A seconda del suo contenuto, la transazione si differenzia in “pura”, qualora abbia esclusivamente ad oggetto la situazione controversa tra le parti, o “mista”, laddove con essa le parti – mediante le vicendevoli concessioni – creano, modificano o estinguono rapporti anche diversi da quello che ha formato oggetto di pretesa e contestazione (art. 1965, comma 2, c.c.). La transazione, inoltre, si distingue in “conservativa” e “novativa”. Deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. In altri termini, ricorre la fattispecie della transazione novativa allorquando il rapporto giuridico che da essa ne deriva risulta oggettivamente incompatibile con quello preesistente tra le parti oggetto di controversia e, a questa, le parti attribuiscono la funzione di estinguere definitivamente il precedente rapporto giuridico sostituendolo con nuove ed autonome obbligazioni. Ciò spiega perché, ai sensi dell’art. 1976 c.c., la transazione novativa non è suscettibile di risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato dalle parti. Venendo alla vicenda che qui ci occupa, il Tribunale rileva che la proposta opposizione sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Tribunale|Catanzaro|Sezione 1|Civile|Sentenza|22 settembre 2022| n. 1341

Data udienza 20 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 100468/2012 R.G.A.C. vertente

TRA

(…) S.r.l. (P I. (…)), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Gasperina (CZ), alla Via (…), presso lo studio dell’Avv. Vi.De., rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagl i Avv.ti Ma.Mi. e Ro.Fe., giusta procura a margine del l’atto di citazione;

OPPONENTE

E

(…) S.r.l. (…), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), alla Via (…), presso lo studio dell’Avv. Fr.Ca., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTA

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la (…) S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale – la società a responsabilità limitata (…) deducendo:

a) che in data 17.09.2012 la (…) s.r.l. notificava atto di precetto sulla base del decreto ingiuntivo n. 124/2010, munito di provvisoria esecuzione, intimando il pagamento della somma di Euro 40.275,82, oltre Euro 2.150,00 per interessi legali;

b) che le somme precettate non erano dovute poiché l’atto di precetto era illegittimo, stante l’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso;

c) che, invero, tra la società opponente e quella opposta nel giugno 2011 intercorreva un accordo transattivo, in ragione del quale la (…) S.r.l. “s’impegnava a tenere sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo a condizione del rispetto del piano di rientro concordato nello stesso accordo transattivo”;

d) che la (…), venendo meno all’accordo, non trasferiva la proprietà del veicolo targato (…), rendendosi oltretutto inadempiente;

e) che l’atto di precetto era, altresì, illegittimo per violazione della disciplina prevista per i compensi professionali di cui al D.M. 140/2012, di talché si palesava illegittima la richiesta di pagamento della somma di Euro 818,02 a titolo di diritti ed onorari.

Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l’On. Le Giudice adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, previa sospensione dell’esecuzione:

1) Accertare e dichiarare che l'(…) S.r.l., in persona del legale rappresentante nulla deve alla (…) S.r.l. in forza del decreto ingiuntivo n. 124/2010 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale in quanto tale credito è estinto e conseguentemente dichiarare l’inefficacia del precetto notificato in data 17/09/2012 per inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento nonché l’illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 818,02, pretesa a titolo di diritti ed onorari per tutti i motivi di cui in premessa.

2) Condannare la convenuta società al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la (…) S.r.l. la quale, previa dichiarazione di rinuncia al pagamento della somma di Euro 740,00 indicata in precetto per diritti e onorari successivi, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall’opponente, stante l’infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione.

