In diritto, infatti, in tema di fideiussione relativa al medesimo debito ed a favore dello stesso debitore bisogna distinguere tra: a) garanzia unica costituita da più fideiussori, anche se non necessariamente con un unico atto, ma con l’intento di prestarla insieme e per un comune interesse, e b) garanzie plurime prestate separatamente da più fideiussori, ciascuno dei quali ignora l’assunzione della garanzia da parte dell’altro, o comunque in assenza di un collegamento tra le garanzie fideiussorie dei singoli giustificato dall’esigenza di perseguire un comune interesse.La prima situazione, definita di confideiussione, dà luogo ad un obbligazione solidale tra i fideiussori, atteso che con il medesimo atto o con atti tra loro collegati tutti gli obbligati assumono congiuntamente la medesima obbligazione nei confronti del creditore. Ed è proprio in considerazione della natura solidale dell’obbligazione tra confideiussori che il diritto di regresso tra fideiussori di cui all’art. 1954 c.c. sussista solo nell’ipotesi di confideiussione e non anche nel caso di fideiussioni plurime. Invero l’art. 1954 c.c., il quale assolve alla funzione di ridistribuzione nei rapporti interni tra confideiussori del carico della prestazione gravata solo su uno di essi nei rapporti esterni con il creditore, costituisce con tutta evidenza un’applicazione, nel campo della fideiussione e dei rapporti interni tra fideiussori, della disciplina generale in materia di obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c. che, sulla base della divisione dell’oggetto della obbligazione nei rapporti interni, accorda al condebitore solidale che ha pagato il regresso pro quota verso gli altri. L’ipotesi sub b), caratterizzata da fideiussioni plurime aventi fonte in titoli diversi e non tra loro collegati per il perseguimento di uno scopo comune a tutti i fideiussori, non dà invece luogo ad una obbligazione solidale tra i vari fideiussori; di conseguenza non può essere riconosciuto il diritto di regresso a favore del fideiussore che ha pagato, non potendo in tale situazione trovare applicazione gli artt. 1954 e 1299 c.c., in mancanza di una fonte dell’obbligazione unica per tutti i fideiussori. Tuttavia in questa ipotesi, opererà a favore del fideiussore che ha pagato la surrogazione legale nei diritti del creditore, che potrà essere fatta valere non solo in confronto del debitore (secondo quanto previsto in generale dall’ art. 1203, n. 3 c.c. e, con specifico riferimento alla fideiussione, dall’art. 1949 c.c.), ma anche in confronto dei suoi garanti e perciò degli altri fideiussori (secondo quanto stabilito dall’art. 1204 c.c.). La surrogazione legale potrà poi operare, oltre che nel caso di fideiussioni plurime, anche nell’ipotesi di confideiussione, atteso che gli artt. 1203, 1204 e 1949 c.c. prevedono in generale il diritto di surroga del fideiussore nei confronti di altri fideiussori, senza limitarlo alla sola ipotesi in cui non possa essere esercitata l’azione di regresso ex art. 1954 c.c..In definitiva, in caso di confideiussione, il fideiussore che ha pagato potrà agire nei confronti degli altri confideiussori, alternativamente, in surroga o in via di regresso. Qualora opti per il primo rimedio potrà ottenere solo un importo corrispondente alla quota di debito del coobbligato nei confronti del quale agisce e, pertanto, per ottenere il residuo (esclusa ovviamente la sua quota) dovrà agire anche nei confronti degli altri confideiussori, richiedendo a ciascuno la quota di sua pertinenza (salva sempre, ovviamente, la possibilità di agire in regresso per l’intero nei confronti del debitore principale garantito, ex art. 1950 c.c.).
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Tribunale|Prato|Civile|Sentenza|17 settembre 2021| n. 652
Data udienza 14 settembre 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 31 ottobre 2014 con il n. 4658/2014 del ruolo Generale e riunita a quella iscritta in data 3 novembre 2014 recante n. 4698/2014 RG, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(…), in qualità di erede di (…), rappresentata e difesa dall’avv. Gi.CE., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in forza di procura a margine dell’atto di opposizione.
Fax: (…)
Pec: (…)
Opponenti
contro
(…) , (…), (…) e (…), nella loro qualità di eredi di (…), rappresentato e difeso dall’avv. Ma.MI. ed elettivamente domiciliata in Prato, presso il suo studio sito in Prato, come da procura allegata agli atti.
