ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attivita’
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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 24 marzo 2017, n. 14544
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. DE MARZO Giusep – rel. Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARILIA DI NARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 14/10/2015 la Corte d’appello di L’Aquila: a) ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni (OMISSIS), in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella qualita’ di amministratore della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS); b) ha confermato l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) solo in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, in tal modo riqualificato il reato originariamente contestato, provvedendo, anche per effetto della contestuale assoluzione dai restanti reati contestati, alla rideterminazione della pena principale e delle pene accessorie nonche’ alla concessione dei doppi benefici; c) ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
2. Nell’interesse degli imputati e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., rilevando: a) che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel capo di imputazione n. 6 era stata contestata, quale Condotta distrattiva, la compensazione di crediti vantati dalla (OMISSIS) s.r.l. con la cessione di partecipazioni, prive di valore economico, della (OMISSIS) s.r.l., mentre la responsabilita’ era stata affermata in ragione delle manovre che sarebbero state destinate a privare tali partecipazioni e, in particolare, della scissione realizzata con la creazione di una nuova societa’ unipersonale; b) che, se fosse stata contestata come distrattiva l’operazione di scissione e non quella di compensazione dei crediti, la difesa avrebbe avuto la possibilita’ di dedurre e dimostrare l’esistenza di due cespiti della (OMISSIS) s.r.l., l’avvenuta esecuzione nel rispetto delle norme del codice civile e, infine, la congruita’ dei valori.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sottolineando: a) che, come rilevato anche dal perito, si trattava di mere “squadrature ed errori contabili”; b) che la (OMISSIS) s.r.l. svolgeva la propria attivita’ sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che i circa quaranta lavoratori, operando fuori sede, aveva necessita’ di coprire le spese, non sempre rendicontate; c) che gli ammanchi erano minimi, a fronte di fatturati milionari, conseguiti tra il 2005 e il 2008; d) che era stata fornita ampia giustificazione degli ammanchi con indicazioni confermate dal perito, il quale, a proposito della cassa, aveva affermato trattarsi di mere squadrature contabili, rettificabili contabilmente con la voce E.21 del Conto economico; e) che, con riferimento ai finanziamenti infragruppo, la Corte territoriale non si era confrontata con l’illustrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla (OMISSIS) s.r.l.; f) che, al momento della cessione delle quote de (OMISSIS) s.r.l., quest’ultima societa’ era fortemente patrimonializzata.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice, in ragione della mera imprudenza delle operazioni e del fatto che, come accertato dal curatore, il dissesto era stato causato, oltre che dal crollo delle commesse, anche dagli errati investimenti in altri settori di attivita’.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, rilevando che la Corte territoriale: a) aveva acriticamente recepito le conclusioni del perito, senza spiegare in che modo le rilevate anomalie contabili avevano inciso sulla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, anche in ragione del fatto che le distrazioni erano state analiticamente rilevate; b) non aveva illustrato le ragioni per cui era stata disattesa la richiesta di riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice.
5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena concernente (OMISSIS).
6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di (OMISSIS).
7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la condanna degli imputati al risarcimento del danno in misura pari alla somma degli importi delle distrazioni, peraltro senza escludere espressamente la condanna di (OMISSIS), condannato per il solo reato di bancarotta semplice documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ inammissibile.
Va premesso che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza e’ funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione di tale principio e’ ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneita’, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, ne’ consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802).
Alla luce di tali considerazioni appare evidente la manifesta infondatezza della critica sollevata.
Invero, con il capo 6 e’ stata contestata la distrazione del complessivo importo di Euro 450.567,70, in favore di (OMISSIS) “mediante la compensazione di crediti vantati dalla (OMISSIS) s.r.l. con la cessione di partecipazioni della (OMISSIS) s.r.l.; partecipazioni prive di reale valore economico ( (OMISSIS) s.r.l. amministrata dal ridetto (OMISSIS) e posta in liquidazione dal 22/03/2010)”.
Ora, la sentenza impugnata ha accertato: a) che la societa’ fallita aveva acquistato quote de (OMISSIS) s.r.l. per un valore di Euro 454.343,00, sostanzialmente congruo; b) che il pagamento era avvenuto con la compensazione dell’obbligazione di versare il corrispettivo suindicato con il credito che la (OMISSIS) s.r.l. vantava nei confronti di (OMISSIS); c) che il valore della partecipazione acquisita era stato ridotto, in quanto la s.r.l.. Il (OMISSIS), appena due mesi dopo, aveva costituito una nuova societa’ unipersonale, cui era stato trasferito il patrimonio immobiliare.
E’ evidente la corrispondenza fra tali operazioni e quanto indicato in termini analitici nel capo di imputazione, giacche’ non e’ solo il dato della compensazione ad acquisire rilievo, ma anche il fatto che le partecipazioni risultavano, secondo l’impostazione accusatoria confermata dalle risultanze dibattimentali, prive di valore economico.
