in tema di qualificazione del debito derivante dall’occupazione sine titulo, deve ribadirsi che, il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all’obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno. Trattandosi quindi di debito di valore e considerato che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell’attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno. Al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.
Tribunale|Milano|Sezione 10|Civile|Sentenza|7 aprile 2022| n. 3074
Data udienza 5 aprile 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21900/2017 r.g. promossa da:
(…) (C.F./P.I. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. e dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
contro
(…) (C.F./P.I. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(…) (C.F./P.I. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(…) (C.F./P.I. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l’attore:
“Voglia L’On. Tribunale Civile di Milano dichiarare la civile e penale responsabilità dei convenuti nell’occupazione abusiva dell’immobile sito in Milano, (…), di proprietà del signor (…), nonché nella causazione per tutti i danni indicati e, conseguentemente, condannare i medesimi convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall’attore e quantificati nella misura di curo 47.279,35, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o che sarà altrimenti ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa. Rivalutare le somme liquidande secondo indici ISTAT. Interessi dalle scadenze al saldo. Con sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario.”
Per il convenuto (…):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE – accertare la tardività e/o carenza e/o nullità della notifica dell’atto di riassunzione ex art. 353 cpc effettuata dalla parte attrice (…) nei confronti del litisconsorte necessario, sig. (…), nel rispetto dei termini di legge e conseguentemente dichiarare ai sensi dell’art. 305 c.p.c. l’estinzione della domanda di parte attrice, con tutte le consequenziali di legge;
IN VIA PRINCIPALE – respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di qualsivoglia supporto probatorio per i motivi esposti in fatto ed in diritto nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore, avv. (…), che si dichiara anticipatario delle spese
IN VIA ISTRUTTORIA – ammettersi l’interrogatorio formale di parte attrice e delle altre parti convenute sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che in data 28.9.2009 Lei, in merito all’annuncio pubblicato sul sito web Kijiji “AFFITTO SINGOLA dal 1 ottobre solo maschi in app. arredato e composto da 3 camere singole (di cui una sola libera) + grande cucina abitabile + bagno con antibagno e doppio lavabo + ripostiglio + cantina; Zona: sud/est, metro gialla Corvetto, via (…). COSTO: 400 EURO (TUTTE LE SPESE COMPRESE). Una sola mensilità anticipata PER INFORMAZIONI: (…)” rispondeva via mail al sig. (…) in merito alla disponibilità di una camera?
2) vero che a decorrere dal mese di ottobre 2009, a seguito del Suo consenso espresso, il sig. (…) iniziava ad occupare una delle quattro stanze (precisamente quella occupata in precedenza da suo fratello) dell’immobile di via (…) a Milano condividendo, di fatto, il bagno, la cucina quali spazi comuni, con i signori (…) e (…);
3) vero che il sig. (…) effettuava a mani di suo fratello il primo versamento della pigione di ottobre 2009 in contanti e precisamente Euro. 410,00 intendendosi tale somma Euro. 400 per la mensilità in corso ed Euro. 10,00 per le pulizie della stanza e delle parti comuni che Lei prometteva di far effettuare da una donna di sevizio di sua fiducia?
4) vero che detto servizio di pulizia non veniva mai fatto effettuare tanto che il sig. (…) al momento del pagamento per il mese di novembre 2009 versava Euro. 390,00 in contanti a Suo fratello?
5) vero che Suo fratello le comunica la lamentela del sig. (…) di procedere alla sostituzione dei sanitari perché erano insalubri e il lavabo oltre ad essere vetusto era in condizioni pessime?
6) vero che il sig. (…) versava le pigioni di dicembre 2009 e di gennaio 2010 consegnando la relativa somma al sig. (…) che provvedeva, sempre nel mese di gennaio 2010 ad effettuare in Suo favore un unico bonifico bancario dell’importo di Euro. 1.600,00?
7) vero che contestualmente al bonifico il sig. (…) La contattava lamentando che Suo fratello violava in modo sistematico il domicilio omettendo ogni forma di preavviso?
8) vero che il sig. (…), a causa di questo comportamento illecito di Suo Firmato Da: (…) Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: b2f945 – 3 – fratello, annunciava che assieme agli altri coinquilini avrebbe provveduto alla sostituzione della serratura?
9) vero che il sig. (…) lamentava a febbraio 2010 che non erano state ancora effettuate le manutenzioni dell’appartamento quali la sostituzione dei sanitari, del lavabo e altro ancora e pertanto la decisione del sig. (…) fu quella poi di non versare più il canone mensile fintantoché non venivano effettuati i suddetti lavori?