Fax: (…)
Pec: (…)
Opposti
(…) S.r.l., in persona del legale rappresentante (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ga.PI., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Piazza (…), come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell’art. 83 co. 3 c.p.c.,
Fax: (…),
Pec: (…)
Terza chiamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2014, (…) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1437/2014 (R.G. 3138/2014), emesso dal Tribunale di Prato in data 18 luglio 2014, notificato il 30 luglio 2014, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare a (…) , la somma di Euro 500.000,00, e spese legali della procedura monitoria, in ragione della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni a carico della (…) s.r.l. nei confronti della (…).
A sostegno dell’opposizione deduceva:
– che in data 15 dicembre 2011, (…) e (…) si erano costituiti fideiussori fino alla somma di Euro 500.000,00 a favore della (…) per le obbligazioni della (…) s.r.l.;
– che i medesimi erano soci al 50 % ciascuno della società indicata sino al 23 dicembre 2013, quando (…) , tramite l’amministratore di sostegno (…), aveva ceduto la propria quota al primo, divenuto unico socio di detta società;
– che viste le condizioni di salute di (…)- affetto da encefolapatia vascolare cronica con gravi disturbi della memoria e diabete di tipo 2- e la sua fuoriuscita dalla compagine sociale, (…) aveva chiesto che i figli (…) e (…) si costituissero fideiussori in sostituzione del padre;
– che, in ragione di tale richiesta, era stato sottoscritto dai figli un nuovo impegno fideiussorio che aveva sostituito quello precedentemente prestato dal padre, per una somma inferiore e pari ad Euro 460.000,00;
– che, in forza di tale nuovo impegno, anche ai figli era stato notificato un differente decreto ingiuntivo, relativamente al quale era opportuno disporre la riunione delle cause;
– che, in ogni caso, la notificazione del decreto ingiuntivo è nulla in quanto eseguita nei confronti di (…) non in persona dell’amministratore di sostegno, nominato sin dal 12 marzo 2013;
– che, in ragione della nuova fideiussione prestata dai figli, il primo rapporto era venuto meno per novazione ovvero per estinzione delle garanzie conseguente al pagamento , ai sensi dell’art. 1275 c.c.
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, previa autorizzazione a chiamare in giudizio la (…) s.r.l., debitrice principale, avanzava domanda riconvenzionale nei confronti della società terza perché la stessa fosse tenuta a manlevare l’opponente per le causali di cui alla opposizione, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio (…), il quale rilevava:
– che l’impegno fideiussorio sottoscritto da (…) e (…) era data 10 dicembre 2012, precedente alla cessione di quote ed al soddisfacimento delle ragioni creditorie della (…);
– che tale ultimo impegno non aveva integrato una novazione della garanzia prestata da (…) ma rappresentava una garanzia aggiuntiva ed autonoma a favore del (…) connessa alle vicende societarie che avevano visto la fusione della (…) s.r.l. per incorporazione alla (…), la quale era subentrata in tutto il patrimonio assumendosi gli obblighi derivanti da due contratti di mutuo contratti con CR PRATO, poi (…).
In ogni caso, contestava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo , sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione di (…) e la circostanza della estinzione delle garanzie, attesa la surrogazione nel credito espressamente dichiarata dalla stessa (…) e concludeva per l’integrale rigetto della opposizione , con il favore delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2014, (…) e (…) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1438/2014 (R.G. 3139/2014), emesso dal Tribunale di Prato in data 18 luglio 2014, notificato il 30 luglio 2014, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare a (…) , la somma di Euro 460.000,00, e spese legali della procedura monitoria, in ragione della fideiussione prestata a favore di (…) per la garanzia da questi prestata delle obbligazioni a carico della (…) s.r.l..
A sostegno dell’opposizione deducevano :
– che nell’ambito dell’impegno fideiussorio richiamato e prodotto da controparte, il rimborso delle somme corrisposte dal (…) sarebbe potuto avvenire entro 10 anni in contanti ovvero attraverso la cessione di beni immobili di loro proprietà o facenti capo alla famiglia (…) che sarebbero stati valorizzati a prezzo di mercato, con m oratoria di cinque anni senza interessi e interessi legali per successivi cinque anni;
– che, in virtù della clausola richiamata, gli opponenti avrebbero avuto termine sino al 10 dicembre 2022 per onorare l’impegno assunto , con la conseguenza che il credito non era esigibile e difettavano le condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo;
– che in data 15 dicembre 2011, (…) e (…) si erano costituiti fideiussori fino alla somma di Euro 500.000,00 a favore della (…) per le obbligazioni della (…) s.r.l.;
– che successivamente avevano sottoscritto un nuovo impegno fideiussorio che aveva sostituito quello precedentemente prestato dal padre, per una somma inferiore e pari ad Euro 460.000,00;
– che, in forza di tale nuovo impegno, anche ai figli era stato notificato un differente decreto ingiuntivo , relativamente al quale era opportuno disporre la riunione delle cause;
– che in realtà tale nuovo impegno era frutto di un errore nella rappresentazione della realtà, in quanto lo avevano sottoscritto sul presupposto che sostituisse quello precedente sottoscritto dal proprio genitore e della estinzione di quest’ultimo a seguito del pagamento di Euro 1248921, 85, effettuato da società delegataria del (…).
