ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta impropria da reato societario ex articolo 2634 c.c. e’ necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l’interesse della societa’ e con le finalita’ descritte dalla norma, mentre, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all’articolo 223, comma 1, L.F. quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione “ex ente”, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la societa’ amministrata.

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Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|26 ottobre 2022| n. 40391

Data udienza 19 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. Scarl INI Enrico – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposta da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA, che ha concluso chiedendo per il rigetto;

udito il difensore l’avv. (OMISSIS) espone i motivi di gravame ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflitta a (OMISSIS) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, meglio descritto quanto alle condotte integratrici nei capi A) e B) della rubrica, e per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da determinazione del fallimento tramite la condotta di cui al capo C), rimodulando la durata delle pene accessorie fallimentari applicategli

La dichiarazione di responsabilita’ dell’imputato verte sui seguenti fatti, consistiti: I.) nell’avere, da amministratore della “(OMISSIS)” Srl., a fallimento di questa gia’ dichiarato, distratto sabbia, telefoni ed altro materiale d’ufficio a favore della ” (OMISSIS) Srl., societa’ di cui egli stesso era il gestore di fatto; II.) nell’avere, prima del fallimento, distratto, in favore di una ditta individuale riferibile alla sua persona, risorse patrimoniali per un ammontare complessivo di Euro 395.000,00 circa e, in favore della ” (OMISSIS)” Srl. – societa’ frutto di una scissione dall'”(OMISSIS)” Srl., partecipata dagli stessi soci di quest’ultima e pure da lui amministrata -, beni immobili del valore di Euro 400.00,00 circa, dei quali la fallita aveva continuato a pagare le rate di mutuo ipotecario; III) nell’avere contribuito a cagionare il fallimento della “(OMISSIS)” Srl alienando alla ” (OMISSIS)” Srl ad un prezzo palesemente incongruo tre autocarri.

2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di (OMISSIS) consta di sei motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto stabilito dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..

– Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 270 c.p.p., comma 1: eccepisce l’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di altro procedimento penale, istaurato a carico del padre dell’imputato, che non poteva neppure dirsi sanata dalla scelta del rito abbreviato. Si osserva, inoltre, che il rilievo di non indispensabilita’ dei predetti risultati sarebbe smentito dall’analisi delle ulteriori evidenze probatorie, non in grado di sorreggere autonomamente l’impianto accusatorio compendiato nelle tre imputazioni formulate.

– Il secondo motivo deduce vizio motivazionale quanto alla prova della responsabilita’ dell’imputato per le condotte distrattive post-fallimentari di cui al capo A), avendo la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione sia il dato dell’inesistenza dei materiali descritti nel capo d’imputazione nell’inventario fallimentare, trattandosi di minutagli priva di valore commerciale, sia il portato dichiarativo di (OMISSIS), che aveva riferito dell’autorizzazione accordata a (OMISSIS) dal comitato dei creditori a ritirare il detto materiale in vista dello smaltimento.

– Il terzo motivo denuncia violazione di legge, sotto il profilo dell’omesso riconoscimento della liceita’ di operazioni di spostamento di ricchezza da un ente imprenditoriale ad un altro, facenti parte di entita’ economicamente unitaria anche se giuridicamente frammentata, discendendo da tali operazioni un vantaggio per l’intero gruppo e per la singola componente, ove, come nel caso di specie, non sia mancata una “seria contropartita”.

– Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 223, comma 2, L.F. e articolo 2634 c.c. e deduce che le operazioni infragruppo descritte non avrebbero dovuto essere riportate alla fattispecie astratta di cui all’articolo 216, comma 1, e articolo 223, comma 1, L.Fall. ma, invece, si sarebbero dovute sussumere entro lo schema della bancarotta impropria da reato societario, segnatamente da infedelta’ patrimoniale ex articolo 2634 c.c., trattandosi di fattispecie speciale rispetto al tipo della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, se non altro perche’ contrassegnata dal nesso di causalita’ tra la condotta e l’evento, dal dolo specifico e dal dolo intenzionale.

– Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla prova del fatto di cui al capo C) della rubrica, avendo la Corte territoriale omesso di porre rimedio alla contraddittorieta’ della sentenza di primo grado, che pur avendo riconosciuto che la “causa principale” del dissesto della “(OMISSIS)” Srl. – come del resto sostenuto dalla curatrice fallimentare e dal consulente della difesa – era da individuare nella carcerazione preventiva subita da (OMISSIS) e dal sequestro preventivo di tutti i suoi beni, aveva poi ritenuto che la vendita sottocosto dei tre autocarri avesse contribuito a cagionarlo.

– Il sesto motivo denuncia carenza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata (articolo 219, comma 2, n. 1, L.Fall.) e ritenuta.