10) vero che Lei in data 27.4.2010 sporse denuncia querela per tentata estorsione (si esibiscano i doc. 5 e 7) contro gli inquilini ((…), (…) e (…)) ed intraprese nel maggio 2010 l’azione civile di rilascio dell’immobile per occupazione senza titolo nei soli confronti del sig. (…) (si esibiscano i doc. 8 e 9)?
11) vero che i suoi inquilini ((…), (…) e (…)), nel marzo 2010, sporsero denuncia alla Guardia di Finanza di Milano contro di Lei per omessa stipula del contratto di locazione e conseguentemente mancata registrazione dello stesso e ciononostante continuava ad incassare somme a titolo di affitto c.d. “in nero” dai suoi inquilini (si esibisca il doc. 3)?
12) vero che in data 27.4.2010 il sig. (…) e il sig. (…), presenti all’interno dell’abitazione di via (…) a Milano, ricevevano la visita dei Carabinieri della Stazione di Milano-Vigentino che procedevano ad un sopralluogo nell’immobile a seguito di denuncia da Lei sporta per un tentativo di estorsione perpetrato dagli occupanti del Suo appartamento?
13) vero che gli agenti di P.G. (si esibisca il doc. 4), intervenuti presso l’abitazione di via (…), effettuavano l’identificazione dei soggetti presenti e che occupavano il suddetto appartamento nelle persone di (…), (…), (…) e (…);
14) vero che Lei azionava una causa civile rubricata al n. rg 39324/2010 avanti il Tribunale di Milano contro il solo sig. (…) nel mese di agosto 2010 che si concluse nel novembre 2010 con l’obbligo di rilascio dell’immobile da parte del sig. (…) che avvenne nel mese di gennaio 2011 quando a seguito di sopralluogo da parte delle Autorità e nessuno veniva rinvenuto?
15) vero che il processo penale contro i signori (…), (…) e (…) si concludeva con la Sentenza n. 3366/2014 del 28.3.2014 con la quale il Tribunale di Milano – sezione penale 7A composto dal Collegio dr.sse Calabi Anna, D’Elia Carmela e Rossi Emanuela, ad istruttoria dibattimentale terminata, esaminati i fatti e le Sue ragioni quale parte offesa costituita parte civile, pronunciava l’assoluzione degli imputati/inquilini perché il fatto non sussisteva (si esibisca il doc. 2)?
16) vero che Lei si opponeva ad ogni richiesta del sig. (…) e degli altri inquilini di stipulare il contratto di locazione?
17) vero che alla data del 19.5.2010 l’immobile di via (…) era occupato dal solo sig. (…) contro il quale lei proponeva l’azione di rilascio dell’appartamento?
18) vero che Lei già a far data marzo 2010 aveva provveduto a locare una delle tre stanze dell’appartamento di via (…) a Milano ad un certo (…)? 19) vero che le spese condominiali erano comprese nella pigione mensile di euro 400,00 come verificabile sia dall’annuncio da lei stesso pubblicato e dichiarato nel processo penale? 20) vero che l’appartamento di via (…) da Lei affittato a partire dal settembre 2009 al sig. (…) era privo di tinteggiatura e carente di pulizia soprattutto sugli accessori del bagno, cucina. Sui capitoli di prova ut supra articolati si chiede l’ammissione della prova orale dei seguenti testimoni: (…), (…), (…) di Roma via (…). Si chiede altresì l’ammissione della prova orale con l’escussione del teste (…) (nato a Voghera il (…)) residente in Voghera via (…)) vero che Lei prendeva in locazione una stanza dell’appartamento di via (…) a Milano da marzo 2010 dopo aver interloquito con il sig. (…) che richiedeva il versamento di euro 400 al mese per affitto e spese, tutto compreso? 22) vero che Lei durante la permanenza nell’appartamento di via (…) a Milano il giorno 27.4.2010 giunto presso l’abitazione veniva sentito dai Carabinieri di zona che erano presenti in loco rispondendo; “abito stabilmente in quell’appartamento da circa un mese senza aver mai sottoscritto alcun contratto d’affitto accordatosi anche verbalmente in tal senso con il proprietario dell’appartamento …” (si esibisca il doc. 4). Si chiede altresì l’ammissione della prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova di parte avversaria con i testi sopra indicati. Con ogni più ampia riserva di legge.”
