in tema di responsabilita’ civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall’obbligo di verificare l’attendibilita’ della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall’autorita’ investigativa o giudiziaria, l’applicabilita’ della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicita’ della notizia al momento della sua divulgazione.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29265

Data udienza 27 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19337/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS)) come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SOC. COOP., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 183/2020 depositata il 04/02/2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palermo accolse la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Dott. (OMISSIS), medico nefrologo, nei confronti del (OMISSIS) s.p.a. e del condirettore della testata (OMISSIS), a riguardo di un articolo dal contenuto diffamatorio apparso il (OMISSIS).

L’articolo era relativo al fatto di essere stato l’attore sottoposto a procedimento penale per un reato di falso, a seguito dell’esposto dei genitori di un bambino che aveva subito un intervento di biopsia dal quale era scaturita la perforazione del colon.

Il risarcimento fu pronunciato perche’ la notizia dell’avvio del procedimento penale per falso, lesiva della reputazione del medico, era risultata infondata.

La sentenza di danni venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Palermo, nella parte suddetta che unicamente qui rileva, l’ha confermata (avendo eliminato solo la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 12 della legge sulla stampa).

Il (OMISSIS) e il (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione in sei motivi, illustrato da memoria.

L’agenzia Ansa, a suo tempo chiamata in causa in manleva dei convenuti sulla base dell’assunto che l’articolo aveva ripreso in maniera testuale un dispaccio della stessa Ansa, ha resistito con controricorso rispetto ai motivi a essa riferita.

(OMISSIS) non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Coi primi quattro mezzi i ricorrenti si dolgono della condanna

al risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa.

Assumono nell’ordine:

(i) la violazione o falsa applicazione degli articoli 51 e 59 c.p., articolo 2043 c.c., articoli 184 e 115 c.p.c., e articolo 335 c.p.p., avendo la corte territoriale errato nel non riconoscere l’esimente putativa nella valutazione del requisito di verita’ della notizia pubblicata sul giornale; questo perche’ i genitori del bambino sottoposto a biopsia avevano effettivamente sporto denuncia contro il primario, sicche’ l’avvio del procedimento penale, in tale situazione, ben poteva ritenersi certo in automatica correlazione con l’articolo 335 c.p.p., che impone al pubblico ministero l’iscrizione del denunciato nel registro degli indagati;

(ii) l’omesso esame di fatto decisivo a proposito della mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado, segnatamente rappresentate dall’acquisizione degli atti di indagine e dei documenti relativi al procedimento penale a carico del (OMISSIS) e della richiesta di informazioni in merito ai reati per i quali il medesimo era stato iscritto nel registro degli indagati;

(iii) la violazione e falsa applicazione degli articoli 1126, 1227, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., e articolo 115 c.p.c., nella parte relativa alla liquidazione del danno su base equitativa senza osservanza delle regole disciplinanti le presunzioni, atteso che la diffusione del (OMISSIS) su scala nazionale, presa a parametro dalla corte d’appello, era stata invece contestata;

(iv) l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato per l’appunto dalla circostanza che il giornale suddetto e’ diffuso solo in ambito regionale.

II. – Coi restanti mezzi i ricorrenti si dolgono del rigetto della loro domanda di garanzia nei confronti dell’Ansa.

A tal riguardo deducono:

(v) la violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 2043, 2055 e 2702 c.c., poiche’ la corte d’appello, affermando che l’Ansa non fosse tenuta a tenere indenne i ricorrenti medesimi dalla perdita economica conseguente alla condanna, aveva mancato di considerare il rapporto contrattuale tra le parti, annoverabile nella fornitura di un “notiziario generale”; rapporto che dunque presupponeva la di lei responsabilita’ qualora fosse stato fornito un notiziario contenente a sua volta notizie false;

(vi) l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto la societa’ editrice del quotidiano aveva depositato, in primo grado, proprio il contratto inter partes, regolarmente sottoscritto, che era diverso dal mero formulario – non sottoscritto – prodotto dall’Ansa e valorizzato, invece, dalla corte d’appello nella parte recante una clausola di esclusione da responsabilita’ per danni derivati da rielaborazione delle notizie diffuse.

III. – La tesi consegnata ai primi due motivi, da esaminare congiuntamente, e’ infondata.

La corte d’appello ha stabilito, con accertamento in fatto non sindacato, che la notizia dell’avvenuta sottoposizione del (OMISSIS) a procedimento penale per il reato di falso non era vera.

