La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, le conseguenze scaturenti dalla natura contrattuale della responsabilità sanitaria sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l’inadempimento del professionista, che consiste nell’aggravamento della situazione patologica del paziente o nell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la dimostrazione dell’assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull’attore l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore.

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Tribunale|Napoli|Sezione 8|Civile|Sentenza|21 luglio 2022| n. 7339

Data udienza 21 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

-OTTAVA SEZIONE CIVILE-

In persona del Giudice monocratico dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 26832/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, avente ad OGGETTO: la responsabilità professionale e vertente

TRA

(…), nata a Napoli il (…) (C.F. (…)) elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell’Avv. (…), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione;

-ATTRICE-

CONTRO

(…), nato a Napoli il (…) (C.F. (…)) elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell’Avv. (…), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTO-

NONCHE’ CONTRO

(…) S.R.L. con sede in Napoli alla Via (…) in persona del legale rappresentante p.t. (…) elettivamente domiciliata in FRATTAMAGGIORE presso lo studio dell’Avv. (…) da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; -CONVENUTA-

NONCHE’ CONTRO

(…) S.R.L. con sede in Napoli alla Via (…) nella persona del suo rappresentante p.t. (…) elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell’Avv. (…), da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTA-

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI -MONALDI-COTUGNO-CTO con sede in Napoli al VIALE COLLI AMINEI n.21 (C.F./P.IVA 06798201213) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dott. (…), rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione n. 302 del 17/04/2020 e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. (…) e con la stessa elettivamente domiciliata in SOMMA VESUVIANA (NA) alla VIA (…);

-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-

CONCLUSIONI

All’udienza del 7.4.2022 tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente

MOTIVI DELLA DECISIONE

(…) ha convenuto in giudizio il dott. (…), la (…) s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. e la (…) s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accertare la responsabilità professionale del dott. (…) e per l’effetto condannarlo al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi a seguito degli interventi chirurgici di mastoplastica additiva e capsulotomia parziale eseguiti dal sanitario odierno convenuto e da quantificarsi in Euro 260.000,00. A fondamento della domanda parte attrice ha esposto quanto segue: che in data 16/04/2012 si era sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica di mastopessi periareolare con mastoplastica additiva presso la (…), studio privato del dott. (…); che l’intervento era l’ultimo di quattro operazioni chirurgiche ad esecuzione del medesimo professionista per ovviare alle complicazioni post operatorie sorte già dalla prima operazione avvenuta presso la (…) s.r.l. in data 31/10/2001; che in seguito subiva altri due interventi di capsulotomia per contrazione capsulare di III grado Becher rispettivamente il 09/03/2005 (per la rimozione di sospette protesi PIP) ed il 22/04/2005; che il Dott. (…) non aveva mai rilasciato, per nessuna delle operazioni eseguite, alcuna certificazione o documentazione sulle protesi impiantate né le strutture in cui si sono stati eseguiti gli interventi hanno reso disponibili le cartelle cliniche relative ai diversi ricoveri nonostante le ripetute richieste; che in data 14/01/2013, ricoverata presso la casa di cura (…) s.p.a., le era stata diagnosticata una reazione capsulare per entrambe le mammelle e perciò era stata subito sottoposta ad intervento di capsulotomia parziale in data 15/01/2013; che, dunque, dalla serie di interventi di chirurgia estetica effettuati, non solo non aveva conseguito il risultato prospettato ma, anzi, le era derivato un deturpamento dell’area trattata tale da ingenerare grave compromissione psicologica della stessa fino all’abbandono di attività ordinarie e di quelle legate alla sfera affettiva.

Si è costituito il dott. (…), il quale preliminarmente ha chiamato in causa, previa autorizzazione, l’AORN -Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi- Cotugno-CTO e, nel merito ha c chiesto il rigetto delle domande a tal fine prospettando: l’insussistenza di qualsiasi lesione personale come risultante dal procedimento penale a carico dello stesso e conclusosi con archiviazione; l’inadempimento dell’onus probandi e del conseguente onere di allegazione relativo al danno biologico e morale da parte attrice; la corretta esecuzione degli interventi e del rilascio della documentazione medica.

Anche la (…) S.R.L. si è costituita e ha chiesto l’integrale rigetto delle istanze di parte attrice eccependo: l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le eventuali conseguenze occorse alla signora (…) successivamente agli interventi eseguiti tra il 2001 ed il 2005; ha, inoltre, negato che il dott. (…) avesse mai usufruito di alcuno studio privato presso la (…) s.r.l. né avesse mai intrattenuto con detta struttura alcun rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione; ha, quindi, negato la sussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la signora (…) e la (…) srl ed ha richiesto, in caso di riconoscimento di responsabilità professionale, la condanna del solo dott. (…) senza alcun coinvolgimento della struttura; in subordine, ha chiesto la riduzione, in caso di condanna, del quantum risarcitorio.