per il convenuto (…):
“Voglia l’On.le Tribunale adito,
In via preliminare Dichiarare l’improcedibilità della domanda del sig. (…), per non essere stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con adozione dei provvedimenti conseguenti; Ancora in via preliminare Dichiarare, comunque, l’estinzione del presente giudizio, anche ai sensi dell’art. 291, co. 3, e 307, co. 3, c.p.c., in quanto l’attore non ha provveduto ad effettuare la notifica della comparsa di riassunzione del 18/04/2017 al sig. (…) presso il procuratore costituito, nell’eletto domicilio, né nel termine perentorio di 3 mesi previsto per la riassunzione del giudizio de quo, né ha provveduto ad integrare regolarmente e tempestivamente il contraddittorio, nonostante i termini concessi dal giudice per la rinotifica, con la conseguenza che egli è ormai irrimediabilmente decaduto dal termine per la riassunzione di cui all’art. 354 c.p.c.; Nel merito Rigettare la domanda del sig. (…), siccome infondata, erronea ed inammissibile, per tutti i motivi sopra esposti; In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione, notificata a (…), (…) e Antonio (…), (…) ha riassunto la causa rinviata in primo grado dalla Corte di Appello di Milano, che con sentenza n. 279/2017 ha dichiarato la nullità della sentenza n. 11771/2015 pronunciata dal Tribunale di Milano per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti di (…).
(…) ha chiesto di dichiarare la responsabilità civile e penale dei convenuti per l’occupazione abusiva dell’immobile di sua proprietà, sito in Milano, via (…), e, per l’effetto, condannarli, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti nella misura di complessivi euro 47.279,35. L’attore, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
– di aver concordato con (…) nel gennaio 2009 la locazione di un vano del suddetto immobile, stabilendo l’importo del canone locatizio nella misura di euro 400,00 mensili;
– che, in seguito, (…) ha introdotto altre persone nell’abitazione rendendolo edotto solo in parte;
– che, da febbraio 2010, (…) e gli altri occupanti della casa hanno deciso di non versare più il canone di locazione dell’appartamento e hanno chiesto, per lasciare libero l’immobile, somme comprese tra i cinque e i sei mila euro ciascuno;
– di aver sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Milano Vigentino e di aver depositato la registrazione di due delle telefonate relative alla richiesta estorsiva;
– di essersi recato, il 27 aprile 2010, con i Carabinieri presso l’immobile al fine di identificare gli occupanti che avevano cambiato la serratura della porta di entrata;
– che gli occupanti sono stati indentificati nelle persone di (…), (…)e (…);
– che, a seguito della denuncia, si è instaurato a carico degli occupanti un procedimento penale n.r.g. 50416/10 per il delitto di cui agli artt. 110, 629, 56 c.p.;
– che (…), (…)e (…), in data 10 marzo 2010, hanno presentato contro di lui un esposto alla Guardia di Finanzia in cui lo hanno denunciato per non aver voluto stipulare con loro un regolare contratto d’affitto;
– che, dopo aver esperito ricorso ex art. 702bis c.p.c., (…) è stato condannato, in data 14 dicembre 2010, al rilascio immediato dell’immobile, il cui provvedimento munito di titolo esecutivo gli è stato notificato in data 14 gennaio 2011;
– che, nel successivo mese di febbraio, i Carabinieri recatisi presso l’appartamento hanno appurato che la casa era stata abbandonata dagli occupanti;
– di aver trovato l’immobile in stato di totale distruzione e abbandono;
– di aver subito, a causa dell’occupazione, una perdita di euro 1.200,00 mensili, corrispondenti al canone di locazione non percepiti da gennaio 2010 a febbraio 2011, nonché di euro 4.104,00, per le spese condominiali e di riscaldamento poste a carico dei conduttori, considerata la contestuale impossibilità di affittare l’immobile ad altri;
– che, al fine di ripristinare lo stato in cui si trovava l’immobile prima dell’occupazione, ha dovuto sgomberare i mobili preesistenti in quanto totalmente inutilizzabili, effettuare lavori straordinari di ripristino, pulizia e tinteggiatura, sopportando un costo di euro 10.065,00, acquistare accessori per il bagno, per la cucina e per l’impianto elettrico per un costo di euro 2.977,95, sostituire la porta blindata per un costo pari ad euro 955,50 ed effettuare lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento per un costo pari ad euro 220,00;
– di aver subito un danno non patrimoniale per il reato di cui all’art. 614, comma 2, c.p., aggravato dalla circostanza ex art. 61 n. 11 c.p., consistente nella lesione del diritto di proprietà;
– di aver patito un danno morale di euro 15.000,00 per aver dovuto aspettare un anno prima di rientrare in possesso della propria abitazione.