La questione e’ quella della esimente putativa.

L’esercizio del diritto di cronaca puo’ ritenersi legittimo quando sia riportata la verita’ (oggettiva o) anche solo putativa della notizia, e secondo la distribuzione degli oneri probatori (articolo 2697 c.c.), una volta provato dall’attore, che assume di essere stato leso da una notizia di stampa, il fatto della pubblicazione diffamatoria, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell’esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verita’ della notizia.

Codesta puo’ atteggiarsi anche in termini di verita’ putativa, ma laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione alla attendibilita’ della fonte da cui la notizia proviene (v. Cass. Sez. 3 n. 12985-22, Cass. Sez. 3 n. 9458-13 e altre conformi).

IV. – I ricorrenti sostengono che l’esimente si sarebbe dovuta apprezzare in ragione del fatto che era comunque vera la circostanza dell’esposto dei genitori contro il primario, con l’accusa di aver fatto firmare loro una liberatoria in bianco; cosicche’ la putativita’ dell’esimente sarebbe stata da associare all’obbligatorieta’ dell’iscrizione nel registro degli indagati quale conseguenza mera dell’esposto.

L’argomentazione non possiede alcun fondamento.

Altro sarebbe stato, infatti, se il (OMISSIS) avesse pubblicato la notizia dell’avvenuta denuncia da parte dei genitori del bambino.

Di contro e’ pacifico che il giornale pubblico’ che il primario era stato sottoposto a procedimento penale per falso perche’ “secondo l’accusa avrebbe fatto firmare ai familiari una liberatoria in bianco” (v. ricorso, pag. 4).

In sostanza la notizia non era quella della semplice denunzia, ma proprio quella specifica dell’avvio del procedimento da parte degli organi inquirenti (l’accusa) per il falso penalmente rilevante.

V. – Ora e’ principio giurisprudenziale consolidato che, in tema di responsabilita’ civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall’obbligo di verificare l’attendibilita’ della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall’autorita’ investigativa o giudiziaria, l’applicabilita’ della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicita’ della notizia al momento della sua divulgazione (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 21969-20).

Non risulta dalla sentenza, ne’ emerge dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, che la notizia della effettiva instaurazione di un procedimento penale contro il (OMISSIS) sia stata sottoposta a minimale verifica; donde e’ inconsistente reclamare la putativita’ in base alla sola circostanza dell’affidamento sulla verosimile iscrizione del nome del (OMISSIS) nel registro degli indagati; affidamento ben vero assai debole finanche nella sua consequenzialita’ immediata, visto che l’iscrizione dipende pur sempre da un vaglio preliminare di verosimiglianza da parte dell’organo inquirente, in ordine al quale non risulta che sia svolta alcuna verifica.

In altri termini, il giornalista ha comunque l’obbligo di controllare l’attendibilita’ della fonte informativa, a meno che non provenga dall’autorita’ investigativa o giudiziaria, e di accertare la verita’ del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa.

Unica eccezione e’ data dalla prova dell’esimente di cui all’articolo 59 c.p., u.c., e cioe’ in definitiva della buona fede.

Ma a tal fine la cosiddetta verita’ putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell’involontarieta’ dell’errore, e quindi dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravita’ della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilita’ di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verita’ dei fatti narrati (cfr. Cass. Sez. 3 n. 2271-05, Cass. Sez. 3 n. 2013805).

Da cio’ la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e l’inammissibilita’ del secondo; il quale ben vero non denunzia alcuna omessa considerazione di fatti storici, ma unicamente la mancata adozione di provvedimenti istruttori (a tipo di acquisizione di atti e richiesta di informazioni) e di mancata ammissione di prova orale.

Tali tipologie di denunzie non sono suscettibili di sostenere il vizio di omesso esame di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, volta che questo si riferisce all’omesso esame di un fatto storico in senso proprio, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

VI. – Il terzo e il quarto motivo, essi pure da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

L’impugnata sentenza ha condiviso la quantificazione del danno operato dal primo giudizio in base alla rilevanza della notizia non veritiera, coinvolgente un professionista noto quale specialista e accademico, e al fatto della diffusivita’ del giornale che l’aveva propalata, “tra i piu’ longevi e rinomati quotidiani regionali che gode, tuttavia, anche di una significativa diffusione nazionale”.