3. Con memoria in data 17 giugno 2022, il difensore del ricorrente ha fatto richiesta di trattazione orale del ricorso, che gli e’ stata accordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato e, comunque, non consentito in questa sede.

La motivazione resa nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto dell’eccezione di inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento (cfr. pag. 12, ultimi due capoversi), oltre che corretta in diritto, nella parte in cui ha affermato che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilita’ di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (avendo mutuato tale principio dal diritto vivente, Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 – dep. 02/01/2020, in motivazione, pag. 17, punto 7), non puo’ essere sindacata in questa sede nella parte in cui ha affermato che “La Corte non ha valorizzato ne’ utilizzato le risultanze delle contestate intercettazioni, ma ha richiamato tutta una serie di documentazioni e di esiti d’indagine, assolutamente autonomi, in atti gia’ ritualmente acquisiti, in virtu’ del rito”. E, infatti, pacifico approdo interpretativo quello secondo il quale il sindacato del giudice di legittimita’ nell’esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Rv. 230568): cio’ significa che al giudice di legittimita’ non e’ consentito alcuno scrutinio sulla concreta rilevanza del contenuto degli atti processuali, risolvendosi lo stesso, altrimenti, in un precluso riesame delle prove.

2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato e generico.

Il rilievo difensivo secondo il quale l’autorizzazione del comitato dei creditori (siccome desumibile dalle SIT di (OMISSIS)) sarebbe stato tale da scriminare la condotta distrattiva dell’imputato, contestata al capo A), in quanto avente ad oggetto beni (sabbia e arredi d’ufficio) privi di valore commerciale, come tali non suscettibili di arrecare alcun danno ai creditori sociali, e’ manifestamente infondato. L’articolo 104-ter, comma 8, L.F. stabilisce, infatti, che “Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo’ non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o piu’ beni, se l’attivita’ di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”: donde, al fine di provare l’invocata scriminante, il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’atto con il quale il curatore fallimentare aveva stabilito di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare il materiale di pertinenza della fallita di cui al capo A) (sabbia, telefoni ed altro materiale d’ufficio), non avendo alcun rilievo la mera autorizzazione del comitato dei creditori, peraltro riferita da uno soltanto di essi.

In ogni caso, le risultanze probatorie richiamate – ivi comprese quelle desunte dalla consulenza tecnica della difesa a firma del Dott. (OMISSIS) – sono prive di decisivita’, poiche’ non sono dotate di quella inopinabile e solare evidenza atta a dimostrare l’inconfigurabilita’ del reato contestato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna e al cospetto del ricco compendio probatorio approfonditamente valutato dal giudice di appello (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), dal quale si evince che, al di la’ della loro indicazione nell’inventario fallimentare, i beni sottratti erano comunque presenti nel patrimonio della fallita, come, del resto, ammesso dallo stesso ricorrente laddove ha richiamato proprio la presunta autorizzazione rilasciatagli dal comitato dei creditori a trasferirli altrove o a smaltirli.

3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.

Assume il ricorrente che gli spostamenti di risorse patrimoniali posti in essere tra enti imprenditoriali, tutti a lui riferibili, sarebbero leciti, trattandosi di operazioni compiute nell’ambito di un’aggregazione di imprese unitaria dal punto di vista economico.

3.1. La deduzione e’ articolata in spregio all’univoca giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e’ configurabile un “gruppo di imprese”, rilevante ai fini della ipotizzabilita’ di eventuali “vantaggi compensativi”, purche’ tra loro si instauri un rapporto di direzione nonche’ di coordinamento e controllo delle rispettive attivita’ facente capo al soggetto giuridico controllante (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635), di modo che la cifra caratterizzante il fenomeno economico – finanziario del gruppo societario civilisticamente inteso (ex articolo 2497 c.c. e ss.) non e’ il profilo statico del controllo di una societa’ su un’altra ma quello funzionale dell’attivita’ di direzione e di coordinamento, corredata da idonea pubblicita’ (articolo 2497-bis c.c.). E’ stato stabilito, altresi’, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’articolo 2634 c.c., che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedelta’ patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. “vantaggi compensativi” dei quali la societa’ apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un piu’ ampio gruppo di societa’, conferisce valenza normativa a principi – gia’ desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensivita’ – applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Si e’ chiarito, pertanto, che, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della societa’ ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, e’ onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una realta’ di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, si’ che i benefici indiretti della societa’ fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresi’ idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della societa’ (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562); anche se, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una societa’ ad un’altra, non e’ sufficiente allegare la partecipazione della societa’ depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilita’ di vantaggi compensativi, ex articolo 2634 c.c., per la societa’ apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015 – dep. 29/02/2016, Rv. 271149).

