La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione, a norma dell’art 726 cod. civ., deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione stessa. La scelta del criterio tecnico da adottare per determinare il valore dei beni che formano oggetto della divisione rientra nel potere esclusivo del giudice del merito, salvo il limite di una motivazione adeguata e scevra da vizi logici.
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Tribunale|Palermo|Sezione 2|Civile|Sentenza|14 luglio 2022| n. 3149
Data udienza 14 luglio 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
– SEZIONE SECONDA CIVILE –
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice monocratico Cristina Denaro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17784 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2014, vertente
TRA
(…), nata (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Palermo via (…), presso lo studio dell’Avv.to Ma.Ma., che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione,
attrice
E
(…), nata (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Carini, via (…) presso lo studio dell’Avv.to Vi.Ra., che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
E
(…), nato (…) (C.F. (…)) e (…), nato (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliati in Terrasini, via (…), presso lo studio dell’Avv.to Pa.Mi., che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuti
Oggetto: divisione ereditaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’oggetto del contendere investe la domanda di scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sull’eredità relitta (ab intestato) da (…) (nata a Carini il 6.9.1922 e deceduta in data 4.11.2012) e da (…) (nato a Carini il 9.8.1917 e deceduto il 16.4.2013), rispettivamente madre e padre dell’attrice e dei convenuti.
L’attrice (…) nella specie, dopo avere premesso di essere erede legittima unitamente ai fratelli (…) e (…) e alla sorella (…) della comune madre (…) e del comune padre (…), ha chiesto disporsi la divisione del compendio relitto dai genitori, precisando di avere esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, a cui i germani non avevano partecipato (senza addurre un giustificato motivo).
Con comparsa di costituzione depositata il 25.5.2015, si costituiva in giudizio (…) aderendo alla domanda di divisione e chiedendo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della massa pari a euro 907,00.
Con comparsa di costituzione depositata il 29 maggio 2015 si costituivano in giudizio (…) e (…) (…) non opponendosi alla divisione e precisando di non avere partecipato alla mediazione in quanto residenti all’estero.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e C.t.u., la causa perveniva all’udienza del 23 maggio 2022, ove veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale in atti.
Come è noto, la domanda di divisione all’esame del Tribunale costituisce esercizio del diritto potestativo di cui agli artt. 713 e 1111 c.c., ed è diretta allo scioglimento di due distinte comunioni: (i) la comunione ereditaria costituitasi in morte di (…); (ii) la comunione ereditaria costituitasi in morte di (…).
Giova premettere che parte attrice ha chiesto procedersi “scioglimento della comunione ereditaria” e la “divisione secondo le singole quote”, manifestando così sebbene implicitamente la volontà di provvedere alla divisione unitaria delle masse plurime; le altre parti nulla hanno opposto ma anzi si sono associati a detta richiesta.
Sempre in via preliminare occorre premettere che in assenza di disposizioni testamentarie, la successione di (…) e (…) resta disciplinata dalle pertinenti norme codicistiche, ossia dall’art. 581 c.c., sicché va dichiarato che l’eredità della prima si è devoluta in favore del coniuge e dei 4 figli, che l’eredita di (…) si è devoluta in favore dei 4 figli nella misura di 1/4 ciascuno.