In particolare, rappresentava che:

1) nel giugno 2010 la convenuta otteneva una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti della (…) S.r.l. per un importo pari a Euro 72.905,00, il cui pagamento veniva intimato mediante l’atto di precetto del 12.07.2010;

2) circa un anno dopo, (…), in qualità di legale rappresentante p.t. della società attrice, concludeva con la (…) S.r.l. un accordo con il quale “in aggiunta al debito in decreto, detratti alcuni versamenti effettuati nelle more sino a quel momento, riconosceva alla (…) S.r.l. un debito consolidato per la complessiva e maggiore somma di Euro 90.800,00”;

c) a seguito dell’accordo transattivo, il debito veniva ridotto ad Euro 58.800,00 (stante lo stralcio della somma di Euro 32.000,00), a condizione che venisse pagato in rate da 2.500,00 ciascuna a far data da luglio 2011. E invero, in esso si pattuiva che “la (…) S.r.l. dichiara che intenderà sospesa l’esecutività del d.i. n. 124/2010, a condizione che sarà rispettato il piano di rientro concordato. Qualora anche un solo rateo non dovesse essere onorato alla sua scadenza, il decreto ingiuntivo potrà essere attivato”

d) mentre la (…) ottemperava a quanto stabilito nell’accordo transattivo, provvedendo a fatturare le autovetture di maggior costo ivi indicate per un totale di Euro 37.000,00, la (…) S.r.l. si rendeva inadempiente, avendo provveduto al pagamento di sole due rate (quelle di luglio e agosto), tant’è che la (…) srl, sulla base dello stesso titolo, procedeva con un pignoramento presso terzi (al quale la (…), peraltro, non si opponeva), conclusosi “con rinuncia del creditore a causa delle dichiarazioni negative inviate dagli istituti di credito pignorati”

e) che, dunque, l’asserito inadempimento del creditore per mancato trasferimento dell’autovettura tg. (…) (peraltro, acquistata già usata nel 1999), si palesava quale tentativo di eludere i propri obblighi e sottrarsi al pagamento della somma dovuta. Inoltre, il veicolo in questione – da apposite ricerche al PRA – non risultava neppure di proprietà della (…) S.r.l., di talché si paventava che l’autovettura fosse stata inserita dal (…) “al fine di creare una artificiosa inadempienza della controparte “; Tanto premesso il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, preso atto della rinuncia espressa del creditore alla somma di Euro 740,00 indicata in precetto sotto la voce diritti ed onorari successivi, rigettare la richiesta di sospensione dell’esecuzione, poiché nulla legittima la richiesta in ordine ad un titolo giudiziale definitivo e mai opposto o contestato, anche alla luce del grave inadempimento del debitore in ordine agli obblighi di pagamento per Euro 58.800,00, di cui alla scrittura del 21/06/2011 ed al mancato pagamento dei ratei mensili ivi pattuiti;

– in via principale, preso atto della rinuncia del creditore alla somma di Euro 740,00 indicata in precetto sotto la voce diritti ed onorari successivi, rigettare l’opposizione accertando e dichiarando la legittimità del credito residuo indicato nell’atto di precetto fondato sul D.I. n. 124/2010, considerato che il debitore non ha esattamente adempiuto all’obbligo di pagamento del proprio debito di Euro 58.800,00 in rate da Euro 2500,00 ciascuno, segnatamente dopo il settembre 2011, regolarità di pagamento posta quale condizione espressa nella scrittura del 21/06/2011 allegata, affinché potesse considerarsi sospesa l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 124/2010;

– in via subordinata, preso atto della rinuncia del creditore alla somma di Euro 740,00 indicata in precetto sotto la voce diritti ed onorari successivi, rigettare l’opposizione per inesistenza di cause, motivi o documenti che possano far dichiarare il debito “estinto”, per come richiesto da parte attrice.

Condannare l’opponente al pagamento dei compensi professionali di avvocato del giudizio, oltre cap. e iva, con distrazione in favore del proc. Costituito ex art. 93 c.p.c.”.

