in ordine alla illegittima pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 2059 c.c. è pacifica la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile tutte le volte che vi sia stata la lesione di un diritto costituzionalmente protetto, anche se è pur vero che il danno risarcibile è un “danno conseguenza” e, come tale, non in re ipsa e, quindi, necessitante di allegazioni non meramente generiche e della prova della effettività del danno, oltre che della sua entità e del suo rapporto di causalità con il comportamento illegittimo della banca. Con particolare riferimento, poi, alla lesione della reputazione da illegittima segnalazione del nominativo, essa ha come presupposto la immediata percezione all’esterno della perdita di reputazione.
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Corte d’Appello|Roma|Civile|Sentenza|4 ottobre 2022| n. 6108
Data udienza 21 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella – Presidente
Dott. Camillo Romandini – Consigliere rel.
Dott. ssa Giulia Spadaro – Consigliere
all’esito della camera di consiglio del 21.9.2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di appello iscritto al n. 251/17 preso a decisione alla udienza a trattazione scritta del 10.5.2022 tra:
(…), elett.te dom.ti in Colleferro (RM) alla Via (…) c/o lo studio dell’Avv.(…) che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(…) e per essa la (…) SPA (cf: (…) in persona del l.r. p.t., elett. dom.ta in Roma al (…) c/o lo studio degli Avv.ti (…) che la rappresentano e difendono giusta procura notarile.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3200/2016 del Tribunale di Velletri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato (…) hanno impugnato la sentenza n. 3200/2016 con cui il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della loro domanda risarcitoria proposta nei confronti della (…) s.p.a. e della (…) s.p.a. quale sua mandataria per la illegittima segnalazione dei loro nominativi alla (…) della (…), ha così statuito:
“accerta l’illegittima segnalazione da parte di (…) s.p.a. in qualità di mandataria di (…) s.p.a., servicer di (…) s.p.a. del nominativo degli attori alla (…) presso la (…), condanna la convenuta; in persona del suo l.r. p.t., al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal gennaio 2009 all’effettivo soddisfo;
condannala convenuta, in persona del suo l.r. p.t, alla refusione delle spese di lite in favore dell’attrice che liquida in Euro 2.025,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55 del 2014 ed Euro 125,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Come unico motivo di impugnazione gli appellanti hanno posto la erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, per evidente contraddittorietà della motivazione per avere il Giudicante da una parte ritenuto grave la condotta di controparte per la illegittima segnalazione per la durata di ben cinque anni e per un importo di oltre Euro 250.000,00 ma, dall’altra, liquidato il relativo danno in misura assolutamente in adeguata.
Hanno, pertanto, così concluso:
“accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l’effetto rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all’immagine in misura superiore ad Euro 1.500,00, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la (…) spv. Srl., società costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione e per essa la (…) la quale ha concluso, invece, per il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria delle competenze del grado.
Alla udienza a trattazione scritta del 10.5.2022, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione con la concessione dei doppi termini ex artt. 190 e 352 c.p.c..
Non è in discussione tra le parti la illegittima segnalazione alla (…) della Banca datali a del nominativo degli odierni appellanti, essendo l’unico motivo in contestazione limitato alla quantificazione del danno da essi lamentato.
Al riguardo, ritiene il Collegio, in continuità con i propri precedenti specifici che, in ordine alla illegittima pubblicazione dei dati alla (…), ai sensi dell’art. 2059 c.c. è pacifica la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile tutte le volte che vi sia stata la lesione di un diritto costituzionalmente protetto, anche se è pur vero che il danno risarcibile è un “danno conseguenza” e, come tale, non in re ipsa (Cass. S.U. 269752/2008) e, quindi, necessitante di allegazioni non meramente generiche e della prova della effettività del danno, oltre che della sua entità e del suo rapporto di causalità con il comportamento illegittimo della banca (Cass. 7594/18).
Con particolare riferimento, poi, alla lesione della reputazione da illegittima segnalazione del nominativo alla (…), essa ha come presupposto la immediata percezione all’esterno della perdita di reputazione (Cass. 18082/13).
Va, quindi, operato un accertamento di fatto della effettiva lesione all’esterno della suddetta reputazione. Nel caso di specie la durata della segnalazione (cinque anni), il rilevante importo della stessa (Euro 252.000) che dimostrava uno stato di sofferenza certamente stabile degli appellanti, la sospensione della pratica di erogazione di un mutuo richiesto ad altro istituto di credito, portano a ritenere la sussistenza del discredito nei confronti degli appellanti che merita un risarcimento certamente superiore a quanto liquidato dal Giudice di prime cure, potendosi esso rideterminare nella diversa somma di Euro 1.000,00 per ogni anno e per ciascuna parte, ad oggi rivalutata, oltre interessi al tasso legale dalla presente statuizione al saldo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 3200/2016 del Tribunale di Velletri proposto da (…) ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la (…) srl e per essa mandataria la (…) spa, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente statuizione al soddisfo;
condanna la medesima appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese e competenze del presente grado che liquida in Euro 777,00 per esborsi ed Euro 5.532,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2022.
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