L’accollo di un mutuo fondiario da parte del terzo acquirente dell’immobile non determina l’automatica cessione delle assicurazioni sulla vita del mutuatario, e ciò per le seguenti ragioni:
1) per effetto dell’accollo l’accollante assume il debito dell’accollato, non ne acquista eventuali diritti: ne’ verso l’accollatario, ne’ verso terzi
2) con l’accollo si trasferisce l’obbligazione, non il contratto da cui essa e’ sorta. Se dunque il contratto da cui sorse l’obbligazione era collegato ad altri negozi, di questi ultimi resta parte l’accollato, e non ne diviene parte l’accollante;
3) qualsiasi beneficio legale o negoziale di cui goda l’accollato nei confronti del creditore non si trasferisce all’accollante, perche’ esso non costituisce un “accessorio” dell’obbligazione;
Inoltre, nel caso in cui il creditore non liberi l’accollato, questi rimane obbligato in solido con l’accollante, e poiche’ tra accollante ed accollato non esiste alcun beneficio d’escussione, la banca mutuante resta libera di rivolgersi all’uno od all’altro nel caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria. Pertanto, anche a voler trascurare gli insormontabili principi di diritto in precedenza elencati, resterebbe il fatto che l’assicurazione stipulata sulla vita degli accollati non mutava di causa ne’ di scopo per effetto dell’accollo, dal momento che essi, rimanendo obbligati nei confronti della banca, avevano interesse a conservare la suddetta garanzia, ne’ il rischio del loro inadempimento veniva meno.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|26 luglio 2022| n. 23296
Data udienza 24 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 21643/20 proposto da:
-) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati a (OMISSIS), difesi dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS) (c/o avv. (OMISSIS)), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in margine al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Sassari 25 novembre 2019 n. 536;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorsero ex articolo 702 bis c.p.c., al Tribunale di Sassari deducendo che:
-) il 15.6.2010 la societa’ (OMISSIS) s.p.a. concesse un mutuo fondiario ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), finalizzato all’acquisto un immobile sito ad (OMISSIS);
-) i due mutuatari in occasione dell’erogazione del mutuo avevano “obbligatoriamente aderito” ad una assicurazione sulla vita proposta loro dall’istituto di credito, stipulata con la societa’ (OMISSIS) s.p.a., pagando il relativo premio;
-) il contratto prevedeva che, in caso di morte di uno dei mutuatari, l’assicuratore avrebbe versato alla banca mutuante un indennizzo pari all’importo residuo del mutuo;
-) un mese dopo la stipula del mutuo (20.7.2010), i due mutuatari vendettero l’immobile acquistato grazie al suddetto mutuo a (OMISSIS), la quale si era accollata il debito restitutorio, col consenso della banca;
-) per effetto dell’accollo del mutuo, ainche l’assicurazione sulla vita di stipulata dai mutuatari doveva ritenersi “trasferita” all’accollante;
-) (OMISSIS) era deceduta il (OMISSIS), lasciando quali eredi essi attori;
-) la societa’ (OMISSIS), richiesta del pagamento dell’indennizzo, lo aveva rifiutato.
Chiesero pertanto che la (OMISSIS) fosse condannata a pagare alla banca, contrattualmente designata quale beneficiario, l’indennizzo contrattualmente previsto o, in subordine, fosse condannata la banca mutuante al risarcimento del danno, in solido con l’assicuratore, “per non avere consentito alla Signora (OMISSIS), ed agli odierni attori, di poter usufruire e godere di una polizza assicurativa caso morte”.
2. La (OMISSIS) si costitui’ eccependo sia il proprio difetto di legittimazione passiva; sia che i coniugi mutuatari dopo la vendita dell’immobile e l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente avevano richiesto l’estinzione della polizza.
3. La (OMISSIS) si costitui’ eccependo che (OMISSIS) non aveva mai stipulato alcun contratto di assicurazione, del quale comunque (OMISSIS)va la prova scritta richiesta ad probationem dall’articolo 1888 c.c.; che l’accollo del mutuo “non aveva avuto alcun effetto sul contratto assicurativo”; che comunque dopo l’accollo del mutuo aveva rimborsato agli originari mutuatari la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduta, cosi’ estinguendo il contratto.
4. Con ordinanza 28 aprile 2017 il Tribunale di Sassari accolse la domanda, ritenendo che l’accollo del mutuo da parte di (OMISSIS), cui la banca aveva aderito, avesse comportato ipso facto anche la cessione del contratto di assicurazione.