Così instaurato il contraddittorio, dopo un primo differimento dell’udienza di prima comparizione, all’udienza del 7 maggio 2013 il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Trasferita la causa al Tribunale di Catanzaro per l’intervenuta soppressione della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, all’udienza del 05 febbraio 2014, rilevata l’opportunità di chiedere chiarimenti alle parti, la causa veniva rinviata all’udienza del 12 novembre 2014, sollecitando le parti ad addivenire, nelle more, ad una risoluzione bonaria della controversia.

A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il giudice – rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione – rinviava la medesima per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16 dicembre 2015, rinviata d’ufficio al 24 dicembre 2015.

Alla predetta udienza, stante la mancata comparizione delle parti, la causa veniva differita ai sensi dell’art. 309 c.p.c. al 19 gennaio 2017.

Dopo numerosi rinvii per i medesimi incombenti dovuti alle esigenze di carico del ruolo, in data 18/01/2022 la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice, il quale – disposta la trattazione scritta della già fissata udienza del 17/03/2022 per la precisazione delle conclusioni – tratteneva in decisione la causa concedendo al le parti i richiesti termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali.

OSSERVATO IN DIRITTO

In via introduttiva, deve rilevarsi che la (…) S.r.l. deduce ed allega di aver ricevuto da parte della (…) S.r.l. la notifica dell’atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 124/2010, immediatamente esecutivo, emesso in data 30 giugno 2010 dal Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale. Con la presente opposizione all’esecuzione, parte opponente contest a l’inesistenza del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, in quanto estinto.

A sostegno della spiegata opposizione rappresenta che nel mese di giugno 2011 la (…) S.r.l. e l'(…) S.r.l. sottoscrivevano un accordo transattivo (riversato in atti), con cui la convenuta opposta – stralciata la somma di Euro 32.000,00, da decurtare dal maggior importo vantato di Euro 90.800,00 – si impegnava a tenere sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo, a condizione che la (…) S.r.l. rispettasse il piano di rientro ivi concordato, ossia provvedesse al pagamento dell’importo di Euro 58.800,00 (oltre Euro 3.000,00 a titolo di interessi maturati dal luglio 2010) in ratei mensili di Euro 2.500,00 a far data dal luglio 2011.

Con il medesimo atto, la (…) s’impegnava, artresì, ad effettuare i trasferimenti di proprietà di talune vetture usate, acquistate dalla (…) S.r.l. e detenute dalla (…), delle quali non erano stati emessi i certificati di proprietà in favore di quest’ultima.

Ad avviso, dunque, dell’attore opponente, l’atto di precetto in esame si palesa illegittimo, in quanto basato su di un titolo esecutivo ormai caducato. In particolare, evidenzia che con la sottoscrizione dell’accordo in oggetto, le parti hanno posto in essere una transazione di tipo novativo, con la quale hanno dato “un nuovo assetto ai propri rapporti”: e invero, a seguito dell'”espressa rinuncia ad attivare il decreto ingiuntivo n. 124/2010″, il nuovo assetto di interessi si sostituirebbe in toto al precedente rapporto.

Rappresenta, inoltre, che la (…) S.r.l. si è resa inadempiente nei confronti della società attrice, atteso che – contrariamente a quanto stabilito nel citato accordo – non ha mai provveduto a regolarizzare l’atto di compravendita dell’autovettura tg. (…).

E invero, con lettera raccomandata a/r del 22 novembre 2011 la (…) S.r.l. inoltrava diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1460 c.c. informando controparte che non avrebbe provveduto ad eseguire la propria prestazione fintanto che perdurava l’inadempimento e concedendo termine di giorni dieci per procedere al l’esecuzione della prestazione. Deduce, infine, l’illegittimità dell’atto di precetto nella parte relativa alla determinazione dei compensi professionali.

