Ad ogni buon conto non va in ogni caso sottaciuto che nella fattispecie in esame neppure può ritenersi ammissibile la proposizione di una domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. attesa la sussistenza di un’azione tipica prevista dal Legislatore a tutela della pretesa creditoria ex adverso avanzata. La proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento. Ed invero, tale principio di diritto consente di sostenere, senza dubbio di smentita, che l’attore deve proporre in via principale l’azione tipica di adempimento contrattuale e soltanto in via subordinata quella di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui accoglimento è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’azione tipica sia inesistente ovvero sia stata disattesa.
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Tribunale|Salerno|Sezione 1|Civile|Sentenza|18 agosto 2022| n. 2816
Data udienza 16 agosto 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1167/2007R.G., avente ad oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo
TRA
(…) spa in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv.(…) e dall’avv.(…) con i quali domicilia in Salerno al (…)
– opponente –
E
(…) SRL O (…) SRL in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore nella qualità di mandataria e procuratore del Consorzio per l'(…)I. rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv.(…) con la quale elettivamente domicilia come in atti
– opposto –
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (…) spa, con atto notificato in data 12 novembre 2007, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 881/07 – 1828/07 R.G. del Tribunale di Salerno, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 107.554,44 a titolo di costi ed oneri di gestione per i servizi espletati in favore del (…) ( di seguito denominato (…) ) oltre interessi al tasso legale chiedendone l’annullamento e/o la revoca.
Si costituiva in giudizio il Consorzio (…)I., di seguito Consorzio A., il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e spiegava domanda riconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti della società opponente.
-Esponeva che il (…) gestisce le aree di sviluppo industriale del cratere tra cui quella di (…) ove la società (…) spa ha ubicato il proprio stabilimento.
Il potere di gestire le aree del cratere conferito al Consorzio (…) ha fonte nella L. n. 104 del 1995 che all’art. 5 comma 4 prevede espressamente che i Consorzi per le aree industriali “stabiliscono le quote a carico delle ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, approvato con regio decreto del 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni determinava, con Delib. n. 59 del 1965 e Delib. n. 291 del 1995 i corrispettivi dovuti dalle aziende ubicate nell’area del cratere per la gestione della stessa relativi agli anni 1994/1995.
Nel momento in cui il Consorzio provvedeva a richiedere il pagamento delle somme relative al periodo novembre/dicembre 1994 e primo semestre 1995, le aziende destinatarie degli stessi, impugnavano le delibere dell’Ente dinanzi il T.A.R. Campania – Sezione di Salerno il quale, riduceva le somme in esse contenute di 1/3.
Lo stesso accadeva all’approvazione delle Delib. n. 230 del 1997 e Delib. n. 87 del 1999, che determinavano gli importi relativi alla gestione per gli anni 1994-1996 e 1998.
Successivamente alle pronunce del T.A.R. Campania, il Consorzio (…) provvedeva alla riduzione, pari ad 1/3, delle tariffe, in precedenza determinate ma, nonostante ciò i crediti vantati dal Consorzio (…) restavano inadempiuti.
Non riscontrando alcun responso positivo in merito al pagamento dei canoni gestionali, l’Ente tentava un’ulteriore via di conciliazione, incardinando delle trattative con l'(…), che rappresentava tutte le aziende ubicate nelle aree del cratere, all’esito delle quali le tariffe, relative agli anni 1994-1998 e 1999, già ridotte dal T.A.R-, subivano un ulteriore riduzione tramite l’approvazione delle Delib. n. 27 del 2000 e Delib. n. 61 del 2000.
Di seguito, le delibere in questione venivano impugnate, innanzi al T.A.R., Salerno, il quale con ordinanza 5 luglio 2000 statuiva l’obbligo al pagamento. Nonostante la pronuncia in senso sfavorevole e, nonostante gli innumerevoli solleciti praticati dall’Ente con note prot. n. (…) del 04.5.99, (…) del 27.04.2000, (…) del 5.12.2000 e n. (…) del 8.11.2001.l’azienda si rifiutava di adempiere all’obbligo esistente nei confronti del Consorzio (…).
Tra l’ altro, proprio in tale occasione il T.A.R., respingendo l’istanza di annullamento delle delibere (…) in questione, asseriva che, per gli anni 1994 – 1999 la vicenda si era conclusa in maniera più favorevole alle aziende rispetto alle precedenti statuizioni giurisdizionali.
