A tenore dell’art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che abbiano arrecato pregiudizio alle proprie ragioni sempre che, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito ed a titolo gratuito, il debitore conoscesse il pregiudizio stesso. Nello specifico, l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale è considerato, a titolo gratuito sicché ai fini dell’accoglimento dell’azione pauliana è sufficiente che ricorra il requisito della sussistenza di una ragione di credito, dell’eventus damni in pregiudizio del creditore nonché della consapevolezza nel debitore del pregiudizio arrecato.
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Tribunale|Latina|Sezione 1|Civile|Sentenza|20 giugno 2022| n. 1292
Data udienza 20 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1239/2020 promossa
da
(…) S.p.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PE.PA. e dell’avv. BA.CO. (…) VIA (…) GENOVA;, elettivamente domiciliato in VIA (…) LATINA presso il difensore avv. PE.PA.
ATTORE/I
contro
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BI.MA., elettivamente domiciliato in VIA (…) 04019 TERRACINA presso il difensore avv. BI.MA.
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BI.MA., elettivamente domiciliato in VIA (…) 04019 TERRACINA presso il difensore avv. BI.MA.
CONVENUTO/I
Oggetto: revocatoria ordinaria
IN FATTO
Con atto di citazione la (…) S.p.A. premesso che (…) e (…) avevano, per atto del Notaio (…) del 19-03-2015, costituito in fondo patrimoniale la quota di 11/12 dell’abitazione sita in Terracina Via (…), piano terra, la quota di1/4 degli immobili siti in Terracina Via (…) s.n.c. nonché la residua quota di 1/12 dell’abitazione sita in Terracina Via (…), piano terra;
che successivamente, per atto del Notaio (…) del 04-11-2015, la (…), con l’assenso dello (…), aveva venduto la quota di 1/4 dei fabbricati siti in Via (…) 58 di Terracina a (…);
che aveva ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo in danno dei coniugi (…)-(…) per cui pendeva ancora l’opposizione, conveniva i suddetti in giudizio, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (…), affinché fosse dichiarato inefficace nei propri l’atto di costituzione del fondo patrimoniale del 19-03-2015.
Costituendosi i convenuti eccepivano la parziale inammissibilità della domanda per essere, parte dei beni, stati alienati nonché la sua infondatezza nel merito in carenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., concludendo in conformità.
Sulle conclusioni rassegnate, quindi, all’udienza del 15-03-2022, la causa era definitivamente decisa in data 20-06-2022.
IN DIRITTO
A tenore dell’art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che abbiano arrecato pregiudizio alle proprie ragioni sempre che, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito ed a titolo gratuito, il debitore conoscesse il pregiudizio stesso.
Nello specifico, l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale è considerato, per consolidata giurisprudenza di legittimità, a titolo gratuito (conforme Cass. 966/2007; Cass. ord. 29298/2017) sicché ai fini dell’accoglimento dell’azione pauliana è sufficiente che ricorra il requisito della sussistenza di una ragione di credito, dell’eventus damni in pregiudizio del creditore nonché della consapevolezza nel debitore del pregiudizio arrecato.
Altresì, ai fini del presupposto della sussistenza del credito, la Suprema Corte è da tempo orientata nell’accoglierne una nozione lata, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, ben potendo anche un credito eventuale in quanto litigioso, determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. 5619/2016; Cass. ord. 3369/2019).
Conseguentemente il credito consacrato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, pur oggetto d’opposizione peraltro successivamente rigettata, è senz’altro idoneo a rappresentare la condizione richiesta dalla norma in oggetto.
Ma già in precedenza, all’atto del pagamento della somma di Euro 114.888,08 da parte di (…) in adempimento della polizza fideiussoria stipulata nell’interesse di (…) S.r.l. ed in favore di (…) S.p.A. (o (…) spa), può considerarsi sorta la legittima aspettativa della ragione creditoria che, in ogni caso, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, legittima l’attrice all’esperimento dell’azione revocatoria.
In particolare il Supremo Collegio nella già citata sentenza 966/2007 addirittura anticipa, nel caso di negozio costitutivo di fondo patrimoniale, all’assunzione della garanzia fideiussoria, e quindi al 31-05-2013, il sorgere del diritto di credito sicché ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, c.d. scientia damni, la cui prova può essere fornita anche con presunzioni e senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).
Quanto all’eventus damni, a concretare lo stesso è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore renda anche solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (Cass. 7262/2000) concretando tale requisito anche la “mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (Cass. 966/2007).
Nella specie la costituzione in fondo patrimoniale dei diritti di 12/12 della casa di abitazione familiare di Via (…) 49 nonché della quota di un 1/4 di ulteriori fabbricati e di un terreno di circa 5.000 mq, siti in Via (…) 58, configura un evidente danno al futuro soddisfacimento delle ragioni del creditore, diminuendo significativamente, per il vincolo sancito dall’art. 170 c.c., la garanzia patrimoniale generica in favore del creditore.
Né di tale pregiudizio, con ogni verosimiglianza, possono presumibilmente ritenersi inconsapevoli i convenuti a fronte di un tal cospicuo conferimento di beni.
Ad abundantiam la qualità di coniugi dei convenuti ed il successivo trasferimento di parte dei beni conferiti nel fondo ad un terzo, avvenuto dopo solo sei mesi dal negozio costitutivo, rende addirittura presumibile la dolosa preordinazione dell’atto ad incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, essendone risultato significativamente eliso, o meglio eluso, il fine precipuo del fondo di soddisfare i bisogni della famiglia.
Ogni contestazione, poi, relativa al merito della garanzia fideiussoria, ed in particolare sull’escutibilità della relativa polizza, è superata dal titolo giudiziario rappresentato dal provvedimento monitorio emesso nei confronti dei convenuti a fronte del pagamento effettuato da (…) in favore di (…) S.p.A. (o (…) spa).
Quanto all’eccepita parziale inammissibilità della domanda in relazione ai beni oggetto dell’alienazione a (…) per atto del Notaio (…) del 04-11-2015, permane comunque l’interesse giuridico alla pronunzia anche relativamente ad essi.
Stante, infatti, il concorrente esperimento di separata azione revocatoria avverso l’atto di compravendita, l’eventuale pronunzia d’accoglimento potrebbe solo dichiarare l’inefficacia dell’atto di trasferimento nei confronti dell’attrice, con la conseguenza che in ogni caso i beni ritornerebbero a far parte del fondo patrimoniale la cui opponibilità a sé l’attrice ha inteso appunto contestare con la presente domanda.
Merita, pertanto, integrale accoglimento la domanda revocatoria con conforme statuizione in danno dei convenuti sulle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione del valore del credito vantato dall’attrice e pari ad Euro 114.888,08.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l’inefficacia nei confronti di (…) S.p.A. della costituzione del fondo patrimoniale per atto del Notaio (…) del 19-03-2015;
condanna (…) e (…), in solido, alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, liquida in favore di (…) S.p.A. in Euro 10.000,00 per compensi ed in Euro 817,71 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
Così deciso in Latina il 20 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
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