Con deposito di separate comparse di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio (…) e (…), contestando tutte le pretese attoree e chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
Il convenuto (…), in via preliminare, ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità della domanda risarcitoria a causa del mancato espletamento della procedura di mediazione, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda in materia di locazione.
Sempre in via preliminare, entrambi i convenuti hanno eccepito la mancata tempestiva notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di (…) nel termine di tre mesi ex art. 354 c.p.c. presso il domicilio eletto da quest’ultimo, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e l’estinzione del presente giudizio.
Nel merito, entrambi i convenuti hanno contestato la circostanza, dedotta dall’attore, secondo la quale entrambi avrebbero continuato ad occupare l’immobile fino al mese di febbraio 2011; sul punto, entrambi i convenuti hanno dichiarato di aver liberato l’appartamento prima che, nel maggio del 2010, l’attore esperisse azione di rilascio dell’immobile, ragion per cui tale azione è stata promossa nei soli confronti di (…), unico inquilino rimasto in casa.
Inoltre, sia (…)che (…) hanno contestato le voci di danno. Nello specifico, quanto ai danni patrimoniali i convenuti hanno innanzitutto eccepito l’infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni patiti causata dalla mancata riscossione del canone locatizio, in quanto l’attore già da marzo 2010 aveva provveduto a locare una delle tre stanze a (…); quanto, invece, alla richiesta di rimborso delle spese condominiali, le parti convenute hanno dichiarato che tali spese erano ricomprese nel canone di locazione mensile di euro 400,00. Inoltre, i convenuti hanno affermato che nulla è dovuto all’attore per le spese di ripristino dell’immobile poiché l’appartamento si trovava, già prima del loro ingresso, in pessime condizioni ed in cattivo stato di manutenzione. In merito al danno non patrimoniale, i convenuti hanno eccepito la non configurabilità nel caso di specie del danno da reato per violazione dell’art. 614 c.p., rilevando altresì la mancanza di prove del presunto danno morale.
Nessuno si è costituito in giudizio per (…).
Il Giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
In ragione dell’emergenza pandemica da Covid-19, il Giudice ha disposto l’udienza del 08.07.2020 nelle forme della trattazione scritta. Con verbale di udienza depositato in data 08.07.2020 la scrivente Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti tramite i fogli depositati in via telematica e, all’esito dell’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Con ordinanza del 10.12.2020 il giudice istruttore ha rilevato che la notifica della comparsa in riassunzione nei confronti di (…) è stata eseguita nei confronti della parte personalmente e non, come previsto dal combinato disposto degli artt. 353-354 c.p.c. nonché dell’art. 125 disp. Att. c.p.c., nei confronti del procuratore ai sensi dell’art. 170 c.p.c. Il giudice ha pertanto disposto la rimessione della causa sul ruolo per consentire la rinnovazione della citazione di (…) nelle forme di cui all’art. 170 c.p.c.
(…) si è costituito a mezzo di deposito di comparsa di risposta, chiedendo, in via preliminare, accertata la decadenza per il mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo, ex art 305 c.p.c., di dichiarare l’estinzione del medesimo e, in subordine, di rigettare la domanda formulata dall’attore.
A fronte della richiesta delle parti, il Giudice istruttore ha nuovamente concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e ha, all’esito, differito il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
In ragione dell’emergenza pandemica da Covid-19, il Giudice ha disposto l’udienza del 17.11.2021 nelle forme della trattazione scritta. Con verbale di udienza depositato in data 17.11.2021 la scrivente Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti tramite i fogli depositati in via telematica e, all’esito dell’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto nuovamente la causa in decisione.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Giova preliminarmente soffermarsi sulle eccezioni preliminari formulate dai convenuti.
In particolare, il convenuto (…) ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità della domanda dell’attore, per non essere stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
L’eccezione deve essere disattesa. Sul punto va rilevato che l’azione promossa dall’attore non ha ad oggetto il rilascio dell’immobile occupato sine titulo, bensì è volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal proprietario a seguito dell’occupazione abusiva dello stesso; si reputa pertanto che, non trattandosi di fattispecie inerente un contratto di locazione, l’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, che prescrive l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, non sia in specie applicabile.