Tanto premesso chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, avanzavano domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare l’annullabilità del negozio fideiussorio , con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposta la riunione delle cause e, a seguito del decesso di (…) si costituiva in giudizio (…), , con ricorso depositato in data 18 settembre 2017, dichiarando di essere subentrata a titolo universale in qualità di erede e di intendere proseguire la causa.
Con sentenza del 28 giugno 2019 veniva definita l’opposizione proposta da (…) e (…), con contestuale separazione delle cause, e disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio per consentire la chiamata in giudizio della (…) S.r.l. ed esaurire la fase istruttoria.
A seguito della chiamata di tale società, la medesima si costituiva rilevando che il presupposto per la surrogazione o il regresso da parte del fideiussore nei confronti del debitore principale è rappresentato dal pagamento, così che l’opponente non aveva ancora titolo per spiegare azione di ripetizione nei suoi confronti.
Esaurita la fase istruttoria, la causa era infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all’udienza del 24 febbraio 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Definite le questioni concernenti l’opposizione proposta da (…) e (…) avverso il decreto ingiuntivo n 1438/2014 con sentenza del 28 giugno 2019 ed escluso con tale pronuncia il carattere novativo della fideiussione da questi prestata, deve essere esclusa l’estinzione del precedente rapporto di garanzia prestata da (…).
Sotto l’aspetto strettamente processuale, l’asserito vizio della notifica del decreto ingiuntivo a (…), già all’epoca sottoposto ad amministrazione di sostegno, non integra ipotesi di inesistenza della notifica, ma eventualmente un caso di nullità, sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione regolare del medesimo nel giudizio di opposizione.
Anche in relazione a tale giudizio di opposizione valgono le considerazioni già svolte per cui, instaurato il giudizio di opposizione , il creditore opposto è gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione dell’ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). L’oggetto del giudizio, nel caso in esame, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell’ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall’opposto.
Ebbene, la pretesa posta a fondamento del ricorso monitorio proposto da (…) trova titolo costitutivo nella fideiussione sottoscritta in data 15 dicembre 2011 dal medesimo e da (…), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla (…) s.r.l. nei confronti della (…). Si tratta, invero, di garanzia, documentalmente provata, che non ha ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, ma indeterminata, per tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore (c.d. omnibus) e che in conformità a quanto prescritto dall’art. 1938 c.c. (novellato con l’art. 10 della L. n. 154 del 1992) necessita della previsione di un importo massimo a garanzia del credito, ponendosi altrimenti in contrasto con quanto prescritto a pena di nullità dall’art. 1346 c.c., secondo cui l’oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o, quanto meno, determinabile . Nel caso in esame, l’importo massimo garantito è stato indicato in Euro 500.000, 00 così che la fideiussione deve essere ritenuta valida ed efficace.
1. Sotto altro profilo, va rilevato che trattasi di confideiussione.
In diritto, infatti, in tema di fideiussione relativa al medesimo debito ed a favore dello stesso debitore bisogna distinguere tra: a) garanzia unica costituita da più fideiussori, anche se non necessariamente con un unico atto, ma con l’intento di prestarla insieme e per un comune interesse, e b) garanzie plurime prestate separatamente da più fideiussori, ciascuno dei quali ignora l’assunzione della garanzia da parte dell’altro, o comunque in assenza di un collegamento tra le garanzie fideiussorie dei singoli giustificato dall’esigenza di perseguire un comune interesse.
