per fruire della decontribuzione, il premio aziendale e’ sufficiente che persegua il miglioramento in termini di produttivita’ e di qualita’ delle prestazioni lavorative; pertanto, ben puo’ legare l’attribuzione del premio ad aspetti quali la presenza. Peraltro, se e’ vero che la valutazione del costo di produzione poggia sulla considerazione del valore ordinario del tempo programmato di impiego del lavoratore (cosi’ da rendere irragionevole la decontribuzione del costo del lavoro ordinario), non e’ vero che tale valutazione iniziale sia insuscettibile di subire variazioni in peius nel momento di esecuzione del processo produttivo. Anzi, essendo legata a condotte umane, puo’ dirsi fisiologico un certo fenomeno di assenteismo legittimo, quindi non costituente inadempimento da parte del lavoratore. Il premio di presenza, quindi, risulta strumento per liberare quell’impiego lavorativo atteso solo in astratto ma non in concreto.
Corte di Cassazione|Sezione L|Civile|Sentenza|16 agosto 2022| n. 24814
Data udienza 4 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana – Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22915/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, li proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti principali –
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 507/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2016 R.G.N. 532/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Modena, riuniti i giudizi proposti separatamente, aveva rigettato le opposizioni proposte, per vizi formali della procedura e per ragioni di merito, da (OMISSIS) s.p.a. avverso la cartella di pagamento con la quale l’INPS aveva richiesto il pagamento della contribuzione dovuta sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di premio di produttivita’ nei mesi di gennaio degli anni compresi tra il 2001 ed il 2004.
Con sentenza n. 507 del 2016, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto le ragioni della opponente. In particolare, rilevata l’estraneita’ al tema devoluto in appello delle questioni relative alle eccezioni di nullita’/inesistenza della cartella opposta in quanto notificata alla societa’ incorporata (Biosol s.p.a), la Corte territoriale ha, per quanto ora di interesse, ritenuto fondato il capo d’impugnazione relativo alla mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 6, comma 4, abrogato dalla L. n. 247 del 2007, articolo 67, con effetto dal 1.1.2008, che prevede l’esclusione dalla base imponibile delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita’, qualita’ ed altri elementi di competitivita’ assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile tale disposizione al premio di presenza – rispetto al quale era pretesa la contribuzione – in quanto correlato ai citati parametri ed ai risultati economici dell’impresa, posto che alla maggiore presenza si connette inevitabilmente una maggiore produttivita’.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione in via principale l’INPS sulla base di un motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., che propone, a sua volta, ricorso incidentale subordinato sulla base di due motivi.
Resiste al ricorso incidentale, con controricorso, l’INPS.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, conv. in L. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 2, comma 1, conv. in L. n. 135 del 1997, applicabile ratione temporis, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, articolo 27, comma 4, lettera e), anche questo nel testo applicabile dall’1.1.1998 al 31.12.2007.
Ritiene il ricorrente principale che la corresponsione del premio di presenza in questione non possa rientrare nella nozione di premio di produttivita’, perche’ l’incentivo alla presenza (costituito da un premio in danaro destinato a salire quanto meno risultano le assenze) determina solo l’effetto di aumentare il tempo lavorato ed incide sulla produzione solo per tale via.
La ratio del beneficio in esame sarebbe invece quella di escludere dalla contribuzione i compensi contrattuali di secondo livello correlati al miglioramento della produttivita’ aziendale o al miglioramento della qualita’ del prodotto, oppure quelli che la contrattazione aziendale pone in esplicito collegamento con altri elementi spia della competitivita’ dell’azienda, individuati dalla stessa fonte negoziale. Tale finalita’ resterebbe frustrata legando il beneficio al mero aumento della produzione derivante dalla diminuzione delle assenze perche’ tale obiettivo si limiterebbe a massimizzare gli effetti di una presenza quotidiana dei lavoratori gia’ attesa e stimata quale valore aziendale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale subordinato, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 26, e dell’articolo 1236 c.c.. Si deduce che, nell’ipotesi di cassazione senza rinvio, per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, riemergerebbe la questione agitata dalla societa’ nei gradi di merito e relativa alla rinunzia al credito contributivo da parte dell’INPS, per effetto dell’esplicito riconoscimento contenuto nella missiva del 19.11.2008 (di cui si riporta il testo).
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 18, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, in relazione alla eccezione di avvenuta decadenza dall’azione di riscossione a mezzo ruolo, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra l’accertamento ispettivo e la notifica delle cartelle opposte.
L’unico motivo del ricorso principale e’ infondato.
Dispone il Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 2, comma 1, nella versione in vigore dal 23 maggio 1999 al 31 dicembre 2007, applicabile alla fattispecie in esame, relativa al periodo 2001 – 2004 “1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, comma 3, e successive modificazioni, nonche’ dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita’, qualita’ ed altri elementi di competitivita’ assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati”.
