l’appaltatore, il quale com’è noto assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e i difetti che, oltre dall’esecuzione dell’opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli conoscere con l’ordinaria perizia, egli non li segnala all’altra parte e non adotta accorgimenti opportuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità. L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto. Nella realizzazione dell’opera, l’appaltatore non si pone solamente in qualità di mero esecutore ma, applicando la propria perizia e capacità tecnica, è tenuto a rilevare eventuali errori progettuali o di direzione dei lavori utilizzando la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, co. 2 c.c., che comporta sia un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, sia ad evitare possibili eventi dannosi. Pertanto, l’appaltatore rimane sempre obbligato a fornire un risultato conforme alle regole dell’arte.

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Tribunale|Bari|Sezione 1|Civile|Sentenza|3 ottobre 2022| n. 3572

Data udienza 3 ottobre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

– PRIMA SEZIONE CIVILE –

Il Giudice del Tribunale di Bari- prima sezione civile- Dr.ssa Cristina FASANO, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1338 dell’anno 2016 del Registro Generale Affari contenziosi avente ad oggetto: Appalto

TRA

(…) (C.F. (…) ), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (…), rappresenta e difesa, in forza di mandato alle liti in calce al ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c., dall’Avv. Ma. presso il cui studio in Pozzo Faceto (BR) al viale Stazione n. 10, è elettivamente domiciliata

– Opponente ed attrice in riconvenzionale –

CONTRO

(…) S.R.L. A C.R. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine alla memoria di costituzione e risposta, dall’Avv. Gi.Le. presso il cui studio in Monopoli (BA) alla via (…), è elettivamente domiciliata

– Opposta e convenuta in riconvenzionale-

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato il 25.01.2016 (…) conveniva dinanzi al Tribunale di Bari la (…) s.r.l. a c.r. in liquidazione per ivi sentire, preliminarmente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 4267/2015 reso nel procedimento n. 13865/2015 R.G. in data 15.10.2015, nel merito revocare i l provvedimento monitorio in oggetto e condannare la (…) s.r.l. opposta al pagamento della somma di Euro10.000,00 a titolo di risarcimento danni.

1.1. Esponeva l’opponente che:

– con decreto n. 4267/2015, depositato in data 15.10.2015, il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto di pagare alla (…) s.r.l. a c.r. in liquidazione, entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso, l’importo di Euro 5.540,00 a fronte di fattura per la prestazione di servizi;

– nello specifico, alla fine dell’estate dell’anno 2014, le parti avevano raggiunto un accordo attraverso cui la Società opposta (…) s.r.l. si impegnava nei confronti di (…) a realizzare la posa in opera della pavimentazione esterna dell’immobile sito in P. a M. (B.) alla S.C. V. M.-C. n. 157 Contrada L., identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del medesimo Comune al f. (…), p. (…)sub (…);

– detto accordo prevedeva la posa in opera di masselli autobloccanti su una superficie di 400 m2 a fronte del pagamento della somma complessiva di Euro 3.000,00 oltre IVA;

– egli aveva provveduto a corrispondere in favore della Società opposta (…) s.r.l. a c.r. in liquidazione la somma di Euro 3.000,00, impegnandosi a versare la somma a titolo di IVA al momento della consegna della relativa fattura;

– in data 01.02.2015 la (…) s.r.l. aveva emesso la fattura n. (…)/bis per l’esecuzione complessiva dei lavori per la somma complessiva di Euro 8.540,00, comprensiva di IVA, da cui veniva detratta la somma di Euro3.000,00 a titolo di acconto;

– la Società opposta (…) s.r.l. non aveva eseguito i predetti lavori a regola d’arte per cui, subito dopo la loro ultimazione, la pavimentazione realizzata aveva presentato numerosi avvallamenti e distaccamenti tra i singoli mattoni tanto da renderla inidonea all’utilizzo cui era destinata;

– egli aveva rappresentato immediatamente tale circostanza alla società appaltatrice la quale era rimasta inerte di fronte alla sua richiesta di risoluzione delle problematiche;

– egli aveva, pertanto, dovuto incaricare altra società (la (…) S.n.c.) per la rimozione della pavimentazione e la nuova posa in opera della stessa per l’intera superficie di 400 m2 corrispondendo la somma complessiva di Euro 4.880,00;

– in data 02.12.2014 (…), ai fini dell’esecuzione di detti lavori, aveva presentato al Comune di Polignano a Mare (BA) la Comunicazione di inizio Attività Edilizia Libera con relazione tecnica asseverata ed in data 11.12.2014 la certificazione del collaudo finale dell’attività edilizia libera a firma entrambi del geometra (…) in qualità di tecnico progettista e direttore dei lavori.

