Esulano, pertanto, dall’ambito del procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore le questioni inerenti all’eventuale esistenza di conflitti, sia all’interno del condominio, da parte di quei condomini che ritengano che l’amministratore sia stato gia’ eletto, sia all’esterno, da parte di chi sostenga di essere stato investito validamente dell’ufficio di amministratore, in quanto tali conflitti devono risolversi nell’appropriata sede assembleare, e lo strumento di tutela e’ quello giurisdizionale, secondo le regole ordinarie poste dall’articolo 1137 c.c.. Ne’ possono essere oggetto del procedimento di nomina giudiziale ex articolo 1129 c.c. le irregolarita’ gestionali che si attribuiscano all’amministratore in carica. Sono infine prive di ogni inerenza decisoria rispetto al proprium del procedimento ex articolo 1129 c.c., comma 1, le questioni preliminari circa la configurabilita’ di un unico condominio, o di condomini separati ed autonomi seppur aventi parti comuni, sul modello attualmente contemplato dall’articolo 1117 bis c.c. e articolo 67 disp. att. c.c., commi 3 e 4 trattandosi all’evidenza di questioni da risolvere in un giudizio contenzioso che veda quali legittimi contraddittori i comproprietari del bene.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27165
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25514-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) SITO IN (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente (OMISSIS) propone ricorso, articolato in tre complessi motivi, avverso il decreto reso in data 29 aprile 2016 dalla Corte d’Appello di Roma, col quale veniva rigettato il reclamo formulato dallo stesso (OMISSIS) contro il decreto pronunciato il 5 febbraio 2016 dal Tribunale di Roma.
Il (OMISSIS) aveva richiesto con ricorso ex articolo 1129 c.c., comma 1, la nomina di un amministratore giudiziario per il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), del quale e’ condomino, in quanto composto da piu’ di otto condomini (venti, in particolare), ed aveva domandato anche di porre le spese della procedura a carico di (OMISSIS), amministratore del complesso, che si era rifiutato di convocare l’assemblea per provvedere alla nomina stessa. Il ricorrente aveva dedotto che il condominio (OMISSIS) fosse parte, insieme ai condomini (OMISSIS), di un unico piu’ ampio complesso, costituente un supercondominio, denominato (OMISSIS). La Corte d’Appello di Roma ha tuttavia replicato che si trattasse di un unico condominio, appunto dal nome Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), di tal che il reclamante (OMISSIS) avrebbe dovuto dapprima procedere allo scioglimento dello stesso e poi alla costituzione di un nuovo condominio della sola palazzina (OMISSIS).
Resistono con distinti controricorsi il Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), e (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
Va superata la deduzione di inammissibilita’ del controricorso, formulata dal ricorrente nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., per essere diverso il nome dell’amministratore del Condominio (OMISSIS) rispetto a quello che era stato indicato nel giudizio di merito. Tale deduzione non puo’ infatti intendersi come contestazione specifica del potere rappresentativo, ovvero dell’effettiva esistenza della qualita’ spesa dall’amministratore (OMISSIS), il quale ha dichiarato di resistere in nome e per conto del Condominio intimato, in veste, appunto, di attuale amministratore dello stesso, veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla relativa rappresentanza processuale.
D’altro canto, allorche’ nel corso del giudizio, di cui sia parte costituita un condominio legalmente rappresentato dall’amministratore, interviene la cessazione del rapporto di rappresentanza e si costituisce in giudizio il nuovo amministratore, il rapporto processuale prosegue senza soluzione di continuita’ e senza dar neppure luogo a successione nel giudizio (arg. da Cass. Sez. 2, 17/03/1993, n. 3159).
(OMISSIS) propone un primo motivo di ricorso per violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 1117, 1117 bis, 1112, 1123, 1129, 1130, 1131 e 1135 c.c., nonche’ degli articoli 99, 100, 101, 102, 112 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 1117, 1117 bis, 1112 e 1119 c.c., articolo 1123 c.c., u.c., articoli 1129, 1130, 1131, 1135, 1136 e 1138 c.c., nonche’ degli articoli 61 e 62 disp. att. c.c., e la “violazione del contratto di compravendita: articoli 1, 2, 3, 4, 8 e ogni altra norma applicabile”.
Il terzo motivo di ricorso allega denuncia la violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 1117, 1117 bis e 1112 c.c., articolo 1123 c.c., comma 3, articoli 1129, 1130, 1131, 1135, 1136 e 1138 c.c., nonche’ degli articoli 61 e 62 disp. att. c.c., e degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 c.c., comma 1, attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest’ultimo, non essendo diretto a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge. La mancanza di decisorieta’ del decreto non viene meno neppure in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione, in quanto il carattere non definitivo di esso si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale viene reso. Tale ricorso e’ invece ammissibile esclusivamente avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame e’ stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194; Cass. Sez. 2, 21/02/2001, n. 2517; Cass. Sez. 2, 13/11/1996, n. 9942).
Esulano, pertanto, dall’ambito del procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore le questioni inerenti all’eventuale esistenza di conflitti, sia all’interno del condominio, da parte di quei condomini che ritengano che l’amministratore sia stato gia’ eletto, sia all’esterno, da parte di chi sostenga di essere stato investito validamente dell’ufficio di amministratore, in quanto tali conflitti devono risolversi nell’appropriata sede assembleare, e lo strumento di tutela e’ quello giurisdizionale, secondo le regole ordinarie poste dall’articolo 1137 c.c.. Ne’ possono essere oggetto del procedimento di nomina giudiziale ex articolo 1129 c.c. le irregolarita’ gestionali che si attribuiscano all’amministratore in carica. Sono infine prive di ogni inerenza decisoria rispetto al proprium del procedimento ex articolo 1129 c.c., comma 1, le questioni preliminari circa la configurabilita’ di un unico condominio, o di condomini separati ed autonomi seppur aventi parti comuni, sul modello attualmente contemplato dall’articolo 1117 bis c.c. e articolo 67 disp. att. c.c., commi 3 e 4 trattandosi all’evidenza di questioni da risolvere in un giudizio contenzioso che veda quali legittimi contraddittori i comproprietari del bene.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare ai due controricorrenti Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto a testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), e (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per ciascuno in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.