Il Consorzio (…), al fine di valutare l’effettiva entità del credito, nominava consulente tecnico, nella persona del dott.(…) il quale con perizia giurata, datata 27/28- 05.2004, asseriva l’esistenza e l’entità del credito detraendo le somme versate nelle more.
Successivamente, il Consorzio (…) conferiva, con atto per Notaio (…) rep. N. (…) del(…) e procura all’incasso rep. n. (…) del (…), il credito vantato al (…) Scarl e, in data 7.4.2006 con nota prot. n.(…), avvisava dell’intervenuta cessione la soci età (…) Spa.
Nonostante le ennesime comunicazioni sortite dal (…), con note prot. n. (…) del 11.10.2006 e n(…) del 09.01.07,l’odierna opponente non provvedeva all’estinzione del debito, cosicché l’Ente, al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie si vedeva costretto a notificare decreto ingiuntivo richiedendo il pagamento di Euro 107.554,44 di cui: Euro 24.967,05 anno 1997, Euro 26.802,15 anno 1998,Euro 23.618,78 anno 1999,Euro 12.059,56 interessi al 31.03.2004.
Nel corso del giudizio venivano ammessele richieste istruttori e ed espletata la prova testimoniale. Veniva disattesa la richiesta di CTU e dopo numerosi rinvii all’udienza del 08/02/2022 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L’opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre prendere le mosse dalle sentenze della Corte di Appello di Salerno nn. 296/2019,687/2019 e 1278/2020, che hanno avuto modo di rilevare l’infondatezza e/o l’inesistenza di analoga pretesa creditoria avanzata dal Consorzio, confermando integralmente le statuizioni di primo grado con le quali il Tribunale di Salerno aveva revocato le ingiunzioni di pagamento richieste a titolo di corrispettivo per i servizi assentamenteresi dal 1997 al 1999, ancorché nei confronti di altre aziende insediate nelle aree industriali di proprietà del Consorzio (…). Anche nella “identica” vicenda qui in esame il (…), nonostante un proprio rigoroso e specifico onere probatorio quale attore in senso sostanziale, non ha fornito alcuna prova positiva in merito alla effettività ed esatta quantificazione dei servizi asseritamente resi per dette annualità (1997/1999) in favore delle aziende insediate nell’area industriale del Comune di (…), nulla essendo stato provato, né tantomeno chiesto di provare, in relazione agli elementi costitutivi della contestata pretesa creditoria. In tale contesto può pertanto ritenersi certamente violato l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in subiecta materia secondo il quale: “…il contributo dovuto da parte di ciascuna impresa per l’erogazione dei servizi trova la sua fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato, alla luce di quanto disposto dal l’art. 5, primo e terzo comma del D.L. n. 32 del 1995, poi convertito con L. n. 104 del 1995, ove le somme sono qualificate “corrispettivo per la gestione di aree industriali”, costituendo esse controprestazioni in denaro per le prestazioni effettuate in favore delle imprese dai consorzi, classificati, in base all’art. 36, quarto comma della L. 5 ottobre 1991, n. 317, enti pubblici economici, e perciò operanti, nei rapporti con i terzi, secondo le regole di diritto civile, in quanto compatibili con la loro natura di enti pubblici.” (Cass. Civ., Sezione Prima, sentenza 14 marzo 2008, n. 11572).
Tale pronuncia risulta perfettamente in linea con altre precedenti statuizioni di legittimità (nn. 4371/2007,4372/2007, 4373/2007, 4374/2007 e 4375/2007), con le quali la Corte di Cassazione, nel confermare tutte le sentenze rese in sede di appello dall’adito Tribunale di Salerno (numerate dal n. 2738 al n. 2742 del 2002 e la n. 3172 del 2002) proprio in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente, ha ribadito ancora una volta la natura “privatistica” del rapporto intercorrente tra i Consorzi e le singole aziende insediate nelle aree industriali, escludendo categoricamente ogni possibile qualificazione del relativo corrispettivo nel senso di “prelievo forzoso paratributario”. E tanto in ossequio ad una interpretazione puramente letterale fornita dalla Cassazione nella sua tipica funzione nomofilattica relativamente alla disposizione di cui all’art. 5, primo e terzo comma del D.L. n. 32 del 1995, poi convertito con L. n. 104 del 1995, con la quale il Legislatore ha espressamente qualificato come “corrispettivo per la gestione di aree industriali” le somme dovute ai Consorzi per l’erogazione dei più volte citati servizi, con ogni consequenziale onere probatorio in capo a questi ultimi rispetto agli elementi costitutivi della relativa pretesa creditoria (ex multis Cass. Civ., Sezione Terza, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29653).