Di contro, parte convenuta opposta sottolinea la natura non novativa dell’accordo raggiunto, avendo le parti subordinato l’efficacia ad una determinata condizione espressa, ossia il rispetto da parte dell’odierna attrice del piano di rientro concordato. Piano che, però, di fatto non veniva osservato, avendo l'(…) S.r.l. versato solamente due rate (quella di luglio ed agosto), risultando per il resto del tutto inadempiente. Evidenzia, inoltre, che l’eccezione di inadempimento è destituita di ogni fondamento, giacché il mancato trasferimento della proprietà dell’autovettura cui fa riferimento controparte non è avvenuto in quanto, come risulta dalla visura del PRA, la stessa risulta intestata ad un terzo soggetto. In ogni caso trattasi di un veicolo acquistato già usato nel 1999 e, dunque, di modico valore rispetto al debito accumulato dalla società opponente. Ad avviso della (…), dunque, tale vettura è stata artatamente inserita da controparte nella scrittura privata al sol fine di “creare un’artificiosa inadempienza della controparte”.

Appare evidente che, alla luce delle prospettazioni delle parti, la definizione della controversia in esame presuppone da parte di questo giudice l’accertamento della natura novativa o meno dell’accordo transattivo sottoscritto nel giugno 2011 e, dunque, successivo all’atto di precetto notificato all’odierna opponente.

In punto di diritto, non appare superfluo rammentare che il primo comma del l’art. 1965 c.c. definisce la transazione come quel “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

Dalla lettura della norma, si evince che i presupposti della transazione sono: 1) l’esistenza di una controversia tra le parti, quantunque non ancora instaurata in sede giurisdizionale; 2) lo stato di incertezza che caratterizza la situazione oggetto di lite fra le parti; 3) le reciproche concessioni.

A seconda del suo contenuto, la transazione si differenzia in “pura”, qualora abbia esclusivamente ad oggetto la situazione controversa tra le parti, o “mista”, laddove con essa le parti – mediante le vicendevoli concessioni – creano, modificano o estinguono rapporti anche diversi da quello che ha formato oggetto di pretesa e contestazione (art. 1965, comma 2, c.c.).

La transazione, inoltre, si distingue in “conservativa” e “novativa”. Come ben chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “Deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S. C. ha rigettato il ricorso e confermato l’impugnata sentenza, rilevando che il giudice di merito si era attenuto ai riportati criteri distintivi, ravvisando correttamente, in ordine alla natura del credito oggetto del contratto, il carattere novativo della transazione intercorsa tra una società assicuratrice e il ricorrente, in considerazione dello specifico accordo che contemplava l’attribuzione di una rendita vitalizia stabilita con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato per i contributi previdenziali omessi)”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006).

In altri termini, ricorre la fattispecie della transazione novativa allorquando il rapporto giuridico che da essa ne deriva risulta oggettivamente incompatibile con quello preesistente tra le parti oggetto di controversia e, a questa, le parti attribuiscono la funzione di estinguere definitivamente il precedente rapporto giuridico sostituendolo con nuove ed autonome obbligazioni. Ciò spiega perché, ai sensi dell’art. 1976 c.c., la transazione novativa non è suscettibile di risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato dalle parti. Venendo alla vicenda che qui ci occupa, il Tribunale rileva che la proposta opposizione sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, da un’attenta disamina della transazione che entrambe le parti pongono a sostegno delle rispettive domande, si evince chiaramente che l’accordo da esse sottoscritto nel giugno 2011 non possa certamente essere qualificato – come sostenuto dall’attore opponente – in termini di transazione novativa, atteso che – con esso – le parti non hanno inteso sostituire al precedente rapporto un nuovo assetto di interessi che va a sostituirsi integralmente al primo, estinguendolo, essendosi piuttosto limitate ad apportare delle modifiche quantitative alla situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni.

Tanto emerge dal tenore dell’atto in questione, ove appare palese la volontà manifestata dalle parti in tal senso.