1.2. Adiva, pertanto, l’Autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.

2. Si costituiva l’opposta chiedendo, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4267/2015 emesso dal Tribunale di Bari il 15.10.2015 nel procedimento n. 13865/2015 R.G., rigettare le avverse domande, confermare il provvedimento monitorio opposto e, infine, dichiarare la responsabilità aggravata di (…) ai sensi dell’art. 96 c.p.c. con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.

3. Con ordinanza del 26.07.2016, veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed erano concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.

4. All’udienza del 22.03.2017, il G.I. ammetteva le richieste istruttorie delle parti.

5. Il giudizio proseguiva con l’assunzione dei mezzi di prova.

6. All’udienza del 24.02.2021, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 conv. in L. n. 27 del 2020 e ss.mm., lette le note depositate telematicamente dal procuratore di parte opponente con cui rendeva noto il decesso di (…), il G.I. dichiarava l’interruzione del giudizio.

7. Con ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato il 21.05.2021, (…), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (…), chiedeva la prosecuzione del giudizio n. 1338/2016 R.G.

8. Con decreto del 25.05.2021, veniva fissata l’udienza del 24.11.2021 per il prosieguo della causa.

9. A detta udienza, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.

10. All’udienza del 04.05.2022, tenutasi a “trattazione scritta” ai sensi dell’art. 83 D.L. n. 18 del 2020 conv. in L. n. 27 del 2020 e ss.mm., lette le note depositate telematicamente dalle parti con cui precisavano le loro conclusioni, il G.I. riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

11. L’opposizione può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.

12. Preliminarmente occorre soffermarsi sull’eccezione di nullità sollevata dall’opponente.

Assume la predetta che il diritto di credito vantato dalla controparte e posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe privo della prova scritta richiesta dagli artt. 633, co. 1, n. 1 e 634 c.p.c.

In p art icolare, ella assum e che l ‘op p osta av rebb e post o al la b as e d ell a domanda ex art. 633 c.p.c. ss. una fattura (n. (…) dell’01.02.2015) confortata unicamente da copia conforme delle scritture contabili rilasciata da Notaio in luogo di un’attestazione notarile sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili.

Sostiene, di contro, l’opposta la sussistenza della suindicata condizione di ammissibilità dell’azione ex art. 633 c.p.c. in quanto la prova scritta del credito ingiunto in sede monitoria sarebbe conforme ai criteri di cui agli artt. 634 e 2219 c.c., ai sensi dei quali il credito può essere provato mediante estratti autentici delle scritture contabili che devono essere tenute secondo criteri di ordine, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti a margine, abrasioni o cancellazioni non leggibili.

Com’è noto l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, nell’ambito del quale trovano applicazione le ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova, in cui l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (v. Cass. n. 21101/2015; Cass. n. 5754/2009; Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003 ) mediante tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass., Sez. II Civ., del 10.02.2020, n. 3044; conf. Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 19064/2006).

Sul punto è necessario sottolineare che il decreto ingiuntivo si fonda su una prova documentale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consta in qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, che abbia intrinseca legalità, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (v. Cass. n. 4334/2013; Cass. n. 4974/2000).

Per cui, oltre alle prove scritte ai sensi dell’art. 634 c.p.c., possono considerarsi, altresì, le prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio, come ad es. fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come e-mail ed il verbale di assemblea condominiale.

In forza del secondo comma dell’art. 634 c.p.c. sono, altresì, prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, purché regolarmente tenute.

Orbene, in ottemperanza alla disciplina delle condizioni di ammissibilità della domanda di ingiunzione di pagamento, ai fini della prova scritta del credito, su domanda del creditore, il Notaio ha l’onere di accertare che la fattura insoluta sia presente nel Registro IVA tenuto dal creditore e che tale Registro sia regolarmente tenuto. Per cui, egli, a seguito di tale verifica di conformità, produrrà l’estratto attraverso cui potersi ritenere soddisfatto il requisito della prova scritta.

Nella fattispecie in esame, l’odierna Società opposta produce in giudizio, ai fini della prova scritta del credito ingiunto, oltre che la suindicata fattura n. (…) dell’01.02.2015, l’estratto autentico delle scritture contabili relative al credito in oggetto mediante stralcio del Registro IVA delle fatture ed attestazione della loro conformità e della regolarità della loro tenuta a firma del Notaio.

