L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ben può essere esperita anche in presenza di un atto patrimoniale compiuto in osservanza di accordi assunti in sede di separazione consensuale se concretamente lesivi delle ragioni creditorie. Infatti, una volta che l’atto espressione della libera determinazione del coniuge incida sul patrimonio del debitore, non rileva il motivo o lo scopo ulteriore (morale, mantenimento o sistemazione dei rapporti tra i coniugi) per cui questo viene compiuto, ben potendo qualificarsi l’accordo separativo come atto di natura negoziale. Siffatti “accordi”, infatti, rappresentano una mera modalità di esplicazione dell’autonomia privata nei negozi familiari, così che gli atti traslativi finali con cui si perfeziona l’assetto di interessi delineato nelle condizioni di separazione sono privi del carattere di “doverosità”, necessario ai fini dell’esenzione di cui all’art. 2901, comma III c.c. Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e -tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”. Quest’ultimo, sfuggendo, in quanto tale, da un lato, alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio e, dall’altro, a quello di un atto di vendita, svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale”. Pertanto, sono soggetti alla azione revocatoria “anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene venendo, nella specie, in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento.
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Corte d’Appello|Roma|Sezione 3|Civile|Sentenza|31 agosto 2022| n. 5433
Data udienza 22 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Giuseppe Lo Sinno – Presidente
dott. Angelo Martinelli – Consigliere
dott.ssa Assunta Marini – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1558 R.G.A.C. dell’anno 2015, trattenuta in decisione all’udienza del 07.07.2021 e vertente
tra
(…) Cod. Fisc. (…)
rappresentata e difesa dall’Avv. Al.No. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via (…), giusta delega in calce all’atto di citazione in appello;
Appellante
E
(…) (CF (…))
(…) ( CF (…))
rappresentati e difesi dall’Avv. Ma.DI. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, elettivamente domiciliati nel suo studio legale sito in Via (…) Nettuno;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 246/14 del Tribunale di Velletri – già sezione distaccata di Anzio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5.12.2012, L.S. adiva il Tribunale di Velletri- Sezione distaccata di (…) – al fine di ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di cessione, contenuto nel verbale di separazione consensuale del 12.11.2009, con il quale (…) cedeva alla moglie, (…), i diritti di proprietà a lui spettanti del 50% sui seguenti immobili facenti parte della palazzina in N., Via della P. n. 5:
1) appartamento al piano terreno, distinto al N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (…), particella (…), sub. (…), cat. (…), classe (…), vani 3,5 rendita Euro 262,10;
2) appartamento al piano terreno con annessa corte di pertinenza esclusiva, distinto al N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (…), particella (…), sub. (…), cat. (…), classe (…), vani 4, rendita Euro 640,61;
3) appartamento ai piani primo e secondo, distinto al N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (…), particella (…), sub. (…), cat. (…), classe (…), vani 4,5 rendita Euro 720.46.
A sostegno della propria pretesa l’attrice rappresentava che aveva venduto nel 2011 a (…) un motopeschereccio al prezzo di Euro 135.000,00 da pagarsi a mezzo di n. 54 effetti cambiari da Euro 2.500,00 ciascuno con scadenze fine mese dal 30.9.2011 e sino al 28.2.2016;
che solo le prime dieci erano state regolarmente pagate;
che era rimasta creditrice della somma di Euro 110.000,00 portata dalle cambiali residue;
che, con verbale di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Velletri in data 9.12.2009, (…) aveva ceduto e trasferito alla moglie (…) i diritti di proprietà a lui spettanti e pari ad un mezzo sugli immobili costituenti la palazzina in Comune di N., Via della P. n. 5;
che tale atto doveva intendersi a tutti gli effetti di legge quale atto disposizione patrimoniale a titolo gratuito.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda per carenza dei requisiti richiesti dall’azione revocatoria
Con sentenza n. 256/2014 il Tribunale di Velletri- sezione distaccata di A.-rigettava la domanda e compensava fra le parti le spese processuali.
In particolare, osservava il Giudice di prime cure che, pur potendo affermarsi la consapevolezza dell’esistenza del credito in capo ad entrambi i coniugi, la cessione si configurava quale atto dovuto in quanto assunto in sede di separazione consensuale e, pertanto, non revocabile.
