In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la dichiarazione richiesta dall’art. 19, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, costituendo essi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stante la finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell’atto, da cui consegue la responsabilità disciplinare del notaio rogante, ai sensi dell’art. 28, comma 1, l. n. 89 del 1913, senza che rilevi, a questo fine, l’eventuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile dal legislatore e, “a fortiori”, l’astratta possibilità di conferma del medesimo, essendo sufficiente la sola ricezione dell’atto vietato dalla legge.

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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|15 settembre 2022| n. 27181

Data udienza 13 aprile 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17187/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI VICENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

CONSIGLIO NOTARILE DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS)), (OMISSIS);

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2176/2017 depositata il 27/11/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

uditi l’avv. (OMISSIS), su delega, per il ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente e ricorrente incidentale.

FATTI DI CAUSA

Con decisione depositata il 2 dicembre 2015, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Triveneto (COREDI) applicava al notaio (OMISSIS) la sanzione disciplinare di Euro 16.000,00, in relazione alla violazione della L. n. 89 del 1913, articolo 28 (Legge Notarile), come sanzionata dall’articolo 138, comma 2, della stessa Legge, per avere in sedici atti, tutti stipulati dopo l’introduzione della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1-bis, aventi a oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su fabbricati costituenti unita’ immobiliari urbane, omesso la dichiarazione di conformita’ richiesta dalla norma (la sanzione e’ stata inflitta a conclusione del procedimento disciplinare avviato su iniziativa dell’Archivio Notarile di Vicenza all’esito dell’ispezione per il biennio 2013/2014). Con la medesima decisione, previa riunione dell’autonomo procedimento disciplinare avviato dal Consiglio notarile di Vicenza, il notaio (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, in relazione ai medesimi fatti, della violazione dell’articolo 42 del Codice deontologico, con l’applicazione della sanzione della censura.

Il notaio (OMISSIS) proponeva reclamo, ai sensi dell’articolo 158, Legge Notarile, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 26, cui resistevano sia l’Archivio Notarile sia il Consiglio Notarile. Il reclamo era parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Venezia, che escludeva la violazione dell’articolo 42 del codice deontologico, in quanto norma generale rispetto a quella speciale dell’articolo 28 della Legge Notarile.

Avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia Roma, il notaio ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con controricorso l’Archivio notarile e il Consiglio Notarile. Il controricorso del Consiglio contiene ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il notaio (OMISSIS) ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale si sostiene, in dissenso con l’orientamento della Suprema corte, del quale il ricorrente si auspica il mutamento, che la dichiarazione di conformita’ allo stato di fatto delle sole planimetrie non si pone in contrasto con della L. n. 52 del 1986, articolo 29, comma 1-bis, e non determina la nullita’ degli atti di trasferimento di unita’ immobiliari urbane che lo contengono: secondo il notaio ricorrente “a “comandare” e’ sempre e solo la planimetria”.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale sostiene, in via subordinata, che la nullita’ sancita dalla norma non sarebbe una nullita’ inequivocabile, tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 28 della Legge Notarile, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo, proposto dalla Corte d’appello, del carattere testuale della stessa nullita’.

Con il terzo motivo si sostiene che la possibilita’ di conferma dell’atto nullo, prevista a seguito della novella dell’articolo 29 della Legge con l’introduzione del comma 1-ter, preclude l’applicazione dell’articolo 28 della Legge Notarile, essendo la norma, in applicazione del principio del favor rei, applicabile anche agli atti ricevuti anteriormente alla sua entrata in vigore. Si rappresene che gli atti, oggetto dell’addebito disciplinare, sono stati tutti confermati.

I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La L. n. 52 del 1985, comma 1-bis, aggiunto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 19, comma 14, conv. in L. n. 122 del 2010, prescrive: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia’ esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullita’, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La gia’ menzionata dichiarazione puo’ essere sostituita da un’attestazione di conformita’ rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita’ con le risultanze dei registri immobiliari”.

