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Tribunale|Torino|Sezione 4|Civile|Sentenza|19 gennaio 2022| n. 186
Data udienza 18 gennaio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
(…)
ATTRICE
contro
(…)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“La scrivente difesa così precisa le conclusioni:
voglia codesto Tribunale,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via istruttoria: ammettere le prove per interpello e testi dedotte nelle memorie ex. art, 183, u.c., c.p.c.;
nel merito: dichiarare tenuto e condannare il sig. XXXX al risarcimento di tutti i danni patiti dall’esponente a causa della condotta da questi tenuta quale amministratore della pagina facebook “(…)” in misura pari a euro 150.000,00 ovvero nella diversa misura che verrà liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Per parte convenuta:
“Il Sig. XXXX precisa richiamando le conclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 nr. 2 – 3 c.p.c. rispettivamente del 16.07.2021 e 27.08.2021 nonché richiamando le conclusioni di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta dell’8.04.2021 “respingersi le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto sulla scorta di motivi dedotti in narrativa”. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
La presente controversia ha ad oggetto le domande presentate da parte attrice a titolo risarcitorio nei confronti dell’odierno convenuto.
Più esattamente, i fatti rilevanti al fine del decidere vengono così come segue testualmente presentati dalla parte attrice:
“IN FATTO
1) La società YYY S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo “YYY”) svolge attività commerciale di vendita di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, l’assistenza, la revisione e il collaudo di veicoli (doc..)
In particolare, YYY è concessionaria dei marchi (…) e (…) in Torino. (doc. 1) Attraverso il presente atto YYY si duole del comportamento di XXXX quale amministratore della pagina Facebook (di seguito anche semplicemente “fb”) denominata “(…)” sia per avere mantenuto consapevolmente on line, omettendone la rimozione, numerosi commenti di natura diffamatoria in danno della società esponente, postati sulla predetta pagina fb, sia per avere realizzato svariate attività (in particolare, di re-post e di proprio commento) finalizzate ad ulteriormente propalare i contenuti diffamatori su indicati (doc. 2).
2) A decorrere dal mese di febbraio 2019 YYY ha difatti subito alcuni fatti diffamatori che ne hanno compromesso la credibilità commerciale e che sono stati caratterizzati dal tentativo di mettere in cattiva luce la reputazione, l’affidabilità e la serietà di tale concessionaria.
3) In particolare, in data 16 febbraio 2019 è comparso un messaggio su facebook all’interno della community denominata “(…)” alla quale è possibile accedere anche dai link presenti nel footer dell’omonimo sito internet:
“Messaggio pubblicato per conto del proprietario – Buongiorno a tutti, ero proprietario di una Fiat Fremont, macchina eccezionale e affidabile (mai avuto un problema) ma, ahimè, consumava tanto. Avevo un sogno, viaggiare in (…). Dopo diversi mesi di ricerche ho trovato l’auto giusta per me. Mi sono rivolto alla concessionaria ufficiale YYY di Torino per l’acquisto di una 320 X Drive immatricolazione 8 marzo 2018 con 14700 km. Sono stato accolto con discreta attenzione. Il venditore mi ha assicurato sull’impeccabile stato d’uso generale dell’auto, tale da rientrare nel programma esclusivo (…), e che questa vettura fosse a suo dire “un’auto dimostrativa nostra (…)”. A questo punto ho domandato esplicitamente “siamo sicuri che sia posto? mi assicura che non abbia mai subito incidenti gravi?”. Risposta “Mai toccata”. Mi sono fidato, convinto anche del prezzo, poiché, non proprio contenuti i 39.800 Euro (più spese passaggio di proprietà) contro un listino a nuovo (già scontata) di circa 46.000 Euro. Nei giorni successivi abbiamo formalizzato l’acquisto (sul contratto non è stato menzionato alcun sinistro) e, a fine gennaio, ho ritirato il mio “sogno (…)”. Il giorno del ritiro mi è stata consegnata la carta di circolazione (in foto) noto immediatamente con stupore la scritta “SINISTRO”. Chiedo cosa significhi esattamente quella dicitura. Il venditore mi risponde “Guardi mi creda noi non sapevamo nulla! comunque il telaio ribattuto è una prassi, per capirci se una bicicletta o motorino impattano e danneggiano quell’area si fa ribattere il telaio. Venga tranquillamente col suo meccanico se vuole essere più sicuro, l’auto è stata collaudata, è perfetta!”. Mi lascio convincere, ero senza auto, ormai era già volturata … così ho ritirato.