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2015, (…) ha proposto appello avverso la sentenza dichiarando di volerla censurare nella parte in cui il giudice di primo grado ha sostenuto che la cessione immobiliare del Maggiore in favore della moglie avrebbe avuto luogo “in adempimento agli accordi presi in sede di separazione consensuale tra i coniugi, dove veniva previsto l’atto di liberalità quale corrispettivo ed in conto dell’obbligo, rinunziato, di mantenimento della moglie e dei figli economicamente non autosufficienti”; nella parte in cui si sosteneva che la domanda era infondata per carenza del requisito della dolosa preordinazione che doveva escludersi a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra l’atto di disposizione ed il momento insorgenza del credito (giugno 2011) e la cui ricorrenza non potrebbe dirsi provata presuntivamente dall’attività di imprenditore svolta dal Maggiore; e nella parte in cui si riteneva applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 2901, 3 comma c.c.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 07-07-2021, disposta la trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo d’appello l’appellante contesta la configurazione dell’atto di disposizione come atto a titolo oneroso in violazione delle esplicite ed inequivoche risultanze ricavabili dalle stesse dichiarazioni dei coniugi rese in sede di verbale di separazione.
Con il secondo motivo d’appello l’appellante eccepisce l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui al terzo comma dell’art. 2901 c.c..
Con il terzo motivo l’appellante, nel censurare l’affermazione del giudice di prime cure secondo il quale non era stata raggiunta la prova della dolosa preordinazione dell’atto di disposizione, rammentando che i requisiti per l’accoglimento della domanda potevano essere dimostrati anche attraverso presunzioni ricavabili, nel caso di specie, dall’attività del (…) e dal concetto di dolosa preordinazione ricavabile dalla giurisprudenza della SC.
I tre motivi possono essere verificati congiuntamente.
Occorre innanzitutto ricordare che per il positivo accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la parte creditrice deve provare, da un lato, la sussistenza del proprio credito e l’adozione da parte del debitore di un atto di disposizione del suo patrimonio idoneo a depauperare la garanzia generica del credito, e, dall’altro, la ricorrenza del pericolo o evento di danno (cd periculum o eventus damni ), nonché del consilium fraudis o scientia damni, intesi rispettivamente come dolosa preordinazione dell’atto di disposizione se compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito, o come semplice conoscenza di tale pregiudizio se posto in essere successivamente.
La medesima disciplina si applica al terzo acquirente nell’ambito della revocatoria di un atto a titolo oneroso ex art. 2901, I comma, n. 2 (dato che in presenza di atto a titolo gratuito è necessaria la sola consapevolezza del debitore e non anche del terzo, la cui posizione è irrilevante), per cui è sufficiente la consapevolezza e/o conoscenza generica del pregiudizio che l’atto arrecherebbe alle ragioni del creditore.
La semplice conoscenza sia del debitore e del terzo acquirente ben può essere provata anche a mezzo di presunzioni ( Cass. sent. n. 3676 del 15.02.2011; Cass. 7507/2007 ; Cass. 13404/2008 ).
Occorre, inoltre, far presente che il credito leso dall’atto revocando non richiede, necessariamente, i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, ben potendosi ritenere oggetto del pregiudizio anche una semplice ragione o aspettativa del soggetto creditore al soddisfacimento della pretesa.
Tanto premesso, deve ritenersi erronea la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto l’atto di cessione irrevocabile ai sensi dell’art. 2901 comma III c.c. quale atto di adempimento di un obbligo che le parti si erano assunte.
Ora l’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revocazione, in quanto atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all’art. 1209 c.c..
Nel caso di specie nel ricorso per separazione consensuale le pari dichiarano che i figli nati dal matrimonio sono tutti maggiorenni e autosufficienti e che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Non può dunque ritenersi esistente alcun obbligo giuridico che rende dichiarazione di cessione come atto dovuto.
Peraltro, anche a voler qualificare l’atto revocando come atto dovuto conseguente alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, l’azione revocatoria sarebbe comunque ammissibile.
L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ben può essere esperita anche in presenza di un atto patrimoniale compiuto in osservanza di accordi assunti in sede di separazione consensuale se concretamente lesivi delle ragioni creditorie. Infatti, una volta che l’atto espressione della libera determinazione del coniuge incida sul patrimonio del debitore, non rileva il motivo o lo scopo ulteriore (morale, mantenimento o sistemazione dei rapporti tra i coniugi) per cui questo viene compiuto, ben potendo qualificarsi l’accordo separativo come atto di natura negoziale.