Del pari va disattesa l’eccezione tesa a far dichiarare l’estinzione del giudizio, anche ai sensi dell’art. 291, co. 3, e 307, co. 3, c.p.c., poiché l’attore non avrebbe notificato la comparsa di riassunzione del 18/04/2017 a (…) presso il procuratore costituito nel termine perentorio di 3 mesi previsto per la riassunzione del giudizio, né avrebbe provveduto ad integrare regolarmente e tempestivamente il contraddittorio, nonostante i termini concessi dal giudice per la rinotifica. Come è noto, infatti, l’art. 353 c.p.c., a cui l’art. 354 c.p.c. rinvia, richiama a sua volta l’art. 125 disp. att. c.p.c., che all’ultimo comma prevede che la notifica della comparsa in riassunzione deve essere eseguita nei confronti della parte personalmente solo ove non si sia costituita in giudizio, mentre deve essere eseguita nei riguardi del procuratore ai sensi dell’art. 170 c.p.c. in caso di costituzione tramite difensore.
Nel caso di specie, (…) si è costituito nel giudizio di appello proprio al fine di eccepire la nullità della notifica dell’atto di citazione eseguita nei suoi riguardi in primo grado: la costituzione in tale grado comporta che la notifica della comparsa in riassunzione da parte dell’attore dovesse essere eseguita al suo difensore ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. Sul punto, occorre ricordare che la Suprema Corte ha affermato che: “la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 cod. proc. civ., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27094 del 03/12/2013).
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” e che “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
In applicazione dei suddetti principi, con ordinanza del 10.12.2020 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica della comparsa di riassunzione nei confronti di (…) nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. e nelle forme di cui all’art. 170 c.p.c. A seguito di detta rinnovazione, all’udienza del 4.05.2021 si è peraltro costituito in giudizio (…).
Ne consegue che, essendo stata portata alla notifica la comparsa in riassunzione nel termine di cui all’art. 353 comma terzo c.p.c. e trattandosi di un’ipotesi di notifica nulla della comparsa in riassunzione, passibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., va respinta la richiesta di declaratoria di estinzione anche parziale del giudizio, essendosi attivata la parte interessata tempestivamente, sì che non si versa in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 307 c.p.c. Passando al merito della vertenza, occorre rilevare quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifica l’occupazione sine titulo dell’immobile di proprietà dell’attore da parte di tutti e tre i convenuti a decorrere dal mese di febbraio 2010. Infatti, Emmanuel (…) ha ottenuto, il 14.12.2010, la pronuncia di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con la quale questo Tribunale ha accertato l’occupazione senza titolo dell’immobile di sua proprietà, sito in Milano, via (…), da parte di (…), a seguito della stipulazione di un contratto verbale di locazione, cui non era seguita la sottoscrizione di un accordo con la necessaria registrazione e la condanna al rilascio (cfr. doc. n. 10).
Il signor (…), comparso personalmente in quel giudizio all’udienza del 18.11.2010, ha dichiarato: “Io occupo tuttora una stanza all’interno dell’appartamento a titolo di locazione perché corrispondo un canone di Euro 400,00. Con me vi sono altri coinquilini. Il proprietario ha sempre rifiutato di stipulare un contratto scritto invitandoci a lasciare l’appartamento se avessimo avuto qualcosa in contrario. Io e gli altri coinquilini abbiamo smesso di versare il corrispettivo dal mese di febbraio in quanto l’appartamento è fatiscente e vogliamo anche un contratto regolare” (cfr. doc. 1 attore – doc. 8 fasc. di primo grado). (…), quindi, oltre a confermare di occupare personalmente l’immobile dell’attore e di aver smesso di versare il canone pattuito nella misura di euro 400,00 a partire dal mese di febbraio 2010, ha fatto riferimento altresì all’occupazione dell’immobile posta in essere anche da altri soggetti.
È evidente che detta dichiarazione integra una confessione stragiudiziale quanto ai fatti riferibili a sé, mentre alcuna rilevanza probatoria assume rispetto al riferimento agli altri occupanti.
