la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui alla L.Fall., articolo 219, comma 1, e’ applicabile alle ipotesi di bancarotta previste dalla L.Fall., articolo 223, comma 1 e a quelle pur sempre di bancarotta fraudolenta, impropria, di cui al comma 2 di tale articolo, considerato il rinvio operato in entrambi i casi dai rispettivi commi della L.Fall., articolo 223 alle pene stabilite nella L.Fall., articolo 216. La diversa struttura del reato di bancarotta cd. “impropria” e di quelli di cui alla L.Fall., articolo 223, nn. 1 e 2, rispetto alla fattispecie “propria” contemplata dal precedente articolo 216, non puo’ condurre ad una preclusione verso l’applicazione dell’aggravante di cui si discute; e cio’ in quanto il citato articolo 223, che contiene, al comma 1, un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dall’articolo 216 della legge, e, ai comma 2, sia pure solo quoad poenam, anche al comma 1 del medesimo articolo 216, rende compatibile l’applicazione dell’aggravante in parola in virtu’ dell’ulteriore raccordo normativo che si crea con la statuizione della L.Fall., articolo 219, comma 1, che a sua volta rinvia alle pene stabilite dalla L.Fall., articolo 216

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Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|27 ottobre 2022| n. 40791

Data udienza 15 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. PILLA Egle – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS)M nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PASSAFIUME SABRINA, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

il difensore, avv. (OMISSIS), ha concluso come dai motivi, insistendo nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 22.02.2021, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia emessa all’esito del giudizio abbreviato in data 11.10.2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale della medesima citta’, che dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta pluriaggravato ascrittogli – di cui alla L.Fall., articolo 216, comma 1, n. 1) e n. 2) e articolo 219, comma 2, n. 1), – e lo condannava alla pena principale di anni tre di reclusione.

Specificamente, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dichiarata fallita in data (OMISSIS) – al (OMISSIS) e’ contestato di avere sottratto e distrutto i libri e le altre scritture contabili della societa’ (la cui ultima dichiarazione presentata risale all’anno 2004) al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della medesima, nonche’ di essersi sottratto sistematicamente e volontariamente agli obblighi tributari determinando un debito erariale a carico della societa’ pari a Euro 43.387.460,00, accertato in sede tempestiva, e di Euro 6.000,00, accertato in sede tardiva, a fronte di un attivo rinvenuto inesistente, e di aver distratto beni facenti parte del patrimonio sociale, segnatamente un’autovettura Mercedes classe A 189, targata (OMISSIS); con l’aggravante di aver commesso piu’ fatti tra quelli di cui alla L.Fall., articolo 216 e di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante gravita’.

2.Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), prospettando sette motivi di ricorso.

2.1.Con il primo motivo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), si deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in riferimento alla L.Fall., articolo 216, comma 1, n. 1) e articolo 223, comma 2, n. 2) e agli articoli 516, 517, 521, 522 codice di rito per avere, la Corte d’appello, condannato il ricorrente per un reato contestato per la prima volta con la pronuncia di secondo grado. Conseguentemente, si deduce la nullita’ della sentenza di primo grado per motivazione totalmente omessa quanto al ritenuto (in appello) reato di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose; operazioni queste comunque non individuate nella sentenza di secondo grado che genericamente fa riferimento al mancato assolvimento degli obblighi tributari senza specificare neppure chi e per quale motivo non vi avrebbe adempiuto, imputandolo al ricorrente in virtu’ della sola posizione rivestita all’interno della societa’.

Il curatore, invero, ha si’ indicato una situazione debitoria fiscale certamente rilevante, ma non l’operazione o le operazioni dolose poste in essere e dalle quali sia scaturito il debito erariale; e la sentenza, a sua volta, nulla dice in ordine alle circostanze dell’inadempimento, ben potendo essere dipeso dall’assenza di adeguate risorse di cassa, o, comunque, causato da altri, ne’ si e’ accertato se l’IVA non versata era stata, a monte, incassata.