Ritenne, inoltre, non dimostrata la circostanza che i due originari mutuanti avessero chiesto ed ottenuto l’annullamento della polizza.
Condanno’ di conseguenza la (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) l’importo pari alla parte di mutuo non ancora rimborsata, ovvero Euro 112.324,39.
La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS).
5. Con sentenza 25 novembre 2019 n. 536 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, accolse il gravame e rigetto’ la domanda.
La Corte d’appello ritenne che:
-) l’accollo di un mutuo non comporta ipso facto il trasferimento del contratto di assicurazione stipulato, contestualmente all’erogazione del mutuo, sulla vita del mutuatario;
-) la banca, aderendo all’accollo, non aveva liberato i debitori originari, con la conseguenza che la polizza da questi ultimi stipulata non poteva trasferirsi all’accollante;
-) infine, l’esistenza di un contratto di assicurazione tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) doveva essere provata per iscritto, e tale prova era mancata; per contro, vi era la prova documentale che gli originari debitori avevano chiesto alla compagnia l’estinzione della polizza, e che la compagnia aveva aderito alla richiesta restituendo loro la frazione di premio non goduto.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su sei motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi la (OMISSIS) e la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1273, 1362 e 1363 c.c..
Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che ne’ l’accollo del mutuo da parte del terzo acquirente dell’immobile, ne’ l’adesione della banca all’accollo, produssero l’effetto del “trasferimento” della polizza. Deducono in contrario i ricorrenti che per effetto dell’accollo d’un mutuo fondiario “sia l’obbligazione restitutoria che tutti gli accessori ad essa sono trasferit(i) in capo all’accollante, il quale diviene obbligato principale”, e che tra gli “accessori” debbano farsi rientrare anche le assicurazioni sulla vita del mutuatario.
1.1. Il motivo e’ infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, per effetto dell’accollo l’accollante assume il debito dell’accollato, non ne acquista eventuali diritti: ne’ verso l’accollatario, ne’ verso terzi.
In secondo luogo, con l’accollo si trasferisce l’obbligazione, non il contratto da cui essa e’ sorta. Se dunque il contratto da cui sorse l’obbligazione era collegato ad altri negozi, di questi ultimi resta parte l’accollato, e non ne diviene parte l’accollante.
In terzo luogo, qualsiasi beneficio legale o negoziale di cui goda l’accollato nei confronti del creditore non si trasferisce all’accollante, perche’ esso non costituisce un “accessorio” dell’obbligazione (cosi’ gia’ Sez. U, Sentenza n. 2417 del 16/06/1975, Rv. 376292 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 13/10/1975, Rv. 377383 – 01).
In quarto luogo, quel che piu’ rileva, sono gli stessi ricorrenti a riferire che la banca mutuante, aderendo all’accollo, dichiaro’ espressamente di non liberare i debitori originari, ai sensi dell’articolo 1273 c.c., comma 3.
Ora, nel caso in cui il creditore non liberi l’accollato, questi rimane obbligato in solido con l’accollante. E poiche’ tra accollante ed accollato non esiste alcun beneficio d’escussione, la banca mutuante restava libera di rivolgersi all’uno od all’altro nel caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria.
Pertanto, anche a voler trascurare gli insormontabili principi di diritto in precedenza elencati, resterebbe il fatto che l’assicurazione stipulata sulla vita degli accollati non mutava di causa ne’ di scopo per effetto dell’accollo, dal momento che essi, rimanendo obbligati nei confronti della banca, avevano interesse a conservare la suddetta garanzia, ne’ il rischio del loro inadempimento veniva meno.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 1891 c.c..
Nella illustrazione del motivo i ricorrenti sostengono una tesi giuridica che puo’ cosi’ riassumersi:
-) la corte d’appello ha ritenuto che nel caso di specie non era mai avvenuta una cessione del contratto di assicurazione, da parte dell’accollato ed in favore dell’accollante;
-) questa affermazione e’ erronea, perche’ nel caso di specie non venivano in rilievo le norme sulla cessione dei contratti;
-) la banca mutuante, infatti, aveva stipulato con la societa’ assicuratrice (OMISSIS) un contratto di assicurazione per conto altrui, ai sensi dell’articolo 1891 c.p.c.;
-) per effetto di tale contratto, il mutuatario assunse la veste di “assicurato”;
-) la qualita’ di “assicurato” dipendeva dunque dalla qualita’ di mutuatario, con la conseguenza che questi era “ben sostituibile con altro soggetto”.