La natura non distrattiva di un’operazione infragruppo puo’ essere, in effetti, riconosciuta soltanto in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la societa’ fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702) ovvero se, operando una valutazione “ex ante”, i benefici indiretti per la societa’ fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della societa’ (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Rv. 267883).

Dunque, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non e’ sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla societa’ che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Rv. 251536).

3.2. Ne viene che, con riferimento alle condotte distrattive contestate al capo B) dell’imputazione, non puo’ essere invocata la causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 2634 c.c., comma 3, non sussistendo, per le ragioni diffusamente illustrate, ne’ un gruppo societario civilisticamente inteso (in assenza di prova: di un’attivita’ di direzione e di coordinamento da parte della “(OMISSIS) Srl.” o della ” (OMISSIS) Sri”; di un piano imprenditoriale comune; di un bilancio consolidato e delle forme di pubblicita’ imposte dal codice civile), ne’ vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni di trasferimenti di risorse da “(OMISSIS) Srl.” alla ditta individuale di (OMISSIS) o alla ” (OMISSIS)”, dal momento che, per quanto plausibilmente argomentato dai giudici di merito (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), l’impugnante non ha adempiuto, con il rigore richiesto, all’onere di dimostrare il saldo positivo per le societa’ (nel loro insieme considerate e per quella direttamente interessata dal distacco di attivita’ patrimoniali) delle operazioni inter-societarie.

4. Anche il quarto motivo e’ manifestamente infondato.

Il denunciato errore di sussunzione del fatto di cui al capo B) nello schema qualificatorio di cui agli articoli 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., anziche’ in quello di cui all’articolo 2634 c.c. e articolo 223, comma 2, L.F. (bancarotta impropria da reato societario) non sussiste.

La giurisprudenza di legittimita’ ha, infatti, univocamente affermato che, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta impropria da reato societario ex articolo 2634 c.c. e’ necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l’interesse della societa’ e con le finalita’ descritte dalla norma, mentre, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all’articolo 223, comma 1, L.F. quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione “ex ente”, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la societa’ amministrata (Sez. 5, n. 2517 del 04/12/2020 – dep. 21/01/2021, Rv. 280254).

Assenza di qualsiasi interesse per la “(OMISSIS)” Srl. ben lumeggiata nella sentenza impugnata, laddove e’ stato evidenziato come, in riferimento ai finanziamenti effettuati nei confronti della ditta individuale, gli stessi membri del Collegio Sindacale e i Revisori dei conti avessero segnalato le dette operazioni al Procuratore della Repubblica di Bergamo, avendone ravvisato la valenza pregiudizievole per la societa’ finanziatrice (cfr. pag. 11, primo capoverso), e come, in riferimento al trasferimento di immobili in favore della ” (OMISSIS) Srl.”, il depauperamento della “(OMISSIS)” Srl. risultasse non solo dalla perdita degli immobili, ma anche dalla circostanza che la fallita aveva continuato a pagare le rate dei mutui accesi per essi (cfr. pag. 11, secondo capoverso).

5. La manifesta infondatezza dei motivi che precedono affligge anche il quinto motivo.

Non vi e’ alcuna manifesta illogicita’ tra l’enunciato secondo cui la “causa principale” del dissesto della “(OMISSIS)” Srl. era da individuare nella carcerazione preventiva subita da (OMISSIS) e nel sequestro preventivo di tutti i suoi beni e l’enunciato secondo cui la vendita sottocosto dei tre autocarri aveva contribuito a cagionarlo, posto che, per quanto pacificamente affermato da questa Corte, in ipotesi di fallimento determinato da operazioni dolose, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 c.p., il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare non e’ interrotto ne’ dalla preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente verso il dissesto, ne’ il fatto che l’operazione dolosa di cui si discute abbia anche solo cagionato l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 – dep. 21/02/2014, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). A cio’ devesi aggiungere che il motivo e’ del tutto generico, perche’ non si confronta affatto con la congrua motivazione, rassegnata dal giudice censurato, secondo cui la vendita sottocosto alla ” (OMISSIS)” Srl. dei tre autocarri aveva ulteriormente aggravato la situazione di decozione in cui versava la “(OMISSIS)” Srl. (cfr. pag. 11, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

6. Il sesto motivo non e’ consentito in questa sede.

E, infatti, jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Il che e’ quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale ritenuto “equilibrata” la scelta dell’equivalenza, quanto al regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante ex articolo 219, comma 2, n. 1, L.F., sulla base della implicita valorizzazione di elementi attinenti alla personalita’ del colpevole (nei confronti del quale e’ stato anche revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione del precedente di cui alla sentenza di condanna irrevocabile il 19 luglio 2011) e all’entita’ del fatto (stimato non esiguo in ragione dell’ammontare e della pluralita’ dei fatti distrattivi) apprezzati in maniera non implausibile.

7. S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso, cui consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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