Purtroppo l’auto è tutt’altro che perfetta: 1. Imprecisa 2. Leggera 3. Non sta in strada tiene meno del monopattino di mia nipote. Faccio controllare l’auto e scopro che è gravemente sinistrata e riparata in modo approssimativo ovvero non a “regola d’arte”. Dato che non ho ricevuto le giuste attenzioni né prima, né durante, né dopo (ho scritto numerose e-mail senza ricevere risposta), chiedo alla Spettabile YYY Y di essere aiutato, e di risolvere in maniera bonaria la vicenda. Grazie a tutti i chilometri per la vostra attenzione. condividete”;
4) La community fa riferimento ad “un team che promuove l’immagine dei venditori onesti” che “Si caratterizza per la sua multi professionalità mettendo a disposizione diverse competenze: commerciali, legali e psicologiche”, proponendosi la mission di “assicurare la compravendita di auto con km VERI”, nella prospettiva dichiarata di “creare un mercato basato sulla concorrenza leale, affinché nessuno ci possa più prendere per il chilometro”.
5) Al contempo la community “mette in contatto chi vende auto usate e compra auto usate” ed annovera una serie di rivenditori che aderiscono all’iniziativa e che compaiono nell’omonimo sito.
6) La community è riferibile a (…) S.r.l. (doc.3), con sede in Torino, p. i.v.a. (…), il cui legale rappresentante è X XXX. Tale circostanza si desume agevolmente dal collegamento tra il sito web della predetta società e la pagina fb in questione. XXXX è altresì un operatore nel settore della vendita delle auto usate tramite (…) di XXXX e C. (doc. 4) – nonché amministratore – oltre che fondatore – della pagina facebook “(…)” e della relativa community che a lui fa riferimento.
7) Accanto al signor XXX, fondatore della community ed amministratore della pagina fb in questione, compare il commercialista dottor (…), persona che risulta da un lato quale componente del team e consulente di “(…)”, oltre che socio di (…) e di (…) (doc.5), soggetto quest’ultimo che come si vedrà è indicato altresì quale co-amministratore della suddetta pagina fb in questione, e dall’altro lato, al contempo, quale sindaco in più società riconducibili al Gruppo ZZZ, l’unico altro competitor (…) sulla piazza di Torino (doc.6).
8) Del resto, lo stesso signor XXX personalmente ha intrattenuto e intrattiene numerosi rapporti con ZZZ, nei confronti della quale YYY, proprio all’epoca dei fatti per cui è causa, aveva avviato un importante contenzioso sia in ambito civilistico che penalistico avente ad oggetto l’attività di concorrenza sleale che si assume posta in essere da ZZZ ai suoi danni a partire dal secondo semestre del 2018 in avanti.
9) YYY ha preso atto del post in oggetto con viva preoccupazione, in quanto il suo contenuto in buona sostanza sottolineava, per di più nel contesto allargato dei social network, l’esistenza di profili di responsabilità di un proprio addetto – sia nella fase di trattativa sia in quella successiva di vendita – verso un cliente.
10) Quest’ultimo è identificabile in (…), con sede in (…). In realtà, la persona che dal primo momento ebbe a rapportarsi con YYY è da individuarsi in tale (…), soggetto che – in quanto privo di autonomo merito creditizio – aveva infine indicato la suddetta (…) quale acquirente dell’autoveicolo, si assume ai fini della finanziabilità dell’operazione di acquisto.
11) Preso atto della pubblicazione del post, la Società immediatamente avviava una istruttoria interna a molteplici fini: verificare l’accaduto, comprendere se fosse in effetti rinvenibile una mala gestio in capo al proprio dipendente, nei termini censurati dal cliente, assicurare a quest’ultimo la giusta attenzione nella fase post-vendita, in ultimo, fare fronte ad ogni eventuale propria responsabilità, laddove insorta, nei confronti del cliente, al fine di conseguirne la soddisfazione.
12) Da tale attività di indagine è emerso che:
– il cliente in questione – ossia (…) – aveva inteso affidare le proprie doglianze immediatamente alla community in oggetto, stranamente in assenza di previe richieste ad YYY medesima e di una effettiva interlocuzione con quest’ultima rispetto ai vizi dallo stesso lamentati;
– il messaggio affidato alla community aveva conseguito in brevissimo tempo una diffusione virale del tutto sproporzionata – e perciò sospetta – rispetto all’interesse pubblico obiettivamente modesto della notizia: il relativo post nei primi nove giorni riceveva infatti oltre 1000 commenti (oltre a più di 1000 “like” e circa 500 condivisioni), mentre gli altri post riportati nella medesima community avevano sino ad allora ricevuto una visibilità media sensibilmente più ridotta (è facile constatare che la diffusione/condivisione delle altre notizie si attesta in media, senza pretesa di precisione, in circa 90 “like”, 60 commenti e 50 condivisioni);
– la notizia relativa ad YYY, invece, era stata oggetto di un numero di commenti superiore a quelli totalizzati dal post più visualizzato e condiviso dell’intera community “(…)”, e cioè quello relativo ad una notizia di interesse nazionale perché collegata ad un pregresso servizio realizzato dalla trasmissione televisiva “Striscia la notizia”;
– tale ultimo post riconducibile al servizio di Striscia la notizia in nove mesi aveva totalizzato 385 commenti (oltre a 1800 “like” e 2800 condivisioni), cioè circa un terzo dei circa 1100 commenti generati dal post che qui rileva, per di più nel brevissimo arco temporale di nove giorni.