E invero, nell’accordo le parti in causa stabiliscono quanto segue: “il dott. Egidio (…) acconsente allo stralcio dell’importo di Euro 32.0000,00, da decurtare dalla maggior somma pretesamente vantata di Euro 90.800,00. Pertanto, la parte che rimarrebbe da versare ammonta ad Euro 58.800,00. L'(…), senza alcun riconoscimento di debito ed al sol fine di definire transattivamente la vertenza propone di versare l’importo di Euro 58.800,00, più Euro 3.000,00 quali interessi matura ti dal luglio 2010. I pagamenti saranno effettuati in rate mensili dell’importo di Euro 2.500,00, ciascuno con decorrenza del primo pagamento al LUGLIO 2011, senza cessione di titoli anticipati a garanzia.

La (…) srl, dichiara che nulla avrà a pretendere dalla società (…) S.r.l. e (…), una volta concluso il pagamento. La (…) s.r.l. dichiara che intenderà sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo n. 124/2010 emessa dal Tribunale di Catanzaro sez. distaccata di Chiaravalle RG 259, ciò a condizione che sarà rispettato il piano di rientro concordato. Qualora anche un solo rateo non dovesse essere onorato alla sua scadenza il Decreto Ingiuntivo potrà essere riattivato. Con il pagamento dell’ultimo rateo del piano di rientro, la totale somma ingiunta nell’atto moratorio sarà intesa come totalmente corrisposta”.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la concorde volontà delle parti espressa nell’accordo in esame è precipuamente rivolta a disciplinare la res litigiosa mediante reciproche concessioni, allo scopo non già di determinare l’estinzione del precedente rapporto sostituendolo integralmente con altro oggettivamente incompatibile con quello preesistente, bensì quello di “apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali”.

In ragione di tutto quanto detto, quindi, stante la totale assenza di argomentazione e supporto probatorio alla domanda di parte opponente – che si rivela, quindi, del tutto infondata – l’opposizione in parola deve essere respinta.

Analogamente, deve essere rigettata la censura relativa all’inadempienza della società opposta per mancato trasferimento della vettura targata (…) e inserita nell’accordo transattivo.

A riprova dell’inadempienza della (…), la (…) rappresenta di aver inviato formale diffida ad adempiere con la quale, intimava alla società di adempiere entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, informandola al contempo che – fintanto che sarebbe durato l’inadempimento – l’odierna opponente non avrebbe adempiuto alle sue obbligazioni.

L’eccezione – ai fini che qui ci occupano – è destituita di fondamento. Si rammenta che con l’opposizione all’esecuzione il debitore può contestare al creditore l’an dell’esecuzione, ossia il diritto del medesimo a procedere all’esecuzione, contestando l’esistenza o la validità del titolo esecutivo azionato, originaria o sopravvenuta, o la sussistenza del diritto sostanziale consacrato nel titolo. Ebbene, l’eccezione posta nel presente giudizio non attiene a questioni relative al diritto processuale del creditore ad agire in via esecutiva, ma riguarda un fatto modificativo o estintivo di un pregresso rapporto tra le parti che, eventualmente, il debitore avrebbe dovuto far valere proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del medesimo. E invero, dal carteggio processuale si evince chiaramente che – quantunque il trasferimento della proprietà della vettura in questione sia stata inserita nella scrittura privata del giugno 2011 – tale credito era ben più risalente all’emissione del decreto ingiuntivo, essendo sorto prima dell’emissione dello stesso.

Laddove, dunque, la (…) avesse voluto opporre al creditore la sua inadempienza, quale fatto modificativo o estintivo dell’obbligazione, trattandosi di un credito di fatto sorto prima dell’emissione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, avrebbe dovuto farlo valere mediante tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.

Quanto, infine, alla contestazione delle somme richieste nell’atto di precetto relative alle spese legali, il Tribunale prende atto della rinuncia di parte opposta alla pretesa somma di Euro 740,00 indicata in precetto co me diritti e onorari successivi.

Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

1) rigetta l’opposizione;

2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in complessivi Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro il 20 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2022.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione €

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.