Nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell’immobile.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|29 luglio 2022| n. 23769
Data udienza 6 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25073/2021 R.G. proposto da:
INPS, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1581/2021 depositata il 02/03/2021;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
l’INPS ricorre per la cassazione della sentenza n. 1581- 2021 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 2 marzo 2021, articolando un solo motivo;
nessuna attivita’ difensiva risulta svolta in questa sede da (OMISSIS), rimasto intimato;
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6434/2016, dichiarava risolto il contratto di locazione dell’appartamento sito in (OMISSIS), di proprieta’ dell’Inps e detenuto in locazione in virtu’ del contratto stipulato in data 31 dicembre 1995 da (OMISSIS) e fissava per l’esecuzione la data del 31 maggio 2017;
la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dall’Inps che denunciava l’erroneita’ della pronuncia di prime cure per avere ritenuto inefficace la disdetta comunicata in data 6 marzo 1995 e quindi risolto il contratto a far data dal 31 dicembre 1996 anziche’ dal 31 dicembre 1995, non avendo valutato la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Roma che aveva escluso che il contratto fosse stato rinnovato dall’Inpdap, ha dichiarato risolto il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1995;
il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1) con un solo motivo l’Inps deduce “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
secondo la prospettazione dell’Inps, la Corte territoriale, pur avendo accolto l’appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si sarebbe pronunciata solo sulla domanda di risoluzione del contratto, ma non anche sulla domanda di condanna al rilascio dell’immobile;
il motivo merita accoglimento, giacche’ come piu’ volte e’ stato affermato da questa Corte “nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell’immobile”: Cass. n. 848 del 12/02/1982; Cass. n. 4439 del 20/08/1985; Cass. n. 20145 del 18/10/2005; Cass. n. 23819 del 16/11/2007;
2) la sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
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