documentale e’ configurabile con riferimento alla irregolare tenuta delle rilevazioni contabili di magazzino, in quanto il regime tributario di contabilita’ semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo, previsto dall’articolo 2214 cod. civ., di tenuta dei libri e delle scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014 Rv. 262198).
Il Tribunale ha ampiamente motivato il proprio convincimento circa la sussistenza di tale obbligo (pagine 11 e 12), come pure la Corte d’Appello a pagina 16 e, sul punto, gli argomenti del ricorso sono assolutamente generici.
3.2. La condotta contestata, cioe’ l’avere tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, e’ punita a titolo di dolo generico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, 03/02/2014, Rv. 258881 e conformi: N. 3951 del 1992, N. 5905 del 2000 Rv. 216267, N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 1137 del 2009 Rv. 242550, N. 21872 del 2010 Rv. 247444), sicche’ non sono pertinenti le osservazioni della difesa circa il difetto di dolo specifico.
4. Il ricorso e’, quindi, infondato e va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.