In ogni caso (…)e (…), costituendosi in giudizio, non hanno provveduto a contestare ex art. 115 c.p.c. l’occupazione dell’immobile in discorso dal mese di febbraio 2010, essendosi limitato,
– da un lato, (…) ad eccepire che a seguito della querela presentata dal sig. (…) il 26/04/2010, il “27/04/2010, i sigg.ri (…) e (…), occasionalmente presenti all’interno dell’abitazione in Milano (MI), alla Via (…), hanno ricevuto la visita dei Carabinieri della Stazione di Milano-Vigentino che hanno fatto un sopralluogo nell’immobile. Nell’occasione gli agenti hanno effettuato l’identificazione dei soggetti presenti, nelle persone di (…), Antonio (…), (…) e Giorgio (…). In realtà, il sig. (…) aveva già lasciato la predetta abitazione e si era in un primo momento ritrasferito a casa dell’amico che lo aveva già ospitato, per poi trasferirsi in altro appartamento sito in Milano (MI), alla Via (…), più vicino anche al proprio luogo di lavoro al (…) (Viale (…))” (cfr. comparsa di risposta) e
– dall’altro (…) a precisare che “alla data del 19.5.2010 l’immobile era occupato dal solo sig. (…) contro il quale il sig. (…) proponeva l’azione di rilascio; nessun dubbio vi era pertanto che il sig. (…) fosse ancora all’interno dell’appartamento di via (…) tanto che l’azione di rilascio del sig. (…) non fu promossa nei confronti del sig. (…) che, vista l’insalubrità dell’immobile, aveva già liberato la propria stanza” (cfr. comparsa di risposta). L’occupazione dell’immobile di parte attrice dal mese di febbraio 2010 deve pertanto ritenersi pacifica in causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.
Inoltre l’identificazione degli occupanti si evince, in primo luogo, dall’annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dai Carabinieri della Stazione di Milano Vigentino, intervenuti a seguito di denuncia da parte di (…). Ivi, infatti, si legge che durante un sopralluogo presso l’immobile dell’attore venivano identificati (…), (…), (…) e (…) (cfr. doc. 4 comparsa (…)).
A ciò si aggiunga che nel verbale di esposto presentato alla Guardia di Finanza in data 8.3.2010, i tre convenuti affermavano di essere “attualmente (..) domiciliati in Milano alla via (…) (..). Per tale appartamento corrispondiamo al proprietario di casa come affitto, tale sig. (…), una somma pari ad euro 400,00 cadauno a volte in contanti ed altre tramite bonifici bancari” (cfr. doc. 3 comparsa (…)). I convenuti nella medesima occasione hanno denunciato la percezione, da parte del locatore, di pagamenti ‘in nero’ ed il suo rifiuto di stipulare regolare contratto registrato di locazione.
Da quanto riportato è possibile desumere la prova che, almeno fino al 28.4.2010, i convenuti (…) e (…) occupassero l’immobile di proprietà dell’attore e che l’occupazione sia proseguita, da parte di (…), nel periodo successivo al 28 aprile 2010; ciò è confermato dalle dichiarazioni del medesimo convenuto il quale, all’udienza del 18 novembre 2010, ha riferito di “occupare tuttora una stanza all’interno dell’appartamento” (cfr. verbale udienza 18.11.2010). Diversamente (…) ha precisato di aver lasciato l’immobile prima del maggio 2010; sulla base della documentazione versata in atti, non essendo quest’ultimo stato trovato presso l’immobile dell’attore alla fine del mese di aprile 2010, non è dato evincere riscontro della sua presenza in data successiva all’8.3.2010.
Alla luce di tali risultanze, risulta quindi provato, in primo luogo, l’occupazione sine titulo dell’immobile da parte di tutti e tre i convenuti dal mese di febbraio 2010. In particolare, è dimostrato che (…) abbia occupato l’immobile da febbraio 2009 a novembre 2010, omettendo di corrispondere il relativo canone a partire da febbraio 2010. Per quanto riguarda (…), è provato che lo stesso abbia occupato l’immobile almeno fino al 28 aprile 2010 (cfr. annotazione di PG). Infine vi è prova che il convenuto (…) abbia occupato l’appartamento solo sino all’8 marzo 2010 (giorno dell’esposto alla Guardia di Finanza).
A fronte delle emergenze, i convenuti non hanno provato i fatti estintivi della pretesa, vale a dire di aver provveduto al pagamento delle somme di euro 400,00 ciascuno, limitandosi ad affermare di aver pagato – anche tramite bonifico – diverse somme di denaro, ma non fornendo la prova dei medesimi versamenti. Peraltro i versamenti indicati dai convenuti risalgono a date anteriori al mese di febbraio 2010, sì che detta eccezione non si reputa adeguata a contestare la debenza delle somme da parte dell’attore a partire dal mese di febbraio 2010.