La prima situazione, definita di confideiussione, dà luogo ad un obbligazione solidale tra i fideiussori, atteso che con il medesimo atto o con atti tra loro collegati tutti gli obbligati assumono congiuntamente la medesima obbligazione nei confronti del creditore. Ed è proprio in considerazione della natura solidale dell’obbligazione tra confideiussori che la dottrina e la giurisprudenza (Cass. 4632/02, Cass. 2459/99, Cass. 3575/98, Cass. 4594/90, Cass. 1834/79, Trib. Milano 11.9.97, Trib. Monza 2.5.02), concordemente, ritengono che il diritto di regresso tra fideiussori di cui all’art. 1954 c.c. sussista solo nell’ipotesi di confideiussione e non anche nel caso di fideiussioni plurime. Invero l’art. 1954 c.c., il quale assolve alla funzione di ridistribuzione nei rapporti interni tra confideiussori del carico della prestazione gravata solo su uno di essi nei rapporti esterni con il creditore, costituisce con tutta evidenza un’applicazione, nel campo della fideiussione e dei rapporti interni tra fideiussori, della disciplina generale in materia di obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c. che, sulla base della divisione dell’oggetto della obbligazione nei rapporti interni, accorda al condebitore solidale che ha pagato il regresso pro quota verso gli altri. L’ipotesi sub b), caratterizzata da fideiussioni plurime aventi fonte in titoli diversi e non tra loro collegati per il perseguimento di uno scopo comune a tutti i fideiussori, non dà invece luogo ad una obbligazione solidale tra i vari fideiussori; di conseguenza non può essere riconosciuto il diritto di regresso a favore del fideiussore che ha pagato, non potendo in tale situazione trovare applicazione gli artt. 1954 e 1299 c.c., in mancanza di una fonte dell’obbligazione unica per tutti i fideiussori. Tuttavia in questa ipotesi, secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Cass. 4632/02, Cass. 2459/99, Cass. 3575/98), opererà a favore del fideiussore che ha pagato la surrogazione legale nei diritti del creditore, che potrà essere fatta valere non solo in confronto del debitore (secondo quanto previsto in generale dall’ art. 1203, n. 3 c.c. e, con specifico riferimento alla fideiussione, dall’art. 1949 c.c.), ma anche in confronto dei suoi garanti e perciò degli altri fideiussori (secondo quanto stabilito dall’art. 1204 c.c.). La surrogazione legale potrà poi operare, oltre che nel caso di fideiussioni plurime, anche nell’ipotesi di confideiussione, atteso che gli artt. 1203, 1204 e 1949 c.c. prevedono in generale il diritto di surroga del fideiussore nei confronti di altri fideiussori, senza limitarlo alla sola ipotesi in cui non possa essere esercitata l’azione di regresso ex art. 1954 c.c..
In definitiva, in caso di confideiussione, il fideiussore che ha pagato potrà agire nei confronti degli altri confideiussori, alternativamente, in surroga o in via di regresso. Qualora opti per il primo rimedio potrà ottenere solo un importo corrispondente alla quota di debito del coobbligato nei confronti del quale agisce e, pertanto, per ottenere il residuo (esclusa ovviamente la sua quota) dovrà agire anche nei confronti degli altri confideiussori, richiedendo a ciascuno la quota di sua pertinenza (salva sempre, ovviamente, la possibilità di agire in regresso per l’intero nei confronti del debitore principale garantito, ex art. 1950 c.c.).
Inoltre, poiché nei rapporti interni tra confideiussori le quote in cui si suddivide il debito si presumono uguali, graverà sul fideiussore che alleghi la maggior entità della quota di pertinenza degli altri confideiussori fornire la relativa prova. Del pari, sempre in applicazione dei principi desumibili dall’art. 1298 c.c., il confideiussore che ha pagato avrà diritto di regresso per l’intero solo ove dimostri che il debito era stato contratto nell’esclusivo interesse del confideiussore a cui viene chiesto il pagamento.
Qualora invece il confideiussore decida di agire in surroga dei diritti del creditore avrà diritto ad ottenere dal confideiussore nei confronti del quale agisce non solo la quota di debito di pertinenza di quest’ultimo (come nel caso di regresso) bensì l’intero importo pagato al creditore decurtato unicamente della quota di debito di sua pertinenza. Diversamente, qualora si tratti di distinte fideiussioni, il fideiussore che ha pagato potrà unicamente agire in surroga dei diritti del creditore e, conseguentemente, potrà ottenere dal fideiussore nei confronti del quale agisce l’importo indicato alla fine del punto precedente.
