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il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprieta’ condominiale – trattandosi, nella specie, di infiltrazioni di acqua provenienti dalla corte comune a cagione della sua mancata manutenzione – soggiace alla regola della responsabilita’ solidale ex articolo 2055 c.c., comma 1, norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia – come ancora nella specie – un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo danneggiato rispetto agli altri condomini, sicche’ i singoli condomini devono intendersi solidalmente responsabili rispetto ai danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di custodia.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12177
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 91/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 850/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 850/2015 del 19 maggio 2015, la quale, pronunciando sull’appello del Condominio di (OMISSIS), ha integrato la motivazione della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Catania in data 20 novembre 2009.
Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Rimangono intimati, senza svolgere attivita’ difensive, (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Il giudizio era iniziato con ricorso cautelare dell’ (OMISSIS) s.r.l., accolto da ordinanza del 24 giugno 2006, e successiva citazione del 17 novembre 2006, con la quale l’attrice, proprietaria del piano terra dell’edificio condominiale, chiedeva la condanna del Condominio al rimborso delle spese da essa anticipate ed al risarcimento dei danni in relazione al lastrico comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato. Il Tribunale di Catania aveva condannato il Condominio (OMISSIS), al pagamento in favore dell’ (OMISSIS) s.r.l. delle somme anticipate da questa per l’esecuzione dei lavori necessari alle parti comuni (Euro 29.040,00 e Euro 36.274,31) nonche’ ai danni pari ad Euro 18.872,86.
La Corte d’Appello di Catania nella sentenza impugnata ha confermato la condanna del condominio disposta dal primo giudice, ma ne ha integrato la motivazione, specificando che “nel riparto interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all’articolo 1126 c.c., posto che appare indubbio che il pregiudizio e’ stato provocato dallo stato di degrado e dal difetto di manutenzione del lastrico imputabile a tutti i condomini in quanto custodi e non da specifiche condotte attribuibili all’uno o all’altro di essi. La condanna dell’ente condominio – che rappresenta tutti i condomini e quindi anche il proprietario del lastrico (o chi ne ha l’uso esclusivo) e quelli degli altri appartamenti sottostanti – significa dunque condanna dei condomini individuati dall’articolo 1126 c.c., e con le proporzioni ivi stabilite”.
Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. deduce violazione degli articoli 1126 e 2051 c.c., e dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo. Si censura che la Corte d’Appello di Catania abbia negato l’operativita’ dell’articolo 2051 c.c., e la colpa del Condominio, viste le reiterate diffide rivolte all’amministrazione condominiale al fine di eseguire le necessarie riparazioni.
Il secondo motivo censura la violazione degli articoli 1126 e 1123 c.c., essendo stata applicata la prima norma, mentre il lastrico di copertura era di proprieta’ comune e non esclusiva.
Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Non puo’ tenersi conto, invece, della memoria depositata dalla ricorrente in data 3 aprile 2017, e quindi non nel termine indicato dall’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
E’ fondato il primo motivo di ricorso, nei limiti di seguito specificati, e cio’ assorbe l’esame del secondo motivo.
La sentenza della Corte d’Appello di Catania, pur individuando la causa dei danni cagionati alla proprieta’ (OMISSIS) S.r.l. nel difetto di manutenzione del lastrico di cui tutti i condomini sono custodi, ha poi precisato che la condanna dei singoli partecipanti fosse da ripartire secondo le proporzioni indicate dall’articolo 1126 c.c..
Ora, questa Corte ha gia’ precisato che, qualora si debba procedere, come nel caso di specie, alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprieta’ esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si puo’ ricorrere ai criteri previsti dall’articolo 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’articolo 1125 c.c., il quale costituisce ipotesi particolare del principio generale dettato dall’articolo 1123 c.c., comma 2, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10858 del 05/05/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18194 del 14/09/2005).
Ancor piu’ evidentemente, peraltro, la sentenza impugnata non ha considerato l’orientamento di questa Corte, che va qui confermato, secondo il quale il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprieta’ condominiale – trattandosi, nella specie, di infiltrazioni di acqua provenienti dalla corte comune a cagione della sua mancata manutenzione – soggiace alla regola della responsabilita’ solidale ex articolo 2055 c.c., comma 1, norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia – come ancora nella specie – un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo danneggiato rispetto agli altri condomini, sicche’ i singoli condomini devono intendersi solidalmente responsabili rispetto ai danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di custodia (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/01/2015).
Nello stesso senso, poi, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, ha sostenuto l'”attrazione del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilita’ civile”, con conseguente applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilita’ extracontrattuale, ivi compreso l’articolo 2055 c.c.”.
Ne consegue che, avendo la (OMISSIS) s.r.l., terza danneggiata, domandato la condanna del Condominio a risarcirle i danni da essa subiti a causa dell’omessa manutenzione della parte comune, non doveva la Corte d’Appello intendere limitato l’obbligo risarcitorio dei singoli condomini in proporzione al valore delle unita’ immobiliari che gli appartengono.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, limitatamente al punto relativo all’integrazione della sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 20 novembre 2009 e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con conseguente integrale rigetto dell’appello proposto dal Condominio di (OMISSIS).
Le spese del grado di appello e del giudizio di cassazione vanno regolate secondo soccombenza, per le prime negli stessi importi gia’ liquidati dalla Corte d’Appello di Catania, e per quelle del giudizio di cassazione secondo quanto determinato in dispositivo. Rimangono invece compensate le spese nei rapporti tra la ricorrente e gli altri intimati (OMISSIS) ed (OMISSIS), i quali erano destinatari della diversa domanda relativa all’eliminazione delle opere che impedivano l’accesso al lastrico comune, non oggetto del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla disposta integrazione della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l’appello proposto dal Condominio di (OMISSIS); condanna il Condominio di (OMISSIS), a rimborsare alla (OMISSIS) s.r.l. il 50% delle spese sostenute nel giudizio di appello, negli importi liquidati dalla Corte d’Appello di Catania, nonche’ le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.