13) Tali accertamenti ingeneravano in YYY il fondato timore in ordine al fatto che l’inusuale viralità assunta dalla notizia di cui trattasi fosse da ricollegare non ad un effettivo interesse diffuso rispetto alla medesima, ma ad un’artata attività informatica, se non l’inizio di un vero e proprio attacco mediatico basato su una notizia strumentalmente amplificata al precipuo fine di gettare discredito sulla Società e di produrre un esteso danno alla sua reputazione.
14) YYY proseguiva pertanto nei propri accertamenti e verificava che il signor XXX sui social network compare spesso fotografato con esponenti di ZZZZ, oppure impegnato in attività promozionali per la vendita di vetture di ZZZZ o di altre società a questa collegate. In altri termini, sono emersi evidenti e stretti collegamenti – anche attraverso la persona del su indicato dott. (…) – XXX, la community e ZZZ Z (doc. 7).
15) Ad ogni buon conto YYY si attivava immediatamente con il cliente insoddisfatto chiedendogli di poter visionare il veicolo per accertare quanto da questi lamentato ma il cliente tergiversava facendosi rappresentare proprio dal signor XXX nei rapporti con la concessionaria e frapponendo mille ostacoli alla presa in visione del mezzo.
16) La consegna del mezzo avveniva in data (…) e il giorno successivo YYY riceveva la visita del giornalista (…) del noto programma televisivo “Striscia la notizia” che riferiva di aver ricevuto una segnalazione (senza però precisare da chi) sull’accaduto.
17) l’intervento di “Striscia la notizia” nella mattina del (…) si colloca peraltro, con straordinaria coincidenza, in concomitanza con l’udienza che vedeva impegnato il legale rappresentante di YYY innanzi al Tribunale delle Imprese di Torino nell’ambito del procedimento promosso contro ZZZ per concorrenza sleale.
18) I commenti negativi e diffamatori nei confronti di parte attrice non hanno tardato ad arrivare. Si allude in particolare ai commenti riportati qui di seguito – in via meramente esemplificativa di un fenomeno molto più vasto – nel rispetto del loro tenore letterale (NB – Il grassetto è di chi scrive)
(…): “Io gli davo 46000 calci nel culo. Sta gente di merda deve fallire”;
(…): “Io appena leggevo il libretto lo attorcigliavo dicevo gentilmente al venditore di mangiarlo … sono siciliano e per gentilmente gli infilavo un coltello da 30 cm. nell’inguine E mi facevo tornare i soldi immediatamente”;
“Comunque ti è stata fatta una rapina senza pistola, io sarei andato a staccare la testa a chi ha venduto la macchina”;
(…): “In pratica un cazzo in culo senza vaselina!”
A tali commenti, indicati in via esemplificativa, si aggiungono quelli ulteriori individuati nella relazione di consulenza tecnica a firma (…), contenente tra il resto la certificazione della pagina Facebook in oggetto, ricognitiva anche della sproporzionata viralità assunta dalla notizia (doc. 8):
(…) – “Madonna che truffa! YYY è sotto casa mia. Non ci comprerò mai niente, si vede da lontano che son mezzi truffatori … molto meglio bi auto … una scritta così sul libretto vuol dire un incidente gravissimo”
(…) – “Maiali che non sono altro miserabili … anche io denunciai quella concessionaria 10 anni fa e vinsi la causa”.
19) Si potrebbe continuare: difatti, al di là dei singoli commenti della cui valenza diffamatoria non pare potersi in alcun modo dubitare, colpisce il fatto che l’intera pagina Facebook destinata ad ospitarli si sia risolta nell’occasione di un perdurante e trasmodato attacco generalizzato alla reputazione ed al decoro di YYY.
20) I numerosi commenti a contenuto lesivo dell’onore e della reputazione di YYY hanno evidentemente carattere pubblico, atteso che il mezzo impiegato dagli agenti è per sua stessa natura idoneo a raggiungere più destinatari, considerando che il web e i social network sono per definizione mezzi virtuali allargati caratterizzati da notevole diffusione.
21) YYY viene spesse volte nominativamente indicata, sicché la sua individuazione quale destinataria dei commenti a contenuto diffamatorio è parimenti indubbia.
