In tema di responsabilità per fatto illecito, non può escludersi la responsabilità dell’editore, quantomeno a titolo di concorso nel fatto illecito del giornale ex art. 2043/2055 c.c. per omesso controllo, relativamente alla violazione dei diritti di autore (patrimoniali e morali) sull’opera creativa posta in essere con la pubblicazione non autorizzata della fotografia, essendo altresì notorio che la fotografia (opera o fotografia semplice) è tutelata dalla legge autorale. In altri termini, è dato affermare che nella pubblicazione di una fotografia senza il consenso e l’autorizzazione del suo autore ricorre la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 e 2055 c.c. di tutti i soggetti che hanno partecipato alla pubblicazione, compreso l’editore, senza l’intervento del quale – evidentemente – non sarebbe stata possibile la pubblicazione, cioè a dire che grava su tutti i soggetti la cui attività è necessaria per la pubblicazione del contenuto editoriale verificare, con la diligenza proprio del tipo di pubblicazione, di non ledere diritti di terzi; nel caso della pubblicazione di una fotografia che non appartenga al giornale o al giornalista, vieppiù se reperita su internet, tale soglia di diligenza impone di riscontrare la paternità della fotografia e di richiedere il consenso alla pubblicazione al suo autore.

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Tribunale|Bologna|Civile|Sentenza|13 ottobre 2022| n. 2548

Data udienza 6 ottobre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE

ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. FLORINI Fabio Presidente

Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel.

Dr.ssa CHIERICI Rita Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11571/2018 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’Avv. (…), elettivamente domiciliato in VENEZIA, (…) presso il difensore Avv. (…)

ATTORE

contro

(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’Avv. (…), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA (…) presso il difensore Avv. (…)

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: DIRITTO D’AUTORE

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 24.2.2022.

Per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 11.2.2022 (“Accertato l’illecito utilizzo della fotografia di cui è causa ex art. 2043 c.c. ed esattamente:

1) la violazione del diritto di riproduzione ex art. L. 13 L. 633/1941;

2) la violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e di distribuzione della fotografia in capo al fotografo, ex artt. 15 e 17 L. 633/1941.

3) la violazione del diritto morale di paternità ex art. 20 L. 633/1941, non essendo stato, comunque, indicato il nome del fotografo;

4) la violazione del diritto morale di paternità ex art. 20 L. 633/1941 in quanto la fotografia è stata ampiamente rimaneggiata e ritoccata (con l’inserimento di una parte della camicia) senza il consenso del fotografo.

– inibire alla convenuta l’utilizzo – in qualunque forma – dell’immagine in cui è causa;

– condannare la convenuta alla rimozione dell’immagine da qualunque sito o pubblicazione cartacea, anche di terzi, oltre che alla cancellazione dal proprio archivio

– condannare la convenuta al risarcimento del danno, per l’illecito, nella somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) o quella che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell’illecito al saldo.

– disporre, altresì, a titolo di risarcimento del danno, la pubblicazione della sentenza integrale (o di parte di essa nella quale si comprenda la motivazione) sul giornale “il Resto del Carlino” a cura e spese della convenuta.

Spese rifuse. In via istruttoria

Ammettersi prova per interrogatorio formale:

1) “Essere vero che la foto è stata stampata ad alta risoluzione e per la necessità di tale stampa, prelevata dal sito del fotografo (…)”;

2) “Essere vero che la foto pubblicata sul sito indicato dalla convenuta è sotto il 72kb?” Ammettersi prova per testi:

3) “Essere vero che la foto di cui è causa è del 2013”;

4) “Essere vero che (…) ha stipulato con (…) il contratto che si mostra al teste (doc. n. 27) poi risolto alla fine del 2014;

5) “Essere vero che (…) ha concesso in forma gratuita la pubblicazione sul sito di cui al doc. 2 avversario”.

6) “Essere vero che la foto pubblicata sul sito indicato dalla convenuta è sotto il 72kb?” A teste: Alice Siracusano – Anna Acquistapace presso (…) Srl Via (…). Milano. “)

Per parte convenuta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 14.2.2022 (“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge:

A) NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria per carenza di legittimazione passiva sostanziale ovvero, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

B) Con vittoria di spese e compensi.

C) IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l’ammissione della prova per interpello e testi dedotte nella seconda memoria autorizzata ai sensi dell’art. 183, comma 6 c.p.c., sui seguenti capitoli di prova:

– cap.1) “Vero che l’immagine che le si rammostra (doc. n. 2) è stata scaricata dal sito (…)”, ove era pubblicata senza alcuna restrizione all’utilizzo – cap. 2) “vero che l’immagine che Le si rammostra è uno dei fotogrammi che compongono l’opera fotografica intitolata “ALS, Amyotrophic lateral Sclerosis”, di cui ai docc. 2-22 del fascicolo di parte attrice.”)

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18.7.2018 (…) conveniva in giudizio innanzi l’intestata Sezione specializzata in materia di Impresa (…) SPA, a tutela del proprio diritto di autore ex L. 633/1941 su una fotografia facente parte di un suo progetto fotografico illecitamente pubblicata sul quotidiano “QN” di cui la convenuta era l’editore.

In tale atto, in particolare, deduceva che detta fotografia veniva reperita dalla convenuta sul sito internet (…) riferibile all’attore, fotografo professionista, tra quelle facenti parte del progetto fotografico “ASL, Amyotrophoic Lateral Sclerosis” con cui l’attore, attraverso 20 immagini, raccontava la sofferenza delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura; che in data 27.9.2017 la fotografia veniva pubblicata sulla prima pagina del quotidiano “QN” (il Resto del Carlino) con il titolo “Senza aiuto” e “Famiglie abbandonate”, che la pubblicazione della fotografia avveniva non solo senza previo consenso dell’autore e pagamento di un corrispettivo, ma addirittura che la foto veniva manomessa tramite photoshop, così stravolgendo l’atmosfera e il significato originale voluti dall’autore; chiedeva pertanto, previo accertamento della violazione dei diritti esclusivi di riproduzione e distribuzione spettanti all’autore ex artt. 13-15-17 L.A. e la violazione del diritto morale spettante all’autore ex art. 20 L.A., l’inibitoria da qualsiasi utilizzo della fotografia, la rimozione da qualsiasi sito o pubblicazione e la cancellazione dal proprio archivio, oltre alla condanna al pagamento dell’importo di 5.000,00 a titolo di risarcimento danni anche in via equitativa oltre rivalutazione e interessi, con la pubblicazione della sentenza sul quotidiano Il Resto del Carlino e la rifusione delle spese.

Si costituiva (…) SPA rilevando innanzitutto il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014, essendo il valore della causa inferiore ad euro 50.000,00; contestava poi la sua legittimazione passiva dal momento che, in quanto mero editore della testata che aveva pubblicato l’immagine, non aveva poteri diretti di controllo sul contenuto della pubblicazione (spettanti, piuttosto, al direttore del quotidiano), ma di mera garanzia; sosteneva inoltre di aver trovato la fotografia non sul sito internet dell’attore, bensì sul sito internet della Associazione Piemontese Assistenza alla SLA (www.apasla.blogspot.it), in una vecchia pagina che riportava il calendario delle attività del 2013 con la didascalia “Photo by (…) – (…)” e senza indicazione dell’anno di produzione come prescritto dall’art. 90 L.A., circostanze queste che portavano la convenuta a ritenere che il (…) fosse titolare dei soli diritti morali sull’immagine, spettando quelli di sfruttamento alla (…), e che l’immagine non fosse sottoposta ad alcuna limitazione d’uso; deduceva altresì che la riproduzione ricadeva sotto l’ambito dell’art. 91/3° co. L.A. (pubblico interesse) e pertanto era lecita e dava luogo ad equo compenso, che la mancata indicazione dell’autore non implicava violazione della paternità dell’opera, che neppure vi era violazione del diritto morale d’autore per la modifica della foto (aggiunta di un lembo di camicia) non era di natura sostanziale; chiedeva pertanto in via preliminare darsi atto del mancato esperimento della negoziazione assistita e disporre gli opportuni provvedimenti, nel merito il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria di spese.

Previa assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c., omessa ogni attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in data 24.2.2022.

La domanda attorea merita accoglimento per i motivi di seguito.

La negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014 è stata espletata in corso di causa, cosicché è scongiurata l’improcedibilità prevista dalla norma.

