L’art. 149 D. Lvo n. 209/2005, che disciplina la procedura di indennizzo diretto, prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Trattasi della c.d. “procedura di indennizzo diretto” che si applica qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1) collisione tra due veicoli a motore;
2) i veicoli coinvolti siano entrambi identificati e regolarmente assicurati per la r.c.a.;
3) i veicoli siano immatricolati in Italia e il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
Ciò posto, la norma in questione lascia aperti tutta una serie di interrogativi, a cui nel presente scritto si cercherà di dare una breve risposta.
Le questioni che si intende affrontare in tale scritto sono:
1. l’art. 149 pone in capo al danneggiato un vero e proprio obbligo di attivare la procedura di indennizzo diretto ovvero una mera facoltà?
2. nell’eventuale giudizio promosso contro la compagnia di assicurazione il responsabile civile è litisconsorte necessario nella procedura di indennzzo diretto?
Il primo quesito, è stato risolto con un ormai datato intervento della Corte Costituzionale, la quale con la Sentenza n.180/2009, ha chiarito la portata della previsione normativa che disciplina la procedura di indennizzo diretto.
Infatti nel citato arresto, testualmente è scritto: “il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l’introduzione, con l’art. 18 della legge 24/12/1969, n. 990, dell’azione diretta contro l’assicuratore non elideva l’ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 c.c.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11/6/2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell’azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l’introduzione di un’ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l’azione di responsabilità civile.”
Viene, quindi, affermato, il carattere alternativo, e non esclusivo, della procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 D. Lvo n. 209/2005.
Tale carattere alternativo, viene confermato anche in ordine alle diverse fasi della procedura risarcitoria, ovvero quella di natura stragiudiziale e quella di natura giudiziaria, come recentemente affermato dal Tribunale Cassino, con la Sentenza 19 luglio 2016, n. 1002, in cui testualmente è scritto: “In tema di sinistri stradali il danneggiato è libero di scegliere, nella fase stragiudiziale, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie, in termini di concorrenza, nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici mentre, nella fase giudiziale può agire alternativamente, nei confronti dell’una o dell’altra. L’azione diretta nei confronti della propria compagnia assicuratrice è in rapporto di alternatività con l’azione ordinaria di responsabilità civile ma l’una non esclude la possibilità di ricorrere all’altra, pena la violazione delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo. Ne consegue che il danneggiato può agire, ai fini risarcitori, nei confronti della propria assicurazione, in sede stragiudiziale e, ove fallisce la trattativa, è libero di introdurre il giudizio con la procedura che ritenga più proficua per il raggiungimento del risarcimento cui aspiri.”
Ad ogni modo la facoltà di scelta del danneggiato, derivante dal carattere alternativo della procedura di indennizzo diretto, si estingue al momento in cui quest’ultimo agisce in giudizio, “consumando” quindi per tale ragione la propria facoltà di scelta, come recentemente affermato da Tribunale Milano con la Sentenza 15 novembre 2016, n. 12570, in cui si legge: “In materia di risarcimento danni da sinistro stradale, il ricorso all’azione di cui all’art. 149, D.Lgs. n. 209 del 2005 integra una facoltà dell’assicurato e, quindi, un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno. Ciò, tuttavia, non comporta che le diverse azioni siano cumulabili, né che possano essere proposte in fasi successive. La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere, infatti, intesa nel senso che il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione o di quella del responsabile civile, consuma in tal modo ed in ogni caso il suo potere di scelta.”
In merito al secondo quesito, l’art. 145 D. Lvo n. 209/2005, che, al comma 2, disciplina la proponibilità dell’azione di risarcimento, stabilisce che: “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”
Tale norma, nulla dice in ordine alla necessità di evocare in giudizio il presunto responsabile civile del danno.
L’ultimo arresto della Corte di Cassazione, avvenuto con Ordinanza n. 9276/2017 [1] lascia ampiamente aperta tale questione, quindi soprattutto alla luce di ciò, si sono andati formando due orientamenti di merito.
Il primo di essi, ritiene unico legittimato passivo l’assicuratore del danneggiato, e si contrappone ad all’altro, secondo il quale, si ritiene il responsabile civile litisconsorte nell’ipotesi della procedura di indennizzo diretto.
Ciò posto, va evidenziato che a livello normativo, la necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del D. Lvo. n. 209/2005, norma che però disciplina l’azione nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”, con ciò dovrebbe dedursi che il responsabile del danno non è litisconsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 e quindi aderire al primo dei due orientamenti citati.
Ciò posto, il quesito in esame sembra essere stato risolto con Ordinanza n. 21896 Corte di Cassazione del 20 settembre 2017, in cui viene affermato il seguente principio di diritto: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile“.
Principio quest’ultimo ribadito e meglio precisato successivamente anche dalle seguenti Sentenze di legittimità:
Cassazione n. 9188/2018, secondo cui “L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non e’ diversa da quella regolata dall’articolo 144 cit.; ne da’ conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilita’ che l’articolo 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si e’ detto in precedenza”. Alla luce di tale premessa, il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilita’, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, comma 3)”;
Cassazione n. 15404/2018 ; in base alla quale: “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, stesso decreto“.
Cassazione n. 21387/2018, in testualmente è scritto: “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, dello stesso decreto” in quanto il responsabile civile rimane soggetto all’eventuale rivalsa interna”;
Per completezza espositiva, si ricorda che: “in tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex articolo 2054 c.c., con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l’utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità’ di vietarne la circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 23 (“ratione temporis” applicabile), è esclusivamente il “lessee” (utilizzatore) e non il “lessor” (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente, ne’ assume rilievo che l’utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni di leasing.” (Così, Cassazione n. 23463/2018)
[1] Corte di Cassazione, Ordinanza 11 aprile 2017, n. 9276: “[omiss], infatti, a prescindere dalla natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio disposto nei confronti del danneggiante [omiss].”