22) Infine, non può dubitarsi della coscienza e volontà in capo ai commentatori di usare nei frangenti in esame espressioni non rispettose del principio di continenza ed oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione della Società.
23) Vale la pena precisare che, come anticipato, YYY non si duole in questa sede del fatto che sia stato pubblicato un post contenente delle critiche rispetto al suo operato, in quanto è disponibile ad accettare l’eventuale feedback negativo di un proprio cliente (anche se, come nel caso di specie, non rispondente alla reale dinamica e contenuto dei rapporti dallo stesso intrattenuti con il concessionario), ma si duole del contenuto chiaramente diffamatorio dei post che sono stati pubblicati a commento di tale notizia e rispetto ai quali il signor XXX non ha ritenuto di intervenire anzi, per come si spiegherà in seguito, è stato anche parte attiva nella pubblicazione di suoi post personali di commento.
24) Le circostanze che precedono consentono in realtà di ricondurre le condotte in contestazione alla fattispecie di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p., essendo i commenti in questione ed in genere la pagina Facebook che li ospita capaci di raggiungere rapidamente un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di soggetti (l’elevato numero di “like” e condivisioni, del resto, ne è la riprova).
25) Al di là della responsabilità che i singoli commentatori del post hanno in relazione ai fatti di diffamazione non può non evidenziarsi la specifica responsabilità dell’amministratore della pagina Facebook XXXX.
26) Questi, infatti, era ben a conoscenza del risalto ottenuto dal suddetto post a livello dei social, dell’elevato numero di commenti al post, dell’intervento di Striscia la Notizia (del cui esito veniva data ampia pubblicità nella community) e dell’intera vicenda da cui era derivato il post essendosi posto proprio il signor XXX quale intermediario tra il signor (…) e parte attrice per la gestione degli ipotetici danni lamentati da quest’ultimo.
27) Il signor XXX dovrà rispondere per aver mantenuto la pubblicazione dei commenti postati pur nella consapevolezza del loro contenuto diffamatorio e per non averli immediatamente cancellati dopo averne accertato il contenuto chiaramente offensivo.
28) Successivamente ai fatti sopra descritti nei primi giorni di aprile 2019 veniva nuovamente pubblicata sulla pagina Facebook “(…)” una nuova notizia relativa ad YYY, alla quale – invariabilmente – son conseguiti una ridda di commenti dal contenuto palesemente diffamatorio e suscettibile di ledere la reputazione della società esponente.
29) Difatti, come per il primo post anche in questo secondo caso numerosi erano i post denigratori a commento della notizia che, peraltro, veniva ripostata in più occasioni, unitamente ai commenti di natura diffamatoria, da parte dell’amministratore della pagina fb. Si è potuto apprendere, inoltre, che nel caso di specie il cliente insoddisfatto non era neppure l’autore del post, essendo quest’ultimo stato scritto e pubblicato direttamente dal solito XXXX. Questi, all’evidenza per strategia, aveva deciso di pubblicare immediatamente il post, prima ancora di avviare una qualsivoglia interlocuzione con YYY e di comprendere il reale accaduto, ciò nell’intento, si assume, di ricercare soprattutto la diffusione del presunto “caso” attraverso il noto social network.
30) Nel corso delle indagini penali il cliente asseritamente danneggiato – tal D (…) – confermava di non aver pubblicato il post in questione e anzi di aver avuto la sensazione – dopo essersi rivolto al signor XXX- che questi fosse particolarmente “infiammato” nei confronti di YYY e desideroso di far pubblicità negativa alla concessionaria piuttosto che interessato a risolvere il problema del cliente (vd. dichiarazioni rese dal sig. (…) nel corso delle indagini preliminari: doc. 9).
31) Il post in questione – pubblicato appunto dal sig. XXX- è stato oggetto di numerose condivisioni e di molteplici commenti pubblicati sulla pluricitata pagina fb, parte significativa dei quali – peraltro di dubbia genuinità – si reputa connotata da contenuti diffamatori ed in quanto tali suscettibili di recare pregiudizio all’onore, al decoro ed alla reputazione, non solo commerciale, di YYY. Ci si riferisce in particolare ai commenti, oggetto di pubblicazione sulla pagina fb di cui sopra, riferibili ai seguenti profili:
Tali commenti, indicati in via esemplificativa, sono stati individuati e riportati nella relazione di consulenza tecnica dell’11.10.2019 a firma (…) (DiFoB – Digital Forensics Bureau), contenente tra il resto la certificazione della pagina fb in oggetto (doc. 10).
