in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell’art. 32, comma 3 ter, del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif, dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui può essere data un’ interpretazione compatibile con V art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico.
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Tribunale|Brescia|Sezione 1|Civile|Sentenza|5 ottobre 2022| n. 2384
Data udienza 4 ottobre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 14811/2016 R.G., all’esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art.281 sexies e 352 c.p.c. la seguente
Sentenza
visti ed esaminati gli atti;
FATTO E DIRITTO
rilevato che, secondo le deduzioni svolte dal signor (…) in primo grado avanti al Giudice di Pace di Brescia, esso in data 17 gennaio 2015 viaggiava in qualità di trasportato a bordo dell’autovettura Toyota Yaris targata (…) condotta e di proprietà della signora (…) che percorreva via C. nel comune di Bovezzo (BS) quando veniva urtata con violenza dall’autovettura Audi A8 targata (…) che non rispettava la segnaletica di stop tra via C. e via P. V.;
rilevato che il signor (…) si rivolgeva pertanto alla compagnia assicuratrice (…) spa, presso cui era assicurata l’auto vettura di proprietà della signora (…) formulando domanda diretta di risarcimento dei danni subiti e l’assicurazione liquidava pro borio pacis la somma di Euro 1.180,00 che il signor) (…) non riteneva satisfattiva, per cui tratteneva l’importo a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta e citava in giudizio la compagnia assicuratrice ai sensi dell’articolo 144 del D.Lgs. n. 205 del 2009 affinché fosse condannata a risarcire integramente il danno da esso subito, complessivamente ammontante, secondo le proprie deduzioni, ad Euro 10.560,00, al netto dell’importo già versato dall’assicurazione;
rilevato che a seguito del giudizio risarcitorio n.9135/2015 R.G. instaurato presso il Giudice di Pace di Brescia, la compagnia assicuratrice (…) spa veniva condannata con sentenza n.705/2016 del 3-5 maggio 2016 a pagare al signor (…) a titolo di risarcimento del danno subito la somma residua di Euro 3.406,00 già detratto l’acconto di Euro 1.180,00 liquidato dall’assicurazione, nonché a rimborsargli la somma di Euro 1.469,00 per le spese legali;
rilevato che avverso tale decisione la compagnia assicuratrice (…) spa proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d’appello che il giudice di prime cure, riportandosi alle conclusioni della CTU espletata nel corso del procedimento di primo grado, aveva riconosciuto al danneggiato un’invalidità permanente pari all’1% senza indagare se il CTU avesse effettivamente compiuto un accertamento strumentale come prescritto dall’articolo 32 comma 3 ter della L. n. 27 del 2012, e deducendo come secondo motivo d’appello l’erronea applicazione da parte del giudice di prime cure delle “Tabelle di Milano” a fini risarcitori, considerato che nel caso di specie, trattandosi di lesione micropermanente (inferiore al 9%), avrebbero dovuto piuttosto trovare applicazione i criteri di cui all’articolo 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, e chiedeva dunque che questo giudice accertasse l’assenza di un danno biologico permanente in capo al signor (…) e in subordine che venisse ricalcolata l’entità del risarcimento dovuto con applicazione dei criteri di cui all’ articolo 139 già sopra menzionato;
rilevato che si costituiva il signor (…) chiedendo il rigetto delle pretese attoree, affermando in particolare che dalla stessa relazione del CTU emergeva che esso convenuto era stato sottoposto nel corso del procedimento di primo grado ad un adeguato accertamento strumentale fondato sulla documentazione medica prodotta agli atti, ed esaminata dal CTU, per cui domandava l’integrale rigetto delle pretese attoree;
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva l’acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto al primo motivo d’appello che dalla CTU del dottor (…) disposta nel corso del giudizio di primo grado, emerge chiaramente che l’accertamento effettuato dal perito è stato eseguito in conformità a quanto prescritto dall’articolo 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 come modificato dall’articolo 32 ter della L. n. 27 del 2012, il quale prevede che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
rilevato in particolare che dalla CTU del dottor (…) emerge che gli accertamenti compiuti dal perito sono avvenuti sulla base della documentazione sanitaria prodotta dalle parti, (e richiamata a pagg. 1 e 2 della CTU), tant’è che il CTU esaminava la situazione clinica del signor (…) specificando che “come si evince dalle certificazioni agli atti… dai rilievi visivamente e clinicamente accertabili, dagli accertamenti radiologici effettuati al P.S., viste le certificazioni specialistiche, tenendo conto della L. n. 27 del 2012…” (cfr. pag. 3 della relazione del dottor (…) del 5 marzo 2016);
ritenuto dunque che gli esami effettuati dal CTU devono considerarsi esaustivi e costituiscono a tutti, gli effetti, un accertamento strumentale effettivo basato sulla documentazione presente agli atti.;