Si lamenta, altresi’, come gia’ rilevato con i disattesi motivi di appello, la mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione quanto alla necessita’ di individuare i singoli beni oggetto di distrazione, non essendo sufficiente, anche in tal caso, l’indicazione del debito della societa’.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla L.Fall., articolo 216, comma 1, e vizio di omessa o meramente apparente motivazione in ordine all’individuazione del soggetto autore della distrazione dell’automobile Mercedes, oggetto della terza contestazione.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ reato proprio, ma cio’ non significa che ogni distrazione riscontrata e’ necessariamente commessa dal fallito; si contesta, quindi, che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su un meccanismo presuntivo del tutto incompatibile con il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto, senza individuare ulteriori prove, ovvero indizi gravi, precisi e concordanti, ha ravvisato la responsabilita’ penale del ricorrente facendo leva solamente sul mancato ritrovamento da parte del curatore del bene mobile registrato di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. alla data della dichiarazione di fallimento – avvenuta trascorsi 10 anni dalla data di immatricolazione del veicolo, nel 2005 – e sul fatto che il ricorrente – non rintracciato dal curatore in sede fallimentare – neppure a seguito degli avvisi ricevuti nel processo penale avrebbe fornito indicazioni in ordine alla sorte delle scritture contabili, laddove un tale comportamento e’ pienamente legittimo essendo riconducibile al diritto al silenzio proprio dell’imputato.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla L.Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, e vizio di omessa motivazione in ordine all’individuazione del ricorrente quale autore della distruzione della contabilita’ poiche’, anche in relazione a tale contestazione, in palese violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte di Appello addiviene a una condanna mediante un meccanismo presuntivo e ritiene accertata la distruzione delle scritture per il solo fatto che esse sarebbero esistite secondo quanto documenta la sentenza impugnata, nonche’ la riconducibilita’ della condotta al (OMISSIS) quale conseguenza del mancato reperimento dello stesso da parte del curatore, laddove e’ accertato documentalmente solo che l’imputato all’epoca del fallimento si era trasferito al nord e che per questo non fu rintracciato, non goa’ perche’ si rese irreperibile.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in riferimento alla L.Fall., articolo 219, comma 1, e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla affermata sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di particolare gravita’.

Si eccepisce, anzitutto, che per ravvisare la sussistenza di un danno patrimoniale di rilevante entita’ e’ necessario che siano ingenti gli importi distratti e non l’esposizione debitoria e che, in tema di reati fallimentari, non e’ applicabile la circostanza aggravante a effetto speciale in questione in relazione alla fattispecie incriminatrice di cui alla L.Fall., articolo 223 in ragione del fatto che, diversamente, si avrebbe un’applicazione in malam partem del criterio analogico, operazione vietata in materia penale.

La sussistenza dell’aggravante in parola e’ quindi da valutare solo in relazione alla contestazione della distrazione della vetusta Mercedes, bene che, se distratto, di per se’, non puo’ aver cagionato un danno di rilevante entita’.

2.5. Col quinto motivo si deduce la violazione dell’articolo 219, u.c. lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuita’ nonche’ l’omessa/manifesta illogicita’ della motivazione al riguardo.

2.6.Col sesto motivo si deduce la violazione dell’articolo 219, comma 2, n. 1, per non essersi esclusa l’aggravante della commissione di piu’ fatti di bancarotta aggravante che va eliminata una volta che viene meno la bancarotta per mera esposizione debitoria e documentale.

27. Con il settimo, e ultimo, motivo, si deduce violazione di legge in ordine all’articolo 62-bis c.p. e manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, per avere, la Corte di Appello – a pag. 5 della pronuncia impugnata – definito l’atteggiamento del ricorrente quale “condotta assolutamente non collaborativa”, stigmatizzando l’utilizzo del diritto al silenzio, forma di autodifesa adottata dall’imputato.

3. Il ricorso e’ stato trattato, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento delle parti che hanno cosi’ concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ fondato limitatamente alla imputazione del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, che merita l’ulteriore vaglio della Corte di Appello in considerazione di quanto di seguito si indichera’; esso deve, invece, essere rigettato nel resto.