32) Peraltro, accanto ai commenti su indicati, è agevole rinvenirne numerosi altri, analogamente ospitati dalla pagina fb di cui trattasi, caratterizzati da contenuti biasimevoli quanto diffamatori:
(…) “Questa prestigiosa concessionaria sembra essere molto apprezzata per i bidoni che tira ai clienti”
(…) “Bastardi”
(…) “Che farabutti”
(…) “Entra e dai fuoco …”
Non mancano inoltre i commenti che stabiliscono un collegamento con il precedente post, oggetto di separato procedimento penale, di cui si è detto:
Si cita, a mero titolo esemplificativo:
(…) “Comunque YYY dopo il bidone finito a striscia x l’auto incidentata che passó prima x questa pagina dopo questa auto con 859 commenti 1,7 mila reaction e non so quante condivisioni forse è ora che troviate una soluzione se volete salvare la faccia e diventiate più professionali … meritate di trovare gente che non abbia nulla da perdere e che con l’autobidone da voi venduta vi entri dalle vetrine anche se avete l’esposizione a 2 piani”.
33) Non può esser posta in dubbio l’attività posta in essere direttamente dal signor XXX il quale ha commentato personalmente il suddetto post sulla pagina facebook della community, oltre ad aver ri-postato la notizia (e con essa i relativi commenti lesivi) e ad averne consentito mantenimento on line, omettendo di rimuovere i post denigratori di cui si è detto (sull’attività di ri-post ascrivibile all’amministratore della pagina fb si rinvia alla relazione di consulenza).
34) In tal modo, il signor XXX ha quindi quanto meno volutamente operato una strumentale amplificazione di post sfavorevoli rispetto alla posizione di YYY, al precipuo fine di generare un profluvio di commenti tali da gettare discredito sulla società e da produrre un danno il più possibile esteso alla sua reputazione.
35) YYY ha depositato due denunce querele al fine di veder accertare l’esistenza dei presupposti del reato di diffamazione aggravata dando così l’avvio a due distinti procedimenti penali (R.G. 9474/19 e RG 25247/19 tuttora pendenti e rispetto al primo dei quali è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, per quanto consta, già esercitata l’azione penale a carico di X XXX, del dott. (…) e di altri (docc.ti 11 e 12). Peraltro, è assai interessante constatare come al signor X XXX, oltre ad esser stato contestato il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p., sia anche stato contestato con l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. (doc.13):
36) Le circostanze sopra descritte, oltre a integrare gli estremi del reato di diffamazione, assumono una rilevanza anche civilistica sotto il profilo della responsabilità extra contrattuale per aver il signor XXX, nella sua qualità di amministratore della pagina facebook “(…)”, omesso consapevolmente di rimuovere i post diffamatori in questione ed altresì di avere provveduto ad attività commissive di ri-post e di commento, nei termini anzidetti, con condotta complessivamente considerata altamente lesiva della reputazione commerciale di YYY.
37) A chiusura di tale esposizione dei fatti preme a parte attrice sottolineare come i due episodi pubblicizzati su tale pagina fb si siano rivelati di modesta rilevanza e il loro esame denota la buona fede di YYY in entrambi i frangenti, oltre che l’immediata realizzazione da parte di quest’ultima di tutte le attività di customer care in vista della piena soddisfazione del cliente.; circostanze che YYY è disponibile all’occorrenza a suffragare, ancorché, va detto, le stesse sono a ben vedere del tutto eccentriche rispetto al merito della presente controversia.
38) Si ribadisce difatti da ultimo che parte attrice non censura i primi post pubblicati dai due clienti insoddisfatti – benché siano relativi a due episodi a dir poco singolari, caratterizzati da alcune significative omissioni e dall’assenza di previa interlocuzione con YYY e dal successivo avvio di trattative appositamente instaurate (in un caso dallo stesso XXX, che peraltro ha fatto profferta della propria attività di intermediazione, non si sa peraltro a quale titolo, anche nel secondo caso) sull’onda mediatica – ma censura la condotta tenuta da chi ha quanto meno negligentemente omesso di vigilare sui successivi post diffamatori ovvero di non averli rimossi immediatamente dopo averne appreso il contenuto e, anzi, addirittura commentando in prima persona i suddetti post o effettuando un’attività di ri-post suscettibile di autonoma rilevanza lesiva. Tale condotta appare ancor più grave e sospetta se solo si pensa agli stretti legami professionali e commerciali che intercorrono tra il signor XXX, il dott. (…) partecipe del team di “(…)”, socio di (…) S.r.l., socio di (…) ente individuato quale amministratore della pagina fb in questione, componente del collegio sindacale di diverse società riferibili al Gruppo ZZZ) ed il Gruppo ZZZ.
39) A causa di tale pubblicità negativa YYY è stata anche chiamata a giustificarsi con la (…) ITALIA S.r.l., preoccupata dell’accaduto e del discredito causato al marchio (…) (doc.15-16).
