il provvedimento, pronunciato per qualsiasi ragione (nullita’, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso), nei confronti del conduttore, come il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosita’, esplica l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorche’ quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, ne’ sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’articolo 1595 c.c., comma 3.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|9 novembre 2022| n. 32955
Data udienza 14 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32033-2021 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1337/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI Stefano.
RITENUTO IN FATTO
– che la societa’ (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1337/21, del 12 ottobre 2021, della Corte di Appello di Salerno, che – respingendome il gravame esperito avverso la sentenza n. 390/19, del 30 gennaio 2019, del Tribunale di Salerno – ha rigettato l’opposizione all’esecuzione per rilascio, dalla stessa proposta nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) S.p.a.);
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di condurre in locazione, in forza di contratto del 31 ottobre 2009, una porzione di una piu’ ampia unita’ immobiliare, sita in Cava de’ Tirreni, unita’ oggetto di locazione finanziaria intercorsa tra (OMISSIS) S.p.a. e la societa’ (OMISSIS) S.r.l.;
– che essa (OMISSIS) – avendo la locatrice finanziaria, (OMISSIS), conseguito dal Tribunale di Milano un’ordinanza (resa esecutiva il 14 luglio 2011) con cui, sul presupposto dell’avvenuto accertamento della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatrice, veniva ordinato alla subconduttrice il rilascio della porzione di immobile nella sua disponibilita’ – proponeva opposizione all’esecuzione, rigettata dal primo giudice, con decisione confermata in appello;
– che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia “vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, censurando la sentenza impugnata in quanto “manifestamente contraddittoria”, giacche’ – contrariamente a quanto si assume affermare la Corte territoriale – (OMISSIS) ha proposto opposizione sulla base di un titolo autonomo, rispetto al contratto di leasing dichiarato risolto, ovvero il contratto di locazione del 31 ottobre 2009, anteriore all’ordinanza di rilascio;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che nessun “vizio di motivazione” ricorre nel caso di specie, mantenendosi la parte motiva della sentenza impugnata ben al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), non ricorrendo, pertanto, l’ipotesi di “motivazione apparente”, la sola idonea, ormai, ad integrare il vizio denunciato dalla ricorrente, da ritenersi sussistente allorche’ la parte motiva della sentenza rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01);
– che, inoltre, la Corte territoriale si e’, correttamente, conformata al principio secondo cui il provvedimento, pronunciato per qualsiasi ragione (nullita’, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso), nei confronti del conduttore, come il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosita’, esplica l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorche’ quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, ne’ sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’articolo 1595 c.c., comma 3, (cfr. da ultimo, tra innumerevoli, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2022, n. 9899, Rv. 664455-02);
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la societa’ (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) a rifondere, alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidandole in Euro 1300 oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ 15% per spese generali ed accessori di legge.
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