1.1. Il primo motivo, nella parte in cui contesta che la Corte territoriale abbia “integrato” il capo di imputazione e contestato, in diritto, per la prima volta la sussistenza del reato di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, ed assume che, pertanto, alla luce della disciplina di cui agli articoli 516 – 522 c.p.p., tale definizione giuridica renderebbe nulla, per la difesa, la pronuncia impugnata poiche’ avrebbe sottratto all’imputato la possibilita’ di difendersi dal reato per il quale e’ stato condannato per tutta la fase dei due gradi di merito, e’, da un lato, aspecifico, non considerando, esso, gli esatti termini di quanto verificatosi nel caso di specie, e, dall’altro, manifestamente infondato, non confrontandosi con la disciplina che si attaglia al caso di specie e con la stessa giurisprudenza di questa Corte.

In realta’, la Corte di appello, a fronte di una pronuncia di condanna di primo grado per tutte le ipotesi contestate – ivi compresa quindi, quella afferente le operazioni dolose causative di un debito erariale accertato in sede fallimentare per oltre 43 milioni di Euro, oggetto di contestazione come si evince dalla descrizione in fatto della complessiva vicenda delittuosa ascritta – ma carente in punto di motivazione riguardo a quest’ultima, si e’ limitata ad integrare, come le e’ consentito, l’iter argomentativo della sentenza di primo grado (avendo con l’atto di appello la difesa tra l’altro contestato la sussistenza dell’aggravante dei piu’ fatti di bancarotta, evidenziando che la mera esposizione debitoria fosse cosa diversa dalla distrazione).

Sul punto va invero ribadito che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’articolo 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullita’ della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735; conf. Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 – 01).

Il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, come, per altro verso, affermato da questa Corte, non viola, peraltro, neppure il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli articoli 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che puo’ considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalita’ di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014 dep. 09/07/2014, P.G. in proc. Bertucca e altri, Rv. 262397; nello stesso senso, si vedano le risalenti ma ancor valide affermazioni contenute in Sez. 6, n. 4409 del 10/03/1987, Rv. 175619). Legittima deve dunque ritenersi l’integrazione della motivazione della sentenza di primo grado operata dal giudice di appello nel caso di specie.

Cio’ che piuttosto non soddisfa e’ il contenuto di quell’integrazione: la corte territoriale, a fronte di una motivazione del tutto carente in primo grado che faceva solo un cenno alla forte esposizione debitoria ovvero al debito erariale per oltre 43 milioni di Euro che aveva indotto l’insorgenza della procedura fallimentare – si limita a poche righe, dando, quasi, per scontato che vi siano state delle operazioni dolose causative del fallimento, senza soffermarsi adeguatamente sulla loro natura, sulle caratteristiche che le contraddistinsero, sul contesto in cui intervennero, sulla entita’ della loro eventuale protrazione nel tempo, e sulla incidenza che ebbero sul fallimento, ne’ senza dare specifico conto della loro riconducibilita’ all’imputato, quale amministratore della societa’ poi fallita.

Il giudice del rinvio dovra’ quindi procedere a un nuovo esame della fattispecie, alla luce dei parametri fattuali evincibili dagli atti e di quelli in diritto affermati da questa Corte in materia di bancarotta impropria per operazioni dolose, primo tra tutti il principio secondo cuhema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684, in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della societa’; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01); fermo restando che l’assenza di risorse di cassa – pure indicata dalla difesa come circostanza da verificare quale eventuale giustificazione del mancato pagamento del debito erariale ovviamente non puo’ assurgere a fattore giustificativo dell’inadempimento ove risulti che questo sia piuttosto da attribuire ad una volontaria e sistematica condotta inadempiente e non a contingenti evenienze di cassa deficitarie (trattandosi peraltro di fattispecie di reato a dolo generico).