40) In particolare, gli azionisti di YYY vennero convocati a una riunione presso la sede milanese di (…) ITALIA nel corso della quale – di fronte alle prime linee manageriali della società – vennero addirittura proiettate slides su YYY riportanti l’intervista di Striscia la Notizia mettendo così in difficoltà tanto l’Amministratore di YYY quanto gli stessi azionisti che si trovarono nelle condizioni di dover giustificare un fatto di cui poco o nulla sapevano (doc. 17).”.
Rappresentato quanto sopra in fatto, e svolte le proprie considerazioni in diritto, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
Parte convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e concludendo come in epigrafe.
Come esposto dall’attrice in citazione, la predetta società, venditrice di autoveicoli usati, si duole dell’attività posta in essere dal convenuto sul suo profilo Faceboook in relazione a due episodi.
Il primo attiene alla pubblicazione del messaggio di un tal (…), il quale si doleva, come del resto descritto in citazione, di quanto segue: di aver acquistato, tramite (…), un veicolo (…) usato presso la concessionaria YYY; di essersi accorto, dopo l’acquisto del veicolo, della presenza di vizi del medesimo e del fatto che lo stesso era gravemente sinistrato; di aver inviato numerose mail alla concessionaria senza risolvere il problema.
Ora, ritiene il Tribunale che sul punto abbia certamente ragione parte convenuta nel constatare come il post del (…) si limiti a narrare semplicemente dei fatti senza colorarli con considerazioni, opinioni e/o espressioni di disappunto e ingiuriose; l’autore del post ha (e ciò appare assolutamente pacifico in causa) acquistato dall’attrice un’auto usata ed ha successivamente scoperto che la predetta era stata gravemente sinistrata senza che tale informazione le fosse stata fornita al momento in cui perfezionava l’acquisto.
E’ altresì vero che, come pure notato dalla parte convenuta, il XXX non è entrato nel merito della vicenda, non ha commentato alcunché, non ha formulato opinioni, non ha espresso giudizi.
Le parti concordano sul fatto che, proprio a seguito della pubblicazione del post, è nata una controversia tra il (…) e l’YYY, che si è poi esaurita con una transazione tra le parti. Non si riesce quindi a comprendere come l’argomento possa essere ora “riesumato” nel presente contenzioso, proprio alla luce della citata transazione. L’impressione che il Tribunale ricava al riguardo è che, in qualche modo, l’attrice – alla luce di un tardivo “pentimento”, magari sollecitato da consigli ricevuti solo dopo la firma dell’accordo transattivo – voglia “far pagare” (se ci si passa l’espressione) al terzo XXX il fatto di essersi accordata (del tutto liberamente, a quanto pare!) sul problema che sta(va) alla base di quel post.
Del tutto incomprensibile, poi, appare il rilievo, del tutto spropositato, attribuito all’episodio nella narrazione dell’atto introduttivo e dei successivi atti da parte della odierna attrice.
Francamente, appare difficile comprendere quale rilievo negativo dovrebbe avere il fatto (su cui parte attrice insiste, deducendo addirittura un capo di prova orale!) per il cliente della parte attrice di aver osato “affidare le proprie doglianze immediatamente le proprie doglianze alla community in oggetto”, senza previe richieste alla YYY. Un cliente che (a torto o a ragione) si ritiene “ingannato” può certo difendere i propri legittimi interessi come meglio crede e nella specie il (…) lo fece più che a buon diritto, e, tra l’altro, con pieno successo, al punto che le parti decisero (liberamente, come detto, a quanto consta!) di risolvere le loro questioni mercé la stipula (come confessato ed ammesso dalla stessa parte attrice) di una transazione, con reciproca soddisfazione delle parti (è da presumere, posto che questa è proprio la ragion d’essere della transazione!).
Inutile dire che, se l’YYY avesse avuto alcunché da recriminare dei confronti del (…), magari considerandolo alla stregua di un “disturbatore professionale” (sì, esiste, come tutti sanno, anche tale categoria di persone e di clienti), avrebbe dovuto astenersi, nel modo più assoluto, dal coltivare l’idea stessa di addivenire ad una transazione. Ma questo non è certo successo, come già detto, nel caso di cui oggi si discute.
Inutile dire, ancora, che, in tale contesto, l’uso dell’espressione ad effetto “attacco mediatico”, tanto cara a parte attrice, appare smentita per tabulas dal fatto che la stessa concessionaria non disdegnò di firmare la predetta transazione. Se di un “vero e proprio attacco mediatico basato su una notizia strumentalmente amplificata al precipuo fine di gettare discredito sulla Società e di produrre un esteso danno alla sua reputazione” (espressioni, queste, letteralmente tratte dalle difese dell’attrice) si fosse veramente trattato, allora l’YYY, lungi dall’accordarsi con il proprio (ex) cliente, avrebbe dovuto semmai (ma certo sulla scorta di ben più sostanziose prove!) citarlo in giudizio per danni.