In tale prospettiva, quindi, dalla diversa qualificazione della fattispecie discende un differente effetto nei rapporti tra co-garanti, poiché l’azione di regresso di cui all’art. 1954 c.c., si ha solo nell’ipotesi di cofideiussione, mentre nel caso di plurime autonome fideiussioni il soggetto obbligato che effettua l’adempimento potrà essere solo surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti degli altri fideiussori.
I rimedi della surroga e del regresso sono poi tra loro divergenti. Infatti la surrogazione dà luogo ad un fenomeno di successione nel diritto surrogato, per cui il soggetto che agisce in surroga esercita un diritto altrui (nella fattispecie di pluralità di fideiussori, il fideiussore che agisce in surroga nei confronti degli altri fideiussori esercita il diritto del creditore garantito e pagato, diritto nel quale è succeduto), mentre nell’azione di regresso il soggetto che agisce esercita invece un diritto proprio derivante dalla rapporto di coobbligazione che lo lega agli altri coobbligati (diritto attribuitogli dall’art. 1299 c.c. e, in caso di confideiussione, dall’art. 1954 c.c.).
2. Ora, nel presente giudizio risulta provato documentalmente che in data 2 maggio 2013 (…) ha definito integralmente l’esposizione debitoria della (…) s.r.l. risultante dal conto corrente ordinario n (…), intrattenuto dalla medesima società con la (…) Spa attraverso il pagamento dell’importo di Euro 1.248.921,85 e che , a seguito di tale pagamento, la società creditrice ha ceduto i propri diritti di credito vantati nei confronti della (…) e del (…), surrogandolo nella rispettiva posizione.
Pertanto, nella determinazione del rimborso dovuto dall’opponente all’opposto dovrà tenersi conto dell’estinzione del debito entro il limite della garanzia prestata. Al fine, tuttavia, di determinare correttamente l’entità degli importi dovuti è necessario qualificare la fideiussione prestata ovvero appurare se effettivamente l’obbligazione fideiussoria è stata contratta dai fideiussori nell’esclusivo interesse dell’opponente, atteso che solo in questo caso il peso dell’obbligazione dovrebbe andare a gravare integralmente su quest’ultimo e l’opposta avrebbe perciò diritto ad esercitare il regresso per l’intera somma pagata, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1298 c.c.
Ora, per qualificare esattamente la fattispecie l’interpretazione del contenuto dell’obbligazione fideiussoria non può arrestarsi al tenore letterale del nomen iuris ma deve considerare le clausole in modo complessivo, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c. e diretta in particolare a verificare se la limitazione pro quota prevista in contratto faccia venir meno la solidarietà dei confideiussori verso la banca ovvero abbia rilevanza meramente interna tra i coobbligati.
La figura della confideiussione si distingue da quella fideiussione solidale in quanto, pur avendo entrambe in comune lo stesso debito e il medesimo debitore, presenta tre aspetti caratterizzanti rappresentati 1) dall’interesse comune dei confideiussori nel prestare la garanzia; 2) dalla contestualità delle prestazioni fideiussorie; 3) dalla conoscenza reciproca delle stesse da parte dei co-fideiussori. Si tratta, per quanto dedotto e documentati, di aspetti tutti presenti nella presente fattispecie, atteso la contestualità della sottoscrizione ed il comune interesse rappresentato dei garanti, entrambi soci- all’epoca-della (…) S.r.l.
Di conseguenza, valgono in ogni caso i principi e le presunzioni desumibili dal combinato disposto degli artt. 1954 c.c. e 1298, comma 2, c.c. In forza della prima disposizione ” se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per u n medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”. In assenza di un differente accordo in base al quale si ripartisce l’intero debito, ovvero di elementi da cui desumere che l’obbligazione di garanzia vene contratta nell’esclusivo interesse del (…), soccorre il disposto dell’art. 1298 c.c., secondo cui le quote dei fideiussori si presumono uguali e concludere che attraverso il pagamento il (…) ha acquisito azione di regresso nei confronti del confideiussore nei limiti della rispettiva porzione .
E, in assenza di accordo differente e di dimostrazione che il pagamento è avvenuto nell’interesse del (…), tale porzione non può che essere ritenuta paritaria, così che – posto il limite di Euro 500.000- il diritto di regresso è circoscritto alla quota del 50 %, pari ad Euro 250.000,00. Vero è che nel ricorso monitorio il (…) ha richiamato l’art. 11 delle clausole negoziali, secondo il quale “ciascuno dei fideiussori risponde per l’intero ammontare del debito, anche se l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta ma cessare o ha subito modificazioni”, ma tale disposizione non è idonea a superare la presunzione sopra richiamata, in quanto pone un vincolo solidale a favore della banca creditrice, che non giustifica in alcun modo la ripartizione interna tra i condebitori.