1.2.Alcun rilievo puo’, invece, essere mosso rispetto alla conferma della sussistenza della bancarotta patrimoniale distrattiva – per la quale necessita la esatta indicazione del bene distratto – risultando questo esattamente individuato nel veicolo Mercedes di proprieta’ della societa’, non rinvenuto; ed e’, unicamente, ad esso che si fa, in definitiva, riferimento quale oggetto della condotta di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il quale pure e’ intervenuta condanna; condotta di reato che e’ stata giustamente attribuita al ricorrente quale amministratore della societa’ e gestore effettivo della stessa.

2. Il secondo motivo, cha contesta l’affermazione di responsabilita’ in relazione alla ritenuta distrazione del veicolo Mercedes, immatricolata nel 2005, perche’ intervenuta sulla base di meccanismo presuntivo, e’ infondato.

Ed invero, l’impostazione seguita dalla corte territoriale e’ conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societa’ dichiarata fallita puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 – 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 – 01); trattandosi di una condotta, come ulteriormente precisato da questa Corte, post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non gia’ di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare “ex post” la pericolosita’ (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021 Ud. (dep. 12/01/2022) Rv. 282643).

Al riguardo, e’ stato altresi’ precisato che il giudice non puo’ ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalita’ aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204), ma nel caso di specie il (OMISSIS) non ha affatto fornito alla curatela informazioni utili al riguardo.

Quanto alla mancanza di giustificazioni da parte dell’imputato, va osservato che in ogni caso egli era tenuto, nella qualita’ rivestita, a fornire, quanto prima, al curatore, in sede fallimentare, tutte le delucidazioni e controdeduzioni del caso per consentire allo stesso di assolvere alle incombenze proprie della sua carica; e da tale omissione, come detto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, certamente da condividere, sono desumibili elementi di valutazione ai fini della prova del reato di bancarotta patrimoniale; elementi di valutazione che rimangono tali di la’ della giustificazione indicata dalla difesa in sede penale, che ha genericamente sottolineato la vetusta’ del bene e il tempo trascorso dal suo acquisto (circa dieci anni).

Ne’ potrebbe costituire una valida giustificazione il fatto che il ricorrente non avrebbe ricevuto l’avviso di convocazione del curatore (circostanza che nell’ottica difensiva avrebbe impedito l’interlocuzione sulla sorte del bene), essendosi egli all’epoca trasferito al nord; ed infatti incombe sul fallito, ovvero sull’amministratore in caso di societa’, l’obbligo di verita’, penalmente sanzionato e gravante sul fallito, L.Fall., ex articolo 87 unitamente alla sua responsabilita’ in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale (cfr. Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636) e alla sua stessa responsabilita’ penale in caso di mancata consegna del bene indebitamente sottratto alla garanzia dei creditori, alla massa fallimentare; trattasi quindi di obblighi che discendono dalla legge e sussistono in capo al fallito, o all’amministratore, a prescindere dalla convocazione del curatore; la previsione di cui alla L.Fall., articolo 87, che fa riferimento all’invito del curatore, non puo’, ovviamente, essere interpretata nel senso che alla stregua di essa l’obbligo di dire la verita’ in ordine alla sorte dei beni sussista solo nel caso in cui vi sia l’interlocuzione col curatore in sede di redazione dell’inventario, discendendo piuttosto tale obbligo dal sistema civil-fallimentare-penale che impone innanzitutto al debitore di conservare la garanzia patrimoniale ex articolo 2740 c.c. (obbligo la cui violazione puo’ assumere rilievo penale in caso di dichiarazione di fallimento in virtu’ della disciplina penal-fallimentare); ne’ il ricorrente, d’altronde, ha prospettato di non essere venuto a conoscenza del fallimento, la cui dichiarazione, L.Fall., ex articolo 17, deve essere notificata ai predetti soggetti (fallito o amministratore).