Siffatti “accordi”, infatti, rappresentano una mera modalità di esplicazione dell’autonomia privata nei negozi familiari, così che gli atti traslativi finali con cui si perfeziona l’assetto di interessi delineato nelle condizioni di separazione sono privi del carattere di “doverosità”, necessario ai fini dell’esenzione di cui all’art. 2901, comma III c.c. (così Cass. Civ. ord. n. 17612/2018).
D’altronde la stessa Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese sull’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti di trasferimento di beni immobili e diritti reali sugli stessi posti in essere nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi contenuta nell’accordo di separazione, non ritenendo rilevante neanche l’avvenuta omologa, che lascia del tutto immutata la natura negoziale della pattuizione.
Si veda, ex multis, la sentenza n. 10443/2019, che ha avuto modo di chiarire che “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e -tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”. Quest’ultimo, sfuggendo, in quanto tale, da un lato, alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio e, dall’altro, a quello di un atto di vendita, svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale”.
Pertanto, sono soggetti alla azione revocatoria “anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene venendo, nella specie, in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. Sez. 3, 26/07/2005, n. 15603)” (Cass. Civ. n. 20845/2018).
Quanto ai requisiti dell’azione proposta si sottolinea che l’eventus damni si configura anche quando la disposizione patrimoniale renda maggiormente difficoltoso il recupero del credito.
Nel caso di specie, inoltre, l’atto si configura come atto gratuito per quanto esposto in precedenza, e, considerando che la cessione è precedente al sorgere del credito, deve ritenersi, conformemente all’indirizzo riportato dall’appellante che non appare superato che, ad integrare l'”animus nocendi” richiesto dall’art. 2901, comma primo n. 1, c.c.. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non é, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione ( Cass. n. 24757/2008; Cass. 21338/2010).
Nella specie l’odierna appellante ha dimostrato, anche attraverso l’ammissione della (…), confermata dal (…) in sede di interrogatorio formale, che questi era un imprenditore che svolgeva l’attività di mediazione nella compravendita di imbarcazioni ed armatore di motopescherecci, sicchè appare rilevante, ai fini della prova per presunzione, la decisione assunta dall’appellato di privarsi degli immobili al fine di limitare la propria garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori.
La natura gratuita dell’atto esclude la rilevanza della partecipazione del terzo, anche se il giudice di primo grado ha ritenuto, a tal fine, di sottolineare lo stretto vincolo di parentela tra le parti.
In definitiva la sentenza di primo grado va riformata e l’atto di disposizione deve dichiararsi inefficace nei confronti della (…).
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in ragione del suo esito complessivo, vanno poste integralmente a carico di (…) e (…) e vanno liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014 (valore medio del V scaglione in considerazione del valore della controversia di Euro 110.000,00 pari all’entità del credito per il quale si agisce) con esclusione, per il grado d’appello, della fase di trattazione non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – già sezione distaccata di (…) – n. 246/2014, così provvede:
a) in accoglimento dell’appello, dichiara l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di (…) dell’atto di cessione e trasferimento da parte di (…) in favore di (…), contenuto nel verbale di separazione consensuale dei predetti coniugi innanzi il Tribunale Civile di Velletri del 12.11.2009 e relativa omologa del 9.12.2009, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Roma 2 in data 21.1.2010 al n. 2921 di formalità, concernente i diritti di piena proprietà pari ad 1/2 dei seguenti immobili, facenti parte della palazzina in N., Via della P. n. 5:
1)appartamento al piano terreno, distinto al N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (…), particella (…), sub. (…), cat. (…), classe (…), vani 3,5 rendita Euro 262,10;
2)appartamento al piano terreno con annessa corte di pertinenza esclusiva, distinto al N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (…), particella (…), sub. (…), cat. (…), classe (…), vani 4, rendita Euro 640,61;
3)appartamento ai piani primo e secondo, distinto al N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (…), particella (…), sub. (…), cat. (…), classe (…), vani 4,5 rendita Euro 720.46.
b) ordina la trascrizione della sentenza alla competente Agenzia del Territorio;
c) condanna (…) e (…), in solido, a rifondere a (…) le spese di lite liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in Euro 13430,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al grado di appello in Euro 9.515,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 22 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2022.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
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