E’ infondato il rilievo di carenza di legittimazione passiva sollevato da parte convenuta: nella fattispecie, è dedotta una responsabilità per fatto illecito nella pubblicazione non autorizzata della fotografia da parte dell’editore e dunque la vocatio in ius è coerente con la prospettazione attorea; altra questione è la fondatezza nel merito della domanda con riferimento alla prefigurabilità di una responsabilità dell’editore per la violazione del diritto d’autore conseguita alla pubblicazione non autorizzata di una fotografia.

Nel merito, sostiene parte convenuta che l’editore non avrebbe nessun controllo sul contenuto della pubblicazione (come invece il giornalista o il direttore della testata); anche ammesso, rileva il collegio che ciò non ha impedito al legislatore di prevedere che l’editore è civilmente responsabile ex art. 11 L. n. 47/1948 (legge sulla stampa) dei reati commessi col mezzo della stampa, in solido con il giornalista e il proprietario della pubblicazione.

Ad ogni modo, l’editore – come chiunque altro – è soggetto alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. qualora dalla sua condotta, anche omissiva, sia derivato un danno a terzi.

Nella fattispecie, appunto, è dedotta la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 e 2055 c.c. per la violazione dei diritti di autore (patrimoniali e morali) sull’opera creativa posta in essere con la pubblicazione non autorizzata della fotografia, alterata nel suo contenuto creativo, senza indicazione dell’autore.

Reputa il collegio che in base ai principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito, non può escludersi la responsabilità dell’editore, quantomeno a titolo di concorso nel fatto illecito del giornale ex art. 2043/2055 c.c. per omesso controllo, trattandosi di pubblicazione di un contenuto (la fotografia) che se non appartiene al giornalista o alla testata giornalistica – come nel caso di specie, in cui la fotografia è stata reperita su internet – è certamente riconducibile ad un autore, essendo altresì notorio che la fotografia (opera o fotografia semplice) è tutelata dalla legge autorale; in altri termini, è dato affermare che nella pubblicazione di una fotografia senza il consenso e l’autorizzazione del suo autore ricorre la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 e 2055 c.c. di tutti i soggetti che hanno partecipato alla pubblicazione, compreso l’editore, senza l’intervento del quale – evidentemente – non sarebbe stata possibile la pubblicazione, cioè a dire che grava su tutti i soggetti la cui attività è necessaria per la pubblicazione del contenuto editoriale verificare, con la diligenza proprio del tipo di pubblicazione, di non ledere diritti di terzi; nel caso della pubblicazione di una fotografia che non appartenga al giornale o al giornalista, vieppiù se reperita su internet, tale soglia di diligenza impone di riscontrare la paternità della fotografia e di richiedere il consenso alla pubblicazione al suo autore.

Venendo alla fattispecie concreta, va osservato quanto segue.

La fotografia fa parte di un reportage sulla SLA (20 fotografie) ma a parere del collegio ha in sé la dignità dell’opera fotografica, cioè non può negarsi ad essa, singolarmente presa, il valore artistico-creativo: è evidente l’uso calibrato di colori e di luci e ombre per rafforzare la tragicità della malattia, il calvario dei malati e di chi li assiste; è altresì evidente l’impronta personale dell’autore: in tutte le fotografie è percepibile l’utilizzo di colori intensi e la presenza di ampie zone di ombra atte ad esaltare il soggetto e l’effetto tragico della rappresentazione; a ciò si aggiunga la capacità di cogliere l’intensità dell’espressione del soggetto così da evocare in colui che osserva intense suggestioni emotive; tutte queste caratteristiche sono presenti nella singola fotografia e pure in quella pubblicata.

Va negata quindi la prospettazione di parte convenuta secondo cui si tratterebbe di semplice fotografia (tutelata ex artt. 87 e ss. LA, per la quale spetta al fotografo solo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della foto), trattandosi invece di vera e propria opera fotografica, di per sè di contenuto creativo (tutelata ex art. 2 n. 7 LA) con i conseguenti diritti patrimoniali e morali esclusivi spettanti al suo autore.