E’ solo, infine, il caso di aggiungere che al diritto al silenzio dell’imputato in sede di giudizio penale non corrisponde un analogo diritto nell’ambito della procedura fallimentare, cio’ in quanto il fallito – e nel caso di societa’ l’amministratore di questa – ha l’obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio; la responsabilita’ dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verita’, penalmente sanzionato, gravante L.Fall., ex articolo 87 sul fallito, o in caso di societa’ sull’amministratore, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della societa’ fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato; e cio’, come pure ha gia’ avuto modo di affermare questa Corte, non interferisce col diritto al silenzio garantito aii imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282652 – 01); sicche’ anche l’ulteriore censura della difesa sul punto – che ha giustamente colto una violazione del diritto di difesa nel desumersi, da parte della sentenza impugnata, dal silenzio serbato in sede penale dall’imputato la conferma della distrazione -, ricondotta nei giusti termini teste’ indicati l’errata affermazione della Corte di appello, rimane priva di pregio a fronte della complessiva ricostruzione svolta.

3.Anche per quanto riguarda la sottrazione delle scritture contabili – la cui esistenza presso la sede sociale risulta accertata e non contestata – valgono le medesime considerazioni svolte in ordine agli obblighi relativi al patrimonio gravanti sull’amministratore della societa’ fallita a prescindere dalla convocazione da parte del curatore; ed invero anche l’obbligo di deposito delle scritture contabili discende dalla legge, innanzitutto dalla stessa disposizione di cui alla L.Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 che sanziona penalmente la sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, ed ha peraltro contenuto piu’ ampio rispetto all’ordine di deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, di cui alla L.Fall., articolo 16, contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento.

Sicche’ anche in tal caso non rileva che il ricorrente non sia stato raggiunto dalla convocazione del curatore e che non abbia inteso rendersi irreperibile, non risultando peraltro, come gia’ detto, che lo stesso non abbia avuto contezza dell’intervenuto fallimento nell’immediatezza della sua dichiarazione o successivamente nel corso della procedura fallimentare; laddove e’ il complessivo contesto in cui si inserisce la mancata consegna delle scritture contabili che ha evidentemente indotto i giudici di merito a ravvisare la sussistenza del reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale, a prescindere dalla irreperibilita’ o meno del ricorrente.

Quanto alla valorizzazione, da parte della Corte di appello, del silenzio serbato dal (OMISSIS) anche nel procedimento penale, non possono pertanto che valere le stesse osservazioni svolte al paragrafo che precede, alla stregua delle quali si e’, in buona sostanza, gia’ messo in evidenza che gli elementi indiziari fondanti la responsabilita’ penale sono desumibili innanzitutto dal comportamento assunto dal predetto in sede fallimentare, e pre-fallimentare, complessivamente foriero di ingenti danni per i creditori, che si e’ evidentemente, una volta dichiarato il fallimento, cercato di non fare emergere; laddove il silenzio mantenuto in sede penale, frutto di una legittima scelta difensiva dell’imputato, in quanto tale non sindacabile e non vaiorizzabile ai fini della condanna, si risolve comunque in un aspetto che, nella sua neutralita’, non consente di superare il consistente quadro probatorio delineatosi a prescindere da esso, ne’ tanto meno di aggiungere alcunche’ neppure in termini di ragionevole dubbio; e in tali ristretti termini va quindi ricondotta ed intesa l’annotazione resa dalla Corte di appello riguardo al silenzio mantenuto dall’imputato in ambito penale.

