la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non gia’ dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva e’ correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui e’ tenuto a presentare ai fini fiscali, che e’ mera dichiarazione di scienza, non e’ presupposto del credito contributivo, cosi’ come non lo e’ rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene, quindi, in rilievo il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Corte di Cassazione|Sezione 6 L|Civile|Ordinanza|26 luglio 2022| n. 23314
Data udienza 17 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), unitamente e disgiuntamente all’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 838/2020 della Corte di appello di Palermo depositata il 9 dicembre 2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte di appello di Palermo ha accolto l’appello proposto dall’ing. (OMISSIS) avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo, dichiarando prescritti i contributi dovuti a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26, per l’attivita’ professionale svolta nell’anno 2008;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, con conseguente tardivita’ della richiesta dell’Istituto previdenziale, avanzata con nota ricevuta il 30 giugno 2014, escludendo l’applicazione del differimento previsto dal D.P.C.M. 5 giugno 2009;
3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l’ing. (OMISSIS) con controricorso;
4. e’ stata depositata proposta ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l’evoluzione processuale della controversia, atteso che i fatti salienti sono stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi;
2. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c., in relazione al D.P.C.M. 5 giugno 2009, n. 39038, della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26 e ss., del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 18, comma 12, conv con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 30 giugno 2014 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. del 5 giugno 2009;
3. il motivo e’ fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex articolo 118 disp. att. c.p.c.;
4. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all’anno 2008 e la cui richiesta era stata avanzata dall’Istituto previdenziale con nota ricevuta il 30 giugno 2014, ritenendo inapplicabile il predetto differimento del termine;
5. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non e’ vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
6. in particolare, come gia’ osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non gia’ dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva e’ correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui e’ tenuto a presentare ai fini fiscali, che e’ mera dichiarazione di scienza, non e’ presupposto del credito contributivo, cosi’ come non lo e’ rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene, quindi, in rilievo il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Nel caso di specie, il D.P.C.M. 4 giugno 2009, articolo 1, comma 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 137 del 16 giugno 2009, emanato giusta la previsione generale del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che tutti i “contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 62 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”;
7. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell’Istituto previdenziale, di cui alla nota ricevuta dal professionista in data 30 giugno 2014, atteso che il termine risultava differito al 6 luglio successivo in virtu’ della previsione dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lettera b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volonta’ di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (cosi’, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);
8. infine, va pure evidenziato che, giusta la lettera dell’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i soggetti “che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 96 e ss., (in tal senso, gia’ Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuita’);
9. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.