Ora, la massa ereditaria da dividere risulta costituta (come da relazione notarile versata in atti) da:
1) immobile sito in Carini, via (…) n 21 id. al foglio MU map. (…) (appartenente giusta titoli per quota di 6/9 a (…) e per quota di 3/9 alla (…));
2) immobile sino in Carini, Cortile (…), id. al catasto al Foglio MU (…) (prima sub 2) appartenente per metà ciascuno a (…) e (…);
3) casa rurale ubicata in Carini Cortile (…) al Piano terra id. al catasto al foglio MU map. (…);
4) casa rurale ubicata in Carini Cortile 33 n 14 al Piano terra id. al catasto al foglio MU map. (…) e (…) sub 2;
5) magazzino ubicato in Carini Cortile (…) id al catasto al foglio MU map. (…) sub 3 (oggi mappale graffati (…) sub 1, (…) sub 1, (…) sub 4);
6) casa in Carini via (…) Piano S1 id al catasto al foglio MU mappale (…);
7) casa in Carini, via (…) Piano terra id al catasto al foglio MU mappale (…);
8) terreno ubicato in Carini, c.da (…) al foglio 25 p.lla (…);
9) terreno ubicato in Carini, c.da (…), identificato al catasto al foglio (…) (erroneamente indicata nella nota di trascrizione delle denuncia di successione come p.lla (…) per altro appartenete a (…) per quota di 1/3 in luogo dell’intera proprietà);
10) quota di 1/3 del terreno sito in Carini c.da (…) id. al catasto al foglio (…) (erroneamente indicata nella nota di trascrizione delle denuncia di successione come p.lla (…) per altro appartenete a (…) per quota di 1/4 in luogo della corretta quota di 1/3);
11) 1/9 del terreno sito in Carini, c.da (…) identificato al catasto al foglio (…) p.lla (…);
12) 1/15 del terreno sito in Carini c.da (…) id. al catasto al foglio (…).
In ordine alla stima dei cespiti si rimanda, in assenza di alcuna contestazione sul punto, alla relazione del CTU del 28.2.2018, evidenziando in sintesi che:
I) l’immobile sito in Carini, via (…) id. al foglio MU map. (…) è stato stimato in euro 18.000,00;
2) l’immobile sino in Carine Cortile 33 n 27 id. al catasto al Foglio MU (…) (prima sub 2) è stato stimato in euro 14.500,00;
3) casa rurale ubicata in Carini Cortile 33 al Piano terra id. al catasto al foglio MU map. (…); casa rurale ubicata in Carini, Cortile 33 n 14 al Piano terra id. al catasto al foglio MU map. Graffato (…) e (…) sub 2 ; magazzino ubicato in Carini Cortile (…) id al catasto al foglio MU mapp. (…) sub 3 (oggi mappale graffato (…) sub 1, (…) sub 1 (…) sub 4) sono stati stimati complessivamente in euro 118.500,00;
6) la casa in Carini via (…) Piano S1 id al catasto al foglio MU mappale (…) è stato stimato in euro 14.300,00;
7) la casa in Carini via (…) Piano terra id. al catasto al foglio MU mappale (…) è stato stimato in euro 8.600,00;
8) il terreno ubicato in Carini c.da (…) al foglio (…) p.lla (…) è stato stimato in euro 22.625,00;
9) il terreno ubicato in Carini, c.da (…), identificato al catasto al foglio (…), è stato stimato in euro 36.225,00;
10) quota di 1/3 del terreno sito in Carini c. da (…) id al catasto al foglio (…) è stato stimato in euro 35.640,00 (appartenente per quota di un terzo del valore di euro 11.880,00);
II) il terreno sito in Carini c.da (…) identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…) è stato stimato in euro 5.882,50 (appartenente per quota di un nono del valore di 653,61);
12) terreno sito in Carini c.da (…) id. al catasto al foglio (…) è stato stimato in euro 13.080,00 (appartenente per quota di un quindicesimo del valore di 872,00).
Su tale massa ciascuno coerede vanta una quota di 1/4.
Va precisato che gli immobili da dividere non sono affette da abusi edilizi ostativi alla divisione essendo stati edificati prima del 1967; le uniche irregolarità riscontrate – con esclusivo riguardo alla casa rurale del piano terra Cortile 33 n 27 id al catasto al MU p.lla (…) e casa rurale Cortile (…) id al MU p.lla (…) sub 1 – attengono alla attengono all’ampliamento e variazione di destinazione di uso da garage a abitazione regolarizzabili mediate Scia ex lettera g – e non ostano, quindi, alla divisibilità del bene (cfr. relazione del 4.8.21 e 8.3.22).
Va pure precisato che non sono state riscontate difformità catastali (cfr. relazione dell’8.3.22).
Ciò posto, deve rilevarsi, in merito al quomodo della divisione, che il CTU, con valutazione del tutto condivisibile, ha evidenziato che gli immobili non sono comodamente divisibili stante che “trattasi di immobili aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche diverse tra loro e dunque non omogenei” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21178 del 05/11/2004 “in tema di divisione., è con figurabile la non comoda divisibilità degli immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 720 cod. civ., qualora, in relazione alla struttura del bene e al numero dei condividenti, non sia possibile procedere alla omogenea divisione prevista dall’art. 718 cod. civ., essendo all’uopo sufficiente che anche nei confronti di uno solo dei condividenti tale omogeneità non sia realizzabile”).