Proprio sulla scorta del principio in commento, al quale, è bene ripeterlo, risulta correttamente conformato anche l’adito Tribunale di Salerno con tante altre distinte pronunce (ex pluribus sentenza n. 466/2014 dottor (…) sentenza n. 1537/2013 dott. ssa (…) sentenza n. 2738/2002 dottor (…) sentenze nn. 2401/2047 e 3580/2017 dottor (…)
La Corte di Appello, con le citate sentenze nn. 296/2019,687/2019 e 1278/2020, ha già avuto modo di rilevare che: a. le delibere del Comitato Direttivo del Consorzio (…) nn. 27/2000 e 61/2000 non possono considerarsi idonee a provare la pretesa creditoria azionata, in quanto atti di formazione unilaterale da parte dello stesso Consorzio prive di analiticità, determinatezza e riscontro documentale in relazione ai costi imputati ad ogni singola azienda, peraltro integralmente revocate e/o annullate a seguito della pubblicazione delle sentenze nn. 490/2012, 491/2012, 492/2012, 493/2012 e 494/2012 con le quali il T.A.R. Campania – Sezione Salerno ha contestato al Consorzio (…) di aver: “…omesso la preventiva e necessaria elaborazione di criteri oggettivi e certi, in applicazione di norme di legge ovvero di natura convenzionale, previa accettazione dei soggetti interessati, per fissare i costi unitari di ciascun servizio e per accertare i consumi imputabili ai singoli utenti. Il Consorzio non ha, inoltre, chiarito le modalità di ripartizione dei costi, ma ha suddiviso il costo complessivo tra le imprese effettivamente operanti, sulle quali sono gravati anche gli oneri relativi a lotti non ancora assegnati o facenti capo ad imprese sottoposte a procedure concorsuali. Ci si è così limitati a trasferire sulle imprese insediate l’intero peso dei servizi. È, pertanto, assente, nelle delibere impugnate, un qualsiasi collegamento tra le spese effettivamente sostenute ed il contributo a carico degli utilizzatori dei servizi, secondo i consueti principi tariffari che devono ispirare la gestione di un servizio pubblico.” In tal modo è stato ribadito, ancora una volta, che i criteri perla “determinazione” dei costi di gestione sono stati elaborati unilateralmente dal Consorzio (…), mandataria dell’opposto (…) srl ((…)), con atti non più validi e comunque in assenza di ogni e qualsiasi coinvolgimento delle aziende e, pertanto, in aperta violazione del modello di “gestione partecipativa e/o condominiale” dell’area industriale così come previsto dall’art. 5 comma 5 del D.L. n. 32 del 1995, ed omettendo ogni e qualsiasi riferimento alle modalità di ripartizione degli oneri così determinati nei confronti delle imprese insediate nell’area industriale.
Particolare importanza riveste soprattutto la sentenza n. 519/2015 con la quale il T.A.R. Campania – Sezione Salerno ha espressamente annullato anche le Delib. n. 27 del 2000 e Delib. n. 61 del 2000 portate dal Consorzio a fondamento della contestata ingiunzione di pagamento, rilevando in esse i medesimi profili di nullità ed illegittimità in virtù dei quali il Giudice amministrativo, con le precedenti sentenze numerate dal n. 490 al n. 495 del 2012, aveva già annullato le precedenti Delib. n. 59 del 1995 – Delib. n. 291 del 1995 – Delib. n. 230 del 1997.