Né per pervenire a differenti conclusioni il garante può richiamare la surrogazione nei diritti della banca determinata dal pagamento in misura corrispondente all’intero debito (superiore al massimale), in quanto tale diritto può essere riconosciuto per l’intera somma pagata ma nei confronti del debitore principale, e cioè della (…) S.r.l., non nei confronti del confideiussore, se non nei limiti della quota a suo carico, salvo differente accordo. Infatti, in tema di “confideiussione”, ai sensi art. 1946 c.c., al garante coobbligato che ha pagato l’intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, comma 1, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, ma sempre nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico (Cass., 28.11.2019, n 31062; Cass., sez. 3, 28.7.2017, n 18782).
In conclusione, in assenza di prova dell’assunzione dell’obbligazione fideiussoria nell’esclusivo interesse dell’opponente o di un differente accordo, deve escludersi che l’opposto abbia diritto di regresso per l’intera somma versata entro il limite del massimale. Inoltre, in assenza di elementi da cui inferire una diversa suddivisione dell’obbligazione dei rapporti interni, deve presumersi l’uguaglianza delle quote di riparto del debito tra i due confideiussori.
Ciò comporta che nei rapporti interni il debito complessivo della (…) S.r.l. di Euro 500.000,00, deve gravare su ciascun confideiussore nella misura di Euro 250.000, importo che costituisce anche il limite entro il quale ciascun confideiussore è tenuto a fronte dell’azione di regresso intentata nei suoi confronti da altro confideiussore. Trattandosi di debito di valuta, inoltre, dalla costituzione in mora determinata dalla proposizione della domanda monitoria sono dovuti gli interessi nella misura legale sino all’effettivo soddisfo.
3. Per quanto concerne, infine, la domanda introdotta con l’atto di opposizione da parte dell’opponente e nei confronti della (…), la stessa non può trovare accoglimento in quanto è solo in esito al pagamento che sorge il diritto di surrogazione o di regresso nei confronti del debitore principale.
L’esperibilità sia dell’azione di regresso accordata al fideiussore dall’art. 1950 cod. civ. che dell’azione di surrogazione di cui all’art. 1949 c.c. presuppone che egli abbia pagato il debito in luogo del debitore principale tanto che è stato affermato dalla (…) che a tal fine neanche è sufficiente la sottoposizione all’esecuzione di beni del fideiussore da parte del creditore, richiedendosi in tal caso invece che il credito sia risultato soddisfatto attraverso l’attribuzione di somme al creditore in sede di distribuzione del ricavato (Cass., 14.11.1989, n 4835). Nel caso in esame, secondo tale importazione, certamente non possono ravvisarsi le condizioni di cui di esigibilità con riferimento alla pretesa di credito dedotta in giudizio nei confronti della società, che diviene attuale solo in esito al pagamento e che, al momento della proposizione del giudizio, non risulta essere stato effettuato dall’opponente.
In assenza di domanda in tal senso da parte del (…) e dei suoi eredi, la domanda introdotta nel presente giudizio non può che essere ritenuta inammissibile, perché non esigibile la pretesa di credito e quindi non ricorrendo un attuale interesse ad ottenere il rimborso degli importi non ancora corrisposti.
Infine, quanto alle spese di lite, si ritiene ricorrano le condizioni per la loro integrale compensazione in ragione del solo parziale riconoscimento della pretesa di credito e della reciproca soccombenza (Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018), nonché – quanto alla terza chiamata in causa – trattandosi di pronuncia di mero rito fondata sull’assenza di un interesse attuale all’azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 1437/2014 (R.G. 3138/2014), emesso dal Tribunale di Prato in data 18 luglio 2014, notificato il 30 luglio 2014, con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2014, nei confronti di (…), e successivo atto riassuntivo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie
l’opposizione proposta e revoca, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto, n. 1437/2014 (R.G. 3138/2014);
b) condanna ,
(…), in qualità di successore di (…), al pagamento a favore di (…) , (…), (…) e (…), nella loro qualità di eredi di (…), della somma di Euro 250.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda all’effettivo soddisfo;
c) dichiara ,
inammissibile nel presente giudizio la domanda di condanna della (…) S.r.l.;
d) dichiara,
integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Prato il 14 settembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2021.