In questo senso, sia pure sinteticamente, la corte d’appello ha spiegato in modo plausibile e congruo perche’ la risultante dell’esercizio del potere equitativo andava confermata. E lo ha fatto non limitandosi a richiamare i criteri utilizzati (v. per un richiamo al rigore motivazionale Cass. Sez. 3 n. 16908-18), ma precisando, in fattispecie di diffamazione, in qual senso l’importo liquidato fosse conforme ai criteri medesimi alla luce delle peculiarita’ del caso concreto.

La critica in ordine al fatto di avere la sentenza dato per scontata la diffusione del quotidiano al di la’ della regione siciliana, oltre a implicare una distinta ricostruzione di merito, e’ illogica. Va tenuto conto che la diffusione in forma telematica di ogni quotidiano – sulla quale la censura fa leva onde sostenere i riflessi negativi di testate concorrenti, locali e nazionali – e’ predicabile anche per il (OMISSIS), e consente di superare i confini caratteristici di qualunque testata locale.

Resta dunque indimostrata, e in ogni caso attiene al merito, la circostanza della progressiva riduzione del margine di diffusione della testata medesima a fronte di quanto di diverso sostenuto dalla corte territoriale.

VII. – Vanno disattesi anche gli ultimi due motivi di ricorso, entrambi relativi al rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti dell’Ansa e per tale ragione da esaminare congiuntamente.

Tutta l’argomentazione che li sottende e’ incentrata sul rilievo che il rapporto contrattuale inter partes, regolato da un contratto di fornitura di un notiziario generale senza clausole di esonero da responsabilita’, presupponeva la responsabilita’ dell’Ansa per aver diramato il dispaccio poi tradotto dal (OMISSIS) nell’articolo in questione; mentre la corte d’appello avrebbe valorizzato un mero formulario, prodotto dall’Ansa ma non sottoscritto dalla rappresentanza della societa’ editrice del (OMISSIS), contenente la clausola di esonero per danni causati dalla rielaborazione delle notizie.

Sennonche’ l’impugnata sentenza ha messo in rilievo che la domanda di garanzia era stata formulata in correlazione sol supposto inadempimento dell’obbligo di buona fede dell’Ansa, da associare alla mancata sottoposizione a controllo della veridicita’ dell’informazione anche da parte sua, prima di diffonderla. E sempre la sentenza ha chiarito che nell’articolo apparso sul giornale era stato omesso ogni riferimento alla provenienza della notizia dall’Ansa.

Tali elementi di fatto sono decisivi per rigettare la tesi dei ricorrenti.

Resta invero decisivo che il (OMISSIS) abbia pubblicato un articolo dal contenuto diffamatorio sulla scorta di una determinazione propria, senza svolgere sulla notizia quel doveroso controllo che gli si imponeva in forza dei superiori principi.

Tale circostanza elide il nesso causale con l’attivita’ eventualmente imputabile all’Ansa, nel senso di tradurre codesta a semplice occasione di un illecito civile direttamente ascrivibile alla testata giornalistica che ha pubblicato l’articolo.

Dunque non consente di affermare, sotto nessun punto di vista, che l’Ansa potesse esser chiamata a rispondere del danno in manleva dell’autore.

Come dagli stessi ricorrenti precisato, l’azione posta al fondo della chiamata in causa aveva la funzione di ottenere di esser tenuti indenni (manlevati, appunto) dal pregiudizio derivante dall’eventuale accoglimento dell’azione di condanna avanzata dal (OMISSIS).

Ma il presupposto dell’azione di manleva e’ quello della cd. garanzia impropria, che in quanto sorgente da connessioni estrinseche (e soprattutto da collegamenti negoziali) necessariamente viene meno allorche’ quelle connessioni manchino, per esser la condotta del danneggiante accertata come frutto di una determinazione autonoma direttamente causativa del danno.

Ecco perche’ non giova insistere sull’inesistenza di clausole di esonero da responsabilita’ nel contratto di fornitura del servizio di notiziario. Quel contratto era stato adempiuto mediante il dispaccio relativo alla notizia, ma era comunque onere del (OMISSIS), onde poter tradurre i fatti in un autonomo articolo di stampa, eseguire ogni doveroso controllo attingendo alle fonti ufficiali, esattamente come detto all’inizio.

VIII. – Il ricorso e’ quindi rigettato.

Le spese processuali relativa alla posizione dell’Ansa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.