Quanto alle eccezioni di inadempimento inerenti l’omessa manutenzione dell’immobile da parte del proprietario e la violazione del domicilio da parte del fratello dell’attore va rilevato che secondo la giurisprudenza “in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell’immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all’incidenza della condotta della parte inadempiente sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all’interesse della controparte” (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019). In specie la contestazione dell’inadempimento si reputa non aver completamente pregiudicato la fruizione dell’immobile da parte dei convenuti, trattandosi, da un lato, per loro stessa asserzione di opere di ordinaria o piccola manutenzione e, dall’altro lato, di una generica affermazione, del tutto sfornita di prova che il fratello di parte attrice abbia fatto ingresso nell’appartamento di via (…) e in ogni caso di quante volte e per quanto tempo ciò sia avvenuto.
Per quanto sopra esposto, spetta al proprietario il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato godimento del bene, danno che, ai fini della liquidazione, viene commisurato al valore locativo del bene. Secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte, in tema di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, “il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. da ultimo, Cass., Sez. 2, dell’8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. 3, dell’11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. 3, dell’8 maggio 2006, n. 10498). La determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato (Cass. n. 5028/2011 e giurisprudenza ivi richiamata).
Considerato che è pacifico e comunque suffragato dai documenti in atti, che il corrispettivo pattuito per il godimento dell’immobile fosse di euro 400,00 ciascuno e che detta somma riguardi esclusivamente le camere occupate dai convenuti e non anche la stanza eventualmente occupata da terze persone non convenute nel presente giudizio, tutti e tre i convenuti vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo per il valore dei canoni di euro 400,00 da ciascuno pattuiti per i mesi di febbraio e marzo 2010 e pertanto nella misura di complessivi 2.400,00; (…) va condannato, in solido con (…), al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo per il mese di aprile 2010 nella misura di euro 800,00; da ultimo (…) va condannato al risarcimento dei danni per occupazione per i restanti mesi di maggio-novembre 2010, che si liquidano in ulteriori euro 2.800,00.
Deve essere accolta anche la domanda dell’attore tesa ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la sostituzione della porta blindata (cfr. doc. n. 18: euro 955,50), atteso che i convenuti (…) e (…) hanno ammesso di aver provveduto, insieme agli altri coinquilini, alla sostituzione della serratura (cfr. pag. 5 comparsa (…) e pag. 3 comparsa (…)).
La Suprema Corte, in tema di qualificazione del debito derivante dall’occupazione sine titulo, ha affermato che “il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all’obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno” (Cass. Sez. II, Sentenza n. 7692 del 07/06/2001). Trattandosi quindi di debito di valore e considerato che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell’attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito (1 febbraio 2010), mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Deve al contrario essere rigettata la domanda dell’attore volta ad ottenere il rimborso delle spese condominiali e di riscaldamento. Sul punto, pur avendo l’attore provato le spese condominiali e la quota per il riscaldamento (rispettivamente pari ad euro 1.495,81 e 2.608,19) tramite produzione del riparto consuntivo condominiale relativo al periodo 1.10.09 – 30.09.10. (doc. 1 citazione – doc. 12 fascicolo di primo grado), lo stesso non ha dato prova del fatto che nei pattuiti 400,00 euro non fosse ricompresa anche la quota di spese condominiali.
Inoltre l’attore ha lamentato che i convenuti “lasciavano la casa in uno stato di totale abbandono e distruzione” nonché di aver dovuto “ristrutturare totalmente l’appartamento a causa delle pessime condizioni nelle quali era stato ridotto dagli occupanti abusivi al fine di renderlo nuovamente agibile” (cfr. pag. 5 atto di citazione), chiedendo quindi di essere risarcito dei relativi danni, costituiti dal rimborso dei costi sostenuti per: a) i lavori straordinari di ripristino dell’immobile, pulizia e tinteggiatura (euro 10.065,00); b) acquisto degli accessori per il bagno, per la cucina e per l’impianto elettrico (euro 2.977,95); c) lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento (euro 220,00). La domanda deve essere rigettata. Infatti, nonostante l’attore abbia prodotto le fatture commerciali relative ai lavori sopra indicati, nonché le ricevute di acquisto degli accessori, egli ha omesso di fornire la prova della riconducibilità dei danni lamentati al comportamento illecito dei convenuti. Sul punto l’attore si è limitato a versare in atti solo poche rappresentazioni fotografiche (cfr. doc. attore n. 14) e, a fronte delle stesse, non è dato quindi sapere se le condizioni in cui versava l’immobile a seguito del rilascio dello stesso fossero imputabili ai convenuti, ovvero se l’appartamento – come sostenuto dai convenuti – si trovasse già nel febbraio 2009 in condizioni di degrado.