A ciò si aggiunga che neppure la valutazione di non comoda divisibilità dei beni relitti è stata contraddetta dalle parti, le quali, implicitamente condividendo le valutazioni dell’ausiliario, non hanno mosso, sul tema, alcun tipo di contestazione o di osservazione.
Esclusa la possibilità di procedere ad una divisione in natura dei cespiti in oggetto, va, inoltre, precisato che nessuno delle parti ha chiesto la assegnazione degli immobili ma tutti hanno concordemente chiesto che la divisione avvenisse mediante vendita.
Pertanto, poiché nessuna delle parti in lite ha utilmente formulato istanza di attribuzione dei beni relittio (non comodamente divisibile in natura), si impone quale unica modalità divisionale la vendita all’incanto dei cespiti, per poter distribuire il ricavato tra le parti nella misura di 1/4 ciascuno.
Avuto riguardo alla ratio ricavabile dall’art. 791, ult. co. c.p.c. ed in applicazione analogica della medesima disposizione, al materiale compimento delle operazioni di vendita potrà farsi luogo (anche attraverso delega ad un professionista) a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, allorché ognuna delle parti potrà darvi impulso attraverso la presentazione di apposita istanza, previa regolarizzazione degli aspetti urbanistici su menzionati.
Da ultimo, giova osservare che, per giurisprudenza consolidata, la stima dei beni da dividere deve effettuarsi, al momento della divisione, in base al loro valore venale, cioè di mercato (per tutte, Cass. n. 6035.1980: “La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione, a norma dell’art 726 cod. civ., deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione stessa. La scelta del criterio tecnico da adottare per determinare il valore dei beni che formano oggetto della divisione rientra nel potere esclusivo del giudice del merito, salvo il limite di una motivazione adeguata e scevra da vizi logici”); nel caso di specie, tuttavia, si ritiene di non dover rivalutare la stima alla data odierna, in considerazione del non considerevole lasso di tempo trascorso dalle operazioni estimative e della notoria stasi del mercato immobiliare in concomitanza della grave crisi economica che il nostro Paese ha attraversato, fattori questi che inducono ad escludere la sussistenza di un apprezzabile mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello determinato dal CTU, tenuto anche conto che nessuna delle parti ha dedotto un diverso stato delle cose, allegando un’asserita lievitazione (o, all’opposto, diminuzione) del prezzo di mercato del bene intervenute successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali.
Riguardo alla domanda della convenuta (…) diretta ad ottenere il rimborso delle spese anticipate nell’interesse di tutti i coeredi, è emerso, sulla scorta delle deposizioni assunte (cfr. dep. (…) e (…) verbale udienza del 9.2.17), che la (…) ha anticipato per intero le spese connesse alla messa in sicurezza dell’immobile ubicato in Carini, Cortile 33, per un totale di Euro 907,00.
Trattandosi di poste rientranti nella nozione di “pesi ereditari”, esse devono essere sostenute pro quota da tutti i coeredi, con la conseguenza che coloro i quali hanno affrontato per intero le relative spese hanno diritto al rimborso nei confronti degli altri obbligati (sul punto, v., tra le altre, Cass. n°28.2002: “Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi” (conf. Cass. n. 1994.2016).
Ne consegue che (…) ha diritto di ottenere da (…), (…) e (…) l’importo di Euro 226,75 ciascuno (Euro 907,00:4), sicché è in tale misura che i predetti convenuti devono essere condannati al rimborso in favore dell’attrice.