Alla luce di quanto considerato, l’onere della prova scritta del credito ingiunto può dirsi soddisfatto ed il decreto ingiuntivo n. 4267/2015 del 15.10.2015 opposto non può essere revocato per violazione degli artt. 633, co. 1, n. 1 e 634 c.p.c..

L’eccezione risulta, pertanto, infondata.

13. Parte opponente assume l’illegittimità della richiesta di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo opposto dichiarando di aver corrisposto alla Società (…) s.r.l. l’intero corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei lavori commissionati ed eseguiti.

Parte opponente assume, infatti, di aver commissionato alla Società opposta, alla fine dell’estate dell’anno 2014, l’esecuzione della posa in opera, mediante masselli autobloccanti, della pavimentazione esterna dell’immobile sito in P. (B.) alla S.C. V. M.-C. n. 157 Contrada L., identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al f. 44, p. 354, sub 1, per una superficie complessiva di 400 m2, concordando con la (…) s.r.l. un compenso complessivo pari ad Euro3.000,00 oltre IVA.

L’opponente dichiara, altresì, di aver soddisfatto l’intero credito dell a Società opposta versando in suo favore la somma di Euro 3.000,00 in contanti e riservandosi il versamento dell’IVA all’emissione della fattura.

Aggiunge che detta fattura non sarebbe mai stata emessa e che, invece l’opposta avrebbe emesso la fattura n. (…) bis di importo pari addirittura ad Euro 8.540,00 in cui, comunque, dava atto del pagamento dell’acconto.

14.Di contro, l’opposta (…) s.r.l. dichiara che l’opponente le avrebbe commissionato, in realtà, oltre alla posa in opera della predetta pavimentazione, anche la posa in opera di griglie carrabili, di cordoli carrabili e di cordoli di pietra.

Essa assume, altresì, di aver emesso la fattura n. (…) dell’01.02.2015 rispetto al valore complessivo sia dei lavori commissionati inizialmente dall’opponente e sia dell’intervento di ripristino del cedimento della pavimentazione ultimata, deducendo, pertanto, nel documento fiscale un importo complessivo pari ad Euro 8.540,00, ossia comprensivo dei lavori eseguiti dalla fine dell”estate dell’anno 2014 al momento dell’emissione della fattura stessa (v. memoria di costituzione e risposta depositata il 25.03.2016, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e memoria conclusionale dell’08.06.2022 di parte opposta).

Di conseguenza, secondo la sua prospettazione, il decreto ingiuntivo n. 4267/2015 del 15.10.2015 sarebbe stato emesso per la differenza tra l’importo complessivo dedotto in fattura e la somma di Euro 3.000,00 già versata da (…).

15. Ciò detto, occorre, pertanto, esaminare il materiale istruttorio in atti e verificare se l’opposta abbia dimostrato il credito vantato.

16.Al riguardo va detto che nessun ele mento dirimente si trae dagli interrogatori.

17.Dall’esame testimoniale, analogamente, non è emerso con esattezza che l’opposta abbia svolto lavori ulteriori, oltre al massello autobloccante, quali fornitura e posa in opera di griglie carrabili e cordoli tali da determinare una somma aggiuntiva rispetto agli originari Euro 3000,00.

18.Infatti il teste (…), socio della “(…) snc”, ha dichiarato che il cordolo in pietra fu realizzato da detta società.

19.Analoga deposizione ha reso (…) che ha confermato come i cordoli furono realizzati dalla citata società.

20.Di conseguenza, non essendo emersa la prova che l’opposta abbia costruito i cordoli, può concludersi che essa, quale parte attrice in senso sostanziale, non è riuscita a dimostrare che l’importo di Euro 5.540,00 fosse stato determinato dalla realizzazione di lavori aggiuntivi sì da non essere satisfattivo l’importo pacificamente corrisposto di Euro 3000,00.

21..Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato non essendo stato provato il credito sottostante.

22. Per quanto concerne la domanda risarcitoria va osservato quanto segue.

23.Assume parte opponente che, a seguito della ultimazione dei lavori eseguiti dalla (…) s.r.l., la pavimentazione presentava numerosi avvallamenti e distaccamenti tra le betonelle tanto da renderla inidonea all’uso per cui era destinata e che tali vizi erano dovuti al mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, delle regole dell’arte per la posa in opera della pavimentazione in massello autobloccante che richiedevano la preparazione di un idoneo sottofondo di massicciatura ed un particolare schema di montaggio. L’opponente dichiara, altresì, che la Società opposta non si era attivata per porre rimedio a tali inconvenienti, ragion per cui aveva dovuto commissionare gli interventi di ripristino della pavimentazione ad altra Società, appunto la (…) s.n.s. con sede in M. F. (T.), versando per tali lavori Euro 4.880,00 (v. all. n. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 25.01.2016).

