il precetto in quanto atto avente natura sostanziale, non è invalido in assenza di procura al difensore che potrà essere rilasciata in momento successivo. Invero, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio, non contiene una domanda giudiziale, è bensì un atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto; è, perciò, valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale. L’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell’istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene.
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Tribunale|Torre Annunziata|Sezione 3|Civile|Sentenza|1 giugno 2022| n. 1301
Data udienza 1 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 482/ 2021 promossa da:
(…), n. C. di (…) il (…), in qualità di procuratrice di (…), giusta procura generale per notaio Di. in data 28.2.2020, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore dall’avv. Ir.Ca., con cui domicilia in Castellammare di Stabia via (…)
– OPPONENTE
Contro
(…), nato a C/M. di (…) il (…) ed ivi residente alla via V. D. n. 4 – C.F. (…), rapp.to e difeso dagli avv. Pa.Co., (…), e avv. Ci.Co., (…) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te domiciliato presso lo studio degli stessi alla via (…) di Gragnano (NA)
– OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(…), nella indicata qualità proponeva opposizione al precetto notificato in data 31.12.2020 a (…) in forza della sentenza n. 5118/2019 della CdA di Napoli che la condannava a pagare in favore di (…) la somma di Euro 51.994,94. L’opponente lamentava la mancanza di procura ad litem, nonché l’omesso avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c. circa la possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento. Si costituiva lo (…) il quale chiedeva il rigetto della opposizione con vittoria di spese. L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto veniva rigettata con ordinanza del 27.8.2021. La causa veniva trattenuta in decisione in data 10.3.2022.
L’opposizione è
Preliminarmente vale evidenziare come l’opposizione proposta dalla (…) nella indicata qualità deve essere qualificata in termini di opposizione preventiva agli atti esecutivi, dal momento che le contestazioni sollevate non afferiscono al diritto di (…) di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo sopra indicato nei riguardi di (…), quanto piuttosto al quomodo della preannunziata azione. Lamenta l’opponente la mancanza della procura ad litem all’atto della notifica del precetto nonché l’omesso avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c. quanto alla possibilità che il debitore acceda alla procedura di sovraindebitamento.
Non si rinviene in atti la prova della notifica dell’atto di citazione in opposizione nei confronti dello S., tal che , gravando sull’opponente l’onere di dimostrare la tempestività della opposizione (come dianzi qualificata), vi sarebbero i presupposti per la declaratoria della sua inammissibilità
Ma in ogni caso, l’opposizione è anche infondata e pertanto va disattesa nel merito.
Ben vero, quanto al primo motivo, risulta pacifico in giurisprudenza come il precetto in quanto atto avente natura sostanziale, non è invalido in assenza di procura al difensore che potrà essere rilasciata in momento successivo. Invero, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio, non contiene una domanda giudiziale, è bensì un atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto; è, perciò, valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale. L’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell’istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene” (Tribunale Roma sez. IV, 11/09/2019; conformi ex multis Cassazione civile sez. III, 24/07/2012, n.12895; Tribunale Bari sez. II, 20/07/2018, n.3194; Tribunale Bologna sez. IV, 08/02/2008, n.352).
In relazione al secondo motivo di opposizione, si rivela sufficiente ai fini del relativo rigetto evidenziare come si sia al cospetto di un vizio di irregolarità formale destinato a non riverberare alcun effetto a danno del debitore. Ben vero, le procedure di cui alla L. n. 3 del 2012 non hanno limiti temporali di accesso, cosicché il debitore esecutato può farvi ricorso in qualsiasi momento dello sviluppo della procedura al fine di conseguire l’effetto di stay/blocco della procedura esecutiva nonché richiamare uno dei molteplici precedenti della giurisprudenza di merito sul punto – cfr. Trib. Roma sent. 16698/2019 secondo cui “l’art. 480 c.p.c. non prevede alcuna sanzione per il caso di omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi, che, peraltro, non può ritenersi incidere in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto quale atto prodromico all’inizio della esecuzione forzata e potrebbe, al più, farsi valere nella esecuzione iniziata senza il prescritto avvertimento”.
Al rigetto dell’opposizione consegue la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo (con riferimento alle fasi effettivamente svolte, avuto riguardo ai medi) in favore di (…) e per esso in favore del procuratore avv. Ci.Co..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l’opposizione;
2) condanna l’opponente ((…)) alla rifusione delle spese di lite in favore dell’avv. Ci.Co. procuratore anticipatario di (…), liquidate in complessivi Euro 6738,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge;
Così deciso in Torre Annunziata l’1 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria l’1 giugno 2022.
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