L’editore contesta la titolarità in capo al (…) dei diritti di sfruttamento economico sostenendo che la foto, così come reperita su internet dal sito dell’Associazione Piemontese Assistenza alla SLA, recava la dicitura “Photo by (…) – (…)” il che a suo dire faceva ritenere che i diritti di sfruttamento economico appartenessero all’agenzia (…).

Rileva il collegio che il fatto illecito è del 2017, mentre per stessa ammissione dell’editore – che afferma di avere estrapolato la foto da una vecchia pagina del sito dell’associazione, risalente al 2013 -la predetta dicitura è riferibile a quattro anni prima, sicché il convincimento di non ledere diritti patrimoniali dell’autore deve ritenersi de tutto incauto e colposo: il tempo trascorso e la dicitura presente avrebbero dovuto indurre chi si apprestava ad utilizzare la fotografia a verificare di non ledere diritti di terzi; si aggiunga che la chiara indicazione, nella foto reperita su internet, dell’autore della fotografia connota non di semplice colpa ma di verso e proprio dolo la successiva pubblicazione sul quotidiano senza più la dicitura “Photo by (…) “, cosicché è del tutto fuori luogo il 2 richiamo dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la pubblicazione senza l’indicazione dell’autore non consiste di per sé nella negazione della paternità dell’opera.

L’indicazione resa dall’attore, di avere lui stesso fornito all’Associazione Piemontese di Assistenza alla SLA la fotografia poi circolata su internet, ne smentisce l’assunto – d’altronde indimostrato – che la fotografia sia stata prelevata, invece, dal sito del (…).

Ad ogni modo, è da valutarsi non meno illecito il fatto della pubblicazione di una fotografia che reperita su internet recava già l’indicazione dell’autore e dell’agenzia che ne aveva i diritti e che è stata pubblicata senza il consenso degli aventi diritto, estrapolando la dicitura che ne riconduceva i diritti esclusivi in capo ad altri.

Dunque sotto ogni aspetto è comprovato l’illecito aquiliano di parte convenuta.

Né giova all’editore l’esimente ex art. 91/3° co. LA (“la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”): nella fattispecie all’evidenza non ricorrono nè persone nè fatti di attualità, nè in generale l’esigenza di conoscenza di fatti e persone “pubblici”.

Posto che, per quanto sopra detto, ricorre nella fattispecie una chiara violazione del diritto dell’autore a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera, il diritto morale dell’autore ex art. 20 L.A. è il diritto alla paternità dell’opera nella sua integrità e nel caso che occupa l’attore deduce la violazione del diritto morale anche per il fatto che la foto pubblicata è stata modifica con l’allargamento del camice fino a coprire la nudità del busto del soggetto.

Reputa il collegio, tuttavia, che tale modifica non edulcora l’espressività dell’opera nè è di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore: la fotografia non perde la sua incisività espressiva ed emotiva con la modifica del camice del malato né l’alterazione della foto è di nocumento morale per l’autore. E’ comunque da riconoscersi, per quanto detto, il danno morale per la mancata indicazione dell’autore della fotografia che, reperita su internet, già recava il nominativo dell’autore medesimo.

In ordine al quantum, è richiesto il risarcimento nella misura di Euro 5.000,00 “o quella che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa”: tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio sopra esposti circa la gravità dell’illecito, nonché quale criterio equitativo del tariffario Siae per le opere figurative (reperibile su internet nella versione aggiornata a 2021) reputa il collegio di quantificare il danno complessivo, patrimoniale e morale, a valori attuali in Euro 10.000,00.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a DM. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell’art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato con D.L. 8.3.2018 n. 3, tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad 26.000,00 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia), con abbattimento del 50% del compenso per l’attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da (…) nei confronti di (…) SPA con atto di citazione notificato in data 18.7.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCERTA e DICHIARA l’illecita pubblicazione di fotografia in data 27.9.2017 sulla prima pagina del quotidiano “QN” (il Resto del Carlino) con il titolo “Senza aiuto” e “Famiglie abbandonate” da parte di (…) SPA in danno dei diritti di autore spettanti ad (…) e per l’effetto

CONDANNA (…) SPA in persona del l.r.p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di (…) della somma di Euro 10.000,00 omnicomprensiva;

CONDANNA (…) SPA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di (…) delle spese di lite, che liquida in Euro 198,00 per spese ed in Euro 4.035,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 6 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.