Avuto riguardo all’oggetto e all’esito della divisione in parola alla condotta processuale delle parti che hanno aderito alla domanda di divisione, si ritiene di compensare integralmente le spese della lite divisionale tra i condividenti (argom. dalla longeva ma efficace Cass. n. 1063.1965:
“Le regole generali in materia di condanna alle spese processuali o di compensazione delle stesse tra le parti non sono applicabili nei procedimenti di divisione. Per le spese relative a tali procedimenti in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell’interesse comune di tutti i condividenti, vige la diversa regola che esse debbono gravare sempre sulla massa, restando, peraltro, salva l’applicazione delle regole generali solo per le spese di quegli altri atti che non ineriscono direttamente alla divisione, essendo riferibili, invece, ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti litiganti”, l’orientamento trova conferma nella giurisprudenza successiva: cfr., exmultis, Cass. n. 698.1976; Cass. n. 3083.2006).
Va rigettata la domanda di condanna dei convenuti al versamento in favore dello Stato dell’importo corrispondente al ex art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010, posto che i convenuti hanno giustificato la loro mancata partecipazione alla mediazione rappresentando sia di risiedere all’estero ((…) e (…)) che la pendenza di tentativi di addivenire ad una divisione estragiudiziale attraverso la nomina di un tecnico.
Le spese della disposta c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico di tutti i condividenti, in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione nei rapporti interni e in solido in quelli esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
– dichiara aperta la successione di (…), deceduta il 4 novembre 2012, accertando che l’eredità della de cuius si è devoluta ab intestato nella misura
– di 1/3 in favore di (…)
1/6 in favore di (…);
1/6 in favore di (…);
1/6 in favore di (…);
1/6 in favore di (…).
– dichiara aperta la successione di (…), deceduto in data 16 aprile 2013, accertando che l’eredità del de cuius si è devoluta ab intestato nella misura di:
– 1/4 in favore di (…);
– 1/4 in favore di (…);
– 1/4 in favore di (…);
– 1/4 in favore di (…).
– accerta e dichiara che l’eredità di (…) e (…) è costituita:
1) immobile sito in Carini, via (…) n 21 id. al foglio MU map. (…) ;
2) immobile sino in Carini Cortile 33 n 27 id al catasto al Foglio MU (…) (prima sub 2);
3) casa rurale ubicata in Carini Cortile 33 al Piano terra id. al catasto al foglio MU map. (…);
4) casa rurale ubicata in Carini Cortile 33 n 14 al Piano terra id. al catasto al foglio MU map. graffati (…) e (…) sub 2;
5) magazzino ubicato in Carini Cortile 33 n. 29 id al catasto al foglio MU map. (…) sub 3 (oggi mappali graffati (…) sub 1, (…) sub 1, (…) sub 4);
6) casa in Carini via (…) Piano S1 id al catasto al foglio MU mappale (…);
7) casa in Carini via (…) Piano terra id al catasto al foglio MU mappale (…);
8) terreno ubicato in Carini c.da (…) id. al foglio (…) p.lla (…);
9) terreno ubicato in Carini, c.da (…), identificato al catasto al foglio (…) (erroneamente indicata nella nota di trascrizione delle denuncia di successione come p.lla (…) per altro appartenete a (…) per quota di 1/3 in luogo dell’intera proprietà);
10) quota di 1/3 del terreno sito in Carini c.da (…) id. al catasto al foglio (…) (erroneamente indicata nella nota di trascrizione delle denuncia di successione come p.lla (…) per altro appartenete a (…) per quota di 1/4 in luogo della corretta quota di 1/3);
11) 1/9 del terreno sito in Carini c.da (…) identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…);
12) 1/15 del terreno sito in Carini c.da (…) id. al catasto al foglio (…), p.lla (…);
– attesa l’assenza di istanze di attribuzione dei condividenti e vista l’indivisibilità del cespite relitto (in comproprietà, nella misura di 1/4 ciascuno), dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili di cui sopra mediante vendita all’incanto, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza, previa regolarizzazione dei profili urbanistici evidenziati in narrativa;
– condanna (…), (…) e (…) a corrispondere, in favore di (…) ed a titolo di rimborso spese ereditarie, l’importo di Euro 226,75 ciascuno;
– dichiara le spese di lite (connesse al giudizio di divisione) interamente compensate tra i condividenti;
– pone definitivamente le spese della consulenza tecnica, già liquidate come da separato decreto, a carico di tutti i condividenti, in misura corrispondente alle rispettive quote di compartecipazione nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni;
– rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Palermo il 14 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.
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