Per tali motivi, parte opponente propone una domanda di condanna della (…) s.r.l. al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni connessi ai disagi subìti.

24.Assume, di contro, l’opposta che, dopo il completamento delle opere, a seguito di un fenomeno di precipitazioni abbondanti, si era verificato il cedimento di parte del piazzale dovuto ad un’ imperfetta realizzazione della massicciata di sottofondo.

Aggiunge che, dopo aver prontamente fronteggiato il problema, esso si era riproposto poiché la massicciata aveva continuato a scendere ed, effettuato un preventivo, lo Schiavoni si era reso irreperibile sia per l’accettazione dello stesso che per il pagamento dei lavori già eseguiti.

Evidenzia che lo Schiavoni mai aveva contestato la cosa e che la massicciata non era stata realizzata da essa opposta e che , comunque, il montaggio della pavimentazione era stato effettuato sotto le indicazioni del direttore dei lavori dell’opponente così come parte dei cordoli.

25. Ebbene, l’art. 1669 c.c. dispone che quando il contratto di appalto inerisce edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, qualora emergano gravi difetti dell’opera l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Nel caso di specie, il committente opponente sottolinea che la posa in opera della pavimentazione non abbia rispettato le regole d’arte, che imponevano la preparazione di un adeguato suolo di fondazione e massicciatura, con schema di posa dei masselli autobloccanti in senso diagonale a 45º rispetto alla direzione principale di marcia (c.d. schema di posa a “spina di pesce”).

Sul punto, l’appaltatore asserisce di aver eseguito per lo schema di posa le indicazioni del Direttore dei lavori Arch. L.G. che disponeva il montaggio della pavimentazione in senso orizzontale rispetto al senso di marcia e che, in particolare, la responsabilità dei cedimenti della pavimentazione fosse attribuibile all’azienda che aveva precedentemente realizzato il sottofondo di massicciatura, rivelatosi inidoneo per la posa in opera di detta pavimentazione (al proposito, la Suprema Corte di legittimità ha precisato che in presenza di vizi del massetto e del sottofondo di pavimentazione provocanti generalizzate fessurazioni oltre al generale distacco della pavimentazione si ricade nell’ambito di applicabilità dell’art. 1669 c.c. -v. Cass., Sez. II Civ., n. 9119 del 06.06.2012-).

Ciò premesso, costituisce principio consolidato l’affermazione che l’appaltatore, il quale com’è noto assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e i difetti che, oltre dall’esecuzione dell’opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli conoscere con l’ordinaria perizia, egli non li segnala all’altra parte e non adotta accorgimenti opportuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità (v. Cass. n. 10927/2011; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 7092/1990).

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto” (v. Cass. n. 10214/2017; conf. Cass. n. 1981/2016; Cass. n. 23665/2016; Cass. n. 8016/2012; Cass. n. 8813/2003).

Da tale consolidato e costante orientamento giurisprudenziale emerge che, nella realizzazione dell’opera, l’appaltatore non si pone solamente in qualità di mero esecutore ma, applicando la propria perizia e capacità tecnica, è tenuto a rilevare eventuali errori progettuali o di direzione dei lavori utilizzando la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, co. 2 c.c., che comporta sia un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, sia ad evitare possibili eventi dannosi. Pertanto, l’appaltatore rimane sempre obbligato a fornire un risultato conforme alle regole dell’arte (v. Cass. n. 20214/2017).

In materia di appalto, infatti, la responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, poiché, nel contratto di appalto non solo l’esecuzione dell’opera deve avvenire con l’osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l’impostazione dell’opera deve corrispondere ad una funzione ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che l’appaltatore dimostri di aver agito come mero nudus minister del committente, ossia da lui privato della libertà di decisione e di determinazione (v. Cass. n. 3752/2007).

26.Ciò detto occorre esaminare il materiale istruttorio.

27.Il teste (…), a conoscenza dei fatti poiché titolare della (…) snc ha confermato che , al momento del suo intervento, ossia novembre 2014, aveva potuto constatare che la pavimentazione presentava cedimenti e distaccamenti tra una mattonella e l’altra che la rendevano inidonea all’uso e che aveva rifatto il sottofondo su cui poggiava la pavimentazione , prima troppo friabile come emerso a seguito delle piogge.

28.Analoga deposizione è stata resa da (…), che ha confermato come a novembre 2014 intervenne sui luoghi constatando che la pavimentazione non era stata eseguita a regola d’arte sì da rendere necessario un intervento riparatore.