E’ noto che, della L. n. 89 del 2013, ex articolo 28 (Legge Notarile) “il notaio non puo’ ricevere (o autenticare) atti se essi sono espressamente proibiti della legge”. L’orientamento finora espressa dalla Suprema Corte e’ nel senso di ritenere violato l’articolo 28 della Legge Notarile laddove il notaio riceva un atto nullo per violazione della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1-bis. “In tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformita’ allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l’omissione determina la nullita’ assoluta dell’atto, perche’ la norma ha una finalita’ pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilita’ disciplinare del notaio, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 28, comma 1” (Cass. n. 8611/2014; conf. Cass. n. 20465/2016; n. 11507/2016). E’ stato osservato che l’interpretazione del giudice di legittimita’, sulla scia di Cass. n. 8611 del 2014, si limita ad evidenziare l’unico significato precettivo gia’ interamente contenuto nel significante, escludendo il carattere oggettivamente equivoco dell’enunciato normativo della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1-bis (Cass. n. 39403/2021).

L’ordinanza impugnata sfugge, pertanto, alla doglianza articolata dal ricorrente.

La norma di cui della L. 27 febbraio 1985, n. 52, articolo 29, nuovo comma 1-ter, ha introdotto la possibilita’ di confermare, a certe condizioni, l’atto nullo per il mancato rispetto della disciplina in tema di conformita’ catastale oggettiva di cui al comma 1-bis dello stesso articolo: “Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformita’ rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita’ dallo stato di fatto, l’atto puo’ essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 10, comma 3”. Secondo il ricorrente l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale la violazione dell’articolo 29, comma 1-bis, comporta la responsabilita’ disciplinare del notaio ai sensi dell’articolo 28 della Legge Notarile, non e’ piu’ attuale, non potendosi piu’ ritenere la nullita’ comminata dalla norma assoluta e insanabile. Si sostiene che la norma che ha introdotto la conferma e’ certamente applicabile anche agli atti nulli stipulati prima della sua entrata in vigore.

La tesi propugnata dal ricorrente (non sussiste violazione disciplinare se l’atto nullo e’ suscettibile di conferma) e’ in contrasto con l’orientamento espresso in materia da questa Corte, secondo il quale “In tema di responsabilita’ disciplinare del notaio, il divieto (imposto dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 28, comma 1, n. 1, e sanzionato con la sospensione a norma dell’articolo 138, comma 2) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, e’ violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilita’ eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto (quali la sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa)” (Cass. n. 21493/2005).

Si evince da questo principio che la possibilita’ della conferma dell’atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilita’ disciplinare del notaio per avere ricevuto l’atto nullo.

Questa Corte, proprio con riferimento alla violazione della disciplina in materia di conformita’ catastale, ha osservato che pure laddove gia’ “la formulazione della norma originaria contempli la possibilita’ di una conferma o di una conservazione della validita’ dell’atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullita’ genera la responsabilita’ disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell’ordinamento nei confronti dell’atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l’essersi affidate al ministero notarile” (Cass. n. 21828/2019).

La pronuncia ora richiamata ha motivatamente dissentito da Cass. n. 29894/2018, nella quale si ventila la tesi che con la conferma ai sensi del comma 1-ter, “si avrebbe il recupero dell’atto nullo e la sanatoria della nullita’, con la conseguenza del venir meno ex post, della responsabilita’ disciplinare del notaio”.

In quella occasione la Corte ha precisato che il venir meno della responsabilita’ implicherebbe che il notaio dia prova tanto dell’avvenuta conferma, quanto della conformita’ catastale. In base a questo rilievo, in quella occasione, la Corte ha negato che il notaio potesse giovarsi dello ius superveniens, in quanto egli non aveva allegato “che gli atti fossero confermabili e siano in concreto stati oggetto di conferma”. Si capisce quindi che, in Cass. n. 29894/2018, il rilievo delle possibili ricadute, sul piano disciplinare, della sopravvenuta possibilita’ di conferma non hanno avuto alcuna incidenza sulla decisione, degradando quindi quel rilievo a un obiter dictum.