rilevato a questo riguardo che secondo l’orientamento della suprema Corte, che questo giudice fa proprio, “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell’art. 32, comma 3 ter, del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif, dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui può essere data un’ interpretazione compatibile con V art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico” (cfr. Cass. n.26249/19) e nel caso di specie risulta evidente che l’accertamento sia stato effettuato secondo criteri medico-legali rigorosi, ossia tramite i referti degli esami strumentali e anche tramite esami obiettivi- visivi;
ritenuto dunque, per tutti, i motivi sopra esposti, che il primo motivo d’appello va rigettato;
rilevato quanto al secondo motivo d’appello che l’articolo 139 del codice delle assicurazioni private prevede per il risarcimento del danno da lesioni micro permanenti, pari o inferiori al 9%, che si applichino i parametri previsti dallo stesso articolo 139 sopra indicato, mentre nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla compagnia appellante, il giudice ha erroneamente liquidato il danno sulla base dei criteri di cui alle “tabelle di Milano”;
rilevato a questo riguardo che la giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla parte appellata ritiene sì applicabili le “tabelle di Milano” ma solo per le lesioni superiori al 9%, atteso che in caso contrario verrebbe platealmente violata la norma di legge sopra richiamata, il cui contenuto è chiaro e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni secondo l’aureo principio che “in clans non fit interpretatio”;
ritenuto pertanto che il secondo motivo d’appello presentato dalla compagnia appellante deve essere accolto;
ritenuto dunque, sulla base delle risultanze della CTU secondo cui “sussistono postumi permanenti e il danno biologico è dell’1% e dal punto di vista biologico l’inabilità temporanea parziale al 75% è durata 10 giorni la temporanea al 50% è durata 20 giorni e la temporanea al 25% è durata altri 30 giorni” (cfr. pag. 4 della CTU sopra richiamata) e presi come riferimento i parametri di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, che il risarcimento del danno subito dal signor (…) va quantificato nella somma di Euro 2.500,00;
ritenuto perciò che l’importo complessivo del danno va rideterminato in Euro 2.500,00 cui vanno aggiunte le spese mediche già quantificate in primo grado in Euro 1.229,00 e non oggetto di contestazione e quindi complessivamente Euro 3.729,00 a fronte di Euro 4.586,00 liquidati dal giudice di prime cure;
rilevato che detratto l’importo di Euro 1.180,00 già versato dall’assicurazione prima dell’instaurazione del giudizio, l’assicurazione avrebbe quindi dovuto pagare la residua somma di Euro 2.549,00 anziche quella di Euro 3.406,00 indicata dal giudice di prime cure;
ritenuto che attesa la sensibile riduzione dell’importo del risarcimento anche le spese legali devono essere rideterminate in considerazione dell’importo riconosciuto, per cui si liquidano in Euro 1.000,00 per compenso professionale ed Euro 264,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
ritenuto perciò che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia n.705/2016 del 3-5 maggio 2016, la compagnia di assicurazioni (…) spa va condannata a pagare al signora (…) titolo di risarcimento dei danni la residua somma di Euro 2.549,00 oltre al rimborso delle spese legali di primo grado che si liquidano in Euro in 1.000,00 per compenso professionale ed Euro 264,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
rilevato che trattandosi di importi inferiori a quelli liquidati dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado e risultando che la compagnia di assicurazioni ha già versato al danneggiato le somme liquidate dal giudice di prime cure (cfr. offerta quietanzata prodotta dalla parte appellante allegata alla comparsa conclusionale), il signor (…) va condannato a restituire la differenza all’assicurazione (…) spa, aumentata dei soli interessi legali decorrenti da quando ha ricevuto la richiesta di restituzione da parte della compagnia di assicurazione (dovendosi presumere la buona fede trattandosi di liquidazione giudiziaria) e cioè dal 13 settembre 2016 data della notifica dell’atto di citazione in appello, non risultando richieste in date anteriori, fino all’effettiva restituzione;
rilevato infine quanto alle spese di questo grado che esse seguono la soccombenza e quindi vengono poste a carico diparte appellata e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia n.705/2016 del 3-5 maggio 2016, condanna la compagnia di assicurazioni (…) spa a pagare al signor (…) a titolo di risarcimento dei danni la residua somma di Euro 2.549,00 nonché a rimborsargli le spese di causa del primo grado che si liquidano in Euro 1.000,00 per compenso professionale ed Euro 264,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
b) in forza di quanto sopra disposto, condanna il signor (…) a restituire all’assicurazione (…) spa la differenza tra quanto già ricevuto in forza della sentenza di primo grado e quanto liquidato ora sub a) con gli interessi legali dal 13 settembre 2016 e fino alla data di effettiva restituzione;
c) condanna il signor (…) a rimborsare all’assicurazione (…) spa le spese di questo grado del giudizio che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi professionali ed Euro 174,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2022.
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