I ricorrenti, in sostanza, intendono sostenere che il contratto di assicurazione stipulato il 15.6.2010 sulla vita di (OMISSIS) e (OMISSIS) dovesse interpretarsi nel senso che qualunque successivo accollante del mutuo sarebbe divenuto ipso iure “portatore di rischio”, e cioe’ la persona dalla cui morte dipendeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo.
2.2. La suddetta deduzione tuttavia e’, in primo luogo, inammissibile nella presente sede, perche’ con essa si sostiene che il giudice di merito avrebbe male interpretato il contratto.
Ma l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando si assuma che siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui all’articolo 1362 c.c. e ss.: e tale violazione non puo’ dirsi sussistente sol perche’ il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata; ne’ l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito puo’ condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01).
2.3. In ogni caso il motivo sarebbe stato infondato nel merito (se del merito si fosse potuto discorrere), per plurime ragioni.
2.3.1. In primo luogo, come puntualmente osservato dalla societa’ controricorrente, il contratto di assicurazione prevedeva espressamente (articolo 8, comma 1, quarto alinea, delle condizioni generali) che “la garanzia cessa in caso di trasferimento del mutuo”.
Tale effetto poteva essere evitato, e quindi il contratto di assicurazione mantenuto in vita, soltanto nel caso in cui “l’assicurato” (e dunque, nel caso di specie, gli originari mutuatari accollati (OMISSIS) e (OMISSIS)) avessero “richiesto di fornire la copertura assicurativa a favore del nuovo beneficiario designato”.
E poiche’ nel caso di specie la suddetta richiesta pacificamente manco’, il contratto di assicurazione si era estinto per effetto della suddetta espressa previsione contrattuale.
2.3.2. In secondo luogo, non puo’ essere condivisa la tesi secondo cui nell’assicurazione sulla vita la persona del portatore di rischio possa mutare quomodolibet, in assenza d’una espressa previsione in tal senso.
Nell’assicurazione sulla vita, infatti, l’indennizzo dipende dall’eta’ del portatore di rischio (c.d. rischio demografico), sicche’ la sostituzione della persona di questi incide necessariamente sul rischio e” di conseguenza, sul premio. Per l’assicuratore sulla vita non e’ dunque indifferente stipulare una polizza sulla vita d’un ventenne piuttosto che d’un ottuagenario, perche’ mutando l’aspettativa di vita, muta con essa il rischio assicurato.
2.3.3. In terzo luogo, infine, la tesi propugnata dai ricorrenti non e’ coerente con la ratio dell’articolo 1891 c.c..
Tale norma disciplina due differenti fattispecie: l’assicurazione per conto altrui, e l’assicurazione per conto di chi spetta.
L’assicurazione per conto altrui ha una funzione gestoria, in quanto consente al contraente di curare l’interesse dell’assicurato senza necessita’ che gli sia conferito un mandato od un potere rappresentativo.
L’assicurazione per conto di chi spetta ha invece una funzione circolatoria, perche’ consente il trasferimento della qualita’ di beneficiario senza ricorrere alle formalita’ richieste per la cessione del contratto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno inteso sostenere che chiunque avesse acquistato la qualita’ di “mutuatario”, avrebbe per cio’ solo acquistato anche la qualita’ sia di “portatore di rischio”, sia di “beneficiario” del diritto all’indennizzo.
Hanno invocato, dunque, una funzione circolatoria del contratto di assicurazione, che nella loro prospettiva sarebbe duplice: per effetto dell’accollo, infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti sarebbe mutata sia la persona del beneficiario dell’indennizzo (per tale dovendosi intendere anche gli eredi del mutuatario, che beneficiano dell’estinzione del debito rimasto insoluto al momento della morte dell’accollante), sia la persona del portatore di rischio.
Deve tuttavia in contrario osservarsi che – salvo diverse ed espresse pattuizioni negoziali, nella specie mancanti – l’articolo 1891 c.c., consente la circolazione della qualita’ di creditore dell’indennizzo, non la persona del portatore di rischio.
Se infatti in un contratto di assicurazione sulla vita mutasse il portatore di rischio non circola il credito indennitario (il beneficiario, infatti, potrebbe teoricamente restare invariato), ma muta il rischio dedotto ad oggetto del contratto.
