ai fini dell’esercizio dello “ius aedificandi”, ai sensi dell’articolo 952 c.c., comma 1, e articolo 954 c.c., u.c., e’ qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidita’, stabilita’ ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purche’ determini un ampliamento della superficie e della funzionalita’ dell’immobile. In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidita’, stabilita’ ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio’ indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa. E ancora, in tema di distanze legali, rientrano nel concetto di “costruzione”, agli effetti dell’articolo 873 c.c., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla “costruzione” la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro e’ soltanto diretto ad eliminare la pericolosita’ del riporto, allorche’ non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all’articolo 891 c.c.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|4 agosto 2022| n. 24169
Data udienza 23 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14328/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) SRL SEDE LEGALE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 494/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 09/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
OSSERVA
La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– (OMISSIS) venne condannato dal Tribunale ad arretrare un locale seminterrato sino alla distanza di 5 m. dal confine con il fondo di proprieta’ degli attori (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari rigetto’ l’impugnazione del soccombente convenuto.
Avverso la decisione d’appello (OMISSIS) propone ricorso sulla base di tre motivi.
La (OMISSIS) e il (OMISSIS) resistono con controricorso.
1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c., articolo 2653 c.c., nn. 1 e 5, e articolo 65, comma G del regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS).
Assume il ricorrente che dagli atti di causa (in primo luogo la ctu) non emergeva che il manufatto sporgesse “in maniera sensibile”, essendo totalmente interrato, “non potendosi tenere conto della parte che, pur sporgendo, seppure in minimo rilievo, rimane comunque al di sotto della linea del suolo su cui sorge”.
Inoltre, a parere dell’impugnante, il Giudice d’appello aveva errato a reputare che il nulla osta rilasciato dal precedente proprietario del fondo confinante, richiesto dal Comune, avrebbe dovuto essere trascritto, al fine di renderlo opponibile ai terzi.
1.1. Il complesso censuratorio appare infondato.
La Corte locale risulta avere accertato che:
– il manufatto era stato costruito alterando il piano di campagna;
– non era completamente interrato, bensi’, lo stesso (costituito da diversi ambienti), edificato difformemente dall’autorizzato, presentava “una parete fronte mare (…) completamente fuori terra” e sul lato confinante con la controparte sporgeva di 50 cm dal piano di campagna;
– lo stesso, inoltre, mostrava i caratteri della costruzione per stabilita’ e immobilizzazione al suolo;
– il nulla osta richiesto al proprietario del fondo limitrofo del tempo non poteva essere opposto agli attuali proprietari, in quanto costituente un vincolo reale non trascritto.
1.2. Le conclusioni cui giunge la sentenza d’appello sono conformi ai principi di diritto piu’ volte enunciati da questa Corte, dai quali non v’e’ ragione di discostarsi.
La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di reiteratamente chiarire che ai fini dell’esercizio dello “ius aedificandi”, ai sensi dell’articolo 952 c.c., comma 1, e articolo 954 c.c., u.c., e’ qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidita’, stabilita’ ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purche’ determini un ampliamento della superficie e della funzionalita’ dell’immobile (Sez. 2, n. 25786, 13/11/2020, Rv. 659678).
In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidita’, stabilita’ ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio’ indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa (Sez. 2, n. 23856, 02/10/2018, Rv. 650633).
E ancora, in tema di distanze legali, rientrano nel concetto di “costruzione”, agli effetti dell’articolo 873 c.c., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla “costruzione” la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro e’ soltanto diretto ad eliminare la pericolosita’ del riporto, allorche’ non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all’articolo 891 c.c., (Sez. n. 11388, 13/05/2013, Rv. 626232; conf., ex multis, Cass. nn. 10512/2018 e 23843/2018).
1.3. Quanto al secondo profilo, questa Corte ha gia’ chiarito che le previsioni contenute in un piano di lottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati, con le quali si consente l’apertura di luci o vedute a distanza inferiore a quella minima legale, danno luogo alla costituzione di altrettante servitu’ prediali rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti del comprensorio e vincolano gli acquirenti di questi ultimi, se richiamate ed espressamente accettate nei singoli atti di acquisto, sempre che l’immobile da cui si esercita la servitu’ di veduta sia stato realizzato in conformita’ alle prescrizioni del piano di lottizzazione (Sez. 2, n. 5104, 3/3/2009, Rv. 606939).
E’ utile affermare il seguente principio di diritto: “la limitazione del diritto reale altrui, costituente, per forza di cose, servitu’ di pati, che configura la costituzione di una servitu’ di contenuto contrario al limite di legge violato, perche’ possa essere opponibile al terzo acquirente deve essere trascritta ai sensi dell’articolo 2643 c.c.”.
Ad indiretta conferma di quanto immediatamente sopra affermato possono richiamarsi le S.U., le quali hanno avuto modo di spiegare, sotto altro profilo, che la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l’arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprieta’ dell’attore dalla costituzione di una servitu’ di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l’esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di ” actio negatoria servitutis “; essa, pertanto, e’ soggetta a trascrizione ai sensi sia dell’articolo 2653 c.c., n. 1, che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, e’ applicabile anche alle domande dirette all’accertamento negativo dell’esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell’usucapione su beni immobili (Sentenza n. 13523, 12/06/2006, Rv. 589615; conf. Cass. n. 10005/2015).
2. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., addebitando alla sentenza d’appello di avere ordinato l’arretramento dell’opera, nel mentre gli attori avevano chiesto “il ripristino dello stato dei luoghi”, non e’ scrutinabile, trattandosi di censura posta per la prima volta in questa sede, non constando dalla sentenza d’appello essere stato formulato il corrispondente motivo, ne’ avendo avuto cura il ricorrente di contestare la narrazione di cui alla sentenza di secondo grado, allegando l’atto d’appello.
3. Il ricorso, pertanto, nel suo insieme, merita rigetto.
4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle svolte attivita’, siccome in dispositivo.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.