Il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla L. n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato per l’attivita’ prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, che comprende anche la fase istruttoria. Quest’ultima include, con elencazione non tassativa, le attivita’ indicate dall’articolo 4, lettera c), e quindi l’esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali, dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessita’ di procedere all’istruzione stessa.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|20 ottobre 2022| n. 31064
Data udienza 20 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16699/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 35/2021, pubblicato il 19.1.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha chiesto l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Perugia.
Con decreto del 328/2018, il giudice distrettuale ha liquidato Euro 1150,00 per il danno non patrimoniale, oltre ad Euro 210,00 per spese processuali.
La pronuncia e’ stata cassata con ordinanza n. 24920/2019 relativamente alla statuizione sulle spese processuali.
Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha nuovamente quantificato le spese in Euro 915,00 per il giudizio di merito e in Euro 893,00 per quello di legittimita’, compensando quelle del giudizio di rinvio.
La cassazione del decreto e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 92 c.p.c., assumendo che la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sia stata disposta in totale assenza dei presupposti giustificativi di legge, non potendo ritenersi che il fatto che l’amministrazione non si fosse opposta alla domanda integrasse i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla norma.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., articolo 2233 c.c., nonche’ dei Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, contestando alla Corte di merito di non aver liquidato alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, pur avendo il ricorrente proceduto all’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi in giudizio, non potendosi comunque riconoscere importi inferiori ai minimi tabellari.
Va esaminato con priorita’ il secondo motivo di ricorso, che e’ parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3. asserendo che il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il rimborso delle spese per la fase istruttoria del giudizio di merito, che comprende l’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi con memoria, non potendo inoltre liquidare importi inferiori ai minimi.
Il motivo e’ parzialmente fondato.
Il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla L. n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato per l’attivita’ prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, che comprende anche la fase istruttoria (Cass. 16770/2019; Cass. 38477/2021).
Quest’ultima include, con elencazione non tassativa, le attivita’ indicate dall’articolo 4, lettera c), e quindi l’esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. 38477/2021), dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessita’ di procedere all’istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio, si e’ ritenuto ad es. compreso l’esame del decreto opposto: Cass. 20993/2020).
La fase istruttoria non poteva considerarsi “inesistente”: lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell’indennizzo richiedeva l’esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria.
Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non e’ invece predicabile un principio di assoluta inderogabilita’ dei minimi, da cui il giudice puo’ discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017; Cass. 29606/2017).
L’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non e’ soggetto a sindacato di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre).
E’ accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, e non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa puo’ essere decisa nel merito, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, nonche’ al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione, oltre che del presente giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di ulteriori Euro 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 915,00 per compenso, e delle spese del presente giudizio di legittimita’, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compenso, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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