Se le parti concordano un mutamento del beneficiario tale accordo puo’ costituire una cessione (del contratto o del credito); se invece concordano un mutamento del rischio assicurato tale accordo costituisce una novazione, non una cessione, del contratto.
L’assicurazione per conto di chi spetta puo’ tener luogo della cessione, non della novazione: pertanto, salvo diverse ed espresse pattuizioni negoziali, nella specie come s’e’ detto insussistenti, nell’assicurazione sulla vita la persona del portatore di rischio non puo’ mutare automaticamente per il solo fatto dell’acquisto o della perdita d’una determinata qualita’ soggettiva, come quella di debitore del mutante.
3. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza “per motivazione perplessa e contraddittoria”.
Il motivo e’ inammissibile perche’ la mancanza di motivazione puo’ rendere nulla la sentenza in merito agli accertamenti di fatto, non per le affermazioni di diritto: e nel caso di specie l’appello e’ stato rigettato per un motivo di diritto, ovvero l’inidoneita’ dell’accollo a far acquisire all’accollante la qualita’ di beneficiario della polizza sulla vita stipulata a favore dell’accollato.
3.1. Ad abundantiam, osserva il Collegio che il motivo sarebbe comunque infondato, dal momento che la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., puo’ ricorrere solo in due casi: o quando la motivazione manchi del tutto, “sinanche come segno grafico”, oppure quando sia totalmente incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830): ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Sostengono che il “fatto decisivo” non esaminato dalla Corte d’appello e’ rappresentato da talune clausole ed avvertenze, contenute nel contratto di mutuo ed in quello di assicurazione, dalle quali si sarebbe dovuta trarre la conclusione che l’accollante del mutuo sarebbe divenuto, per effetto dell’accollo, ipso iure beneficiario della polizza.
4.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto lungi dal censurare l’omesso esame d’un fatto, nella realta’ censura l’interpretazione del contratto, che come si e’ detto non e’ stata affatto omessa dalla Corte d’appello.
5. I primi quattro motivi di ricorso vanno dunque rigettati alla luce del seguente principio di diritto:
“L’accollo di un mutuo fondiario non comporta ipso iure la cessione all’accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall’accollato al momento della conclusione del mutuo”.
6. Il quinto motivo di ricorso.
Col quinto motivo i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge e di nullita’ della sentenza.
Tale motivo impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrata, da parte della societa’ assicuratrice, l’avvenuta estinzione del contratto di assicurazione da parte dei primi mutuatari, con la restituzione del premio.
I ricorrenti deducono che la Corte d’appello ha fondato tale decisione su un documento formato unilateralmente dalla societa’ assicuratrice, tardivamente prodotto, che comunque dimostrava la restituzione del premio ad uno soltanto degli originari mutuatari. Da cio’ i ricorrenti traggono la conclusione che, essendo stato restituito il premio di uno soltanto dei rnutuatari, da cio’ si sarebbe dovuta trarre la conclusione che il contratto di assicurazione restava in vigore con riferimento alla persona di un solo assicurato, e cioe’ l’accollante.
6.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi che precedono. Ed infatti, una volta escluso che il mutamento della persona del “portatore di rischio” potesse essere un effetto automatico dell’accollo del mutuo, diventa irrilevante stabilire quale sia stata la sorte dei contratti stipulati dagli originari mutuatari.
Il motivo in ogni caso – lo si rileva ad abundantiam – sarebbe comunque infondato.
I ricorrenti infatti dichiarano che il documento in questione venne prodotto dalla (OMISSIS) all’udienza fissata per la discussione, e dunque tardivamente. Tuttavia va in contrario osservato che:
a) il rito sommario di cui all’articolo 702 bis c.p.c., non prevede preclusioni istruttorie;
b) sono gli stessi ricorrenti a riferire che le due lettere che si assumono tardivamente prodotte dalla societa’ assicuratrice recavano una data successiva alla scadenza del termine per le note difensive conclusive, sicche’ era facolta’ del tribunale ammettere la produzione dei suddetti documenti ai sensi dell’articolo 153 c.p.c.;
c) infine, quel che piu’ rileva, la Corte d’appello ha basato l’accertamento dell’avvenuta estinzione del contratto di assicurazione non solo sui documenti che si assumono tardivamente prodotti, ma anche in base a due ulteriori documenti, ritenuti dimostrativi dell’avvenuto rimborso del premio residuo avvenuto in due tranche, l’8 marzo 2011 e il 14 luglio 2011.
7. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che sii liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.