L’attore ha chiesto, infine, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal reato di violazione di domicilio ex art. 614, comma 2, c.p., per essersi tutti e tre i convenuti trattenuti nella sua abitazione contro la sua volontà. L’attore (…) sottolinea, inoltre, come il reato sarebbe aggravato dalla circostanza di cui all’art. 61, n. 11 c.p., avendo i convenuti approfittato del godimento dell’immobile concesso in base ad un accordo preesistente.
La domanda deve essere respinta, in quanto l’art. 614 c.p. tutela l’interesse alla sicurezza e alla tranquillità “nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi” e, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, per “abitazione” deve intendersi ogni luogo ove la persona, singolarmente o con altri, legittimamente dimora. Deve trattarsi quindi di luogo adibito o preponibile al riposo notturno, seppur l’uso di esso sia solo saltuario o occasionale, purché in attualità. Il concetto di “privata dimora” risulta più ampio di quello di abitazione e richiama, per esclusione, ogni altro luogo in cui si svolge la vita privata dell’individuo, ove cioè la persona, continuativamente o saltuariamente, per dovere o per scelta, svolge attività rispetto alle quali ha potere di accettazione o di esclusione della altrui presenza (studi professionali, camere di albergo, cabine di una nave, negozi, bar, case da gioco gestite da privati, palestre private). La Corte Suprema ha ritenuto che esso comprenda qualunque luogo, anche se diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (cfr. Cass. n. 41646/2013 e Cass. n. 6361/2005).
Nel caso in esame è pacifico, per stessa deduzione dell’attore, che egli non abitasse, almeno dal mese di gennaio 2009, l’immobile oggetto di occupazione, essendosi trasferito in Sicilia, per ragioni di lavoro, e di averlo perciò locato a terzi; detta circostanza esclude pertanto l’uso personale dell’immobile. Non essendo l’appartamento di via (…) adibito a dimora dell’attore, deve escludersi la sussistenza del fatto di reato di cui all’art. 614 c.p.
Va infine respinta la generica domanda di risarcimento di un pregiudizio non patrimoniale, sub specie di danno morale, non avendo lo stesso superato il limite della gravità della lesione, richiesto dalla giurisprudenza per il relativo risarcimento (cfr. Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-2697426975), anche tenuto conto della opacità dei rapporti intercorsi tra le parti e della pacifica scelta dell’attore di non registrare alcun contratto di locazione.
La domanda attorea va pertanto accolta esclusivamente agli importi sopra indicati, sì che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro a risarcire il danno patrimoniale che si liquida in euro 3.355,50; i convenuti (…) e (…) dovranno essere condannati, in solido tra loro, a risarcire anche ulteriori danni nella misura di euro 800,00 e (…) anche l’ulteriore importo di euro 2.800,00.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea, le stesse vanno compensate nella misura di 3/4. Pertanto, le parti convenute vanno condannate a rifondere il restante 1/4 di quelle sostenute dalla parte attrice per il presente grado di giudizio e per il primo grado di giudizio, definito con sentenza, poi dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Milano, che ha provveduto a liquidare solo le spese di secondo grado. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull’importo riconosciuto all’esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accertata l’occupazione sine titulo dell’immobile di via (…), Milano, per cui è causa nei mesi di febbraio e marzo 2010, condanna (…), (…) e (…), in solido tra loro, a risarcire in favore di (…) i danni patrimoniali, che si liquidano in euro 3.355,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
2. accertata l’occupazione sine titulo dell’immobile di via (…), Milano, per cui è causa nel mese di aprile 2010, condanna (…) ed (…)a risarcire in favore di (…) i danni patrimoniali, che si liquidano in euro 800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per l’occupazione abusiva posta in essere nel mese di aprile 2010;
3. condanna (…) a risarcire in favore di (…) i danni patrimoniali, che si liquidano in euro 2.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione abusiva posta in essere dal mese di maggio al mese di novembre 2010;
4. compensa le spese di lite tra la parte attrice e le parti convenute nella misura di 3/4 e condanna (…), (…) e (…), in solido tra loro, a rifondere in favore di (…) il restante quarto delle spese di lite, da quest’ultimo sostenute, che si liquida in euro 2.417,50 per compensi, euro 272,50 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 5 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2022.
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