La questione controversa riguarda la possibilita’ di ritenere che la previsione del contratto collettivo aziendale applicato dalla (OMISSIS) s.p.a. (poi incorporata dalla odierna controricorrente principale) denominata “premio assenteismo” (per il quale sono stati erogati premi per Euro 32.236), rientri nei casi esclusi dalla contribuzione.
Il premio di produzione di cui si discute, affiancato a quelli connessi alla qualita’ del prodotto, al comportamento/qualita’ interna ed alla quantita’ per addetto (i quali sono pacificamente esclusi dall’obbligo contributivo), consiste nella erogazione, in favore di ciascun dipendente, di una somma variabile (per lo stabilimento di (OMISSIS) da Euro 1.300 nel massimo ad Euro 300 nel minimo ed inferiore per lo stabilimento di (OMISSIS)), suscettibile di essere incrementata in ragione della mancanza di assenze o di un numero non superiore a 15 di giorni di assenza durante l’anno.
Ritiene il ricorrente che l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata sia contra legem, in quanto finisce per ricomprendere nell’area della decontribuzione qualsivoglia previsione collettiva di secondo livello che garantisca un aumento di produzione. Tale effetto sarebbe contrario allo spirito della legge e di cio’ sarebbe spia anche la previsione di premi di diverso peso economico nei due stabilimenti, situati al Nord o al Centro Italia, della datrice di lavoro.
La corretta lettura della disposizione, ad avviso del ricorrente, imporrebbe di escludere dalla contribuzione solo il surplus della retribuzione strutturalmente non connesso con l’ordinaria attivita’ quotidiana svolta dal lavoratore all’interno della fabbrica. Tale condizione non potrebbe ravvisarsi nell’ordinaria presenza all’interno della fabbrica, posto che essa costituisce mero adempimento dell’obbligo lavorativo, ne’ vale osservare che la presenza ordinaria incide sul costo unitario marginale aumentando la produttivita’ dell’impresa. Infatti, il costo di ogni lavoratore e’ gia’ tenuto in considerazione ai fini dell’individuazione del costo unitario marginale dell’ultimo bene prodotto.
La tesi del ricorrente, seppur suggestiva, non si regge sulla interpretazione corretta della disposizione sopra richiamata, imprimendole una specifica finalita’ delle modalita’ di incremento della produttivita’ che non si rinviene nel dato testuale, ne’ in ragioni di tipo sistematico.
Il testo della norma indica, al fine di escluderle dalla contribuzione, erogazioni che siano previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo, per quanto qui rileva, alla misurazione di incrementi di produttivita’, ed anche alla qualita’ ed altri elementi di competitivita’ assunti come indicatori dell’andarnento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Dunque, la disposizione collettiva certamente allude alla ipotesi in cui il contratto collettivo di secondo livello abbia previsto un meccanismo che funga da incremento della retribuzione individuale correlata all’interesse alla crescita dell’azienda.
I premi aziendali non si caratterizzano per la loro omogeneita’ ma, al contrario, presentano diverse tipologie. Tra l’diversi tipi, va riconosciuto che rientra nell’ambito della disposizione che si assume violata la previsione contrattuale che sia strutturata sulla misurazione dell’incremento della produttivita’, che a sua volta non puo’ che utilizzare parametri di ordine tecnico-produttivo. Queste sono appunto le tipiche caratteristica del premio di produzione.
Date queste premesse, va pure osservato che, per fruire della decontribuzione, il premio aziendale e’ sufficiente che persegua il miglioramento in termini di produttivita’ e di qualita’ delle prestazioni lavorative; pertanto, ben puo’ legare l’attribuzione del premio ad aspetti quali la presenza. La disposizione non richiede altro.
Peraltro, se e’ vero che la valutazione del costo di produzione poggia sulla considerazione del valore ordinario del tempo programmato di impiego del lavoratore (cosi’ da rendere irragionevole la decontribuzione del costo del lavoro ordinario), non e’ vero che tale valutazione iniziale sia insuscettibile di subire variazioni in peius nel momento di esecuzione del processo produttivo. Anzi, essendo legata a condotte umane, puo’ dirsi fisiologico un certo fenomeno di assenteismo legittimo, quindi non costituente inadempimento da parte del lavoratore. Il premio di presenza, quindi, risulta strumento per liberare quell’impiego lavorativo atteso solo in astratto ma non in concreto.
Su tale considerazione basata sulla comune esperienza, poggia la concreta valutazione effettuata dalla Corte d’appello che ha esplicitamente affermato che l’aumento di produzione che consegue presuntivamente alla diminuzione del numero di giorni di assenza non puo’ che riflettersi nell’invarianza dei residui oneri di produzione sul costo unitario marginale e quindi sul costo lavorativo per unita’ di prodotto e di conseguenza sulla produttivita’ aziendale, richiesto dalla legge.
In definitiva, rigettato il ricorso principale, quello incidentale condizionato rimane assorbito.
La novita’ della questione che ha formato oggetto del ricorso principale determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.