29.(…), a conoscenza dei fatti perché coniuge dello Schiavone, ha riferito anch’ella che la pavimentazione presentava avvallamenti.

30.L’arch. L., progettista dei lavori, ha confermato che a fine lavori aveva constatato che una griglia del pavimento era rotta e l’impresa si era resa disponibile alla sistemazione e che , al momento dell’ultimo sopralluogo, verso fine ottobre 2014 , l’avvallamento non era presente.

31.E’ stato , infine , escusso il geom. G.V.A. il quale, nel mese di novembre 2014, era stato incaricato dallo Schiavoni di accertare la corretta esecuzione della pavimentazione del piazzale della villa ed in tale occasione aveva potuto verificare che il letto della massicciata di fondazione non era stato eseguito a regola d’arte poiché il livellamento ed il compattamento non erano stati eseguiti con materiali idonei.

Avrebbe poi curato le pratiche con il Comune per la realizzazione dei lavori di riparazione, la (…).

In fine ha precisato di non sapere chi avesse effettuato la massicciata di sottofondo.

32.Ebbene, da una lettura complessiva della prova orale non può dirsi raggiunta la prova che la condotta di inadempimento a cui sarebbe seguito il danno sarebbe ascrivibile all’opposta.

Ed invero non è provato che la massicciata di sottofondo sia stata realizzata dall’opposta (che anzi ha negato la circostanza) e che la pavimentazione non sarebbe stata eseguita a regola d’arte.

Né, del resto, tale carenza probatoria può costituire oggetto di accertamento mediante ctu in quanto così concepita sarebbe del tutto esplorativa e, comunque, l’opponente ne ha fatto richiesta tardivamente ossia solo nella terza memoria istruttoria.

In definitiva l’opponente ha dichiarato che avrebbe subito dei danni a causa della negligente realizzazione dell’opera da parte della “(…) srl” tuttavia non prova l’assunto che sia stata l’opposta a realizzare la massicciata di sottofondo né che avesse realizzato la pavimentazione in maniera difforme dalle regole dell’arte.

Peraltro , quanto all’entità del danno giunge a quantificarne l’importo di Euro 10.000,00 senza alcun criterio di giustificazione.

33.Ne deriva l’infondatezza della domanda riconvenzionale sotto il profilo sia dell’an e del nesso causale che del quantum.

34..Parte opposta assume la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. a carico di parte opponente per aver, quindi, agito in giudizio in mala fede e con colpa grave.

Pertanto ne chiede la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in base al valore della causa.

Ebbene , va ricordato che l’art. 96, co. 1 c.p.c. così statuisce: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”, mentre il terzo comma, in particolare, consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se viene accertata la sua mala fede o la colpa grave.

Per determinarne la sussistenza occorre che venga delineato il contenuto dei requisiti della mala fede e della colpa grave.

Sul punto, la giurisprudenza ritiene conformemente che per lite temer aria si debba intendere la coscienza dell’infondatezza della domanda, mala fede, o nella carenza della ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza, colpa grave.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente ribadito che “il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (v. Cass., SS.UU., n. 4853/2021 conf. Cass. n. 14789/2007).

La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell’avversario, la prova dell’altrui malafede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio, la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.

Al proposito, è necessario dimostrare l’esistenza sia dell’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza colpevole dell’infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. Pertanto, la parte istante ha l’onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l’esistenza del danno.

Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall’illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d’ufficio, postula pur sempre la prova sia dell’an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (v. Cass. n. 18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).

La parte istante per poter ottenere il risarcimento del danno, deve provare l’illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subìto. Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie la domanda di parte opposta di condanna per responsabilità aggravata a carico di parte opponente non può trovare accoglimento in quanto l’imprescindibile presupposto della prova della sua malafede non può dirsi né manifesto né provato dall’istante nè v’è allegazione da parte opposta di prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (Cass. SS.UU. n. 4853/2021; conf. Cass. SS.UU., n. 22405/2018).

35. Alla luce di quanto considerato, la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. di parte opposta non può trovare accoglimento.

36. Le spese e competenze di giudizio possono essere compensate in ragione della fondatezza dell’opposizione e della soccombenza dell’opponente sulla domanda riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 1338/16 sulla domanda proposta da (…), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (…), così provvede:

1. Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4267/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 15.10.2015 nel giudizio n. 13865/2015 R.G.;

2. Rigetta la domanda riconvenzionale;

3. Rigetta la domanda di parte opposta (…) s.r.l. di condanna di parte opponente al risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

4. Compensa le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari il 3 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2022.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.