Non meritevoli di particolari commenti risultano poi le considerazioni svolte dall’attrice sul fatto che il convenuto apparirebbe sui social network spesso fotografato con esponenti di ZZZZ, oppure impegnato in attività promozionali per la vendita di vetture di ZZZZ o di altre società a questa collegate, così come il fatto che sarebbero emersi collegamenti anche attraverso la persona del dott. (…) – XXX, la community e ZZZZ. Ogni soggetto è, di regola, libero di incontrare chi desidera e di farsi fotografare come meglio crede. Siffatti comportamenti nulla hanno a che vedere con l’illecito da diffamazione, la cui presenza presuppone ben altri elementi in fatto e in diritto.
E’ poi anche vero che, per i commenti scritti da terzi sulla pagina Facebook del XXX, quest’ultimo risulta dagli stessi totalmente estraneo, posto che tali commenti provengono, per l’appunto, da soggetti terzi.
Per ciò che riguarda, poi, il post del 5 aprile 2019, esso attiene, come visto sopra, al tema dell’acquisto, da parte di un cliente YYY, di un veicolo garantito dall’esclusivo programma di garanzia che aveva però manifestato un problema al motore.
Ora, giustamente, in merito alla allegata illiceità penale di tale post e alla sua asserita idoneità ad integrare i presupposti della fattispecie delittuosa della diffamazione, parte convenuta fa presente che il G.I.P. presso il Tribunale di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento penale con ordinanza dell’11 febbraio 2021, prodotta dalla parte convenuta.
Altrettanto condivisibilmente, il Tribunale, in sede penale, sottolinea che occorre distinguere fra la vicenda relativa all’acquisto del veicolo usato riferita dall’autore del post pubblicato sulla pagina Facebook “(…)” e i relativi commenti scritti dagli utenti della pagina Facebook.
Il convenuto XXX è completamento estraneo alla pubblicazione del post e ai commenti scritti dagli altri utenti, non avendo egli pubblicato alcunché al riguardo; ed invero l’autore del post si è limitato a riportare una notizia vera senza ulteriori considerazioni aggiuntive di carattere personale.
Del resto l’istruzione probatoria in sede penale ha confermato quanto allegato dal convenuto e in particolare che:
– la società (…) in persona del legale rappresentante (…) acquistava un veicolo presso la concessionaria YYY;
– il predetto veicolo presentava sin da subito dei difetti che erano stati tenuti nascosti dalla concessionaria;
– il (…) si rivolgeva al precedente proprietario, il quale gli comunicava che effettivamente il veicolo aveva avuto dei problemi che lui aveva comunicato alla concessionaria;
– l’odierna attrice YYY prelevava il veicolo dalla carrozzeria dove il proprietario l’aveva lasciata senza la sua autorizzazione;
– il (…) si rivolgeva al XXX il quale, dopo aver avuto rassicurazioni che la storia raccontata fosse vera, pubblicava il post raccontando i fatti;
– successivamente alla pubblicazione del post il sig. (…) e la concessionaria YYY stipulavano una transazione con la quale definivano la controversia.
Ulteriormente è vero che il XXX non ha espresso alcun giudizio o alcuna considerazione personale in merito a quanto riportato nel predetto post, il quale è stato pubblicato su una pagina del social Facebook, che è aperta a tutti e che può essere utilizzata da tutti i “navigatori” per esprimere le loro opinioni e per esercitare il loro diritto di critica, assumendosi, ovviamente, ogni autore la responsabilità di quanto dallo stesso dichiarato (e certo non la responsabilità di quanto dichiarato da altri).
Condivisibile appare poi anche quanto affermato in sede penale in merito al fatto che i commenti predetti non possono che essere considerati espressione e manifestazione di un diritto di critica che costituiscono “espressioni di opinioni meramente soggettive, non può pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica; pertanto, l’utilizzo di espressioni ironiche o goliardiche ma comunque non tali da ledere l’onore o il prestigio non integra il reato di diffamazione”.
E’ poi anche vero che, come pure ricordato dalla parte convenuta, la Corte di cassazione, nella pronuncia nr. 16751/2018, ha stabilito che “in tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p. in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero quali forum, blog, newsletter, news, mailing list, facebook”.
Ora, anche a voler considerare quanto successivamente (in modo, peraltro, decisamente meno convincente) stabilito da Cass., n. 12546/2019, va tenuto presente che il blogger risponde comunque dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi solo ed esclusivamente quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantiene consapevolmente.
