la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall’articolo 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei”, ovvero il “luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato” – come nel caso che qui occupa “mediante la rete Internet”.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|13 settembre 2022| n. 26869
Data udienza 4 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GUIZZI GAIME Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25060/2021 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 10364/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che la societa’ (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10364/21, del 14 giugno 2021, del Tribunale di Roma, che – rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 37463/18, del 9 novembre 2018, del Giudice di pace di Roma – ha confermato la condanna della stessa a risarcire il danno cagionato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che i predetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – lamentando un ritardo nei voli aerei (OMISSIS) e (OMISSIS), del (OMISSIS), da (OMISSIS) a (OMISSIS) (con scalo a (OMISSIS)) – adivano il Giudice di pace di Roma per chiedere, a dire della ricorrente, la “compensazione ex articolo 7 del regolamento Ce n. 2461/04”;
– che eccepito, dall’allora convenuta, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l’adito giudicante accoglieva la domanda risarcitoria, ravvisando la giurisdizione italiana sul presupposto che la compagnia aerea avesse una sede di rappresentanza in Italia;
– che il giudice di appello rigettava il gravame della convenuta soccombente, la quale reiterava – senza successo – l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
– che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia violazione dell’articolo 7 del regolamento Ce n. 1215/2012, come interpretato dalla sentenza della CUGE del 9 luglio 2009, in C-204/08, in particolare reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che il giudizio dovesse radicarsi o in (OMISSIS) o nella (OMISSIS) (essendo (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente, il luogo di partenza e di destinazione del volo aereo);
– che sono rimasti intimati la (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che quella proposta dai gia’ attori era una “domanda di risarcimento danno” (e non di compensazione pecuniaria, come si legge nel ricorso), trovando, pertanto, applicazione – come ritenuto dalla sentenza impugnata – quanto gia’ affermato da questa Corte, in relazione a tale tipologia di domanda;
– che, difatti, “la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall’articolo 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24632, Rv. 659913-04), ovvero il “luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato” – come nel caso che qui occupa “mediante la rete Internet” (Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561, Rv. 656952-01):
– che su tali basi, dunque, il Tribunale di Roma ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, donde la manifesta infondatezza del presente ricorso, che ne ha consentito la definizione a norma dell’articolo 380-bis c.p.c.;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo la (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) rimasti solo intimati;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, articolo 1, comma 17, – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R.n. 115 del 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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