4. Con riguardo poi all’ulteriore rilievo relativo all’applicazione dell’aggravante di cui alla L.Fall., articolo 219, comma 1 alle ipotesi di cui alla L.Fall., articolo 223, che rimane ovviamente assorbito, essendo la sua sorte strettamente collegata all’esito del giudizio sulla bancarotta impropria per la quale vi e’ annullamento, e’ solo il caso di rammentare che questa Corte ha gia’ piu’ volte affermato che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui alla L.Fall., articolo 219, comma 1, e’ applicabile alle ipotesi di bancarotta previste dalla L.Fall., articolo 223, comma 1 e a quelle pur sempre di bancarotta fraudolenta, impropria, di cui al comma 2 di tale articolo, considerato il rinvio operato in entrambi i casi dai rispettivi commi della L.Fall., articolo 223 alle pene stabilite nella L.Fall., articolo 216. La diversa struttura del reato di bancarotta cd. “impropria” e di quelli di cui alla L.Fall., articolo 223, nn. 1 e 2, rispetto alla fattispecie “propria” contemplata dal precedente articolo 216, non puo’ condurre ad una preclusione verso l’applicazione dell’aggravante di cui si discute; e cio’ in quanto il citato articolo 223, che contiene, al comma 1, un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dall’articolo 216 della legge, e, ai comma 2, sia pure solo quoad poenam, anche al comma 1 del medesimo articolo 216, rende compatibile l’applicazione dell’aggravante in parola in virtu’ dell’ulteriore raccordo normativo che si crea con la statuizione della L.Fall., articolo 219, comma 1, che a sua volta rinvia alle pene stabilite dalla L.Fall., articolo 216

(ex multis, Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 25776201; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012 Rv. 252009 – 01; principio riaffermato da Sez. 5, Sentenza n. 4400 dei 06/10/2017, dep. 30/01/2018, Rv. 272255 – 01, che nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale relativa all’applicabilita’ della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui alla L.Fall., articolo 219, comma 1, con riferimento alle ipotesi di bancarotta ” impropria” previste dall’articolo 223, comma 1, della stessa legge, ha in motivazione chiarito che ritenendo, invece, einapplicabilita’ dell’aggravante citata alla bancarotta impropria si determinerebbe l’irragionevole risultato di sottoporre solo l’imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente piu’ afflittivo, a fronte di fatti del tutto analoghi commessi nell’ambito della gestione societaria; irragionevolezza che parimenti si creerebbe secondo questo Collegio nel caso in cui si escludesse l’applicazione di tale aggravante con riferimento alle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta disciplinate dal comma 2 dell’articolo 223, che parimenti fanno parte del medesimo unitario sistema delle fattispecie di bancarotta disciplinate dalle norme indicate rispetto ai quale non puo’ che essere unitaria e di tipo sistematico l’interpretazione; ne’ potendosi confondere il piano della astratta configurabilita’ con quello della verifica in concreto del danno rispetto a ciascuna ipotesi criminosa, cfr. Sez. 5, del 17.2.2020, n. 13802/20, Cestaro, non rnassirnata, nonche’ Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578 01 che ha di recente affermato che ” La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ e’ applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” ed il richiamo integrale della L.Fall., articolo 223, comma 2, alle pene previste dalla L.Fall., articolo 216″).

Cio’ posto, quanto, poi, alla valutazione del danno, in relazione alla bancarotta di cui alla L.Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, essa non puo’ che essere effettuata tenendo conto dell’entita’ delle operazioni dolose che hanno determinato il fallimento; essendo pacifico che il fallimento e’ evento del reato (tra tante, Sez. 5, n. 40998 dei 20/05/2014, Rv. 262189 – 01), il danno cagionato da quest’ultimo coincide con quello derivante dal fallimento (Sez. 5, n. 405 del 09/10/1984 LA. (dep. 14/01/1985) Rv. 167404 – 01, V mass n 157795).

5. Anche i motivi afferenti mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuita’ e delle circostanze attenuanti generiche rimangono assorbiti.

6. Rimane invece sin d’ora privo di pregio il motivo che lamenta la mancata esclusione dell’aggravante della commissione di piu’ fatti di bancarotta a fronte della ravvisata configurazione di piu’ ipotesi di bancarotta propria (documentale e patrimoniale)4 3ur escludendo la bancarotta impropria, rimangono comunque quella documentale e patrimoniale; fermo restando che in caso di esclusione della bancarotta impropria si dovra’ procedere alla rideterminazione della pena (venendo in tal caso meno anche l’aggravante del danno di rilevante gravita’), rivalutando se oel caso anche la concessione delle attenuanti generiche e deii’attenuante del danno di lieve entita’.

7. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla imputazione del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, e che il ricorso deve invece essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla a sentenza impugnata limitatamente alla imputazione del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello ai Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

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