In particolare, con la citata sentenza n. 519/2015 il T.A.R. Campania – Sezione Salerno, relativa al ricorso avente per oggetto: “…l’annullamento delle delibere del Comitato Direttivo del CASI n. 93 del 2.3.2000 con cui sono stati approvati lo schema di regolamento e di contratto per la fornitura servizi nelle aree di cui alla L. n. 219 del 1981, L. n. 27 del 26 gennaio 2000 con cui si è disposto la definizione transattiva dei costi dei servizi forniti alle aziende del Cratere e n. 61 del 23.2.2000 che ha approvato il prospetto dei corrispettivi dovuti dalle azienda per l’anno 1999” ha inequivocabilmente statuito: “…Quanto alle Delib. n. 61 del 2000 e Delib. n. 27 del 2000 che avevano quantificato le somme dovute dalle ditte insediate per l’anno 1999, il Tribunale, premesso che in parte qua non può dirsi cessata la materia del contendere, non ravvisa ragioni per di scostarsi dai precedenti assunti in subiecta materia con le sentenze nn. 491, 492 e 494/2012. Vale, per tale via, ribadire, in adesione alle prospettazioni critiche della società ricorrente, come il Consorzio (…) abbia omesso la preventiva e necessaria elaborazione di criteri oggettivi e certi, in applicazione delle norme di legge ovvero di natura convenzionale, previa accettazione dei soggetti interessati, per fissare i costi unitari di ciascun servizio e per accettare i consumi imputabili ai singoli utenti.
Il Consorzio non ha, inoltre, chiarito le modalità di ripartizione dei costi, ma ha suddiviso il costo complessivo tra le imprese effettivamente operanti, sulle quali sono gravati anche gli oneri relativi a lotti non ancora assegnati o facenti capo ad imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Ci si è così limitati a trasferire sulle imprese insediate finterò peso dei servizi.
E’, pertanto, assente, nelle delibere impugnate, un qualsiasi collegamento tra le spese effettivamente sostenute ed il contributo a carico degli utilizzatori dei servizi, secondo i consueti principi tariffari che devono ispirare la gestione di un servizio pubblico. In definitiva il ricorso va accolto per quanto di ragione”.
Una eventuale CTU avrebbe avuto soltanto carattere meramente esplorativo.
Analogamente a dirsi quanto alla perizia giurata del dott.(…) allegata agli atti del consorzio peraltro atto di parte.
In definitiva è condivisibile la deduzione difensiva di fondo svolta dalla società opponente ossia che sarebbe onerato sul piano probatorio ai sensi dell’art. 2967 c.c..
Il (…) non ha dimostrato l’effettiva erogazione dei servizi ( trattamento dei reflui , manutenzione stradale e delle aree verdi , acque meteoriche, disinfezione e disinfestazione ), la loro qualità quantità e tipologia i consumi imputabili ad ogni impresa insediata ed il riparto tra le varie imprese e tanto meno ha dimostrato gli eventuali criteri di fonte legale e/o convenzionale utilizzati per il calcolo.
L’indeterminatezza del credito del Consorzio e dunque dei rapporti di dare e avere tra le parti in relazione al perimetro temporale oggetto di vertenza impone il rigetto anche della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente. Nello specifico, parte opposta nulla ha dimostrato, né tantomeno allegato, circa l’entità del presunto ingiustificato arricchimento, il nocumento subito, nonché l’utilità di cui la società deducente avrebbe eventualmente beneficiato in conseguenza dei servizi che controparte asserisce aver reso in favore delle aziende insediate nell’area industriale di (…) (AV).
Ad ogni buon conto non va in ogni caso sottaciuto che nella fattispecie in esame neppure può ritenersi ammissibile la proposizione di una domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. attesa la sussistenza di un’azione tipica prevista dal Legislatore a tutela della pretesa creditoria ex adverso avanzata. Sul punto è assorbente l’oramai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale: “…La proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (ex multis Cassazione Civile, Terza Sezione, sentenza 31 luglio 2017, n. 2350).
Ed invero, il principio di diritto rilevabile dalle pronunce di legittimità innanzi richiamate consente di sostenere, senza dubbio di smentita, che l’attore deve proporre in via principale l’azione tipica di adempimento contrattuale e soltanto in via subordinata quella di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui accoglimento è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’azione tipica sia inesistente ovvero sia stata disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. – accoglie l’opposizione;
2. – revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3.- condanna il Consorzio opposto in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 7.631,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali dovute come per legge con attribuzione all’avv. (…) e all’avv. (…) dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno il 16 agosto 2022.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2022.
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