Pure la (…) S.R.L. si è costituita in giudizio e preliminarmente ha eccepito la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all’art. 163 n. 4 c.p.c.; ha altresì rilevato l’insussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra la signora (…) e la (…) s.r.l.; l’inadempimento dell’onus probandi o circa il nesso eziologico ai fini di una eventuale sussistenza della responsabilità extracontrattuale della struttura e la carenza di legittimazione passiva. Infine, pure l’AORN -Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; l’assenza di copertura assicurativa del dott. (…) e, dunque, l’infondatezza della domanda di garanzia formulata dal professionista.

La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. In particolare, gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, non essendo peraltro contestato – ed essendo documentato – che gli interventi furono eseguiti dal Dott. (…), confermano la natura contrattuale della pretesa in esame. Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, le conseguenze scaturenti dalla natura contrattuale della responsabilità sanitaria sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l’inadempimento del professionista, che consiste nell’aggravamento della situazione patologica del paziente o nell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la dimostrazione dell’assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull’attore l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nel caso di specie, parte attrice, come evidenziato nell’ordinanza dell’1.2.2021, in citazione ha narrato di interventi chirurgici estetici al seno di mastoplastica additiva nell’arco temporale di oltre 12 anni (dal 2001 al 2012), precisando che i danni richiesti attenessero alle sole conseguenze dell’intervento del 12.4.2012 (CFR. atto di citazione pag. 1, par. a) eseguito dal dott. (…) presso la Clinica body care surgery.

Tale precisazione contenuta in citazione impone una prima considerazione in diritto, ovvero l’assenza di domanda risarcitoria per gli ulteriori interventi chirurgici: quello del 31.10.2001 presso la (…) srl; quello del 9.3.2005 sempre presso la (…) srl nonché quello del 22.4.2005, tutti interventi eseguiti dal dott. (…). Di poi, come narrato dalla stessa attrice, costei si è sottoposta ad altri due interventi chirurgici nel 2013 e nel 2016. Posto che la (…) ha limitato la deduzione del danno estetico all’intervento del 16.4.2012, è evidente che non possono essere oggetto di indagine gli ulteriori e pregressi interventi subiti, rispetto ai quali non risulta neppure precisa allegazione di quale sia l’inadempimento contestato e risulta impossibile, in assenza di un accertamento tecnico preventivo eseguito nell’immediatezza dell’intervento contestato, indagare dal punto di vista scientifico eventuali malpractice sanitarie eziologicamente riconducibili al solo intervento qui contestato.

Del resto, non può neppure trascurarsi che ancora successivamente all’intervento del 16.4.2012, la (…) si è sottoposta ad ulteriori due interventi, nel 2013 e nel 2016.

In sostanza, l’assenza di un accertamento tecnico preventivo che fotografasse la condizione dei seni della (…) all’esito dell’intervento contestato, alla luce dei precedenti interventi comunque subiti e considerata l’esecuzione anche di successivi interventi nonché il lungo lasso di tempo trascorso, esclude, a parere di questo Giudice, la possibilità di indagare le eventuali modalità dell’intervento contestato e le sue conseguenze dannose.

Conforta l’impossibilità di giungere ad un giudizio anche solo di probabilità, anche l’esito della perizia svolta in sede di indagini penale su denuncia querela della (…): in essa, infatti, i periti, hanno affermato che la incongruenza del narrato della (…) rispetto alle risultanze documentali (cfr perizia allegato nr. 2 alla produzione di parte attrice, pag. 20) “rende difficile esprimere un chiaro giudizio sul caso” e che, ove confermato quanto dichiarato dalla stessa in denuncia querela, ovvero la circostanza che dopo l’intervento del 2001 si era verificata una complicanza infettiva non vi sarebbe responsabilità del chirurgo (cfr. perizia citata pag. 20); parimenti, nessun profilo di responsabilità viene individuato con riguardo agli interventi del 2005 (9.3. e 22.4.) (cfr. perizia citata pag. 17 e 18).

Ed ancora, proseguono i periti nominati in sede penale, proprio con riferimento all’intervento del 16.4.2012 che, sulla base di quanto annotato in cartella, “in assenza di altri elementi utili (quali foto, esami strumentali, certificazione medica antecedenti l’intervento del 2012) rende impossibile accertare quanto riferito dalla (…) che, al contrario, riferisce di avere sopportato un forte inestetismo per svariati anni” (cfr. perizia citata, pag. 20 e 21). Appare quindi confermato, anche alla luce delle perizie più volte citata come sia impossibile accertare eventuali responsabilità a carico del sanitario per come affermati dalla (…) e non ricavabili da documentazione sanitaria.

La domanda, quindi, in assenza di allegazione e prova del nesso di causalità, allo stato non indagabile neppure a mezzo CTU, va rigettata.

Le spese, tenuto conto del fatto che, comunque, per quanto emerge dalla perizia svolta in sede penale, il risultato estetico ottenuto dalla (…) è comunque di scarso livello, vanno compensate, ravvisandosi gravi motivi.

Il rigetto della domanda attorea assorbe ogni ulteriore questione in punto di domande di manleva e chiamate in garanzia.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

– RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE;

– COMPENSA PER INTERO LE SPESE DI LITE

– Così deciso in NAPOLI, in data 21 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.