Ora, proprio di tale consapevolezza difetta, nella specie, la prova, tanto più ove si ponga mente al fatto che il convenuto, come qualunque altra persona, non può certo rimanere collegato online 24 ore al giorno per cancellare immediatamente un post offensivo, laddove è pacifico che, quando il XXXse n’è avveduto, lo ha fatto.
Si tenga ulteriormente presente che, ad avviso di questo Tribunale, sussiste anche un’operazione di “bilanciamento” di valori, che, in questa sede, non può non essere effettuata.
Si consideri, infatti, che – prescindendo per un momento dalla vicenda qui in esame ed esprimendosi su di un piano più generale – il fatto di pubblicare le “disavventure” (per usare un eufemismo) subite dai clienti di un certo esercizio commerciale costituisce opera sicuramente meritoria, al fine di contrastare, da un lato, possibili operazioni di pubblicità ingannevole e, dall’altro, di scongiurare che altri malcapitati soggetti abbiano a subire gli effetti di comportamenti che (a prescindere, naturalmente, dal carattere doloso o colposo degli stessi) posseggono natura potenzialmente lesiva del patrimonio e dei più o meno sudati risparmi di acquirenti e clienti dei detti esercizi.
Questo sicuro “valore aggiunto” dato dal blog in questione (così come da quelli che svolgono iniziative analoghe) va tutelato e protetto. Esso, certo, deve contemperarsi con il divieto di diffamare l’attività commerciale (così come ogni altra attività o persona umana!): ma una possibile diffamazione non può e non deve certo essere semplicisticamente individuata in ogni critica, specie quando (come nel caso in esame) la critica ha un qualche fondamento (e, nella specie, ben più di questo!) nella realtà dei fatti. Se così si facesse, si presterebbe mano alla certo non commendevole iniziativa di chi intende, invece, puramente e semplicemente, zittire “fastidiosi” whistleblowers, la cui funzione sociale non va, invece, trascurata.
Funzione sociale, si badi, cui si accompagna inevitabilmente una fondamentale funzione economica: perché un’economia sana deve per forza di cose, nell’anno 2021, essere un’economia che si basa su comportamenti commerciali trasparenti, adamantini, corretti e in grado di generare un circolo virtuoso di concorrenza leale, veramente posta al servizio del cliente.
Le considerazioni in diritto (ricavate, per l’appunto, dalla giurisprudenza di legittimità) e in fatto di cui sopra posseggono carattere assorbente rispetto a tutti i temi qui in discussione e debbono, anche ad avviso di questo Tribunale civile, condurre al rigetto delle domande di parte attrice.
Sia ulteriormente consentito aggiungere che pure condivisibile, infine, appare il rilievo di parte convenuta, ad avviso della quale non si riesce a comprendere perché mai la parte attrice si rivolga al XXX e non agli autori del post o ai soggetti che hanno commentato gli stessi, tanto più che è la stessa parte attrice a confessare (cfr. pag. 9 punto 23 della citazione) che la YYY non si duole dei post, in quanto rientranti nelle recensioni negative, e neppure ne contesta la veridicità ma si duole dei messaggi susseguenti ai post.
Passando poi alle questioni sollevate relativamente alla vicenda concernente la ZZZ, va approvato il rilievo per cui il convenuto appare estraneo alla “guerra commerciale” dall’attrice descritta.
Risulta agli atti che il XXX continua a svolgere la sua attività di rivenditore di auto usate attraverso la società che gestisce con il fratello denominata XXXX.
Nessuna prova è agli atti su di un’intesa (in quali esatti termini, tra l’altro?) fra il XXXe la ZZZ, anche perché risulta agli atti che il (…), socio di minoranza della società denominata “(…)” s.r.l., in qualità di dottore commercialista iscritto all’albo dei commercialisti di Torino ricopre incarichi da sindaco di molteplici società, come naturale per un qualsiasi commercialista.
Inutile dire che neppure tali elementi possono rilevare sul carattere diffamatorio o meno dell’attività ascritta al XXX.
Ad avviso di questo Tribunale non esistono elementi per non riprendere e confermare le valutazioni espresse in sede penale da questo stesso Organo Giudicante (in quella specie ed occasione, in persona del G.I.P.), testualmente come segue:
(…) Quanto sopra, a maggior ragione, ove si consideri che le prove orali dedotte dalla parte attrice non appaiono minimamente in grado di fornire la prova mancante in sede penale e il cui onere gravava interamente sulla attrice.
Non rimarrà pertanto che procedere al rigetto delle domande tutte di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014.
La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., così come modificato dall’art. 33, l. 353/90.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis;
RESPINGE le domande tutte proposte dall’attore nei confronti della
parte convenuta nel corso del presente processo;
CONDANNA parte attrice al rimborso in favore della parte delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Torino il giorno 18 gennaio 2022.
La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.