Questa Corte ritiene di dover decidere la fattispecie in applicazione del principio di Cass. n. 21829/2019, confermato in tempi piu’ recenti da Cass. n. 39403/2021, condividendo l’assunto di fondo che la responsabilita’ disciplinare sussiste per il solo fatto di avere ricevuto un atto vietato dalla legge, “senza che quindi abbia rilievo l’eventuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore”, e, a fortiori, l’astratta possibilita’ di conferma del medesimo. Solo per completezza di esame si ritiene di precisare che, in considerazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto del motivo, la questione di diritto intertemporale, se il della L. n. 52 del 1985, articolo 19, comma 1-ter, sia applicabile agli atti ricevuti prima dell’entrata in vigore della novella, e’ del tutto irrilevante in questa sede.

E’ pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita’ costituzionale, sulla quale il ricorrente insiste con la memoria, dell’articolo 29, comma 1-ter, ove interpretato nel senso che, a differenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 47, per la nullita’ urbanistica, non prevederebbe la regola che soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’articolo 28 della Legge Notarile. La questione e’ irrilevante perche’, per effetto della novella del 2017, la nullita’ in questione non e’ piu’ insanabile, essendo previsto il meccanismo della conferma; ma la modifica di questo carattere della nullita’ – che gia’ assimila la nuova disciplina della nullita’ in materia di conformita’ catastale a quella dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 47, indicato dal ricorrente come tertium comparationis – non esclude la responsabilita’ disciplinare del notaio, essendo stata la violazione commessa quando l’atto era affetto da nullita’ assoluta e insanabile.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Consiglio notarile censura la decisione nella parte in cui la Corte di merito ha negato il concorso della violazione dell’articolo 28 della Legge Notarile con l’illecito previsto dall’articolo 42 del codice deontologico. Il ricorrente incidentale evidenzia che la diversita’ del bene giuridico, rispettivamente tutelato dalla norma rispetto alla quale e’ stata riscontrata la violazione dell’articolo 28 e la norma deontologica, intesa a salvaguardare il rapporto del notaio con il cliente, rende configurabile la duplicita’ dell’illecito disciplinare, non ricorrendo rapporto di specialita’ fra le due disposizioni.

Con il secondo motivo, proposta in via subordinata, si deduce che, in ipotesi sia accolto il ricorso principale, venendo meno la violazione dell’articolo 28 della Legge Notarile, dovrebbe essere riconosciuta quanto meno la violazione dell’articolo 42 del codice deontologico, che non e’ subordinata alla nullita’ degli atti.

Il primo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.

Si insegna che una norma e’ speciale rispetto ad un’altra quando presenta tutti gli elementi costitutivi della norma generale, piu’ altri elementi suoi peculiari, appunto, specializzanti. In tali casi, in assenza della disposizione speciale, la condotta rientrerebbe nel fatto tipico descritto nella norma generale, non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell’interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti (Cass. n. 1299/2008). L’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione penale e’ consolidato nel ritenere che per “stessa materia” deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato; con la precisazione che il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialita’ (Cass. pen., S.U., 41588/2017). Ora, una relazione del genere e’ certamente ravvisabile fra l’illecito disciplinare di cui all’articolo 28 della Legge Notarile, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, e la violazione dell’articolo 42 del codice deontologico (“Il notaio e’ tenuto, in particolare, (…) a proporre la scelta del tipo negoziale piu’ adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalita’ e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attivita’ preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell’atto nel modo tecnicamente piu’ idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilita’ del rapporto che ne deriva (…)”). Invero, qualora la violazione sia consistita nella ricezione di un atto nullo, la condotta sanzionata dalla norma deontologica gia’ rientra nella previsione della Legge Notarile (cfr. Cass. pen. S.U., n. 1963/2011).

Il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto in via subordinata per l’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale, e’ inammissibile.

In conclusione, debbono essere rigettati sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.

Le spese di questo giudizio, sostenute dall’Archivio Notarile, sono a carico del ricorrente principale. Spese compensate fra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale, in favore dell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza, al pagamento, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese del presente giudizio fra ricorrente principale e ricorrente incidentale; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.