Ne discende che, esclusa la violazione delle previsioni codicistiche invocate, il ricorrente (la questione riguarda il solo (OMISSIS)) non puo’ che imputare a se stessa le mancate iniziative istruttorie sopra indicate.
Peraltro, i temi di prova proposti sono anche in astratto irrilevanti, giacche’: a) il rispetto delle norme codicistiche non ha alcun significato nella valutazione del carattere depauperativo dell’operazione; b) del tutto generico e’ il riferimento alla congruita’ dei valori che, nella fase iniziale dell’operazione, nessuno ha messo in discussione; c) l’esistenza di altri cespiti non meglio specificati nulla toglie alla riduzione del valore delle partecipazioni, per effetto del trasferimento di altri beni.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata t quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Seguendo l’ordine delle critiche, si osserva, infatti: a) che del tutto genericamente si attribuisce al perito l’affermazione che, nella specie, verrebbero in questione mere “squadrature ed errori contabili”; b) che genericamente reiterativa e’ l’osservazione della copertura di spese non documentate dei lavoratori in trasferta, nell’assenza, puntualmente rilevata dalla Corte territoriale, di qualunque documentazione giustificativa; c) del tutto generica, oltre che irrilevante, e’, altresi’, l’affermazione che si tratterebbe di ammanchi minimi, che sarebbero stati giustificati, ma in termini che non e’ dato apprendere dalla lettura del ricorso; d) che, con riferimento ai finanziamenti infragruppo, il ricorso insiste nel dedurre l’esistenza di vantaggi compensativi che non specifica, alla luce del puntuale rilievo della Corte d’appello, secondo la quale non era ravvisabile alcuna utilita’, anche in considerazione della sorte delle varie societa’ coinvolte; e) che la patrimonializzazione de II (OMISSIS) s.r.l., al momento della cessione delle quote, e’ del tutto irrilevante, in quanto il carattere distruttivo dell’operazione si coglie nel segmento successivo, nel quale viene ridotto il valore delle partecipazioni.
3. Il terzo motivo e’ inammissibile non solo per la genericita’ e assertivita’ delle affermazioni che lo sorreggono, ma soprattutto per la loro assoluta inconducenza, in quanto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attivita’ (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Ne discende l’assoluta irrilevanza delle cause concrete del dissesto. Per pura completezza, va aggiunto comunque che anche le operazioni manifestamente imprudenti, di cui all’articolo 217 L. fall., n. 3 devono presentare, in astratto, un elemento di razionalita’ nell’ottica delle esigenze dell’impresa, cosicche’ il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 – dep. 03/03/1999, Vichi, Rv. 212608), laddove, nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato, alla luce del grave depauperamento determinato dalle operazioni esaminate, che era anche ravvisabile la volonta’ di determinare il dissesto.
4. Il quarto motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
-La Corte territoriale ha osservato, alla stregua delle risultanze peritali, che non si era al cospetto di mere irregolarita’ formali, ma di indebiti giroconti, di storni, di compensazioni, di acconti a fornitori non individuati, di pagamenti in contanti e quindi di anomalie che hanno reso impossibili la quantificazione dei valori di cassa, con formali aggiustamenti finalizzati a occultare le distrazioni.
Quest’ultimo profilo rivela chiaramente l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato ritenuto e alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta semplice – peraltro, con prospettazione che va addirittura al di la’ del dolo generico sufficiente per il caso di irregolare tenuta delle scritture contabili: Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 – dep. 03/02/2014, Manfredini, Rv. 258881).
Puo’ solo aggiungersi che non sussiste la lamentata contraddittorieta’ motivazionale, in quanto l’accertamento di distrazioni, gia’ in astratto, non coincide con la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che, al contrario, si dovrebbe accompagnare anche all’esatta individuazione della destinazione delle risorse sottratte alle finalita’ sociali.
Inoltre, il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficolta’ superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965).
5. Il quinto motivo e’ inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 cod. pen.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cio’ che nel caso di specie – non ricorre.
6. Inammissibile e’ anche il sesto motivo, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione – attinente alla obiettiva gravita’ dei fatti – esente da manifesta illogicita’, che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
7. Infine, quanto all’entita’ del risarcimento del danno provocato dai fatti distrattivi, del tutto razionalmente i giudici di merito hanno fatto riferimento all’entita’ delle risorse sottratte al compendio fallimentare, con la conseguenza che le critiche proposte da (OMISSIS) risultano manifestamente infondate.
Al contrario, sono fondate le critiche relative alla posizione di (OMISSIS), dal momento che la decisione di primo grado, sul punto non riformata dalla sentenza impugnata, correla esplicitamente l’ammontare del risarcimento del danno al valore economico delle singole condotte distrattive, dalle quali, tuttavia, il ricorrente e’ stato assolto.
Ne discende che, nei confronti di (OMISSIS), la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate.
8. Alla pronuncia di inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alle statuizioni civili, che elimina; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS). Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.