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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26057
rispetto al contratto di cui si discute procedendo a scrutinarne la causa in concreto sul filo dell’assetto impresso agli interessi coinvolti, che evidenzia “uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni”, in quanto mentre la banca acquista l’immediata disponibilita’ della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturera’ solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risultera’ attivo – che “ai fini dell’articolo 1322 c.c., comma 2, non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli articoli 47 e 38 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditivita’ nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto e’ stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilita’ di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non e’ efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26057
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9464/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
e contro
(OMISSIS) Sgr;
– intimato –
avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 31/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/05/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) chiede la cassazione sulla base di quattro motivi – ai quali resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. che ha depositato pure memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 – della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ del contratto denominato “(OMISSIS)” a suo tempo stipulato dal ricorrente con la banca convenuta ed aveva condannato quest’ultima alla restituzione delle somme incamerate e al risarcimento dei danni – ha ritenuto che il citato contratto, risolvendosi in un finanziamento destinato all’acquisto di strumenti finanziari, non costituisca una fattispecie illecita sotto il profilo funzionale, ma sia anzi previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), TUF e non evidenzi percio’ nessun profilo di nullita’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contrarieta’ dell’impugnata decisione all’articolo 1418 c.c. e alla L. 2 gennaio 1991, n. 1, ed un vizio di motivazione, poiche’ la violazione degli obblighi comportamentali imputati alla banca in relazione all’articolo 21 TUF determina la nullita’ virtuale del contratto; con il secondo motivo di ricorso si censura, anche sotto il profilo motivazionale, l’affermazione operata dal giudice d’appello circa la liceita’ del contratto, sebbene esso realizzi un assetto degli interessi in gioco che, a cagione dell’evidente squilibrio tra le parti, non risulta percio’ meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico a mente dell’articolo 1322 c.c.; con il terzo motivo di ricorso ci si duole, anche dal punto di vista motivazionale, della nullita’ che inficia il regolamento negoziale in ordine alla clausola in punto di recesso e di estinzione del piano; con il quarto motivo il ricorrente fa valere il vizio del consenso da esso prestato all’atto della conclusione del contratto, stante il dolo della banca, essendosi assicurata la vocazione previdenziale dell’investimento ovvero l’essenzialita’ dell’errore, essendo convinto di concludere nell’occasione un normale piano di accumulo.
3. Reputa il collegio che rispetto agli altri motivi risulti assorbente l’esame del secondo motivo di ricorso che essendo fondato determina la cassazione dell’impugnata decisione, rendendo percio’ ultronea la disamina delle ulteriori doglianze.
Come infatti questa Corte ha gia’ avuto occasione di sottolineare, muovendo dalla premessa che il regolamento di interessi realizzato a mezzo del contratto “(OMISSIS)” configuri un contratto unitario di natura atipica, la fattispecie contrattuale atipica e’ interamente assoggettabile al TUF e alla normazione regolamentare della Consob – e, dunque, agli obblighi informativi previsti a carico dell’intermediario e alle speciali regole dettata dall’articolo 30 TUF in materia di offerte fuori sede – ma la violazione di tali regole “puo’ essere scrutinata soltanto di un contratto valido e produttivo di effetti vincolanti sulle parti, non nell’ipotesi in cui si debba escludere la stessa configurazione di un testo contrattuale per il giudizio negativo ex articolo 1322 c.c., comma 2” e cio’ perche’ “il contratto atipico, all’esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo di regole che ne compongono la struttura” (Cass., Sez. 1, 15/02/2016, n. 2900). Sicche’, ove il regolamento di interessi in questione sfugga alla condizione della meritevolezza, che ne assicura il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico quantunque non integrante alcuna delle fattispecie nominate, la sua “irrilevanza giuridica” ne travolge ogni clausola ed ogni effetto, anche nell’ipotesi, in cui, in astratto, ne fosse argomentabile la contrarieta’ alla legge.
4. Quanto al motivo accolto, e’ convinzione che questa Corte ha gia’ avuto occasione di enunciare rispetto al contratto di cui si discute procedendo a scrutinarne la causa in concreto sul filo dell’assetto impresso agli interessi coinvolti, che evidenzia “uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni”, in quanto mentre la banca acquista l’immediata disponibilita’ della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturera’ solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risultera’ attivo – che “ai fini dell’articolo 1322 c.c., comma 2, non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli articoli 47 e 38 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditivita’ nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto e’ stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilita’ di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non e’ efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi” (Cass., Sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19559; Cass., Sez. 1, 29/02/2016, n. 3949; Cass., Sez. 1, 3/01/2017, n. 37).
5. A detto orientamento, affermato anche in relazione al prodotto cd. (OMISSIS) (Cass., Sez. 1, 10/11/2015, n. 22950), questa Corte intende dare continuita’ in accoglimento appunto del detto motivo di ricorso ed atteso che le difese della banca non evidenziano profili di novita’ rispetto agli argomenti gia’ esaminati e disattesi da questa Corte.
6. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio al Giudice del merito ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Campobasso che, in diversa, composizione, provvedera’ pure alla regolazione delle spese del presente giudizio.